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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/09/2025, n. 4577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4577 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
VERBALE DI CAUSA
Numero di Ruolo RG 11851 / 2019
All'udienza del 17/09/2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni, come da verbale telematico depositato in atti.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, depositandola telematicamente, in allegato al presente verbale.
Catania 17/09/2025
Il G.I.
Dott.ssa Giada Maria Patanè
1
N. R.G. 11851/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giada Maria Patane ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11851/2019 promossa da:
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2
nata a [...] il [...], C.F._2 Controparte_3
c.f. ; nato a [...] il [...], c.f. C.F._3 Controparte_4
, e, per esso il procuratore , nato C.F._4 Controparte_5
a Catania il 21.5.1953, giusta procura generale rep. 2209 del 23.5.2018;
[...]
, nato a [...] il [...], c.f. , tutti Parte_1 C.F._5
elettivamente domiciliati in Catania via G. D'Annunzio 111 presso lo studio dell'Avv.
Sondra Gianino che li difende giusta procura in atti di causa;
ATTORE/I contro
Controparte_6
[..
[...] , in persona dell'amministratore pro-tempre, CF:
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA CONTE RUGGERO 47 CATANIA presso lo studio dell'Avv. GIARRIZZO FRANCESCO , che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti di causa;
CONVENUTO/I
e nei confronti di
, in persona del straordinario e legale Controparte_7 CP_8
rappresentante pro-tempore, avv. con sede in Catania, via Galermo, 173, CP_9
c.f./p.iva , rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. P.IVA_2
Alessandro Gullo, presso il cui studio, in Catania, via G. Simili n. 23, è elettivamente domiciliato;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.09.2025, le parti hanno concluso e discusso come in verbale telematico. Il Giudice si è ritirato in camera di Consiglio, adottando, all'esito, il presente provvedimento depositato telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato via PEC in data 27.09.2019, gli attori hanno impugnato la delibera assembleare adottata in data 27.06.2019 dal
[...]
, al fine di ottenerne la declaratoria di nullità Controparte_10
o l'annullamento.
In particolare gli attori hanno sollevato avverso il deliberato impugnato, in special modo per i rendiconti degli anni 2017 e 2018, le seguenti eccezioni: 1) mancata indicazione dello svolgimento dell'assemblea in prima convocazione;
2) Violazione
3 degli artt. 1129 e 1130 bis c.c.; 3) Mancata emissione della fattura per il compenso dell'amministratore e maggiorazione delle spese di cancelleria rispetto a quelle concordate con l'assemblea; 4) Indicazione nel rendiconto consuntivo 2017 della spesa straordinaria di € 500,56, non presente nel registro di contabilità 2017; 5) Errata imputazione delle somme versate dagli attori;
6) Poca chiarezza dei rendiconti 2017 e
2018.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda. CP_6
In data 10.03.2022, ha spiegato atto di intervento volontario l Controparte_7
, in quanto, nelle more del giudizio, l'attore ha ceduto
[...] Controparte_4
Contr all' i diritti di proprietà afferenti l'immobile oggetto di causa, in virtù di donazione modale.
Svolta attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Sulla preliminare eccezione di carenza di potere dell'amministratore del CP_6
convenuto, si fa rilevare che, secondo orientamento consolidato della giurisprudenza della S.C., l'amministratore di condominio, per conferire procura al difensore al fine di costituirsi in giudizio nelle cause che rientrano nell'ambito delle proprie attribuzioni, non necessita di alcuna autorizzazione assembleare che, ove anche intervenga, ha il significato di mero assenso alla scelta già validamente compiuta dall'amministratore medesimo. ( ex multis Cass. 10865/2016)
Pertanto, l'eccezione sollevata da parte attrice di mancanza di poteri da parte dell'amministratore va rigettata.
In relazione all'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato svolgimento
4 della mediazione, si fa rilevare che poiché il procedimento di mediazione è stato espletato, come da verbale in atti, la relativa eccezione va rigettata.
In relazione all'eccezione di carenza di interesse ad agire degli attori, sollevata da parte convenuta nelle memorie conclusive del 05.09.2025, si osserva quanto segue:
Secondo quanto statuito dalla S.C.: “La legittimazione ad agire per l'annullamento, attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti, dissenzienti o astenuti, è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla semplice rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione dell'azione di impugnazione della deliberazione collegiale.
