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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/12/2025, n. 2284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2284 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA SECONDA SEZIONE CIVILE Verbale di udienza (art. 281-sexies c.p.c.)
Il giorno 9 del mese di dicembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di ES, Sez. 2 civile, Dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2227/2006 R.G. (cui è riunita la n. 5106/2006 R.G.).
È comparso per p a r t e a t t r i c e , V i s a l l i F r a n c e s c o , , Controparte_1
V i s a l l i P i e r f r a n c e s c o , g l i Avv. G i u s e p p e e S i l v a n a B e n v e n g a che precisano le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa, con particolare riferimento alla comparsa conclusionale da ultimo depositata. È comparso per la convenuta, Regione Sicilia, Assessorato Regionale alla Sanità - Gestione Liquidatoria dei debiti delle soppresse N. 41 e N. 42 - di ES, il Pt_1
Procuratore dello Stato che precisa le conclusioni riportandosi Persona_1 integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. È comparso per il convenuto, l'Avv. Corvaja, in Controparte_2 sostituzione dell'Avv. Rossi, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per la convenuta, , l'Avv. Renato Cardella, su Controparte_3 delega dell'Avv. Spagnolo, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Avv. Giuseppe Benvenga evidenzia che il debito residuo è stato definitivamente determinato dal giudicato. Solo il dott. poteva CP_2 sollevare questione di riduzione proporzionale del residuo debito. Il giudicato sottraendo dall'intero la somma transatta pro quota l'ha ritenuta equivalente alla quota ideale del dott. Inoltre la Gestione Liquidatoria non esercita Pt_2 il regresso per quote nei confronti dei medici in quanto non è stata convenuta per le carenze strutturali avendo il giudizio ad oggetto esclusivamente la responsabilità dei medici e dunque si rivarrà per intero nei confronti di essi. Infine la non è debitrice solidale ma debitrice per rivalsa nei confronti CP_4 della Gestione Liquidatoria. Le altre parti contestano le considerazioni conclusionali svolte a verbale dall'Avv. Benvenga.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di ES, in persona del G.U. Dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2227/2006 R.G. (cui è riunita il n. 5106/2006 R.G.)
TRA
( ), Parte_3 C.F._1 Controparte_1
( ), ( ) C.F._2 Parte_4 C.F._3 rappresentati e difesi dagliAvv.ti Giuseppe Benvenga e Silvana Benvenga, presso il cui studio in ES, via Lenzi n.5, sono elettivamente domiciliati ( e , Email_1 Email_2 giusta procura in atti
PARTE ATTRICE nel n. 2227/2006 R.G.
E
REGIONE SICILIA, Controparte_5
e N. 42 , in
[...] CP_6 CP_7 persona del Commissario Liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di ES (C.F. ADS80003660836), nei cui uffici, siti in ES, Via dei Mille, is. 221 è domiciliata ( , Email_3 giusta procura in atti PARTE CONVENUTA nel n. 2227/2006 R.G. e PARTE ATTRICE nel n. 5106/2006 R.G.
RI TA residente in [...], n. 8 rappresentato e difeso dall'Avv. Mariannina Giuffrida ( Email_4 presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in ES, Via Cesare Battisti n. 119, giusta procura in atti PARTE CONVENUTA nel n. 2227/2006 R.G.
(C.F. ), elettivamente domiciliato, Controparte_2 C.F._4 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Aldo Jeni e Salvatore Alosi ( , giusta procura in atti Email_5
PARTE CONVENUTA nel n. 2227/2006 R.G.
Controparte_8
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Santo Spagnolo ( elettivamente Email_6 domiciliata presso l'Avv. Pierfranco De Luca Manaò, in ES, via Università n. 8, giusta procura in atti PARTE CONVENUTA nel n. 5106/2006 R.G.
Oggetto: responsabilità professionale medica Conclusioni: come da discussione orale
IN FATTO ED IN DIRITTO La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c., come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione del 13.04.2006 V i s a l l i F r a n c e s c o e
[...]
, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio CP_1 minore, , convenivano in giudizio la Regione Sicilia Parte_4
Assessorato Regionale alla Sanità - Gestione Liquidatoria dei delle soppresse CP_5
e di ES, nonché e , CP_6 Pt_5 CP_9 Controparte_2 al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti in ragione dell'errata condotta posta in essere dai sanitari in occasione delle operazioni di parto eseguite presso l'Ospedale Regina
Margherita di ES ove l'attrice dava alla luce il piccolo Controparte_1
alle ore 02:45 del 04.05.1992. Nello specifico, gli attori invocavano Parte_4 il ristoro del danno biologico, morale e patrimoniale, con interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo e con vittoria di spese e compensi.
In particolare, gli attori riferivano di avere instaurato il presente giudizio a fronte delle statuizioni contenute nella sentenza n. 1224/2005 del 15-
21/06/2005 emessa dal Tribunale di ES dinanzi al quale gli attori avevano citato, per i medesimi fatti, il Dott. (primario della Divisione ostetrica CP_9 dell'Ospedale Regina Margherita, poi incorporato nell'Azienda Ospedale Papardo), il Dott. (medico che aveva assistito al parto) e l' Controparte_2 Controparte_10
(oltre alla , instaurando il procedimento (per
[...] Controparte_11 risarcimento del danno) n. 907/97.R.G. che veniva definito – anche in considerazione del contenuto della TU espletata dal Dott. e delle Persona_2 testimonianze assunte - con l'esclusione della responsabilità professionale dei medici convenuti e l'accertamento positivo di profili di responsabilità della struttura che, però, non veniva condannata in ragione del difetto di legittimazione passiva, che determinava il rigetto della domanda attorea.
Pertanto, individuato in sentenza il titolare della legittimazione passiva (in luogo dell' ), gli attori agivano nuovamente, per i medesimi fatti, nei CP_10 confronti dei sanitari e della Regione Sicilia, Assessorato Regionale alla Sanità –
Gestione Liquidatoria dei debiti delle soppresse di ES, in Parte_6 persona del Direttore Generale dell' di ES, rappresentando Parte_7 in atti la proposizione dell'appello avverso la predetta sentenza e deducendo la piena utilizzabilità delle prove assunte nel giudizio già definito, per mezzo delle quali si era giunti, in ogni caso, ad un giudizio di responsabilità della struttura e ad una stima peritale del danno patito dal piccolo . Parte_4
Con atto del 20.07.2006 si costituiva in giudizio il Dott. il Controparte_2 quale, eccependo, preliminarmente, la litispendenza tra il presente giudizio e quello pendente per i medesimi fatti dinanzi alla Corte d'Appello di ES (a seguito dell'impugnazione della succitata sentenza n. 1224/05), chiedeva l'estromissione dal giudizio, assumendo, alla luce della TU espletata, la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Con atto del 27.09.2006 si costituiva la Gestione Liquidatoria dell' , la CP_6 quale contestava la domanda, eccependo l'inutilizzabilità delle prove acquisite nel procedimento n. 907/97 R.G. (formatesi in assenza di contraddittorio con la
Gestione Liquidatoria, che non è stata parte di quel procedimento) e chiedendo, quindi, l'integrale rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi di lite.
Successivamente, all'udienza del 18.01.2007, dichiarata la contumacia del Dott.
venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e, depositate le relative Pt_2 memorie, veniva fissata udienza di comparizione per la riunione, al presente procedimento, di avente numero 5106/06 R.G., incardinato, nelle more, dalla
Gestione Liquidatoria nei confronti della al fine di Controparte_11 tenerla indenne dagli eventuali esborsi conseguenti all'accoglimento delle domande.
All'udienza del 13.12.07, ove si costituiva il Dott. , disposta la CP_9 riunione dei due procedimenti, il Giudice si riservava anche sulla richiesta di provvisionale avanzata dagli attori.
Con provvedimento del 03.01.2008 veniva sospeso il giudizio in ragione della pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza n. 1225/2005, avente ad oggetto i medesimi fatti con possibilità di giudicati contrastanti, senza così aderire alla chiesta provvisionale.
In seguito, il giudizio veniva riassunto dagli attori con istanza del 04.03.2020 nei confronti della Gestione liquidatoria, dei sanitari e della Zurich Insurance Company
s.a., (nuova denominazione di Zurigo Controparte_8
Compagnia di Assicurazioni).
Quindi, fissata l'udienza di prosecuzione del giudizio, provvedevano a depositare le memorie di costituzione il Dott. (nel frattempo CP_2 Parte_4 divenuto maggiorenne), la la Gestione Liquidatoria. Controparte_12
Autorizzato il deposito di note scritte, le controparti chiedevano, nuovamente, la sospensione del presente giudizio in ragione della pendenza del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione avente ad oggetto la sentenza n. 22/2010 della Corte di
Appello di ES (n. 369/2006 R.G.), adita per la riforma della sentenza n.
1225/2005 del Tribunale di ES.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22338/2014 del 22/10/2014 (in atti), accoglieva il ricorso, cassava la sentenza di appello e disponeva rinvio dinanzi alla
Corte di Appello di Catania
Gli attori riassumevano il giudizio nei confronti dei due medici avanti alla Corte di
Appello di Catania con citazione notificata il 28/5/2015 e iscritta al n. 718/2015
RG. ER NO transigeva pro-quota la propria posizione e, pertanto, gli attori proseguivano i giudizi (sia l'originario, sia il presente n. 2227/2006 RG) per ottenere la quota di danno gravante sugli altri responsabili in solido.
Il giudizio di rinvio si concludeva con la sentenza della Corte d'Appello di Catania
n. 2136/2018 del 15/10/2018 (n. 718/2015 RG) (in atti), che, quanto al Prof.
[...]
dichiarava cessata la materia del contendere e, quanto al dott. CP_9 CP_2
, rigettava l'appello dei ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
ES n. 1224/05 del 21/6/05 (RG n. 907/1997), condannandoli alle spese dei giudizi di cassazione e di rinvio.
Avverso detta sentenza pronunciata in sede di rinvio, gli odierni attori proponevano ricorso per cassazione (iscritto al n. 27087/2019 RG), in cui si costituiva il dott.
CP_2
Con istanza del 03.04.2025 gli attori riassumevano il presente giudizio deducendo che con ordinanza n. 13083/2023 del 12/05/2023 la Corte di Cassazione aveva accolto i motivi del secondo ricorso per cassazione (n. 27087/2019 R.G.), cassando la sentenza della Corte di Appello di Catania e rinviando la decisione alla medesima, in diversa composizione, la quale, infine, con sentenza n. 1787/2024 aveva ritenuto sussistente la responsabilità del Dott. per la compromissione CP_2 dell'integrità fisica di , derivante dall'imperizia dimostrata Parte_4 nell'esecuzione del parto, per non aver posto in essere le manovre che avrebbero consentito il disimpegno delle spalle del neonato senza arrecare lui le lesioni all'apparato brachiale poi riscontrate. Quindi, la Corte di Appello, definitivamente pronunciando, così disponeva “in parziale accoglimento dell'appello, condanna al pagamento, Controparte_2 in favore di , della somma di € 1.023.622,00 da devalutare Parte_4 alla data del 4.5.1992, e rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT con gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata fino alla data della presente sentenza e da cui detrarre, all'esito dei predetti calcoli, la somma di € 297.000,00, salva la maturazione degli ulteriori interessi legali fino al soddisfo;
condanna al pagamento, in favore di e Controparte_2 Parte_3 [...]
