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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 6090 del 2023 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, nata a [...] il [...] (C.f. Parte_1 C.F._1
), residente in [...] rappresentata e difesa, anche
[...] disgiuntamente, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Leopoldo Spedaliere e Luciano Spedaliere, unitamente ai quali elettivamente domicilia, in Portici (Na) al Corso Garibaldi, n.
85
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in P.IVA_1 questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano (C.F. ), elettivamente domiciliato presso l' C.F._2 [...]
, sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55 Controparte_1
RESISTENTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.10.2023, la ricorrente in epigrafe esponeva:
di essere insegnante di ruolo presso istituzioni scolastiche, con decorrenza giuridica dal 1/9/1986; che, in particolare, dal 1/9/1986 al 31/8/2000, aveva prestato servizio, in qualità di insegnante della scuola dell'infanzia, dal 1/9/2000 a tutt'oggi nella scuola di I grado;
che, con decorrenza giuridica dal 1/9/1999 ed economica dal 1/9/2000, era titolare di contratto a tempo indeterminato, per effetto del quale era passata nell'area professionale del personale docente, con qualifica funzionale di docente della scuola media;
che, nel passaggio alla scuola di primo grado, non le veniva riconosciuta integralmente l'anzianità pregressa ed era inquadrata nella terza posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di anni 9, come desumibile dal decreto individuale della ricostruzione della carriera e dal documento posizioni giuridico economiche in atti;
che, se le fossero stati riconosciuti per intero gli anni della scuola materna, sarebbe passata in fascia 15/20 a settembre 2004, anticipando il passaggio alla fascia 21/27 a febbraio 2007 e quello nella fascia oltre 35 anni a settembre 2022, come da prospetto di ricostruzione di carriera allegato al presente atto (conteggio allegato); che, con istanza del 4/11/2022, assunta a protocollo n. 6287/VII-2 indirizzata al proprio Dirigente Scolastico, la ricorrente chiedeva il riconoscimento integrale degli anni di
1 servizio prestati nella scuola materna (attuale infanzia) ed il relativo trattamento economico, senza esito.
Tanto precisato, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A)-accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità da questa maturata nei ruoli della scuola materna, per gli anni scolastici dal 1/9/1986 al 31/8/1999;
B)-per l'effetto condannare il convenuto, in persona del l.r.p.t, al pagamento in CP_1 favore della ricorrente delle differenze stipendiale dovutele, quantificate nella misura di Euro 29.801,41, giusti conteggi allegati parte integrante del presente atto, oltre accessori come per legge, o in quella diversa misura anche maggiore che si riterrà, anche a mezzo
CTU; C)-condannare altresì il convenuto, in persona del l.r.p.t, al pagamento in CP_1 favore della ricorrente delle differenze sulla RPD nella misura di Euro 4.089,24, giusti conteggi allegati parte integrante del presente atto, oltre accessori come per legge, o in quella diversa misura anche maggiore che si riterrà, anche a mezzo CTU. Con vittoria di spese e competenze di giudizio ed attribuzione.” Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, nel merito, evidenziava la infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione delle pretese.
All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
Preliminarmente, sull' eccezione di difetto di legittimazione passiva del , CP_1 si osserva che sul punto, va richiamato il consolidato principio secondo cui “il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa per la realizzazione dei fini di istruzione pubblica. …(Anche) gli istituti tecnici operano nell'ambito organizzatorio dello Stato con connotazione di enti strumentali perché istituiti per la realizzazione di fini che sono principalmente di interesse generale e costituiscono un'articolazione funzionale nell'ambito della amministrazione centrale della pubblica istruzione. Del resto … è sufficiente richiamare il contenuto degli artt. 34 e segg. della legge 15 giugno 1931, n. 889, concernenti: a) l'estensione agli insegnati di ruolo degli istituti d'istruzione tecnica delle disposizioni sullo stato giuridico degli istituti di istruzione inedia, classica, scientifica e magistrale;
b) la disciplina dei concorsi per l'accesso all'insegnamento; c) la disciplina della nomina e dei trasferimenti del suddetto personale;
da dette norme risulta in modo non equivoco l'inserimento degli insegnanti degli istituti tecnici nella organizzazione statale, anche con riferimento al loro stato giuridico” (cfr. Cass. n. 6372/11; Cass. n.9742/1997, n. 9742).
La materia del personale delle Amministrazioni scolastiche e, quindi, ciò che attiene alla assunzione, inquadramento e sviluppo professionale di detto personale, esula dall'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica degli istituti scolastici per come riconosciuta dall'art. 21 l. n° 59/97 e dal d.P.R. n° 275/99 che, invece, riguarda la più limitata materia dell'utilizzazione delle risorse umane al fine di assicurare l'efficienza del servizio scolastico anche quanto alla preparazione della cd. offerta formativa dei singoli istituti. Invece, in materia di assunzione, inquadramento e sviluppo professionale del personale scolastico i Dirigenti preposti alle singole Istituzioni Scolastiche agiscono quali
2 come organi del e perciò deputati al compimento di atti Controparte_2 esterni da imputarsi – in virtù del principio generale dell'immedesimazione organica – al medesimo che, quindi, ne è responsabile. CP_1
Ciò premesso, la domanda, relativa al riconoscimento del servizio di ruolo prestato nella scuola di infanzia, è fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre. I fatti alla base dell'istanza appaiono provati documentalmente. Dal curriculum professionale della ricorrente emerge che ella dal 1/9/1986 al 31/8/2000 ha prestato servizio, in qualità di insegnante della scuola dell'infanzia, mentre, dal 1/9/2000 a tutt'oggi, nella scuola di I grado. Come risulta dai documenti prodotti ed, in particolare, dal decreto di ricostruzione della carriera del 24/10/2016 prot. 52 (doc PDF n 4), nel passaggio alla scuola di I grado veniva collocata in fascia 9/14 (terza posizione stipendiale) e, secondo il meccanismo di cui all'art. 4, commi 8, 9 e 10 DPR 399/1988 (temporizzazione) è rimasta in tale posizione stipendiale fino ad aprile 2006 per, poi, transitare in quella superiore 15/20 a maggio 2006.