Occorre, peraltro, distinguere, tra l'interesse ad agire mediante impugnazione della delibera e l'interesse tutelato del attore, essendo il primo necessariamente CP_6
strumentale al secondo.
L'interesse del ad impugnare la deliberazione, in particolare, è limitato CP_6
all'interesse giuridicamente rilevante che egli abbia ad un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare, contenuto diverso perché più conveniente alle sue personali aspirazioni, sebbene la decisione del giudice che accoglie la domanda ex art. 1137 c.c. si limiti in negativo a caducare la delibera sfavorevole e non possa sostituirsi in positivo all'attività dell'assemblea.
Parallelamente, l'interesse ad agire, sotto il profilo processuale, suppone che venga prospettata una lesione individuale di rilievo patrimoniale correlata alla delibera impugnata, così rivelando quale utilità concreta potrebbe ricevere dall'accoglimento della domanda.” (cfr motivazione sentenza Cass. 5129/2024)
5 Nella fattispecie in esame, proprio dalla consulenza svolta in atti, di cui si dirà infra, si evince che i vizi che inficiano i bilanci impugnati incidono negativamente sulla sfera patrimoniale degli attori, non avendo importanza, come eccepito dal CP_6
convenuto, che trattasi di somme minime.
Infatti la S.C. ha statuito il seguente principio: “ In tema di condominio negli edifici, sussiste l'interesse del condomino a promuovere l'azione di annullamento di una delibera condominiale avente ad oggetto crediti del medesimo di valore minimo, in quanto dal principio che la giurisdizione è risorsa statuale limitata - potendo la legge limitare, espressamente o implicitamente, il ricorso ad essa onde garantire la durata ragionevole del processo ex artt. 111 Cost. e 6 CEDU – non può, tuttavia, derivare il potere del giudice di stabilire limitazioni all'accesso al giudizio di legittimità, posto che nel nostro ordinamento la giurisdizione si attua mediante il giusto processo ed è sempre ammesso il diritto di ricorrere per cassazione avverso le sentenze per violazione di legge;
diritto il cui esercizio non dipende dal valore economico della controversia, soprattutto ove la predetta azione miri ad una verifica giudiziale della correttezza del "modus operandi" dell'amministratore nella generale iscrizione dei pagamenti in bilancio. (Cass. 9544/2023)
Pertanto, alla luce del superiore principio, va rigettata l'eccezione di carenza di interesse ad agire degli attori.
In relazione all'eccezione della mancata indicazione, nell'ambito della delibera impugnata, dello svolgimento dell'assemblea in prima convocazione si osserva che:
“In tema di assemblea condominiale, la sua seconda convocazione è condizionata dall'inutile e negativo esperimento della prima, sia per completa assenza dei condomini, sia per insufficiente partecipazione degli stessi in relazione al numero ed
6 al valore delle quote. La verifica di tale condizione va espletata nella seconda convocazione, sulla base delle informazioni orali rese dall'amministratore, il cui controllo può essere svolto dagli stessi condomini, che o sono stati assenti alla prima convocazione, o, essendo stati presenti, sono in grado di contestare tali informazioni. (Cass. 24132/2009)
Nella fattispecie in esame, nel verbale impugnato, prodotto in atti, si dà atto che trattasi di seconda convocazione e pertanto i condomini presenti avrebbero potuto contestare tale affermazione, come indicato nella sentenza della S.C. sopra richiamata.
Poiché nel verbale impugnato, non risulta alcuna contestazione sull'esperimento della prima convocazione, si ritiene che la delibera impugnata, sotto tale profilo, risulta legittima.
In merito all'eccezione di violazione dell'art. 1130 c.c. n° 1, a tenore del quale l'amministratore deve convocare annualmente l'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'articolo 1130 bis c.c., nonché per la violazione dell'art. 1130 c.c. n°10, secondo il quale l'amministratore deve redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni, si fa rilevare quanto segue: tali violazioni non inficiano la validità del deliberato assembleare, ma, ai sensi dell'art. 1129 c.c. , costituiscono gravi irregolarità dell'operato dell'amministratore che ne possono determinare la revoca, con la conseguenza che le stesse vanno rigettate.
