Articolo 15 della Legge 27 luglio 2000, n. 212
Articolo 8Articolo 9 bis
Versione
1 gennaio 2002
Art. 15. Codice di comportamento per il personale
addetto alle verifiche tributarie 1. Il Ministro delle finanze, sentiti i direttori generali del Ministero delle finanze ed il Comandante generale della Guardia di finanza, emana un codice di comportamento che regoli le attivita' del personale addetto alle verifiche tributarie, aggiornandolo eventualmente anche in base alle segnalazioni delle disfunzioni operate annualmente dal Garante del contribuente.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
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