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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/12/2025, n. 2730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2730 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5495/2021 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 5495
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 1133/2021 (R.G. n. 4237/2021)
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...]- Parte_1 C.F._1
lammare di AB (NA) ed ivi residente in [...], rappresentato e di-
feso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Sabrina Di Gennaro (C.F.
) – PEC e dall'avv. Vin- C.F._2 Email_1
ZO TO (C.F. ) – PEC C.F._3 [...]
ed elettivamente domiciliato nel loro studio sito in Email_2
1 CA Di AB (NA) in Via Pioppaino n. 95,
-opponente-
E
, (C.F. ) nata il [...] a [...]- Controparte_1 C.F._4
poli ed ivi res.te in Via M. Turchi n. 31; (C.F. Controparte_2 [...]
), nata il [...] a [...] ed ivi re.te in via M. Turchi n. 31; C.F._5
(C.F. ) nato il [...] a [...] e Parte_2 C.F._6
res.te in Agropoli (SA) in via Cannetiello n. 8; , (C.F. Parte_3
, nata il [...] a [...] e res.te in Agropoli C.F._7
(SA) in via Cannetiello n. 8; (C.F. ), Controparte_3 C.F._8
nato il [...] a [...] e res.te in Prignano Cilento (SA) in Piazza Plebiscito
n. 1; (C.F. ), nato il [...] a Parte_4 C.F._9
Castellammare di AB (NA) ed ivi res.te in via Nocera n. 74 e Parte_5
(C.F. ), nata il [...] a [...] e res.te in
[...] C.F._10
Castellammare di AB (NA) in Via Nocera n. 74; tutti rapp.ti e difesi dall'avv.
IO EL EN (C.F. ) – PEC C.F._11 [...]
ed elett.te dom.ti presso il suo studio in Napoli in Email_3
via A. D'Avalos n.8;
- opposti -
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 19.10.2021, l'istante proponeva opposi-
zione avverso il D.I. n. 1133/2021 (R.G. 4237/2021) emesso da Questo Tribunale
2 in data 07.08.2021 in favore degli opposti per l'importo di euro 10.719,35 oltre in-
teressi e spese di giudizio.
L'opponente rappresentava che:
- con contratto di locazione per uso diverso dell' 08.05.2016, Parte_1
prendeva in locazione l'immobile degli opposti, rilevando una precedente attività
di parrucchiere / salone di bellezza, dunque subentrando in un immobile già adibi-
to e predisposto a tale tipo di professione seppure accatastato sotto la categoria
A/2 (abitazione di tipo civile);
- la durata del contratto veniva stabilita dall' 08.05.2016 sino al 07.05.2022 con possibilità di rinnovo automatico per altri sei anni in mancanza di disdetta;
- all'art. 20 del contratto inter partes veniva inserita la clausola di recesso conven-
zionale in base alla quale “una volta trascorsi ventiquattro mesi dall'inizio della
locazione, il conduttore potrà recedere dal presente contratto con un preavviso di
mesi dodici da inviare a mezzo racc. rr…”;
- tuttavia, nel mese di marzo 2020, stante l'oramai incombente emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Covid 19, , esercitava il recesso lega- Parte_1
le dal contratto di locazione per giustificati motivi;
- con missiva datata 29.02.2020 inviata a tutte le parti del contratto, comunicava la sua volontà di recedere anticipatamente dal contratto di locazione per tali motiva-
zioni: “…in conseguenza della particolare congiuntura economica e della attuale
crisi dei settori commerciali, inaspritasi con l'emergenza sanitaria che mi rende
impossibilitato a far fronte ai costi dell'attività di parrucchiere esercitata
all'interno dell'immobile locato”;
- la missiva veniva spedita con racc. A.R. che veniva ricevuta dalle sig.re
[...]
e in data 12.03.2020, dai sig.ri CP_1 Controparte_2 Parte_6
3 CP_
e in data 14.03.2020 e dai sig.ri e Parte_2 Parte_4 [...]
