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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/10/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3809/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto: “separazione consensuale e divorzio congiunto”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Di Caprio, presso il cui studio elett.mente Parte_1
domicilia in Casoria, alla via Principe di Piemonte n. 11
E
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Frezza, presso il cui studio Parte_2
elett.mente domicilia in Trentola Ducenta, alla via Ambra n. 4
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, depositato in data 10.10.2024, gli odierni ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio (in Castellammare di Stabia, il 24.5.2024), e che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano pronunciarsi la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Con sentenza non definitiva, depositata il 6.2.2025, il Collegio pronunciava la separazione tra i coniugi, e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per il prosieguo del giudizio di divorzio.
All'udienza del 29.9.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Nel merito, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice istruttore (30.12.2024) nel procedimento di separazione, conclusosi con sentenza (depositata il
6.2.2025), ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le condizioni di divorzio non risultano contrarie a norme imperative, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle restanti condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di procedimento su istanza congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in via definitiva, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Castellammare di Stabia, in data 24.5.2024, tra i coniugi (nato in [...], il [...]) e Parte_2 Pt_1
(nata in [...], il [...]);
[...]
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia (atto n. 35, parte II, serie A, anno 2024), per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 15.10.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3809/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto: “separazione consensuale e divorzio congiunto”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Di Caprio, presso il cui studio elett.mente Parte_1
domicilia in Casoria, alla via Principe di Piemonte n. 11
E
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Frezza, presso il cui studio Parte_2
elett.mente domicilia in Trentola Ducenta, alla via Ambra n. 4
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, depositato in data 10.10.2024, gli odierni ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio (in Castellammare di Stabia, il 24.5.2024), e che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano pronunciarsi la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Con sentenza non definitiva, depositata il 6.2.2025, il Collegio pronunciava la separazione tra i coniugi, e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per il prosieguo del giudizio di divorzio.
All'udienza del 29.9.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Nel merito, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice istruttore (30.12.2024) nel procedimento di separazione, conclusosi con sentenza (depositata il
6.2.2025), ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le condizioni di divorzio non risultano contrarie a norme imperative, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle restanti condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di procedimento su istanza congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in via definitiva, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Castellammare di Stabia, in data 24.5.2024, tra i coniugi (nato in [...], il [...]) e Parte_2 Pt_1
(nata in [...], il [...]);
[...]
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia (atto n. 35, parte II, serie A, anno 2024), per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 15.10.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro