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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/12/2025, n. 1880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1880 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del giudice Dionisio Pantano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 399/2022 r.g.a.c. vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Lorenzo FASCÌ attrice contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 convenuto contumace nonché contro
(c.f. , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. Attilio COTRONEO e dall'avv. Antonino POLIMENI convenuta oggetto: risarcimento del danno da circolazione stradale conclusioni: come da verbale di udienza del 4.12.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con citazione ritualmente notificata ha citato in giudizio il Parte_1 marito, e la al fine di vedere Controparte_1 Controparte_3 riconosciuta la responsabilità del primo in relazione al sinistro occorso il 18.12.2019 alle ore 16,35 in Reggio Calabria, sul marciapiedi lungo la via Reggio Campi, II tronco, nei pressi dell'Istituto scolastico 'Alcide De Gasperi', per effetto del quale aveva subito lesioni personali dalle quali era scaturita un'invalidità temporanea e permanente. 1 Ha esposto che, mentre si accingeva ad aiutare a scendere dall'autovettura il figlio minore, collocato sui sedili posteriori, il conducente Persona_1 dell'autovettura, ossia il marito per imperizia e negligenza, aveva Controparte_1 fatto sobbalzare il mezzo provocandole una rovinosa caduta per terra e le conseguenti lesioni descritte presso il nosocomio presso il quale era stata prontamente trasportata quali 'lussazione della caviglia destra con frattura trimalleolare caviglia sinistra'.
Ha aggiunto che per ottenere la guarigione si era reso necessario un intervento chirurgico di 'osteosintesi con placca a compressione e osteosintesi metallica con viti' residuando comunque postumi permanenti risarcibili con la somma di € 47.333,00.
2. Costituendosi in giudizio la ha contestato la Controparte_3 sussistenza del nesso di causalità tra il sinistro descritto in citazione e le lesioni lamentate rilevando che, a fronte della dinamica descritta, è assai inconsueto che la danneggiata non abbia riportato le classiche lesioni cd. 'di corredo' ad una caduta accidentale.
Ha poi evidenziato che, a fronte di un sinistro occorso tra persone legate da stretto legame parentale, grava sull'attrice il rigoroso onere probatorio connesso alla proposizione della domanda.
In ogni caso, ai fini dell'eventuale liquidazione del risarcimento del danno, ha evidenziato che emerge dalla descrizione del sinistro un palese concorso di colpa della danneggiata, la quale si sarebbe avvicinata all'autovettura per far scendere il figlio minore quando quest'ultima era ancora in moto.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.
3. Esaminata la testimone indicata dall'attrice, assunto l'interrogatorio formale di espletata la c.t.u. medico legale, la causa è stata rinviata all'udienza Controparte_1 del 4.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale;
all'esito, la decisione è stata riservata ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
4. Come noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. 'chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento'.
Corollario di tale disposizione è quello per il quale una prova insufficiente, incompleta o non piena grava sulla parte che era tenuta a fornire la dimostrazione della fondatezza della propria pretesa.
La Suprema Corte, poi, ha rimarcato che, in materia di prova testimoniale, non
2 sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n.
248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (Cass. n. 6001/2023) ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse (così Cass. n. 98/2019).
Applicati i suesposti e condivisi canoni interpretativi e la disposizione normativa sopra citata al caso di specie, occorre rilevare che la prova della dinamica del sinistro in seguito al quale la avrebbe subito lesioni personali è stata rimessa alle Pt_1 dichiarazioni testimoniali rese dalla madre, ed a quelle rilasciate, in Controparte_4 sede di interrogatorio formale, dal marito Controparte_1
Non risulta, infatti, alcun altro elemento probatorio oggettivo o dichiarativo identificabile nelle dichiarazioni di terzi indifferenti o nell'intervento di Autorità pubbliche, di pubblica sicurezza o sanitarie.