Sull'eccezione sollevata da parte attrice, per la prima volta in comparsa ex art. 183 VI comma cpc n° 1 del 15.12.2022, relativa all'esistenza del supercondominio e quindi dell'applicazione delle norme dettate per la sua disciplina, si fa rilevare che la stessa, non potendo essere considerata una mera precisazione delle eccezioni sollevate in atto
7 di citazione, ma una vera e propria “ Mutatio libelli”, va dichiarata inammissibile, in quanto tardiva.
Sul punto la S.C. ha statuito il seguente principio: “Esorbita dai limiti di una consentita
"emendatio libelli" il mutamento della "causa petendi" che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente (nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata che aveva rigettato la domanda formulata dagli attori che, nel chiedere la rimozione delle opere realizzate dalla controparte in un'area cortilizia, avevano originariamente fondato la pretesa sul presupposto della proprietà esclusiva della stessa mentre, in grado d'appello, alla luce dell'accertamento della comproprietà dell'immobile, avevano chiesto tutela ex art. 1102 c.c.). (Cass.
32146/2018)
Nella fattispecie in esame, parte attrice con le memorie 183 VI comma cpc introduce la fattispecie del “ supercondominio” che rappresenta un tema di indagine del tutto nuovo rispetto alle eccezioni sollevate in atto di citazione, perché fondato su presupposti diversi da quelli introdotti con l'atto introduttivo, con la conseguenza che, come detto sopra, tali eccezioni vanno dichiarate inammissibili perché tardive.
In relazione all'eccezione di carenza di interesse ad agire degli attori, sollevata da parte convenuta nelle memorie conclusive del 05.09.2025, si osserva quanto segue:
Secondo quanto statuito dalla S.C.: “La legittimazione ad agire per l'annullamento, attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti, dissenzienti o astenuti, è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla semplice
8 rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione dell'azione di impugnazione della deliberazione collegiale.
Occorre, peraltro, distinguere, tra l'interesse ad agire mediante impugnazione della delibera e l'interesse tutelato del attore, essendo il primo necessariamente CP_6
strumentale al secondo.
L'interesse del ad impugnare la deliberazione, in particolare, è limitato CP_6
all'interesse giuridicamente rilevante che egli abbia ad un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare, contenuto diverso perché più conveniente alle sue personali aspirazioni, sebbene la decisione del giudice che accoglie la domanda ex art. 1137 c.c. si limiti in negativo a caducare la delibera sfavorevole e non possa sostituirsi in positivo all'attività dell'assemblea.
Parallelamente, l'interesse ad agire, sotto il profilo processuale, suppone che venga prospettata una lesione individuale di rilievo patrimoniale correlata alla delibera impugnata, così rivelando quale utilità concreta potrebbe ricevere dall'accoglimento della domanda.” (cfr motivazione sentenza Cass. 5129/2024)
Nella fattispecie in esame, proprio dalla consulenza svolta in atti, di cui si dirà infra, si evince che i vizi che inficiano i bilanci impugnati incidono negativamente sulla sfera patrimoniale degli attori, non avendo importanza, come eccepito dal CP_6
convenuto, che trattasi di somme minime.
Infatti la S.C. ha statuito il seguente principio: “ In tema di condominio negli edifici, sussiste l'interesse del condomino a promuovere l'azione di annullamento di una delibera condominiale avente ad oggetto crediti del medesimo di valore minimo, in
9 quanto dal principio che la giurisdizione è risorsa statuale limitata - potendo la legge limitare, espressamente o implicitamente, il ricorso ad essa onde garantire la durata ragionevole del processo ex artt. 111 Cost. e 6 CEDU – non può, tuttavia, derivare il potere del giudice di stabilire limitazioni all'accesso al giudizio di legittimità, posto che nel nostro ordinamento la giurisdizione si attua mediante il giusto processo ed è sempre ammesso il diritto di ricorrere per cassazione avverso le sentenze per violazione di legge;
diritto il cui esercizio non dipende dal valore economico della controversia, soprattutto ove la predetta azione miri ad una verifica giudiziale della correttezza del "modus operandi" dell'amministratore nella generale iscrizione dei pagamenti in bilancio. (Cass. 9544/2023)
Pertanto, alla luce del superiore principio, va rigettata l'eccezione di carenza di interesse ad agire degli attori.
