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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/02/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5074 del R.G.A.C. dell'anno 2019 vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avvocato MANFREDI RICCARDO Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avvocato MORCAVALLO Controparte_1
ALESSANDRA
OPPOSTA
NONCHE'
. in persona del l.rp.t., con il patrocinio dell'avvocato MARI MARIO Controparte_2
TERZO CHIAMATO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - somministrazione Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 353/2024 pubblicata il 12 febbraio 2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta, il Tribunale di Cosenza, in accoglimento, per quanto di ragione, dell'opposizione a decreto ingiuntivo presentata da ha revocato l'ingiunzione gravata e Parte_2 condannato l'opponente al pagamento, in favore di della somma di euro Controparte_1
11.835,66 portata dalla fattura n. 26507 emessa in data 14.12.2017 relativa al conguaglio dei consumi luglio-settembre 2017. Ha, quindi, rimesso la causa sul ruolo al fine di per effettuare, mediante integrazione peritale, il ricalcolo dei consumi di energia elettrica relativi al periodo da 13.10.2017 al
15.01.2018 secondo le modalità indicate dal comma 3 dell'art.
5.2 dei “Criteri di stima e di ricostruzione dei dati di misura dell'energia elettrica” stilati da E -Distribuzione spa in data
1.03.2017, Rev. 00 a mente del quale “qualora lo storico delle misure disponibili non sia sufficientemente ampio, il valore di energia giornaliera ricostruita viene determinato dal rapporto fra il consumo totale nel periodo disponibile e il numero di giorni contenuti nello stesso periodo”, nonchè dei consumi, calcolati secondo il metodo del coefficiente di errore, per il periodo (non determinabile dalle fatture azionate) dal primo al 12 ottobre 2017.
Prima di esaminare le risultanze dell'elaborato peritale, va ricordato in questa sede, per sistematicità di esposizione, che l'importo ingiunto, al netto degli interessi richiesti, è costituito dalla somma delle seguenti sette fatture:
- n. 26507/2017 di euro 11.835,66 per conguaglio luglio-settembre 2017;
- n. 4758/18 di euro 12.135,32 per il periodo dicembre 2017;
- n. 6056/18 di euro 8.474,17 per il periodo gennaio 2018;
- n. 17069/2018 di euro 1.202,00 per deposito cauzionale;
- n. 32652/2018 di euro 46.173,88 per conguaglio periodo ottobre-dicembre 2017;
- n. 33879/2018 di euro 18.698,25 per il periodo ottobre 2018;
- n. 38966/2018 di euro 16.984,32 per il periodo novembre 2018.
Si ricorda ancora che la sentenza non definitiva n. 353/2024 ha riconosciuto la correttezza dell'importo di euro 11.835,66 portato dalla fattura n. 26507/2017 e che le fatture relative ai periodi
16/31 gennaio 2018, ottobre, novembre e dicembre 2018 non sono state oggetto di contestazione da parte di rispetto al quantum dei consumi addebitati in quanto successivi all'installazione del Parte_1 nuovo misuratore, avvenuta il 15 gennaio 2018.
Va ancora ricordato che, per come accertato nella sentenza n. 353/2024, le fatture n. 33879 del 5 novembre 2018 e n. 38966 del 4 dicembre 2018, relative al periodo ottobre e novembre 2018, di importo rispettivamente di euro 18.698,25 ed euro 16.984,32, sono state solo parzialmente saldate da mediante versamento di un acconto di euro 9.698,25. Parte_1
L'opponente ha, infatti, contestato ad di avere conteggiato i consumi relativi a Controparte_1 detti periodi sulla base di tariffe maggiorate a causa della (asseritamente indebita) risoluzione del contratto di fornitura e conseguente suo appostamento nella cd. “posizione di salvaguardia”, comportante per l'appunto la maggiorazione dei costi per la fornitura dell'energia (da 19 a 28 cent per KWh).
Ha, pertanto, sospeso i pagamenti delle fatture in esame ai sensi dell'art. 1460 c.c. ed ha chiesto, in questa sede di dichiararsi legittima la sua eccezione inadimpendi non est adimplendum.