Tanto premesso, procedendo all'esame delle dichiarazioni rese dal e dalla CP_1
deve rilevarsi che le stesse appaiono divergenti su plurimi aspetti che, nel CP_4 peculiare contesto nel quale è maturato il sinistro e tenuto conto dell'assenza di elementi probatori di carattere oggettivo, appaiono assai rilevanti per la formulazione di un giudizio di scarsa credibilità di entrambi.
in particolare, ha riferito che, subito dopo il sinistro 'nessuno si Controparte_1
è avvicinato a noi al momento dell'accaduto. Abbiamo dovuto avvisare un genitore di un compagno di classe di mia IA telefonicamente per avvisarlo che mia IA sarebbe rimasta in sua custodia visto che io dovevo andare ad accompagnare mia moglie in ospedale. Mia suocera è venuta con noi in ospedale, durante il tragitto per l'ospedale ho lasciato mio figlio minore al compagno di mia suocera.'
invece, sul punto, ha riferito che 'durante le operazioni di soccorso, Controparte_4 non siamo passati da casa mia, siamo andati subito in ospedale perché mia IA lamentava dolori forti…nessuno si è avvicinato a prestare soccorsi a mia IA, al di fuori di me e mio genero. Intorno
c'era altra gente ma, al di là del fatto che erano – immagino - interessati ad accedere al plesso scolastico, io non ho fatto caso a cosa facessero. Ricordo che mio genero ha contattato un genitore di
3 qualche altro bimbo per affidare mentre noi ci recavamo al pronto soccorso'. Per_1
In definitiva, il ha riferito di aver lasciato in custodia il figlio al CP_1 Per_1 compagno della suocera, presso l'abitazione della quale lo aveva accompagnato prima di recarsi in ospedale;
di converso, la ha riferito che il suo compagno non è stato CP_4 in alcun modo interessato alla vicenda e che il nipote era stato lasciato in Per_1 custodia ad un genitore di altri bambini.
Peraltro, a ben vedere, la ha riferito di non essersi nemmeno accorta delle CP_4 ragioni della caduta della IA '…Non ho capito perché mia IA è caduta… Mia IA si è accorta della difficoltà ed è andata ad aprire lo sportello dell'autovettura dalla parte opposta rispetto a dove noi eravamo collocate, tant'è che io non ho visto l'esatta dinamica della caduta, sentendo solo il colpo…io non mi sono accorta dell'eventuale rimbalzo dell'autovettura'.
Ancora, la ha aggiunto che subito dopo il sinistro la IA presentava CP_4 molteplici escoriazioni ('quando l'abbiamo accompagnata in ospedale, ho visto che mia IA aveva escoriazioni nelle braccia, dappertutto, anche se io mi sono concentrata sul piede ove lei lamentava più forti dolori) che, tuttavia, non risultano in alcun modo dal referto di pronto soccorso dalla cui lettura emerge solo la diagnosi di lussazione alla caviglia destra con frattura trimalleolare caviglia destra.
La circostanza, all'evidenza, è assai significativa laddove si consideri la nettezza con la quale la teste ha riferito della presenza di escoriazioni su tutto il corpo CP_4 della IA, che difficilmente sarebbero sfuggite all'esame obiettivo formulato dai sanitari del pronto soccorso.
4.1. Nel predetto contesto probatorio, deve altresì evidenziarsi che, in sede di anamnesi di pronto soccorso, la ha dichiarato assai genericamente di essersi Pt_1 infortunata in seguito ad un incidente stradale mentre, alla luce di quanto prospettato giudizialmente, ci si sarebbe attesi di leggere la dicitura 'incidente auto-pedone'.
4.2. Da ultimo, occorre rilevare che il giudizio di plausibilità causale tra dinamica del sinistro descritta dall'attrice e lesioni riscontrate, effettuato dal c.t.u., costituisce una valutazione di compatibilità astratta che, all'evidenza, non è sufficiente per sopperire alle carenze probatorie sopra descritte.
4.3. In definitiva, ritiene il giudicante che la prova del sinistro che sarebbe avvenuto per l'urto tra l'autovettura condotta dal e sua moglie CP_1 CP_5 alla luce delle plurime contraddizioni segnalate, non possa ritenersi raggiunta.
4 Ne consegue il rigetto della domanda e la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta liquidate in dispositivo facendo applicazione dei valori minimi (in considerazione della relativa semplicità delle questioni giuridiche affrontate) di cui al d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia tratto dal petitum.
4.4. Le spese della c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1 [...]
ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede: Controparte_2
- rigetta la domanda;
- condanna alla rifusione delle spese legali sostenute dalla Parte_1
liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre Controparte_2 accessori di legge;
- pone definitivamente a carico dell'attrice le spese della espletata c.t.u. medico-legale.
