Ordinanza cautelare 9 dicembre 2024
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 11/07/2025, n. 5216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5216 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05216/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05625/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5625 del 2024, proposto da
Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Ielo, Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mondragone, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota del 17 settembre 2024 con la quale il Comune di Mondragone ha disposto la sospensione dell’istruttoria della SCIA presentata da Iliad Italia per la modifica della propria esistente Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile ubicata su infrastruttura (palo) di proprietà di Cellnex Italia Spa, sita in Via M. SS. Belvedere snc, Foglio n. 8, particella 5088 del NCT del Comune (codice impianto “CE81034_006 – LE VAGNOLE”);
- della deliberazione n. 123 del 6 agosto 2024, avente ad oggetto: “Mappatura impianti di telecomunicazioni presenti sul territorio del comune di Mondragone – atto di indirizzo”, con la quale la Giunta comunale di Mondragone, nelle more della predisposizione di un regolamento che disciplini l’installazione di antenne sul territorio comunale, ha richiesto all’ufficio competente (Area VII) “di sospendere l’istruttoria di tutte le pratiche, pendenti o oggetto di ricorso giurisdizionale dinanzi agli organi di giustizia amministrativa, per un periodo non superiore a 180 gg”;
- della nota prot. 55199 del 26 agosto 2024 del Responsabile dell’Area VII del Comune, non nota, recante “Sospensione istruttoria pratiche di impianto di telecomunicazioni presentate al Comune di Mondragone”;
- di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ancorché non noto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mondragone, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore ;
Vista la nota del 27.06.2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la società ricorrente impugna, unitamente agli atti presupposti, il provvedimento del 17 settembre 2024, con cui il Comune ha disposto la sospensione dell’istruttoria sulla SCIA presentata per la modifica di una propria SRB esistente su infrastruttura (palo per le radiocomunicazioni) di proprietà di Cellnex Italia S.p.a., sul presupposto che, con deliberazione n. 123 del 6 agosto 2024 avente ad oggetto la “Mappatura impianti di telecomunicazioni presenti sul territorio del Comune di Mondragone – atto di indirizzo”, la Giunta comunale di Mondragone, nelle more della predisposizione di un regolamento che disciplini l’installazione di antenne sul territorio comunale, ha richiesto all’ufficio competente “di sospendere l’istruttoria di tutte le pratiche, pendenti o oggetto di ricorso giurisdizionale dinanzi agli organi di giustizia amministrativa, per un periodo non superiore a 180 gg.”;
Vista la nota prodotta in atti in data 26.07.2025, con la quale il difensore di parte ricorrente ha chiesto “di prendere atto della cessata materia del contendere”, rilevato che la successiva “conclusione del procedimento istruttorio adottata dal Comune di Mondragone ha integralmente soddisfatto la pretesa avanzata in giudizio dalla ricorrente, posto che la ricorrente ha presentato al Comune di Mondragone una Scia ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. 259/2003, per la quale non è necessario il rilascio di un titolo autorizzativo espresso ”;
Valutato che il presente giudizio vada, pertanto, definito con una mera pronuncia di declaratoria di cessazione della materia del contendere;
Stimato equo, in ragione dell’evoluzione procedimentale, disporre tra le parti la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriella Caprini | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO