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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/07/2025, n. 3042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3042 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, in persona del G.M. dott.ssa Paola
Caserta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al numero 11514/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F.: elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Frattamaggiore (NA) al Corso Durante n. 130, presso lo studio degli Avv.ti Giovanni
Parretta ( ) e Domenico De Stefano Donzelli ( ), C.F._2 C.F._3
dai quali, congiuntamente e/o disgiuntamente, è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
[...]
[...
, già soc. , in persona del suo Controparte_1 Controparte_2
Responsabile Direzione, C.F. , rapp.to e difeso dall'Avv. Maurizio De P.IVA_1
Dominicis, C.F. presso il cui studio in Napoli alla Via Salvator Rosa C.F._4
256 elet.te domicilia giusta procura in calce all'atto di citazione notificato ed entrambi elett.te dom.ti in Aversa (CE) alla via Obbligatoria Umberto I n. 21, presso lo studio dell'avv. Carmela D'Angelo;
-APPELLATA-
NONCHE'
(C.F.: ); Controparte_3 C.F._5
-APPELLATA CONTUMACE -
OGGETTO: Appello
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118
disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.
2. Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. ha proposto appello Parte_1
tempestivo avverso la sentenza n. 544/2021 del Giudice di Pace di Frattamaggiore,
pubblicata il 23.03.2021, con cui è stata rigettata la domanda.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per omessa valutazione della dichiarazione di rinuncia all'azione.
Si è costituita l'appellata la quale spiegando le proprie difese ha Controparte_2
chiesto il rigetto dell'appello.
Non si è costituita sebbene regolarmente citata, per cui ne va Controparte_3
dichiarata la contumacia.
2. Tanto premesso, l'appello è fondato e, pertanto, va accolto.
Come è noto, la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari né accettazione della controparte, tuttavia costituisce atto di disposizione del diritto in contesa che estingue l'azione, e pertanto qualora la dichiarazione di rinuncia provenga dal procuratore della parte costituita occorre un mandato specifico, senza che sia sufficiente la procura alle liti (Cass. Civ. 23749
del 2011; Cass. civ. 28146 del 2011).
La rinuncia all'azione - comportando il venire meno della lite tra le parti in ordine al diritto sostanziale azionato – assorbe la richiesta contestuale di rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art 306 cpc, dal momento che la predetta rinuncia all'azione esplica effetti oltre che sul processo in corso, proprio sull'azione, determinandone l'estinzione,
con la conseguenza che la domanda non è più riproponibile in altro giudizio.
Invero, secondo il consolidato indirizzo esegetico della giurisprudenza di legittimità, la rinuncia all'azione –la quale presuppone il riconoscimento della infondatezza dell'azione stessa- si concreta nella dichiarazione di non voler insistere nella domanda proposta e determina, indipendentemente dalla accettazione della controparte (richiesta invece per la rinuncia agli atti del giudizio), l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata, anche di ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito in causa che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass., 19 marzo 1990 n.2267; Cass., 28 marzo 2001 n.4505; Cass.,
1 aprile 2004; Cass., 22 maggio 2006 n.11931)
La rinuncia all'azione avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda,
comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (Cass.
10 settembre 2004 n. 18255).
Ebbene, dagli atti di causa del primo grado di giudizio risulta che il difensore di parte attrice, allegando procura speciale, ha dichiarato di rinunciare all'azione.
3. Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello va dunque accolto ed - in riforma della sentenza nr. 544/2021 del Giudice di Pace di Frattamaggiore – l'attore in primo grado
(rinunciante all'azione) va condannato al pagamento delle spese del primo Parte_1
grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei valori minimi, stante la semplicità della causa, in favore di , con attribuzione Controparte_3
all'avv. Gaetano D'Alvano, ed in favore di Controparte_2
Anche le spese del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza ex
art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei valori minimi,
stante la semplicità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
dott.ssa Paola Caserta, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. 11514/2021
RGAC, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- 1) dichiara la contumacia di;
Controparte_3
- 2) dichiara cessata la materia del contendere;
- 3) condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, che si Parte_1
liquidano in euro 173,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, se dovute, in favore di , con attribuzione all'avv. Gaetano D'Alvano, Controparte_3 - 4) condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, che si Parte_1
liquidano in euro 173,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, se dovute, in favore di Controparte_2
- 5) condanna e al pagamento, in solido, delle Controparte_2 Controparte_3
spese di appello, che si liquidano in euro 332,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, se dovute, in favore di , con attribuzione in favore degli avv.ti Parte_1
Giovanni Parretta e Domenico De Stefano Donzelli.
Così deciso in Aversa il 30.07.2025.
Il Giudice
dott.ssa Paola Caserta