Così deciso in Reggio Calabria il 5.12.2025
Il Giudice dott. Dionisio Pantano
5
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 399/2022 r.g.a.c. vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Lorenzo FASCÌ attrice contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 convenuto contumace nonché contro
(c.f. , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. Attilio COTRONEO e dall'avv. Antonino POLIMENI convenuta oggetto: risarcimento del danno da circolazione stradale conclusioni: come da verbale di udienza del 4.12.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con citazione ritualmente notificata ha citato in giudizio il Parte_1 marito, e la al fine di vedere Controparte_1 Controparte_3 riconosciuta la responsabilità del primo in relazione al sinistro occorso il 18.12.2019 alle ore 16,35 in Reggio Calabria, sul marciapiedi lungo la via Reggio Campi, II tronco, nei pressi dell'Istituto scolastico 'Alcide De Gasperi', per effetto del quale aveva subito lesioni personali dalle quali era scaturita un'invalidità temporanea e permanente. 1 Ha esposto che, mentre si accingeva ad aiutare a scendere dall'autovettura il figlio minore, collocato sui sedili posteriori, il conducente Persona_1 dell'autovettura, ossia il marito per imperizia e negligenza, aveva Controparte_1 fatto sobbalzare il mezzo provocandole una rovinosa caduta per terra e le conseguenti lesioni descritte presso il nosocomio presso il quale era stata prontamente trasportata quali 'lussazione della caviglia destra con frattura trimalleolare caviglia sinistra'.
Ha aggiunto che per ottenere la guarigione si era reso necessario un intervento chirurgico di 'osteosintesi con placca a compressione e osteosintesi metallica con viti' residuando comunque postumi permanenti risarcibili con la somma di € 47.333,00.
2. Costituendosi in giudizio la ha contestato la Controparte_3 sussistenza del nesso di causalità tra il sinistro descritto in citazione e le lesioni lamentate rilevando che, a fronte della dinamica descritta, è assai inconsueto che la danneggiata non abbia riportato le classiche lesioni cd. 'di corredo' ad una caduta accidentale.
Ha poi evidenziato che, a fronte di un sinistro occorso tra persone legate da stretto legame parentale, grava sull'attrice il rigoroso onere probatorio connesso alla proposizione della domanda.
In ogni caso, ai fini dell'eventuale liquidazione del risarcimento del danno, ha evidenziato che emerge dalla descrizione del sinistro un palese concorso di colpa della danneggiata, la quale si sarebbe avvicinata all'autovettura per far scendere il figlio minore quando quest'ultima era ancora in moto.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.
3. Esaminata la testimone indicata dall'attrice, assunto l'interrogatorio formale di espletata la c.t.u. medico legale, la causa è stata rinviata all'udienza Controparte_1 del 4.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale;
all'esito, la decisione è stata riservata ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
4. Come noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. 'chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento'.
Corollario di tale disposizione è quello per il quale una prova insufficiente, incompleta o non piena grava sulla parte che era tenuta a fornire la dimostrazione della fondatezza della propria pretesa.
La Suprema Corte, poi, ha rimarcato che, in materia di prova testimoniale, non
2 sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n.
248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (Cass. n. 6001/2023) ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse (così Cass. n. 98/2019).
Applicati i suesposti e condivisi canoni interpretativi e la disposizione normativa sopra citata al caso di specie, occorre rilevare che la prova della dinamica del sinistro in seguito al quale la avrebbe subito lesioni personali è stata rimessa alle Pt_1 dichiarazioni testimoniali rese dalla madre, ed a quelle rilasciate, in Controparte_4 sede di interrogatorio formale, dal marito Controparte_1
Non risulta, infatti, alcun altro elemento probatorio oggettivo o dichiarativo identificabile nelle dichiarazioni di terzi indifferenti o nell'intervento di Autorità pubbliche, di pubblica sicurezza o sanitarie.