in data 08.04.2020; Parte_7
- in tale missiva il conduttore si rendeva disponibile per la consegna dell'immobile,
vuoto da persone e cose già dal 30.04.2020 ma i locatori, senza alcuna valida giu-
stificazione, si rifiutavano di ricevere le chiavi dell'immobile;
- in data 09.03.2020 entrava in vigore su tutto il territorio nazionale l'ormai noto
D.P.C.M 09.03.2020 (G.U. Serie Generale, n. 62 del 09 marzo 2020) che impone-
va il primo lock down generalizzato e la chiusura al pubblico degli esercizi com-
merciali di parrucchiere, estetista et similia;
- nel frattempo, ogni offerta di restituzione delle chiavi dell'immobile, avanzata dall'opponente, veniva respinta tanto che questi si vedeva costretto a ricorrere all'intervento dei suoi legali;
- in data 13.11.2020 i suoi difensori inviavano pec all'avv. IO EL EN, qua-
lificatosi quale mandatario degli opposti nella gestione della vicenda de qua, con-
testando l'illegittimità del rifiuto a ricevere le chiavi dell'immobile e formalizzan-
do nuovamente la volontà del di riconsegnarlo;
Parte_1
- a tale proposta seguiva un netto rifiuto da parte degli istanti come da pec del
17.11.2020 con la quale l'avv. EL EN rappresentava di rifiutare la consegna dell'immobile in quanto non aveva fornito certificazione di Parte_1
non avere pendenze con la e non aveva ripristinato lo stato dei luoghi;
CP_5
- in data 02.12.2020 veniva effettuata una nuova proposta transattiva ed offerta di restituzione delle chiavi che, però, non veniva riscontrata in alcun modo;
- infine, in data 16.06.2021 i suoi difensori, inviavano ennesima pec al mandatario degli opposti con ennesima proposta transattiva ed offerta di restituzione dell'immobile che anche in questo caso veniva rifiutata ingiustificatamente.
4 Chiedeva, pertanto:
- in via preliminare, dichiarare procedibile ed ammissibile l'opposizione, even-
tualmente disponendo il mutamento del rito ai sensi dell'articolo 426 del c.p.c.;
- nel merito, prendere atto dell'offerta banco iudicis delle chiavi dell'immobile sito in Castellammare di AB (NA) in via Catello Fusco n. 7, oggetto del contratto di locazione per cui era causa;
- nel merito, accertare e dichiarare la legittimità del recesso legale per giustifi-
cati motivi esercitato dall'opponente ed accertare e dichiarare che il contratto si era sciolto in data 11.09.2020 ovvero nella diversa data di giustizia;
- nel merito, accertare e dichiarare la mora credendi dei locatori, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1206 c.c. e ss., stante l'illegittimità del loro rifiuto a rice-
vere la consegna dell'immobile, da parte del conduttore, sin dalla data del
30.04.2020 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
- revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nulla era dovuto dall'opponente nei confronti degli opposti, oppure condannare Parte_8
a pagare i canoni di locazione maturati sino alla scadenza del semestre
[...]
di preavviso di recesso o alla diversa somma, maggiore o minore, di giustizia;
- in ogni caso condannare gli opposti al pagamento delle spese processuali con attribuzione.
Si costituivano ritualmente in giudizio gli opposti i quali impugnavano e con-
testavano l'opposizione rappresentando che:
- il contratto di locazione in essere era stato sottoscritto, scaduto il precedente dell' 08.03.1998, sempre per uso diverso di locazione, dal per la Parte_1
stessa attività;
5 - che l'offerta delle chiavi dell'immobile banco judicis non era mai stata attiva-
ta da parte del conduttore e/o dei suoi difensori;
- che il conduttore non aveva fornito la documentazione attestante la mancanza di eventuali pendenze economiche ( ed anche condominiali;
CP_5
- che il conduttore non aveva mai provveduto a ripristinare, nonostante le ri-
chieste, l'effettivo stato dei luoghi, come attestato dalla piantina catastale pro-
dotta.
