Articolo 33 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1084
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1 gennaio 1972
Art. 33. (Riconoscimento dei periodi di iscrizione al Fondo di cui alla legge n. 638 del 1955)

Per gli iscritti al Fondo alla data del 1° novembre 1967, i periodi di servizio prestato alle dipendenze di aziende private del gas anteriormente alla data predetta, gia' riconosciuti ai sensi dell' articolo 9 della legge 1° luglio 1955, n. 638 , sono utili ai fini del diritto alle prestazioni previste dalla presente legge.
Sono inoltre utili, ai fini di cui al precedente comma, i periodi di servizio prestato alle dipendenze di aziende private del gas anteriormente al 1° maggio 1946, gia' riconosciuti ai sensi degli articoli 33 e 39 della legge 1° luglio 1955, n. 638 .
I periodi gia' riscattati, a norma dell' articolo 36 della legge 1° luglio 1955, n. 638 , sono utili ai soli effetti della pensione complessiva, qualora ne sia conseguito il diritto; in caso contrario, le somme versate a titolo di riscatto saranno rimborsate all'iscritto od ai suoi aventi causa.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1972
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