Tanto premesso, procedendo all'esame delle dichiarazioni rese dal e dalla CP_1
deve rilevarsi che le stesse appaiono divergenti su plurimi aspetti che, nel CP_4 peculiare contesto nel quale è maturato il sinistro e tenuto conto dell'assenza di elementi probatori di carattere oggettivo, appaiono assai rilevanti per la formulazione di un giudizio di scarsa credibilità di entrambi.
in particolare, ha riferito che, subito dopo il sinistro 'nessuno si Controparte_1
è avvicinato a noi al momento dell'accaduto. Abbiamo dovuto avvisare un genitore di un compagno di classe di mia IA telefonicamente per avvisarlo che mia IA sarebbe rimasta in sua custodia visto che io dovevo andare ad accompagnare mia moglie in ospedale. Mia suocera è venuta con noi in ospedale, durante il tragitto per l'ospedale ho lasciato mio figlio minore al compagno di mia suocera.'
invece, sul punto, ha riferito che 'durante le operazioni di soccorso, Controparte_4 non siamo passati da casa mia, siamo andati subito in ospedale perché mia IA lamentava dolori forti…nessuno si è avvicinato a prestare soccorsi a mia IA, al di fuori di me e mio genero. Intorno
c'era altra gente ma, al di là del fatto che erano – immagino - interessati ad accedere al plesso scolastico, io non ho fatto caso a cosa facessero. Ricordo che mio genero ha contattato un genitore di
3 qualche altro bimbo per affidare mentre noi ci recavamo al pronto soccorso'. Per_1
In definitiva, il ha riferito di aver lasciato in custodia il figlio al CP_1 Per_1 compagno della suocera, presso l'abitazione della quale lo aveva accompagnato prima di recarsi in ospedale;
di converso, la ha riferito che il suo compagno non è stato CP_4 in alcun modo interessato alla vicenda e che il nipote era stato lasciato in Per_1 custodia ad un genitore di altri bambini.
Peraltro, a ben vedere, la ha riferito di non essersi nemmeno accorta delle CP_4 ragioni della caduta della IA '…Non ho capito perché mia IA è caduta… Mia IA si è accorta della difficoltà ed è andata ad aprire lo sportello dell'autovettura dalla parte opposta rispetto a dove noi eravamo collocate, tant'è che io non ho visto l'esatta dinamica della caduta, sentendo solo il colpo…io non mi sono accorta dell'eventuale rimbalzo dell'autovettura'.
Ancora, la ha aggiunto che subito dopo il sinistro la IA presentava CP_4 molteplici escoriazioni ('quando l'abbiamo accompagnata in ospedale, ho visto che mia IA aveva escoriazioni nelle braccia, dappertutto, anche se io mi sono concentrata sul piede ove lei lamentava più forti dolori) che, tuttavia, non risultano in alcun modo dal referto di pronto soccorso dalla cui lettura emerge solo la diagnosi di lussazione alla caviglia destra con frattura trimalleolare caviglia destra.
La circostanza, all'evidenza, è assai significativa laddove si consideri la nettezza con la quale la teste ha riferito della presenza di escoriazioni su tutto il corpo CP_4 della IA, che difficilmente sarebbero sfuggite all'esame obiettivo formulato dai sanitari del pronto soccorso.
4.1. Nel predetto contesto probatorio, deve altresì evidenziarsi che, in sede di anamnesi di pronto soccorso, la ha dichiarato assai genericamente di essersi Pt_1 infortunata in seguito ad un incidente stradale mentre, alla luce di quanto prospettato giudizialmente, ci si sarebbe attesi di leggere la dicitura 'incidente auto-pedone'.
4.2. Da ultimo, occorre rilevare che il giudizio di plausibilità causale tra dinamica del sinistro descritta dall'attrice e lesioni riscontrate, effettuato dal c.t.u., costituisce una valutazione di compatibilità astratta che, all'evidenza, non è sufficiente per sopperire alle carenze probatorie sopra descritte.
4.3. In definitiva, ritiene il giudicante che la prova del sinistro che sarebbe avvenuto per l'urto tra l'autovettura condotta dal e sua moglie CP_1 CP_5 alla luce delle plurime contraddizioni segnalate, non possa ritenersi raggiunta.
4 Ne consegue il rigetto della domanda e la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta liquidate in dispositivo facendo applicazione dei valori minimi (in considerazione della relativa semplicità delle questioni giuridiche affrontate) di cui al d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia tratto dal petitum.
4.4. Le spese della c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1 [...]
ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede: Controparte_2
- rigetta la domanda;
- condanna alla rifusione delle spese legali sostenute dalla Parte_1
liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre Controparte_2 accessori di legge;
- pone definitivamente a carico dell'attrice le spese della espletata c.t.u. medico-legale.
Così deciso in Reggio Calabria il 5.12.2025
Il Giudice dott. Dionisio Pantano
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