, della somma di € 7.369,52, oltre interessi legali, da cui detrarre, dopo il CP_1 calcolo degli interessi, la somma di € 3.000,00, e sempre salva la maturazione degli ulteriori interessi legali successivi alla presente sentenza, fino al soddisfo;
rigetta nel resto le domande proposte con citazione notificata in data 24.4.1997 e dichiara inammissibile la domanda tardivamente spiegata da e Parte_3 [...]
avente ad oggetto il risarcimento del danno morale;
condanna CP_1 CP_2
al pagamento delle spese di lite sostenute dagli appellanti relative al
[...] giudizio celebrato dinanzi al Tribunale di ES, al giudizio celebrato dinanzi alla
Corte di Appello di ES, ai due giudizi di rinvio celebrati dinanzi a questa Corte di Appello ed al due giudizi di Cassazione che liquida in € 25.000,00 per ciascuno dei n. 4 giudizi di merito ed in € 20.000,00 per i due giudizi di legittimità, sempre oltre spese generali, IVA e CPA.; pone le spese delle TU eseguite in primo grado e nel primo giudizio di rinvio, sì come separatamente liquidate, a carico di CP_2
”.
[...]
Ciò posto, gli attori, con l'atto di riassunzione che ci occupa, deducevano che tale ultima sentenza, notificata 11.12.2024, era passata in giudicato il 10.02.2025 e, ai fini del presente giudizio, ne chiedevano l'estensione, per efficacia riflessa, alla Parte Gestione Liquidatoria delle soppresse precisando che il Dott. avendo Pt_2 transatto pro quota, dovrà essere estromesso da questo giudizio e che nei confronti del Dott. a causa del divieto del bis in idem, il giudizio non potrà essere CP_2 rinnovato essendosi nei suoi confronti formato il giudicato.
Con l'atto del 03.04.2025, pertanto, gli attori, a fronte della formazione del giudicato, riassumevano il giudizio, chiedendo di estendere al presente giudizio gli effetti del giudicato, in particolare domandando l'estromissione di in CP_13 forza del giudicato formato sulla cessazione della materia del contendere nei suoi confronti e l'estensione (per efficacia riflessa) alla Gestione Liquidatoria delle Parte soppresse del giudicato rappresentato dalla sentenza della Corte di Appello di
Catania n. 1787/2024 del 04.12.2024 (RG n. 1174/2023), con condanna al pagamento delle somme e degli ulteriori accessori fino al soddisfo.
In subordine, chiedevano di accogliere tutte le domande, limitandole alla sola Pa Gestione liquidatoria delle e di ES, non potendo le Parte_8 stesse essere più coltivate nei confronti del Dott. (a causa della sua necessaria Pt_2 estromissione dovuta alla transazione pro quota) e del Dott. (a causa del CP_2 giudicato che vieta il bis in idem), con vittoria delle spese e compensi di lite del presente giudizio da liquidarsi in misura non inferiore a quella stabilita dal giudicato per il giudizio di primo grado di quella causa.
Con provvedimento del 23.04.2025 il Giudice fissava l'udienza del 24.06.2025 ai fini della prosecuzione del giudizio.
Quindi, depositate le comparse di costituzione della Gestione Liquidatoria dell' n. 41 e 42 e del Dott. il Giudice, all'udienza del 24.06.2025, Pt_1 CP_2 sentite le istanze dei procuratori degli attori, del Dott. della Gestione CP_2 liquidatoria e della , si riservava e con provvedimento del 04.09.2025, CP_3
“ritenuto che, anche in considerazione degli elementi probatori già acquisiti, le istanze istruttorie formulate dalle parti non meritino accoglimento e che la causa è matura per la decisione”, rinviava la causa per la discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del 09.12.2025.
La domanda va accolta nei termini di seguito riportati.
Emerge dagli atti la definizione processuale della vicenda occorsa con la condanna al risarcimento dei danni del Dott. che, da ultimo, rappresentava in atti CP_2 di condividere e di aderire alle tesi rappresentate dagli attori, che hanno riassunto il presente giudizio al solo fine di conseguire l'estensione del giudicato
(rappresentato dalla sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1787/2024 del
04.12.2024), per efficacia riflessa, alla Gestione Liquidatoria delle soppresse
[...]
di ES (responsabile ex art. 1228 c.c. e art. 28 Cost. dei Parte_6 comportamenti imputabili al dott. e del dott. . Pt_2 CP_2
Quanto alla Gestione Liquidatoria dell' la stessa riconosceva la fondatezza Pt_1 della pretesa di estensione del giudicato solamente in ordine all'an (ovvero nella parte in cui si afferma la responsabilità del Dott. e non pure al quantum CP_2 debeatur in ragione del fatto che la liquidazione del danno era stata operata alla stregua di una perizia disposta in altro procedimento al quale la prima non aveva preso parte e, pertanto, sulla base di una prova “atipica”, inidonea a fondare la prova del quantum.
Invocava il conferimento di un nuovo incarico peritale ed insisteva, comunque, nella richiesta di condanna in manleva della Zurich Insurance Company s.a., contestandone gli assunti;
in particolare contestava la eccepita sospensione della garanzia assicurativa in forza della c.d. “clausola di regolazione del premio”, clausola per mezzo della quale la compagnia assicurativa si sarebbe resa responsabile per avere impedito, con mala gestio, la definizione transattiva della controversia, chiedendo, quindi, la condanna della Zurich Insurance Company s.a.
a tenere indenne la Gestione liquidatoria di tutte le somme che la stessa dovesse essere eventualmente condannata a pagare all'esito del presente giudizio, anche oltre i limiti del massimale pattuito in ragione della mala gestio.
