Versione
1 gennaio 1972
1 gennaio 1972
Art. 33. (Riconoscimento dei periodi di iscrizione al Fondo di cui alla legge n. 638 del 1955)
Per gli iscritti al Fondo alla data del 1° novembre 1967, i periodi di servizio prestato alle dipendenze di aziende private del gas anteriormente alla data predetta, gia' riconosciuti ai sensi dell' articolo 9 della legge 1° luglio 1955, n. 638 , sono utili ai fini del diritto alle prestazioni previste dalla presente legge.
Sono inoltre utili, ai fini di cui al precedente comma, i periodi di servizio prestato alle dipendenze di aziende private del gas anteriormente al 1° maggio 1946, gia' riconosciuti ai sensi degli articoli 33 e 39 della legge 1° luglio 1955, n. 638 .
I periodi gia' riscattati, a norma dell' articolo 36 della legge 1° luglio 1955, n. 638 , sono utili ai soli effetti della pensione complessiva, qualora ne sia conseguito il diritto; in caso contrario, le somme versate a titolo di riscatto saranno rimborsate all'iscritto od ai suoi aventi causa.
Per gli iscritti al Fondo alla data del 1° novembre 1967, i periodi di servizio prestato alle dipendenze di aziende private del gas anteriormente alla data predetta, gia' riconosciuti ai sensi dell' articolo 9 della legge 1° luglio 1955, n. 638 , sono utili ai fini del diritto alle prestazioni previste dalla presente legge.
Sono inoltre utili, ai fini di cui al precedente comma, i periodi di servizio prestato alle dipendenze di aziende private del gas anteriormente al 1° maggio 1946, gia' riconosciuti ai sensi degli articoli 33 e 39 della legge 1° luglio 1955, n. 638 .
I periodi gia' riscattati, a norma dell' articolo 36 della legge 1° luglio 1955, n. 638 , sono utili ai soli effetti della pensione complessiva, qualora ne sia conseguito il diritto; in caso contrario, le somme versate a titolo di riscatto saranno rimborsate all'iscritto od ai suoi aventi causa.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/1987, n. 95Provvedimento: L'art. 33 della legge 6 dicembre 1971 n. 1084, nel disciplinare il fondo gas gestito dall'INPS, ha previsto che ai fini delle prestazioni previdenziali riconosciute dalla legge stessa siano rilevanti soltanto i periodi di iscrizione dei dipendenti di aziende erogatrici di gas in servizio effettivo alla data dell'1 maggio 1946; non sono pertanto rilevanti gli eventuali anteriori periodi di straordinariato, atteso che, per effetto dell'art. 3 CCNL 28 ottobre 1929 (istitutivo della previdengas), l'iscrizione a tale speciale Forma di previdenza era riservata esclusivamente ai dipendenti cosiddetti effettivi, ossia di ruolo. ( V 685/78, mass n 390027).*Leggi di più...
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