Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 23/03/2026, n. 2408
TAR
Sentenza 19 luglio 2024
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CS
Accoglimento
Sentenza 23 marzo 2026

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  • Accolto
    Error in iudicando, illogicità, difetto di motivazione, errore di fatto, omesso esame della documentazione

    Il Collegio ritiene che la doglianza relativa al mancato accertamento della c.d. invalidità caducante sia infondata, in quanto il provvedimento concessorio si basa anche su presupposti ulteriori e distinti rispetto alla verifica degli esiti della procedura. Tuttavia, accoglie la doglianza relativa al diniego di concessione per l'area residua, ritenendo che il TAR non abbia considerato l'interesse dell'appellante a ottenere la concessione per la porzione non assegnata alla controinteressata e che il diniego sia sfornito di motivazione per tale parte.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione di norme e eccesso di potere

    Il Collegio ritiene che, a causa del consolidamento della concessione demaniale rilasciata alla NA e della mancata impugnazione di tale provvedimento da parte della Istop, l'interesse alla disamina di tali motivi è venuto meno. La declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado per questa parte è confermata.

  • Accolto
    Illegittimità del diniego di concessione per l'intera area richiesta

    Il Collegio ritiene fondata la censura, poiché il diniego integrale dell'istanza è motivato solo con riferimento alla procedura comparativa per la porzione di mq. 1.300,00, senza fornire ragioni per il rigetto della restante parte. Inoltre, le giustificazioni integrative fornite dall'AdSP sono considerate inammissibili e non convincono nel merito.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, ha esaminato l'appello proposto dalla società Istop Spamat S.r.l. avverso la sentenza del TAR Puglia, Bari, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso della società contro provvedimenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSP). Tali provvedimenti riguardavano il rigetto dell'istanza di concessione di un'area portuale di circa 3.055 mq a Barletta, destinata ad operazioni portuali, e l'approvazione degli esiti di una gara per l'assegnazione di una porzione di tale area (circa 1.300 mq) alla società Dalena Ecologia S.r.l. L'appellante lamentava, con un unico motivo di appello, l'erroneità della declaratoria di improcedibilità, deducendo, in sintesi, che il TAR non avesse considerato: a) l'illegittimità del diniego opposto all'istanza per l'intera area richiesta, anche per la porzione non oggetto della gara vinta dalla Dalena (circa 1.755 mq); b) l'iniziale rilievo dell'AdSP sull'improcedibilità dell'istanza della Dalena, poi inspiegabilmente superato; c) il nesso di presupposizione e consequenzialità logico-giuridica tra la determina di approvazione degli atti della commissione di gara e la successiva concessione alla Dalena, tale da rendere automatica la caducazione di quest'ultima in caso di illegittimità della prima, senza necessità di una sua autonoma impugnazione. L'appellante riproponeva, inoltre, cinque motivi di ricorso originario non esaminati dal TAR, concernenti violazioni di legge e vizi di eccesso di potere in relazione alla procedura di gara e al diniego della concessione. Si costituivano in giudizio l'AdSP, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la controinteressata Dalena Ecologia S.r.l., chiedendo il rigetto dell'appello.

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l'appello, riformando la sentenza impugnata. In primo luogo, ha rigettato la doglianza sub III) relativa alla c.d. invalidità caducante, ritenendo che tra l'approvazione degli atti della procedura comparativa e il rilascio della concessione demaniale sussista un rapporto di presupposizione viziante e non caducante, stante la necessità di ulteriori valutazioni discrezionali da parte dell'Amministrazione prima del rilascio della concessione. Di conseguenza, l'omessa impugnazione della concessione definitiva rilasciata alla Dalena rendeva improcedibile il ricorso di primo grado per tutti i motivi che contestavano la procedura comparativa e l'ammissione dell'istanza della Dalena, poiché, anche se fondati, non avrebbero potuto portare all'annullamento della concessione ormai consolidata. Ha altresì confermato la declaratoria di improcedibilità per i motivi di ricorso originario nn. 3 e 4, e per la parte dei motivi nn. 1, 2 e 5 relativa all'ammissione dell'istanza della Dalena e allo svolgimento della procedura comparativa, in applicazione del principio che l'interesse a ottenere una concessione è leso solo con l'altrui aggiudicazione definitiva. Tuttavia, ha accolto la doglianza sub I) dell'appello, ritenendola fondata e non nuova, in quanto già dedotta nel primo motivo del ricorso introduttivo. Ha infatti rilevato che il diniego integrale dell'istanza della Istop per mq 3.055,00, a fronte dell'istanza in concorrenza parziale della Dalena per mq 1.300,00, era sfornito di motivazione in relazione alla porzione residua di mq 1.755,00. Ha ritenuto che persistesse l'interesse della Istop all'esame della sua istanza per tale area residua, non essendo intervenuta alcuna preclusione processuale derivante dall'omessa impugnazione della concessione alla Dalena (relativa a un'area diversa) e non emergendo altre istanze in concorrenza. Ha altresì censurato le giustificazioni integrative addotte dall'AdSP in sede di discussione, ritenendole inammissibili e non convincenti nel merito, poiché non consideravano la possibilità di conversione dell'istanza originaria. Pertanto, ha annullato il provvedimento di diniego integrale dell'istanza della Istop, demandando all'AdSP la riedizione del potere amministrativo nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Le spese del doppio grado di giudizio sono state compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 23/03/2026, n. 2408
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2408
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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