Passando a disaminare il merito delle eccezioni di natura contabile sollevate da parte attrice in citazione, la consulenza tecnica svolta in giudizio, le cui conclusioni si condividono in quanto fondate su un'analisi attenta e minuziosa dei documenti prodotti dalle parti, è pervenuta alle seguenti considerazioni: il consulente tecnico, alla luce della disamina della documentazione in atti, è giunto alla conclusione che i rendiconti per l'anno 2017 e per l'anno 2018 presentano delle irregolarità che ne inficiano la chiarezza e la trasparenza, in quanto non viene riportato, per ciascun anno, il saldo del conto corrente condominiale, all'inizio ed alla fine dell'anno solare, ed inoltre manca il report dei flussi finanziari, in quanto l'amministratore non indica analiticamente le voci delle singole spese e delle singole entrate.
Anche in merito alle eccezioni afferenti il compenso dell'amministratore, il consulente ha fatto rilevare che lo stesso ha emesso le fatture, la cui mancanza era stata lamentata
10 da parte attrice, ma il compenso pagato dal condominio è errato in quanto, poichè il detto amministratore è soggetto al regime forfettario, non avrebbe dovuto richiedere il pagamento dell'IVA.
In relazione all'eccezione della maggiorazione delle spese postali e di cancelleria, rispetto a quelle concordate al momento dell'assunzione dell'incarico da parte dell'amministratore, il consulente ha osservato che le maggiori spese siano giustificate dalla necessità di inviare comunicazioni agli stessi condòmini a mezzo posta raccomandata, con la conseguenza che tale maggiorazione risulta giustificata.
In relazione all'eccezione, secondo la quale, nel rendiconto consuntivo 2017 viene riportata la spesa straordinaria di € 500,56, non presente nel registro di contabilità 2017, il CTU osserva: “Con riferimento a tale addebito, lo scrivente evidenzia che parte convenuta ha agito secondo il criterio indicato nella nota esplicativa, infatti ha applicato un criterio misto di competenza, mediante l'iscrizione del debito tra le spese,
e per cassa, non annotando la relativa spesa nel registro di contabilità poiché la stessa non è stata sostenuta nel 2017 bensì nel 2019, come da fattura prodotta nel fascicolo cartaceo da parte convenuta, riportante data 04.09.2019. In presenza di esposizione del debito e successivo pagamento, appare corretto l'operato dell'amministratore, avendo pagato nel 2019 un costo del 2017.” (cfr pag. 16 consulenza tecnica)
Sull'errata imputazione della somma di € 251,00 versata da parte attrice e dalla stessa espressamente imputata all'anno 2017, si osserva che ai sensi dell'art. 1193 c.c. “Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.” Poiché nella fattispecie in esame, parte attrice aveva espressamente dichiarato di volere imputare il detto versamento agli oneri dell'anno 2017, il avrebbe dovuto effettuare tale imputazione. CP_6
11 Infine sull'eccezione di farraginosità del piano di riparto consuntivo 2017 e 2018, perché non redatti, secondo parte attrice, in modo da consentire una immediata verifica della correttezza della ripartizione, atteso che è stato seguito un ordine alfabetico e non per singolo edificio componente il , si osserva quanto segue: il consulente CP_6
“si limita ad evidenziare che la redazione del rendiconto condominiale deve consentire
l'immediata verifica delle voci da parte dei condòmini. Nel caso che ci occupa, il riparto è stato redatto secondo un ordine alfabetico e non per singolo edificio e, a parere di chi scrive, ciò non incide sull'intellegibilità dello stesso, essendo indicati per ciascun condòmino l'ammontare dei millesimi. Pertanto, la doglianza di parte attrice non può essere condivisa.” ( ctu pag. 17)
Pertanto tale doglianza è infondata.
Alla luce di quanto sopra, la consulenza tecnica, svolta in corso di giudizio, ha evidenziato l'esistenza, nei bilanci degli anni 2017 e 2018, impugnati nel presente giudizio, di irregolarità che ne hanno inficiato i requisiti di trasparenza e di correttezza, richiesti dal codice.