Ciò posto, giova qui richiamare il dato testuale dell'art. 2909 c.c., secondo cui
«l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa». La disposizione normativa in esame sancisce il principio generale sulla base del quale l'accertamento contenuto in una pronuncia, ormai non soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari, non possa essere rimesso in discussione in futuri ed eventuali giudizi, facendo stato ad ogni effetto nei confronti delle parti, dei loro eredi o aventi causa (cd. giudicato esterno o giudicato sostanziale), quale regola generale che risponde ad esigenze di interesse pubblico e, in particolare, alla necessità di certezza giuridica circa la regola di diritto che disciplina i rapporti sostanziali fra le parti (Cassazione Civile, sez. II, ord. 25 ottobre 2018, n. 27161). Nello specifico, la Suprema Corte si è più volte espressa, mediante una interpretazione rigorosa, sul tema dell'efficacia riflessa del giudicato (ove con tale espressione si intende che l'accertamento del contenuto della sentenza, oltre a far stato nei confronti delle parti, dei loro eredi o aventi causa, avrebbe anche una ulteriore efficacia espansiva nei confronti di soggetti, estranei al giudizio in cui tale pronuncia è stata emessa, qualora questi siano titolari di un diritto dipendente o, comunque, subordinato, alla situazione giuridica definita). Ed invero, la Suprema Corte, interpretando rigorosamente il principio generale di cui all'art. 2909 c.c., ha chiarito che l'efficacia riflessa del giudicato può essere ammessa nel nostro ordinamento solo quando, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, sussista un nesso di pregiudizialità – dipendenza fra le situazioni giuridiche in esame.
Secondo la Corte, infatti, «il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo quando sussiste un nesso di pregiudizialità – dipendenza fra situazioni giuridiche, quando contenga l'affermazione di una verità che non ammette un diverso accertamento ed il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato stesso è intervenuto» (Cass. Civ., sez. III, 5 luglio
2019 n. 18062).
Il soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, quindi, deve essere «titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato» (Cass. Civ., sez. III, 4 luglio 2019 n. 17931).
Sicché, il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando sussista un nesso di pregiudizialità- dipendenza giuridica, ovvero quando il rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientri nella fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato, dipendente, il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa.(Corte di Cassazione Sentenza del 19/03/2024 n.
7406).
Ciò evidenziato, nel caso di specie l'esistenza del nesso di pregiudizialità – dipendenza emerge dagli atti, risultando il presupposto delle reiterate sospensioni del giudizio;
tale nesso, ancora, non risulta oggetto di contestazione tra le parti, in quanto la Gestione liquidatoria si limitava a circoscrivere l'efficacia del giudicato alla sola declaratoria di responsabilità, contestando, esclusivamente, che il giudicato potesse estendersi alla convenuta in relazione al quantum già fissato in base ad una prova formata in altro giudizio.
Invero, tale contestazione si ritiene priva di pregio atteso che la statuizione di condanna relativamente al quantum produce effetti analogamente all'an della pretesa, avendo gli attori formulato una richiesta di tutela condannatoria piena, sia sull'an che sul quantum debeatur.
In particolare, la convenuta Gestione Liquidatoria tende ad escludere l'efficacia riflessa del giudicato in relazione al quantum, sull'assunto dell'inidoneità della TU
- espletata in altro procedimento - a fondare la prova del richiesto risarcimento, assumendone l'atipicità.
Ebbene, in disparte l'assunto che risulta dagli atti che la Gestione Liquidatoria non abbia depositato le memorie autorizzate di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e non abbia articolato istanze istruttorie, formulando istanza di nuova perizia solo in seguito alla statuizione definitiva di condanna del dott. CP_2
Ancora la contestazione della convenuta non risulta avere alcun fondamento giuridico.
Peraltro, la Suprema Corte, con riferimento ad un giudizio di accertamento tecnico preventivo ma valutando, sostanzialmente, una contestazione analoga a quella posta dalla Gestione Liquidatoria nel giudizio che ci occupa, ha avuto modo di precisare come “La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto inutilizzabile, nei confronti della compagnia assicuratrice, la consulenza tecnica d'ufficio prodotta nel giudizio di merito, ma resa nel procedimento di a.t.p. al quale
l'assicurazione non era stata chiamata a partecipare)” Cass. 8496/2023.
La mancata partecipazione al giudizio in cui veniva disposta la TU (contestata soltanto in ordine al quantum), pertanto, non è dirimente, non risultando, tra l'altro, alcun elemento di segno contrario fornito dalla Gestione Liquidatoria in grado di contrastare la ricostruzione, anche in ordine alla quantificazione, fornita nell'elaborato tecnico.
Pertanto, dovendosi ritenere produttivo di effetti il giudicato, tanto nell'an che nel quantum, deve accogliersi la domanda di parte attrice e ritenersi la responsabilità della Gestione Liquidatoria in ordine all'operato del dipendente, secondo le regole vigenti in materia di responsabilità contrattuale della struttura.
Analogamente, deve ribadirsi la cessazione della materia del contendere in relazione alla posizione di che va, pertanto, estromesso dal giudizio. CP_9
Quanto alla domanda avanzata dalla Gestione Liquidatoria nei confronti della
Zurich Insurance Company s.a. (in forza della polizza assicurativa n. 413499 a suo tempo stipulata dalla “ ), la stessa deve ritenersi fondata. CP_14
In particolare, risulta dagli atti dei giudizi riuniti che la Compagnia assicurativa abbia opposto la sospensione della garanzia assicurativa. Ma tale eccezione non coglie nel segno, senza con ciò ritenere che la gestione fin qui condotta dalla
Compagnia in relazione al caso in esame si connoti di profili di mala gestio.