L'eccezione non è fondata.
Per come dedotto dallo stesso opponente, infatti, è stata appostata nella “posizione di Parte_1 garanzia” comportante la contestata maggiorazione delle tariffe a partire dal mese di dicembre 2018.
Le due fatture qui in esame non si riferiscono, tuttavia, ai consumi relativi al mese di dicembre 2018 bensì ai mesi di ottobre e novembre 2018 – periodo in cui, non essendo stata ancora appostata in garanzia, non ha applicato le tariffe maggiorate ma quelle ordinarie. CP_1
Ne deriva che, in difetto di contestazione del quantum dei consumi fatturati, gli importi riportati nelle due bollette in esame, pari complessivamente ad euro 35.682,57 (euro 18.698,25 + euro 16.984,32) sono dovuti.
Da tale somma va, tuttavia, detratto, l'acconto di euro 9.698,25 corrisposto sulla fattura n. 33879/18
(v. allegato n. 28 all'atto di citazione).
La somma complessivamente dovuta si riduce, quindi, per queste due fatture ad euro 25.984,32.
Per quanto riguarda il deposito cauzionale di euro 1.202,00 di cui alla fattura n. 17069/2018 del
06.12.2018, si rileva che esso è stato restituito ad con nota di credito n. 39260/18 (v. allegato Parte_1
n. 9 alla comparsa di costituzione e risposta di . Controparte_1
Di tale fattura non deve, pertanto, tenersi conto. Le tre residue fatture (n. 4758/18 di euro 12.135,32 per il periodo dicembre 2017; n. 6056/18 di euro
8.474,17 per il periodo gennaio 2018; n. 32652/2018 di euro 46.173,88 per conguaglio periodo ottobre-dicembre 2017), sono state, invece, oggetto della integrazione peritale disposta a seguito della rimessione della causa sul ruolo.
Si osserva preliminarmente sul punto che, per come emerge dalla lettura della relazione peritale, il
CTU ha utilizzato, per la determinazione dei consumi relativi ai periodi di cui alle fatture anzidette, quattro fatture relative al periodo ottobre 2019 – gennaio 2020 ed ha analizzato i dati evinti dai prospetti di consumo inviati, rispettivamente, in data 10.04.2024 da e in data Controparte_2
15.04.2024 da per lo stesso periodo (ottobre-gennaio) degli anni successivi (v. allegati Parte_1 nn. 4 - 5 della perizia integrativa).
Si è discostato, quindi, l'ausiliare dal criterio di determinazione indicato nel quesito che faceva, infatti, riferimento al consumo totale nel periodo sottoposto ad accertamento mentre il CTU, per come ben si comprende dalle date dei documenti sopra detti, ha utilizzato, per la determinazione dei consumi, quelli riferiti ai periodi successivi ai consumi da accertare, facendo applicazione del criterio di cui al comma 4 dell'art.
5.2 dei “Criteri di stima e di ricostruzione dei dati di misura dell'energia elettrica” stilati da in data 1.03.2017, Rev. 00. Controparte_2
Tale metodologia – giustificata dalla verificata indisponibilità dei dati di cui al quesito - è stata, tuttavia, condivisa da tutte le parti che hanno, infatti, trasmesso all'ausiliare i documenti di cui sopra.
Ne deriva, in difetto di contestazione né coeve né successive, l'adesione della parti alla metodologia di calcolo di fatto utilizzata dall'ausiliare e la piena utilizzabilità delle risultanze peritali.
Ciò chiarito, si osserva che il CTU nella perizia integrativa depositata in data 28.06.2024, in riferimento al periodo (13 ottobre 2017 - 15 gennaio 2018) interessato dal nuovo quesito del Giudice, previa analisi della documentazione suddetta, ha rilevato che, dal confronto dei dati riportati nei due prospetti di consumo, risulta che i valori di consumo di energia attiva prelevata nel periodo ottobre- gennaio degli anni successivi a quello di vertenza sono omogenei e quasi identici.