Gli opposti chiedevano:
1) rigettare integralmente l'opposizione al D.I. 1133/2021 in quanto assoluta-
mente infondata, inconsistente e temeraria;
2) accertare, riconoscere e dichiarare l'inesistenza del giustificato motivo per l'esercizio del recesso legale;
3) accertare, riconoscere e dichiarare la decorrenza dell'epoca di inutilizzo dell'immobile da parte dell'opponente;
4) accertare, riconoscere e dichiarare l'epoca di trasferimento dell'attività del nella nuova sede, anche ai fini dell'accertamento della decorrenza Parte_1
del semestre;
5) accertare, riconoscere e dichiarare che il non aveva mai formal- Parte_1
mente offerto né le chiavi, né il ripristino dell'immobile, né tutta la documen-
tazione richiesta e dovuta;
6) accertare, riconoscere e dichiarare fondato il diritto fatto valere con il ricor-
so di ingiunzione di pagamento dagli opposti e condannare l'opponente al pa-
gamento della somma di euro 10.719.35 e/o di quella maggiore e/o minore ri-
tenuta giusta ed equa, oltre interessi legali e le spese liquidate in complessivi
6 euro 645,50, oltre rimborso delle spese generali pari al 15 % iva e cpa come per legge;
7) condannare controparte al pagamento delle spese diritti ed onorari di lite del presente giudizio con attribuzione.
Il giudizio, in seguito al mutamento del rito da ordinario in speciale, veniva rin-
viato per la discussione ma poi interrotto per il decesso di Parte_2
Successivamente riassunto, proseguiva con nuovo rinvio per la discussione con concessione alle parti di termine per note di discussione, in quanto maturo per la decisione.
In primis, va subito dichiarata l'improcedibilità della domanda per omessa effet-
tuazione del tentativo di mediazione obbligatorio, disposto da Questo Tribunale a carico della parte opposta.
Ed infatti nell'ordinanza del 07.02.2022 la parte opposta veniva invitata ad effet-
tuare il tentativo di mediazione obbligatoria, tentativo che non risulta essere stato effettuato in quanto nulla risulta essere stato prodotto in merito.
Consegue l'inevitabile dichiarazione di improcedibilità con conseguente revoca del D.I. opposto.
Le spese di giudizio, in virtù delle reciproche soccombenze, devono essere inte-
gralmente compensate frale parti in causa.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara improcedibile l'opposizione per omessa effettuazione del T.M.O. da parte dell'opposta;
- revoca il decreto ingiuntivo d.i. n. 1133/2021 (R.G. n. 4237/2021);
7 - compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 05.12.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
8
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 5495
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 1133/2021 (R.G. n. 4237/2021)
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...]- Parte_1 C.F._1
lammare di AB (NA) ed ivi residente in [...], rappresentato e di-
feso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Sabrina Di Gennaro (C.F.
) – PEC e dall'avv. Vin- C.F._2 Email_1
ZO TO (C.F. ) – PEC C.F._3 [...]
ed elettivamente domiciliato nel loro studio sito in Email_2
1 CA Di AB (NA) in Via Pioppaino n. 95,
-opponente-
E
, (C.F. ) nata il [...] a [...]- Controparte_1 C.F._4
poli ed ivi res.te in Via M. Turchi n. 31; (C.F. Controparte_2 [...]
), nata il [...] a [...] ed ivi re.te in via M. Turchi n. 31; C.F._5
(C.F. ) nato il [...] a [...] e Parte_2 C.F._6
res.te in Agropoli (SA) in via Cannetiello n. 8; , (C.F. Parte_3
, nata il [...] a [...] e res.te in Agropoli C.F._7
(SA) in via Cannetiello n. 8; (C.F. ), Controparte_3 C.F._8
nato il [...] a [...] e res.te in Prignano Cilento (SA) in Piazza Plebiscito
n. 1; (C.F. ), nato il [...] a Parte_4 C.F._9
Castellammare di AB (NA) ed ivi res.te in via Nocera n. 74 e Parte_5
(C.F. ), nata il [...] a [...] e res.te in
[...] C.F._10
Castellammare di AB (NA) in Via Nocera n. 74; tutti rapp.ti e difesi dall'avv.
IO EL EN (C.F. ) – PEC C.F._11 [...]
ed elett.te dom.ti presso il suo studio in Napoli in Email_3
via A. D'Avalos n.8;
- opposti -
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 19.10.2021, l'istante proponeva opposi-
zione avverso il D.I. n. 1133/2021 (R.G. 4237/2021) emesso da Questo Tribunale
2 in data 07.08.2021 in favore degli opposti per l'importo di euro 10.719,35 oltre in-
teressi e spese di giudizio.
L'opponente rappresentava che:
- con contratto di locazione per uso diverso dell' 08.05.2016, Parte_1
prendeva in locazione l'immobile degli opposti, rilevando una precedente attività
di parrucchiere / salone di bellezza, dunque subentrando in un immobile già adibi-
to e predisposto a tale tipo di professione seppure accatastato sotto la categoria
A/2 (abitazione di tipo civile);
- la durata del contratto veniva stabilita dall' 08.05.2016 sino al 07.05.2022 con possibilità di rinnovo automatico per altri sei anni in mancanza di disdetta;
- all'art. 20 del contratto inter partes veniva inserita la clausola di recesso conven-
zionale in base alla quale “una volta trascorsi ventiquattro mesi dall'inizio della
locazione, il conduttore potrà recedere dal presente contratto con un preavviso di
mesi dodici da inviare a mezzo racc. rr…”;
- tuttavia, nel mese di marzo 2020, stante l'oramai incombente emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Covid 19, , esercitava il recesso lega- Parte_1
le dal contratto di locazione per giustificati motivi;
- con missiva datata 29.02.2020 inviata a tutte le parti del contratto, comunicava la sua volontà di recedere anticipatamente dal contratto di locazione per tali motiva-
zioni: “…in conseguenza della particolare congiuntura economica e della attuale
crisi dei settori commerciali, inaspritasi con l'emergenza sanitaria che mi rende
impossibilitato a far fronte ai costi dell'attività di parrucchiere esercitata
all'interno dell'immobile locato”;
- la missiva veniva spedita con racc. A.R. che veniva ricevuta dalle sig.re
[...]
e in data 12.03.2020, dai sig.ri CP_1 Controparte_2 Parte_6
3 CP_
e in data 14.03.2020 e dai sig.ri e Parte_2 Parte_4 [...]
in data 08.04.2020; Parte_7
- in tale missiva il conduttore si rendeva disponibile per la consegna dell'immobile,
vuoto da persone e cose già dal 30.04.2020 ma i locatori, senza alcuna valida giu-
stificazione, si rifiutavano di ricevere le chiavi dell'immobile;
- in data 09.03.2020 entrava in vigore su tutto il territorio nazionale l'ormai noto
D.P.C.M 09.03.2020 (G.U. Serie Generale, n. 62 del 09 marzo 2020) che impone-
va il primo lock down generalizzato e la chiusura al pubblico degli esercizi com-
merciali di parrucchiere, estetista et similia;
- nel frattempo, ogni offerta di restituzione delle chiavi dell'immobile, avanzata dall'opponente, veniva respinta tanto che questi si vedeva costretto a ricorrere all'intervento dei suoi legali;
- in data 13.11.2020 i suoi difensori inviavano pec all'avv. IO EL EN, qua-
lificatosi quale mandatario degli opposti nella gestione della vicenda de qua, con-
testando l'illegittimità del rifiuto a ricevere le chiavi dell'immobile e formalizzan-
do nuovamente la volontà del di riconsegnarlo;
Parte_1
- a tale proposta seguiva un netto rifiuto da parte degli istanti come da pec del
17.11.2020 con la quale l'avv. EL EN rappresentava di rifiutare la consegna dell'immobile in quanto non aveva fornito certificazione di Parte_1
non avere pendenze con la e non aveva ripristinato lo stato dei luoghi;
CP_5
- in data 02.12.2020 veniva effettuata una nuova proposta transattiva ed offerta di restituzione delle chiavi che, però, non veniva riscontrata in alcun modo;
- infine, in data 16.06.2021 i suoi difensori, inviavano ennesima pec al mandatario degli opposti con ennesima proposta transattiva ed offerta di restituzione dell'immobile che anche in questo caso veniva rifiutata ingiustificatamente.