Nello specifico, non si ritiene fondata l'eccepita sospensione della polizza in forza di clausola di regolazione del premio, alla luce delle contestazioni mosse dalla
Gestione Liquidatoria in ordine alla invalidità di detta clausola che qui meritano accoglimento, in forza dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte.
Invero, è opportuno chiarire che la clausola di regolazione del premio è un accordo contrattuale che stabilisce, all'interno di una polizza assicurativa, che una parte del premio sarà pagata al momento della stipula del contratto, mentre la restante parte sarà determinata al termine del periodo assicurativo in base a variazione specifiche. La Zurich Insurance, al fin di opporre la sospensione della polizza, ha dedotto inadempimenti della Gestione Liquidatoria nel pagamento del conguaglio e nella comunicazione di dati essenziali;
secondo l'orientamento della Supre Corte, però, un accordo specifico nella polizza può prevedere la sospensione della copertura assicurativa se l'assicurato non paga l'importo aggiuntivo o trascura di comunicare le informazioni necessarie, ma tale disposizione nella polizza è valida solo se è stata firmata separatamente, ovvero specificamente approvata per iscritto
(Cassazione civile sez. III, n.38325 del 03.12.2021).
Ancora, come rammenta la Suprema Corte “nei contratti di assicurazione contro i danni che prevedano la determinazione del premio in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con la clausola di regolazione del premio), l'obbligo dell'assicurato di comunicare periodicamente all'assicuratore gli elementi variabili costituisce oggetto di un'obbligazione civile diversa da quelle indicate nell'art. 1901
c.c., il cui inadempimento non comporta l'automatica sospensione della garanzia, ma può giustificare un tale effetto, così come la risoluzione del contratto, solo in base ai principi generali in tema di importanza dell'inadempimento e di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass., S.U. n. 4631/2007 e Cass. n. 28472/2013, ma anche Cass. n. 26783/2011).
Pertanto, deve ritenersi operante la polizza assicurativa in oggetto, nei limiti del massimale pattuito, atteso che non si rinvengono profili di mala gestio nell'operato della Compagnia assicurativa. Invero “La mala gestio dell'assicuratore nei confronti del proprio assicurato danneggiante (mala gestio propria) è ben diversa da quella che, segnatamente nella responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, attiene al rapporto diretto tra assicuratore e danneggiato. Sussiste, in particolare, la prima tanto se l'assicuratore – avvalendosi del patto di gestione della lite – la gestisca in modo da arrecare pregiudizio all'assicurato danneggiante, tanto quando, senza apprezzabile motivo, egli rifiuti di gestire la lite e se ne disinteressi, in modo di recare pregiudizio all'assicurato. In tale ultima ipotesi – che si realizza allorché ricada sull'assicurato l'onere economico provocato dall'assicuratore per l'ingiustificato ritardo con cui l'obbligazione di risarcimento verso il danneggiante è stata estinta, ovvero per non avere accettato favorevoli proposte transattive – il danno derivante al danneggiante assicuratore (costituito da detto maggiore onere economico rispetto a quello coperto dal massimale assicurato) deriva dal comportamento tenuto dall'assicuratore, il quale non esegue in buona fede la propria obbligazione contrattuale di pagare l'indennità così omettendo di tutelare (anche) gli interessi della sua controparte negoziale onde evitare che l'ammontare dell'obbligazione risarcitoria lieviti con pregiudizio di questa ultima. Deriva da quanto precede, pertanto, che
l'affermazione della responsabilità dell'assicuratore verso il danneggiante assicurato richiede, da parte di quest'ultimo, una specifica domanda – fin dall'atto introduttivo del giudizio – per responsabilità da mala gestio, con allegazione e conseguente prova dei comportamenti che la sostanziano.” (Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 27 gennaio 2014 n. 1606).
Analogamente, la Corte di Cassazione evidenziava “L'ingiustificato ritardo dell'assicuratore della r.c.a. nell'adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti del danneggiato lo espone a due diversi tipi di responsabilità; da un canto, alla responsabilità da c.d. mala gestio impropria, che attiene al rapporto diretto tra assicuratore e danneggiato e trova fondamento nel comportamento ingiustificatamente dilatorio mantenuto dall'assicuratore in ordine alla prestazione risarcitoria in favore del danneggiato, comportante l'obbligo per il primo di pagare gli interessi ed, eventualmente, il maggior danno ex articolo 1224 c.c., comma 2, anche in eccedenza rispetto al massimale (v., da ultimo, Cass., 28/6/2010, n. 15397), per altro verso, alla responsabilità da c.d. mala gestio propria, relativa al rapporto tra assicuratore e assicurato/danneggiante, che si configura in ragione del (rifiuto senza giustificato motivo o) del colposo ritardo nel soddisfacimento del credito del danneggiato da parte dell'assicuratore (avuto riferimento al momento in cui
l'assicuratore e' stato posto in grado di valutare, usando l'ordinaria diligenza, la fondatezza della richiesta risarcitoria del danneggiato ed ha tuttavia omesso, in violazione dell'obbligo di correttezza o buona fede nell'adempimento del contratto di assicurazione, di mettere il massimale – o la relativa parte sufficiente a risarcire il danno – a disposizione del danneggiato ovvero di concludere con il medesimo favorevoli accordi transattivi: cfr., da ultimo, Cass., 18/1/2011, n. 1083), con conseguente obbligo per l'assicuratore di tenere indenne l'assicurato, anche in misura eccedente il massimale, dell'importo pari alla differenza tra quanto il responsabile avrebbe dovuto pagare al danneggiato se l'assicuratore avesse tempestivamente adempiuto le proprie obbligazioni e quanto è invece costretto a versare in conseguenza del ritardato adempimento (v., da ultimo, Cass., 28/6/2010,
n. 15397)” (Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 3 aprile 2014 n.
