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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17268 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 17670/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RT ZI Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN TI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
tra
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Erika Mastroianni, giusta delega in atti
RICORRENTE
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Sinforosa NN IA, giusta delega in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis 49 c.p.c. depositato in data 11.4.2025, Parte_1
ha chiesto di separarsi e divorziare da , con cui ha contratto matrimonio Controparte_1
civile il 6.6.2012, alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Si è costituito in giudizio , il quale ha dichiarato di aver raggiunto un Controparte_1
accordo con la moglie sulle condizioni di separazione e di divorzio. Quindi, i coniugi hanno chiesto congiuntamente che la causa fosse decisa alle seguenti condizioni: “
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale
resta nella disponibilità della sig.ra , fino a quando il sig. riacquisterà la propria Pt_1 CP_1
libertà. Da quel momento in poi, la casa coniugale resterà nell'esclusiva disponibilità del sig.
3. Ciascuno dei coniugi provvederà personalmente al proprio mantenimento;
4. Controparte_1
Il cane resterà con la sig.ra fino alla scarcerazione del sig. Al momento CP_2 Pt_1 CP_1
del suo rientro in libertà, le parti provvederanno a formalizzare il passaggio di proprietà del cane;
5.
La sig.ra dichiara di non aver nulla a pretendere dal sig.
6. La sig.ra Pt_1 CP_1 Pt_1
presta sin d'ora il consenso al rilascio o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per
l'espatrio.
7. Le parti dichiarano di non volersi riconciliare e rinunciano alla comparizione personale
innanzi al Tribunale”.
Il Giudice delegato, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione, previa trasmissione degli al P.M. per il parere.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti. La
presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
La regolamentazione delle spese di lite va rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Roma il 6.6.2012 (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 00344, P I,
Serie 04, dell'anno 2012);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
SPESE alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.11.2025
Il Giudice La Presidente
AN TI RT ZI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RT ZI Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN TI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
tra
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Erika Mastroianni, giusta delega in atti
RICORRENTE
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Sinforosa NN IA, giusta delega in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis 49 c.p.c. depositato in data 11.4.2025, Parte_1
ha chiesto di separarsi e divorziare da , con cui ha contratto matrimonio Controparte_1
civile il 6.6.2012, alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Si è costituito in giudizio , il quale ha dichiarato di aver raggiunto un Controparte_1
accordo con la moglie sulle condizioni di separazione e di divorzio. Quindi, i coniugi hanno chiesto congiuntamente che la causa fosse decisa alle seguenti condizioni: “
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale
resta nella disponibilità della sig.ra , fino a quando il sig. riacquisterà la propria Pt_1 CP_1
libertà. Da quel momento in poi, la casa coniugale resterà nell'esclusiva disponibilità del sig.
3. Ciascuno dei coniugi provvederà personalmente al proprio mantenimento;
4. Controparte_1
Il cane resterà con la sig.ra fino alla scarcerazione del sig. Al momento CP_2 Pt_1 CP_1
del suo rientro in libertà, le parti provvederanno a formalizzare il passaggio di proprietà del cane;
5.
La sig.ra dichiara di non aver nulla a pretendere dal sig.
6. La sig.ra Pt_1 CP_1 Pt_1
presta sin d'ora il consenso al rilascio o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per
l'espatrio.
7. Le parti dichiarano di non volersi riconciliare e rinunciano alla comparizione personale
innanzi al Tribunale”.
Il Giudice delegato, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione, previa trasmissione degli al P.M. per il parere.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti. La
presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
La regolamentazione delle spese di lite va rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Roma il 6.6.2012 (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 00344, P I,
Serie 04, dell'anno 2012);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
SPESE alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.11.2025
Il Giudice La Presidente
AN TI RT ZI