4 Chiedeva, pertanto:
- in via preliminare, dichiarare procedibile ed ammissibile l'opposizione, even-
tualmente disponendo il mutamento del rito ai sensi dell'articolo 426 del c.p.c.;
- nel merito, prendere atto dell'offerta banco iudicis delle chiavi dell'immobile sito in Castellammare di AB (NA) in via Catello Fusco n. 7, oggetto del contratto di locazione per cui era causa;
- nel merito, accertare e dichiarare la legittimità del recesso legale per giustifi-
cati motivi esercitato dall'opponente ed accertare e dichiarare che il contratto si era sciolto in data 11.09.2020 ovvero nella diversa data di giustizia;
- nel merito, accertare e dichiarare la mora credendi dei locatori, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1206 c.c. e ss., stante l'illegittimità del loro rifiuto a rice-
vere la consegna dell'immobile, da parte del conduttore, sin dalla data del
30.04.2020 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
- revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nulla era dovuto dall'opponente nei confronti degli opposti, oppure condannare Parte_8
a pagare i canoni di locazione maturati sino alla scadenza del semestre
[...]
di preavviso di recesso o alla diversa somma, maggiore o minore, di giustizia;
- in ogni caso condannare gli opposti al pagamento delle spese processuali con attribuzione.
Si costituivano ritualmente in giudizio gli opposti i quali impugnavano e con-
testavano l'opposizione rappresentando che:
- il contratto di locazione in essere era stato sottoscritto, scaduto il precedente dell' 08.03.1998, sempre per uso diverso di locazione, dal per la Parte_1
stessa attività;
5 - che l'offerta delle chiavi dell'immobile banco judicis non era mai stata attiva-
ta da parte del conduttore e/o dei suoi difensori;
- che il conduttore non aveva fornito la documentazione attestante la mancanza di eventuali pendenze economiche ( ed anche condominiali;
CP_5
- che il conduttore non aveva mai provveduto a ripristinare, nonostante le ri-
chieste, l'effettivo stato dei luoghi, come attestato dalla piantina catastale pro-
dotta.
Gli opposti chiedevano:
1) rigettare integralmente l'opposizione al D.I. 1133/2021 in quanto assoluta-
mente infondata, inconsistente e temeraria;
2) accertare, riconoscere e dichiarare l'inesistenza del giustificato motivo per l'esercizio del recesso legale;
3) accertare, riconoscere e dichiarare la decorrenza dell'epoca di inutilizzo dell'immobile da parte dell'opponente;
4) accertare, riconoscere e dichiarare l'epoca di trasferimento dell'attività del nella nuova sede, anche ai fini dell'accertamento della decorrenza Parte_1
del semestre;
5) accertare, riconoscere e dichiarare che il non aveva mai formal- Parte_1
mente offerto né le chiavi, né il ripristino dell'immobile, né tutta la documen-
tazione richiesta e dovuta;
6) accertare, riconoscere e dichiarare fondato il diritto fatto valere con il ricor-
so di ingiunzione di pagamento dagli opposti e condannare l'opponente al pa-
gamento della somma di euro 10.719.35 e/o di quella maggiore e/o minore ri-
tenuta giusta ed equa, oltre interessi legali e le spese liquidate in complessivi
6 euro 645,50, oltre rimborso delle spese generali pari al 15 % iva e cpa come per legge;
7) condannare controparte al pagamento delle spese diritti ed onorari di lite del presente giudizio con attribuzione.
Il giudizio, in seguito al mutamento del rito da ordinario in speciale, veniva rin-
viato per la discussione ma poi interrotto per il decesso di Parte_2
Successivamente riassunto, proseguiva con nuovo rinvio per la discussione con concessione alle parti di termine per note di discussione, in quanto maturo per la decisione.
In primis, va subito dichiarata l'improcedibilità della domanda per omessa effet-
tuazione del tentativo di mediazione obbligatorio, disposto da Questo Tribunale a carico della parte opposta.
Ed infatti nell'ordinanza del 07.02.2022 la parte opposta veniva invitata ad effet-
tuare il tentativo di mediazione obbligatoria, tentativo che non risulta essere stato effettuato in quanto nulla risulta essere stato prodotto in merito.
Consegue l'inevitabile dichiarazione di improcedibilità con conseguente revoca del D.I. opposto.
Le spese di giudizio, in virtù delle reciproche soccombenze, devono essere inte-
gralmente compensate frale parti in causa.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara improcedibile l'opposizione per omessa effettuazione del T.M.O. da parte dell'opposta;
- revoca il decreto ingiuntivo d.i. n. 1133/2021 (R.G. n. 4237/2021);
7 - compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 05.12.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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