7768).
Nella specie, non si rinviene nella vicenda in esame un proposito dilatorio tale da fondare la domanda di risarcimento per mala gestio, ma contestazioni inerenti l'operatività della polizza, relative ad un caso definitivamente risolto soltanto con sentenza da ultimo emessa dalla Corte d'Appello di Catania, a fronte di rinvii in
Cassazione ed alla medesima Corte d'Appello, che avevano in un primo momento escluso la responsabilità dei sanitari.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate, in considerazione dell'attività svolta (il presente giudizio costituisce, sostanzialmente, reiterazione del giudizio n. 907/97 e rimaneva sospeso in attesa degli esiti di altri giudizi), ai parametri minimi (valore indeterminato per come indicato nell'atto introduttivo del giudizio), oltre rimborso forfettario, IVA, CPA se dovute per legge, con esclusione della fase istruttoria in concreto mancante.
P.Q.M.
Il Tribunale di ES, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico, Dott.
Paolo Petrolo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: 1) dichiara l'estromissione dal presente giudizio di;
CP_9
2) accoglie la domanda degli attori nei termini di cui in parte motiva e, per l'effetto, estende alla Regione Sicilia, Assessorato Regionale alla Sanità - Gestione
Liquidatoria dei debiti delle soppresse N. 41 e N. 42 - di ES il giudicato Pt_1
(sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1787/2024 del 4/12/2024 a RG n.
1174/2023), con condanna della Gestione Liquidatoria al pagamento, in favore degli odierni attori, delle somme indicate nella predetta sentenza (con esclusione degli importi previsti a titolo di spese di lite);
3) pone le spese del presente giudizio (unico per cui può intervenire condanna della
Gestione Liquidatoria) a carico della Regione Sicilia, Assessorato Regionale alla
Sanità - Gestione Liquidatoria dei debiti delle soppresse e N. 42 - di CP_6
ES che liquida, in favore degli attori, nella misura complessiva di Euro
9.887,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute come per legge;
4) accoglie la domanda di manleva formulata dalla Gestione Liquidatoria nei confronti della e per l'effetto la condanna a tenere indenne la Controparte_3
Gestione liquidatoria da quanto quest'ultima sarà tenuta a pagare in esecuzione del presente provvedimento, nei limiti del massimale pattuito;
5) rigetta la domanda di condanna al risarcimento per mala gestio formulata dalla
Gestione liquidatoria;
6) compensa le spese del giudizio tra la Regione Sicilia, Assessorato Regionale alla
Sanità - Gestione Liquidatoria dei debiti delle soppresse - di Parte_6
ES e la Rappresentanza Controparte_8 generale per l'Italia.
Così deciso in ES in data 9 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo Petrolo
IL TRIBUNALE DI MESSINA SECONDA SEZIONE CIVILE Verbale di udienza (art. 281-sexies c.p.c.)
Il giorno 9 del mese di dicembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di ES, Sez. 2 civile, Dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2227/2006 R.G. (cui è riunita la n. 5106/2006 R.G.).
È comparso per p a r t e a t t r i c e , V i s a l l i F r a n c e s c o , , Controparte_1
V i s a l l i P i e r f r a n c e s c o , g l i Avv. G i u s e p p e e S i l v a n a B e n v e n g a che precisano le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa, con particolare riferimento alla comparsa conclusionale da ultimo depositata. È comparso per la convenuta, Regione Sicilia, Assessorato Regionale alla Sanità - Gestione Liquidatoria dei debiti delle soppresse N. 41 e N. 42 - di ES, il Pt_1
Procuratore dello Stato che precisa le conclusioni riportandosi Persona_1 integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. È comparso per il convenuto, l'Avv. Corvaja, in Controparte_2 sostituzione dell'Avv. Rossi, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per la convenuta, , l'Avv. Renato Cardella, su Controparte_3 delega dell'Avv. Spagnolo, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Avv. Giuseppe Benvenga evidenzia che il debito residuo è stato definitivamente determinato dal giudicato. Solo il dott. poteva CP_2 sollevare questione di riduzione proporzionale del residuo debito. Il giudicato sottraendo dall'intero la somma transatta pro quota l'ha ritenuta equivalente alla quota ideale del dott. Inoltre la Gestione Liquidatoria non esercita Pt_2 il regresso per quote nei confronti dei medici in quanto non è stata convenuta per le carenze strutturali avendo il giudizio ad oggetto esclusivamente la responsabilità dei medici e dunque si rivarrà per intero nei confronti di essi. Infine la non è debitrice solidale ma debitrice per rivalsa nei confronti CP_4 della Gestione Liquidatoria. Le altre parti contestano le considerazioni conclusionali svolte a verbale dall'Avv. Benvenga.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di ES, in persona del G.U. Dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2227/2006 R.G. (cui è riunita il n. 5106/2006 R.G.)
TRA
( ), Parte_3 C.F._1 Controparte_1
( ), ( ) C.F._2 Parte_4 C.F._3 rappresentati e difesi dagliAvv.ti Giuseppe Benvenga e Silvana Benvenga, presso il cui studio in ES, via Lenzi n.5, sono elettivamente domiciliati ( e , Email_1 Email_2 giusta procura in atti
PARTE ATTRICE nel n. 2227/2006 R.G.