La S.C., sul punto, ha precisato più volte il seguente principio: “In tema di condominio negli edifici, per la validità della delibera di approvazione del rendiconto non è necessaria la presentazione da parte dell'amministratore all'assemblea di una contabilità redatta con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, dovendo ritenersi sufficiente, in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, una contabilità idonea a rendere intelligibili le voci di entrata e di spesa, con le relative quote di ripartizione, che contenga in ogni caso l'indicazione delle somme incassate, nonché dell'entità e della causale degli esborsi eseguiti, come di ogni altro elemento fattuale idoneo a consentire
12 l'individuazione e il vaglio da parte dell'assemblea delle modalità con cui l'incarico di amministrazione è stato eseguito. (Cass. 14428/2025)
“Il rendiconto condominiale, a norma dell'art. 1130-bis c.c., deve specificare nel registro di contabilità le voci di entrata e di uscita, documentando gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto ai movimenti di numerario ed alle relative manifestazioni finanziarie, nonché, nel riepilogo finanziario e nella nota sintetica esplicativa della gestione, ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del , con indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, CP_6
avendo riguardo al risultato economico delle operazioni riferibili all'esercizio annuale, che è determinato dalla differenza tra ricavi e costi maturati. Affinché la deliberazione di approvazione del rendiconto, ovvero dei distinti documenti che lo compongono, possa dirsi contraria alla legge, agli effetti dell'art. 1137, comma 2, c.c., occorre accertare, alla stregua di valutazione di fatto che spetta al giudice di merito, che dalla violazione dei diversi criteri di redazione dettati dall'art. 1130-bis c.c. discenda una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione della situazione patrimoniale del e quelli di cui il CP_6
bilancio invece dà conto, ovvero che comunque dal registro di contabilità, dal riepilogo finanziario e dalla nota esplicativa della gestione non sia possibile realizzare
l'interesse di ciascun condomino alla conoscenza concreta dei reali elementi contabili, nel senso che la rilevazione e la presentazione delle voci non siano state effettuate tenendo conto della sostanza dell'operazione.(Cass. 28257/2023)
La consulenza tecnica ha evidenziato che nei bilanci approvati con la delibera impugnata mancano tali requisiti, in quanto nell'ambito degli stessi non viene indicato in maniera analitica il saldo del conto corrente all'inizio ed alla fine dell'anno di
13 gestione, il report dei flussi finanziari, nonché il consulente ha riscontrato l'errato pagamento dei compensi spettanti all'amministratore, avendo versato più del dovuto.
Pertanto tali irregolarità inficiano la chiarezza e la trasparenza dei bilanci approvati con la delibera impugnata, rendendola invalida.
Sulla natura di tali vizi, non si può prescindere da quanto sancito dalla S.C. a SSUU:
“In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.. (Cass. SSUU 9839/2021)
Nella fattispecie in esame, i vizi riscontrati sono riconducibili all'alveo dei vizi che determinano l'annullabilità della delibera, con la conseguenza che accogliendo la
14 domanda, limitatamente all'approvazione del rendiconto anno 2017 e anno 2018, avvenuta nei punti 1e 2 della delibera adottata dal convenuto in data CP_6
27.06.2019, la stessa va annullata.
Poiché la domanda è stata parzialmente accolta, si compensano le spese per metà, mentre per la restante metà il convenuto va condannato a rifonderle a parte CP_6
attrice nella misura, decurtata della metà, di € 2.272,50 di cui € 272,50 per spese, ed €
2.000,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
Parte convenuta va condannata a rifondere a parte attrice le spese di mediazione, sempre nella misura della metà ,che si liquidano in tale quota in € 134,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
Si rigetta la richiesta di parte attrice di rimborso delle spese del consulente tecnico di parte, attesa la sua parziale soccombenza.
Le spese di CTU vanno poste nella misura del 50% ciascuno a carico di parte attrice e di parte convenuta.
Compensa le spese tra parte attrice, parte convenuta e il terzo intervenente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto annulla la delibera adottata dal convenuto in data 27.06.2019, limitatamente ai punti 1 e 2 della stessa. CP_6
Compensa per metà le spese processuali e per l'altra metà, condanna il CP_6
convenuto a rifondere le spese processuali a parte attrice nella misura, già decurtata della metà, di € 2.272,50 di cui € 272,50 per spese, ed € 2.000,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15%..
15 Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di mediazione, sempre nella misura della metà, che si liquidano in tale quota in € 134,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
Compensa le spese tra parte attrice, parte convenuta e il terzo intervenente.
Pone le spese di Ctu ,nella misura del 50% ciascuno, a carico di parte attrice e di parte convenuta.
Così deciso in Catania, il 17/09/2025
Il GIUDICE
dott.ssa Giada Maria Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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