Ha, inoltre, accertato che la media dei quattro anni di osservazione successivi a quello di vertenza
(riportando il valore più basso di ciascun anno) comporta il valore di 321.249 kw/h per un periodo di
123 giorni dal primo ottobre al primo febbraio di ciascun anno e, quindi, un consumo giornaliero medio di 2.611,78 kw/h/g.
Ne consegue che, per come verificato dall'ausiliare, per il periodo interessato (dal 13 ottobre 2017 al
15 gennaio 2018, pari in totale a 94 giorni), applicando la stessa logica di calcolo, si determina un consumo di 245.507 kw/h, corrispondente al costo globale medio di euro 44.851,67, calcolato alle stesse condizioni economiche medie del contratto tra la e la Controparte_1 Parte_1 all'epoca dei fatti.
Quanto alla determinazione dei consumi, calcolati secondo il metodo del coefficiente di errore, per il periodo (non determinabile dalle fatture) dal primo al 12 di ottobre 2017 (12 giorni), il CTU ha rilevato un consumo globale di 365.563 kw/h ed un consumo giornaliero unitario medio per 2.972,06 kw/h/g.
Facendo sempre applicazione delle tariffe contrattuali all'epoca dei consumi, l'ausiliare ha, pertanto, quantificato il consumo nel periodo dal 01 di ottobre al 12 di ottobre dell'anno 2017 in 35.664,72 kw/h, pari ad euro 6.515,59.
Per quanto riguarda, invece, i consumi relativi al periodo dal 16 al 31 gennaio 2018 che non sono stati oggetto di ricostruzione in quanto successivi all'installazione del nuovo contatore (avvenuta il
15.01.2018) ma sono ricompresi nella fattura n. 6056 che attiene, infatti, a tutto il mese di gennaio
2018 (v. fattura allegata da , essi possono essere ricostruiti sulla base degli Controparte_1 elementi forniti e del criterio utilizzato dal CTU, moltiplicando per 2.611,78 kw/h (consumo giornaliero medio) i 16 giorni dal 16 al 31 gennaio 2018. Si ottiene così la somma di euro 7.634,33 determinati moltiplicando 41.788,48 kw/h (consumo complessivo per il periodo 16 gennaio/31 gennaio 2018) per euro 0,18269 (costo globale unitario di 1 kw/h).
In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte e dalle risultanze della perizia che vanno condivise dall'Ufficio in ragione della completezza argomentativa e della coerenza con la documentazione posta alla base del lavoro peritale, ne deriva che i consumi accertati relativamente alle fatture contestate, ammontano a complessivi 322.960,20 Kwatt/ore pari ad euro 59.001,59 (euro
44.851,67 + 6.515,59 + euro 7.634,33), che, dunque, è tenuta a pagare nei confronti Parte_1 della (in adempimento delle fatture n. 4758, n. 6056 e n. 32652). Controparte_1
L'importo complessivamente così accertato a debito di assomma a complessivi euro Parte_1
84.985,91 (euro 25.984,32 + euro 44.851,67 + 6.515,59 + euro 7.634,33).
Non può tenersi conto delle somme asseritamente pagate dalla come indicate nella Parte_1 seconda comparsa conclusionale depositata agli atti del giudizio, riferiti alle fatture CP_1
n. 23770/2017 del 08.11.2017 per € 8.764,10 (periodo ottobre/novembre 2017 - competenza
[...] ottobre 2017) e n. 26481/2017 del 11.12.2017 per € 3.881,61 (competenza periodo novembre 2017). Di tali pagamenti non è stata fornita, infatti, prova alcuna non riscontrandosi in atti - né in allegato alla citazione né in allegato alle memorie ex art. 183, comma 2 c.p.c. (termine ultimo per il deposito di documentazione istruttoria) – alcun documento da cui inferire l'esistenza di detti pagamenti.