E
REGIONE SICILIA, Controparte_5
e N. 42 , in
[...] CP_6 CP_7 persona del Commissario Liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di ES (C.F. ADS80003660836), nei cui uffici, siti in ES, Via dei Mille, is. 221 è domiciliata ( , Email_3 giusta procura in atti PARTE CONVENUTA nel n. 2227/2006 R.G. e PARTE ATTRICE nel n. 5106/2006 R.G.
RI TA residente in [...], n. 8 rappresentato e difeso dall'Avv. Mariannina Giuffrida ( Email_4 presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in ES, Via Cesare Battisti n. 119, giusta procura in atti PARTE CONVENUTA nel n. 2227/2006 R.G.
(C.F. ), elettivamente domiciliato, Controparte_2 C.F._4 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Aldo Jeni e Salvatore Alosi ( , giusta procura in atti Email_5
PARTE CONVENUTA nel n. 2227/2006 R.G.
Controparte_8
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Santo Spagnolo ( elettivamente Email_6 domiciliata presso l'Avv. Pierfranco De Luca Manaò, in ES, via Università n. 8, giusta procura in atti PARTE CONVENUTA nel n. 5106/2006 R.G.
Oggetto: responsabilità professionale medica Conclusioni: come da discussione orale
IN FATTO ED IN DIRITTO La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c., come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione del 13.04.2006 V i s a l l i F r a n c e s c o e
[...]
, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio CP_1 minore, , convenivano in giudizio la Regione Sicilia Parte_4
Assessorato Regionale alla Sanità - Gestione Liquidatoria dei delle soppresse CP_5
e di ES, nonché e , CP_6 Pt_5 CP_9 Controparte_2 al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti in ragione dell'errata condotta posta in essere dai sanitari in occasione delle operazioni di parto eseguite presso l'Ospedale Regina
Margherita di ES ove l'attrice dava alla luce il piccolo Controparte_1
alle ore 02:45 del 04.05.1992. Nello specifico, gli attori invocavano Parte_4 il ristoro del danno biologico, morale e patrimoniale, con interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo e con vittoria di spese e compensi.
In particolare, gli attori riferivano di avere instaurato il presente giudizio a fronte delle statuizioni contenute nella sentenza n. 1224/2005 del 15-
21/06/2005 emessa dal Tribunale di ES dinanzi al quale gli attori avevano citato, per i medesimi fatti, il Dott. (primario della Divisione ostetrica CP_9 dell'Ospedale Regina Margherita, poi incorporato nell'Azienda Ospedale Papardo), il Dott. (medico che aveva assistito al parto) e l' Controparte_2 Controparte_10
(oltre alla , instaurando il procedimento (per
[...] Controparte_11 risarcimento del danno) n. 907/97.R.G. che veniva definito – anche in considerazione del contenuto della TU espletata dal Dott. e delle Persona_2 testimonianze assunte - con l'esclusione della responsabilità professionale dei medici convenuti e l'accertamento positivo di profili di responsabilità della struttura che, però, non veniva condannata in ragione del difetto di legittimazione passiva, che determinava il rigetto della domanda attorea.
Pertanto, individuato in sentenza il titolare della legittimazione passiva (in luogo dell' ), gli attori agivano nuovamente, per i medesimi fatti, nei CP_10 confronti dei sanitari e della Regione Sicilia, Assessorato Regionale alla Sanità –
Gestione Liquidatoria dei debiti delle soppresse di ES, in Parte_6 persona del Direttore Generale dell' di ES, rappresentando Parte_7 in atti la proposizione dell'appello avverso la predetta sentenza e deducendo la piena utilizzabilità delle prove assunte nel giudizio già definito, per mezzo delle quali si era giunti, in ogni caso, ad un giudizio di responsabilità della struttura e ad una stima peritale del danno patito dal piccolo . Parte_4
Con atto del 20.07.2006 si costituiva in giudizio il Dott. il Controparte_2 quale, eccependo, preliminarmente, la litispendenza tra il presente giudizio e quello pendente per i medesimi fatti dinanzi alla Corte d'Appello di ES (a seguito dell'impugnazione della succitata sentenza n. 1224/05), chiedeva l'estromissione dal giudizio, assumendo, alla luce della TU espletata, la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Con atto del 27.09.2006 si costituiva la Gestione Liquidatoria dell' , la CP_6 quale contestava la domanda, eccependo l'inutilizzabilità delle prove acquisite nel procedimento n. 907/97 R.G. (formatesi in assenza di contraddittorio con la
Gestione Liquidatoria, che non è stata parte di quel procedimento) e chiedendo, quindi, l'integrale rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi di lite.
Successivamente, all'udienza del 18.01.2007, dichiarata la contumacia del Dott.
venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e, depositate le relative Pt_2 memorie, veniva fissata udienza di comparizione per la riunione, al presente procedimento, di avente numero 5106/06 R.G., incardinato, nelle more, dalla
Gestione Liquidatoria nei confronti della al fine di Controparte_11 tenerla indenne dagli eventuali esborsi conseguenti all'accoglimento delle domande.
All'udienza del 13.12.07, ove si costituiva il Dott. , disposta la CP_9 riunione dei due procedimenti, il Giudice si riservava anche sulla richiesta di provvisionale avanzata dagli attori.
Con provvedimento del 03.01.2008 veniva sospeso il giudizio in ragione della pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza n. 1225/2005, avente ad oggetto i medesimi fatti con possibilità di giudicati contrastanti, senza così aderire alla chiesta provvisionale.