Se le fossero stati riconosciuti per intero gli anni della scuola sarebbe passata in fascia 15/20 a settembre 2004, anticipando, quindi, il passaggio nelle successive fasce stipendiali (come da conteggi allegati in atti). Orbene, le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 9144/2016, hanno affermato che la disciplina dei "passaggi di ruolo" è contenuta nel D.P.R. 31 maggio 1974,
n. 417, il cui art. 77 dispone: "Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni....".
Il successivo art. 83, del medesimo Decreto 417/74, intitolato "Passaggio ad altro ruolo", dispone: "In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera".
La L. 312/80, ha previsto all'art. 57 che "I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77". Le SS.UU. sono, pertanto, pervenute all'interpretazione sistematica secondo cui “ l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore,
a seguito della modifica del 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna. Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna”.
3 Invero, la Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza 6 maggio 2016, n. 9144, ha affermato il seguente principio di diritto: “in caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, l'insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna”. Tale affermazione, che costituisce diritto vivente, dopo comunque numerose sentenze di merito di accoglimento depositate in atti, rende superflua ogni ulteriore argomentazione.
Da tanto discende il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere, quale anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici, il servizio prestato negli anni scolastici dal 1986 al 2000.
Ciò posto, quanto alle differenze retributive da riconoscersi, deve essere esaminata l' eccezione di prescrizione, ritualmente sollevata dalla parte convenuta.
Al riguardo, va rilevato che la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, in più occasioni ha evidenziato il principio generale – dettato con riferimento al rapporto di lavoro privato, ma valevole, dopo la contrattualizzazione, anche per l'impiego pubblico e quindi per il lavoro nella Scuola – secondo cui l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro, di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità” In ragione di tale assunto, l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata, anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale, cui soggiace il diritto alla retribuzione.
Anche la Corte dei Conti, nell'Adunanza Generale della Sezione Centrale del controllo di legittimità – ha sancito che “,…… il diritto alla ricostruzione di carriera rientra tra i diritti soggettivi del personale della Scuola non soggetti a prescrizione, a prescindere dalla data di presentazione della domanda da parte dell'interessato, ferma restando, tuttavia, la prescrittibilità degli aumenti stipendiali dovuti al maturare delle classi retributive secondo gli ordinari criteri previsti dalla legge”. In sostanza, quindi, il personale scolastico non è più soggetto alla prescrizione del diritto a produrre la domanda di ricostruzione di carriera (anche se sono trascorsi 10 anni), fermo restando che sulle competenze spettanti a seguito del riconoscimento, sulla corresponsione degli arretrati, si applica la prescrizione quinquennale sui maggiori assegni così come previsto dall'articolo 2948 del codice civile. Sul punto, la ricorrente, come si evince dal decreto di ricostruzione della carriera del
24/10/2016 prot. 4463, chiedeva il riconoscimento degli anni prestati nel ruolo della scuola dell'infanzia, con istanza del 4/11/2022 assunta a prot. 6287/VII-2 (doc. 5 della produzione), inoltrando al proprio DS analoga richiesta di ricostruzione in uno alle differenze retributive maturate. Pertanto, devono ritenersi non coperte da prescrizione solo le pretese successive al
4.11.2017.
Circa il quantum, è possibile fare riferimento ai conteggi formulati dalla parte ricorrente.
Per la quantificazione del credito, può farsi ricorso ai conteggi di parte attrice, come rettificati in data 30 maggio 2024 (Euro 9.318,00 per differenze retributive, Euro 1.506,80 per R.P.D).
4 Invero, il , non ha specificamente i conteggi predetti, eccependo la sola CP_1 prescrizione, di cui si è tenuto conto. Trattasi di contegno, secondo la Suprema Corte, consente al giudice di merito di non ammettere una consulenza tecnica d'ufficio per la verifica dei calcoli e decidere la causa sulla base di quelli allegati da parte istante, facendo corretta applicazione del comma 2 dell'art. 116 del c.p.c. per il quale il comportamento processuale della parte – che comprende il sistema difensivo adottato dal suo procuratore – può costituire anche l'unica e sufficiente fonte di prova, e non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo (Cass. lav. 6.7.98, n. 6568). L'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su di un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (Cass. lav. 7.8.99, n. 7089; conformi, Cass. lav. 8.4.2000, n. 4482 e Cass. lav. 24.11.98, n. 11919, che giungono a ritenere incontestabili in appello i conteggi formulati in primo grado in difetto di rilievi od obiezioni ad essi relativi.
Quanto agli accessori sussiste il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria posto dall'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), trattandosi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva (art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto della regolamentazione dei parametri per la determinazione in sede giudiziaria dei compensi di cui al D.M. n.
55/2014, seguono la soccombenza, con attribuzione.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, condanna il convenuto al pagamento, in CP_1 favore della ricorrente, della complessiva somma di € 10.824,8, dovuta per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali, da portarsi in detrazione, ex art. 22 comma 36 legge
724/1994, dalle maggiori somme eventualmente dovute per rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto al saldo;
condanna il convenuto al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, CP_1 liquidate in € 2.300, oltre spese generali, iva e c.p.a., come per legge, con attribuzione. Torre TA, 13 gennaio 2025
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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