L'opponente ha invero depositato, allegandoli alle osservazioni fatte dal suo CTP alla bozza peritale invita dall'ausiliare alle parti, delle copie di alcuni estratti conto da cui risulterebbero gli anzidetti pagamenti in favore di ma, come ben si vede, si tratta di documentazione prodotta Controparte_1 irritualmente (perché allegata ad atto del consulente di parte) e fuori termine, come tale inammissibile in difetto di accordo espresso tra le parti. Ed infatti, il perito, a cui la documentazione bancaria è stata sottoposta in sede di osservazioni al suo elaborato, ha dichiarato di non poterla esaminare né di poterne tenere conto ai fini del suo accertamento stante la sua tardività, non avendo evidentemente registrato il consenso delle altre parti sul punto.
Sulla somma liquidata in favore di vanno applicati, come dalla convenuta Controparte_1 richiesto, gli interessi di mora ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze delle fatture al loro soddisfo, e segnatamente: per l'importo di euro 59.001,59 dal 09.11.2017 (data di scadenza della fattura n.32652), per l'importo di euro 9.000,00 dal 23.11.2018 (data di scadenza della fattura n. 33879) e per l'importo di euro 16.984,32 dal 24.12.2024 (data di scadenza della fattura n.
38966).
L'applicazione degli interessi commerciali in discorso opera, infatti, ex lege dall'entrata in vigore della norma che li ha introdotti (1 gennaio 2013) anche ove essi non siano previsti in contratto. Nel caso di specie l'applicazione degli interessi commerciali di mora è, peraltro, contrattualmente prevista all'art.
6.3 laddove si stabilisce che: “nel caso di Clienti Business, il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione, nè può essere compensato con eventuali crediti che il Cliente può vantare nei confronti del Fornitore, anche relativi ad altri contratti. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Cliente Business sarà tenuto, senza la necessità di formale messa in mora da parte del Creditore, alla corresponsione in favore di quest'ultimo di interessi moratori sugli importi delle fatture insolute, calcolati nella misura del tasso di mora ex D. Lgs. 231/2002- in vigore alla data dell'inadempimento, in rapporto ai giorni trascorsi dalla data di scadenza e fino alla data di effettivo pagamento”.
Non si ritiene ravvisabile alcun diritto di manleva di nei confronti della Parte_1 Controparte_2 essendo gli importi accertati in questa sede dovuti dall'opponente ad per i
[...] Controparte_1 consumi come effettivamente accertati dal perito sulla base dei dati forniti anche dal terzo chiamato. In difetto di tempestiva domanda sul punto, va infine disattesa la richiesta di di Controparte_1
“riconoscimento dell'obbligo dell'eventuale differenza a carico della Società che ha Controparte_2 misurato e rilevato i consumi ed addebitato ad l'intera fornitura pretendendone Controparte_1 il pagamento” formulata, infatti, solo con le note scritte di precisazione delle conclusioni del
22.09.2024.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del
D.M. n. 55/2014, per come aggiornato al D.M. n. 147 del 13.08.2022 succ. mod. ed integraz., in base al valore del giudizio (euro 84.985,91 e dunque scaglione di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00) a tariffa compresa tra minimo e medio in ragione della obiettiva complessità delle questioni trattate (fase di studio: euro 2.000,00, fase introduttiva: euro 1.500,00, fase di trattazione: euro 5.000,00, fase decisoria: euro 4.000,00).
Vanno liquidate in favore di applicando il medesimo scaglione di valore, anche Controparte_1 le spese relative al procedimento monitorio atteso che, per come chiarito a più rirese dalla S.C., “ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività” (tra le altre, in questi termini, Cass. civ., ordinanza n.17854/2020)
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- condanna l'opponente al pagamento, in favore di per le causali di cui in Controparte_1 parte motiva, della somma di euro 84.985,91, oltre interessi di mora ex art. 2 D. Lgs. n.
231/2002 dalle scadenze di cui in motivazione sino al saldo;
- condanna, inoltre, alla rifusione delle spese legali sostenute dalle controparti che Parte_1 liquida in euro 12.500,00 per ciascuna parte, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge;
- dispone che l'opponente rimborsi ad le spese legali della procedura Controparte_1 monitoria, liquidate in euro 406,50 per esborsi ed euro 1.200,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese della espletata CTU, liquidate con Parte_1 separato decreto.
Cosenza, 11/02/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo