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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 128/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 674/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 CF Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Campobello Di Mazara
Difeso da
Difensore 3 CF_Difensore 3
ed elettivamente domiciliato presso servizifinanziari.campobellodimazara@pec.it
Ag.entrate Riscossione - NI
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 299 2025 0002587990000 IMU 2015
proposto da Ricorrente 1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - NI
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2025/000342 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.06.2025, RGR n. 674/25, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore 2 e Difensore 1 , impugnava la cartella di pagamento n.299 2025 0002587990000, emessa da ADER di NI e contenente il ruolo ordinario n.2025/000342, preso in carico dal Comune di Campobello di Mazara e relativo ad avviso di accertamento IMU anno 2015, notificata a mani a mezzo raccomandata postale il 04.04.2025 con cui veniva intimato il pagamento dell'ammontare complessivo di € 2.047,88, sostenendone la illegittimità.
Assume parte ricorrente, come unico motivo di ricorso, la nullità della cartella di pagamento per mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto n. 2614/2020, asseritamente notificato in data 15.03.2021.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Il Comune di Campobello di Mazara, costituitosi in giudizio con controdeduzioni depositate il 24.07.2025, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 21 del D.
Igs.546/92 e, nel merito, confutava le argomentazioni di parte ricorrente concludendo per il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
Si costituiva, altresì, l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva, essendo tutte le contestazioni di parte ricorrente rivolte all'ente creditore.
Il ricorrente depositava memorie. All'udienza del 13.02.2026, la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'onere della prova del regolare perfezionamento del procedimento notificatorio grava sull'Ente impositore
(ex art. 2697 c.C.).
Nel caso di specie, il Comune di Campobello di Mazara ha depositato agli atti un avviso di ricevimento privo di compilazione nelle parti essenziali (relata in bianco).
Tale documento risulta inidoneo a fornire "pubblica fede" circa l'identità del destinatario, il luogo del tentativo di consegna e le ragioni della mancata ricezione.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Trib. n. 25616/2021), la prova del perfezionamento della notifica per compiuta giacenza richiede necessariamente la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD o, quantomeno, della distinta di spedizione che attesti l'invio della stessa.
In assenza di tale documentazione, infatti, non è possibile stabilire un nesso di causalità certo tra la busta restituita dall'operatore privato e l'avviso di accertamento n. 2614 relativo all'anno 2015.
La genericità della documentazione prodotta dal Comune non consente di superare la presunzione di mancata conoscenza dell'atto da parte del contribuente.
Il vizio del procedimento notificatorio dell'avviso di accertamento n. 2614 (atto presupposto) impedisce la cristallizzazione della pretesa tributaria, rendendo nulla la successiva cartella di pagamento per violazione del principio di sequenzialità degli atti impositivi.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di NI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Così deciso in NI, il 13.02.2026
Il Giudice Monocratico
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 674/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 CF Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Campobello Di Mazara
Difeso da
Difensore 3 CF_Difensore 3
ed elettivamente domiciliato presso servizifinanziari.campobellodimazara@pec.it
Ag.entrate Riscossione - NI
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 299 2025 0002587990000 IMU 2015
proposto da Ricorrente 1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - NI
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2025/000342 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.06.2025, RGR n. 674/25, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore 2 e Difensore 1 , impugnava la cartella di pagamento n.299 2025 0002587990000, emessa da ADER di NI e contenente il ruolo ordinario n.2025/000342, preso in carico dal Comune di Campobello di Mazara e relativo ad avviso di accertamento IMU anno 2015, notificata a mani a mezzo raccomandata postale il 04.04.2025 con cui veniva intimato il pagamento dell'ammontare complessivo di € 2.047,88, sostenendone la illegittimità.
Assume parte ricorrente, come unico motivo di ricorso, la nullità della cartella di pagamento per mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto n. 2614/2020, asseritamente notificato in data 15.03.2021.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Il Comune di Campobello di Mazara, costituitosi in giudizio con controdeduzioni depositate il 24.07.2025, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 21 del D.
Igs.546/92 e, nel merito, confutava le argomentazioni di parte ricorrente concludendo per il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
Si costituiva, altresì, l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva, essendo tutte le contestazioni di parte ricorrente rivolte all'ente creditore.
Il ricorrente depositava memorie. All'udienza del 13.02.2026, la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'onere della prova del regolare perfezionamento del procedimento notificatorio grava sull'Ente impositore
(ex art. 2697 c.C.).
Nel caso di specie, il Comune di Campobello di Mazara ha depositato agli atti un avviso di ricevimento privo di compilazione nelle parti essenziali (relata in bianco).
Tale documento risulta inidoneo a fornire "pubblica fede" circa l'identità del destinatario, il luogo del tentativo di consegna e le ragioni della mancata ricezione.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Trib. n. 25616/2021), la prova del perfezionamento della notifica per compiuta giacenza richiede necessariamente la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD o, quantomeno, della distinta di spedizione che attesti l'invio della stessa.
In assenza di tale documentazione, infatti, non è possibile stabilire un nesso di causalità certo tra la busta restituita dall'operatore privato e l'avviso di accertamento n. 2614 relativo all'anno 2015.
La genericità della documentazione prodotta dal Comune non consente di superare la presunzione di mancata conoscenza dell'atto da parte del contribuente.
Il vizio del procedimento notificatorio dell'avviso di accertamento n. 2614 (atto presupposto) impedisce la cristallizzazione della pretesa tributaria, rendendo nulla la successiva cartella di pagamento per violazione del principio di sequenzialità degli atti impositivi.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di NI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Così deciso in NI, il 13.02.2026
Il Giudice Monocratico