In seguito, il giudizio veniva riassunto dagli attori con istanza del 04.03.2020 nei confronti della Gestione liquidatoria, dei sanitari e della Zurich Insurance Company
s.a., (nuova denominazione di Zurigo Controparte_8
Compagnia di Assicurazioni).
Quindi, fissata l'udienza di prosecuzione del giudizio, provvedevano a depositare le memorie di costituzione il Dott. (nel frattempo CP_2 Parte_4 divenuto maggiorenne), la la Gestione Liquidatoria. Controparte_12
Autorizzato il deposito di note scritte, le controparti chiedevano, nuovamente, la sospensione del presente giudizio in ragione della pendenza del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione avente ad oggetto la sentenza n. 22/2010 della Corte di
Appello di ES (n. 369/2006 R.G.), adita per la riforma della sentenza n.
1225/2005 del Tribunale di ES.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22338/2014 del 22/10/2014 (in atti), accoglieva il ricorso, cassava la sentenza di appello e disponeva rinvio dinanzi alla
Corte di Appello di Catania
Gli attori riassumevano il giudizio nei confronti dei due medici avanti alla Corte di
Appello di Catania con citazione notificata il 28/5/2015 e iscritta al n. 718/2015
RG. ER NO transigeva pro-quota la propria posizione e, pertanto, gli attori proseguivano i giudizi (sia l'originario, sia il presente n. 2227/2006 RG) per ottenere la quota di danno gravante sugli altri responsabili in solido.
Il giudizio di rinvio si concludeva con la sentenza della Corte d'Appello di Catania
n. 2136/2018 del 15/10/2018 (n. 718/2015 RG) (in atti), che, quanto al Prof.
[...]
dichiarava cessata la materia del contendere e, quanto al dott. CP_9 CP_2
, rigettava l'appello dei ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
ES n. 1224/05 del 21/6/05 (RG n. 907/1997), condannandoli alle spese dei giudizi di cassazione e di rinvio.
Avverso detta sentenza pronunciata in sede di rinvio, gli odierni attori proponevano ricorso per cassazione (iscritto al n. 27087/2019 RG), in cui si costituiva il dott.
CP_2
Con istanza del 03.04.2025 gli attori riassumevano il presente giudizio deducendo che con ordinanza n. 13083/2023 del 12/05/2023 la Corte di Cassazione aveva accolto i motivi del secondo ricorso per cassazione (n. 27087/2019 R.G.), cassando la sentenza della Corte di Appello di Catania e rinviando la decisione alla medesima, in diversa composizione, la quale, infine, con sentenza n. 1787/2024 aveva ritenuto sussistente la responsabilità del Dott. per la compromissione CP_2 dell'integrità fisica di , derivante dall'imperizia dimostrata Parte_4 nell'esecuzione del parto, per non aver posto in essere le manovre che avrebbero consentito il disimpegno delle spalle del neonato senza arrecare lui le lesioni all'apparato brachiale poi riscontrate. Quindi, la Corte di Appello, definitivamente pronunciando, così disponeva “in parziale accoglimento dell'appello, condanna al pagamento, Controparte_2 in favore di , della somma di € 1.023.622,00 da devalutare Parte_4 alla data del 4.5.1992, e rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT con gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata fino alla data della presente sentenza e da cui detrarre, all'esito dei predetti calcoli, la somma di € 297.000,00, salva la maturazione degli ulteriori interessi legali fino al soddisfo;
condanna al pagamento, in favore di e Controparte_2 Parte_3 [...]
, della somma di € 7.369,52, oltre interessi legali, da cui detrarre, dopo il CP_1 calcolo degli interessi, la somma di € 3.000,00, e sempre salva la maturazione degli ulteriori interessi legali successivi alla presente sentenza, fino al soddisfo;
rigetta nel resto le domande proposte con citazione notificata in data 24.4.1997 e dichiara inammissibile la domanda tardivamente spiegata da e Parte_3 [...]
avente ad oggetto il risarcimento del danno morale;
condanna CP_1 CP_2
al pagamento delle spese di lite sostenute dagli appellanti relative al
[...] giudizio celebrato dinanzi al Tribunale di ES, al giudizio celebrato dinanzi alla
Corte di Appello di ES, ai due giudizi di rinvio celebrati dinanzi a questa Corte di Appello ed al due giudizi di Cassazione che liquida in € 25.000,00 per ciascuno dei n. 4 giudizi di merito ed in € 20.000,00 per i due giudizi di legittimità, sempre oltre spese generali, IVA e CPA.; pone le spese delle TU eseguite in primo grado e nel primo giudizio di rinvio, sì come separatamente liquidate, a carico di CP_2
”.
[...]
Ciò posto, gli attori, con l'atto di riassunzione che ci occupa, deducevano che tale ultima sentenza, notificata 11.12.2024, era passata in giudicato il 10.02.2025 e, ai fini del presente giudizio, ne chiedevano l'estensione, per efficacia riflessa, alla Parte Gestione Liquidatoria delle soppresse precisando che il Dott. avendo Pt_2 transatto pro quota, dovrà essere estromesso da questo giudizio e che nei confronti del Dott. a causa del divieto del bis in idem, il giudizio non potrà essere CP_2 rinnovato essendosi nei suoi confronti formato il giudicato.
Con l'atto del 03.04.2025, pertanto, gli attori, a fronte della formazione del giudicato, riassumevano il giudizio, chiedendo di estendere al presente giudizio gli effetti del giudicato, in particolare domandando l'estromissione di in CP_13 forza del giudicato formato sulla cessazione della materia del contendere nei suoi confronti e l'estensione (per efficacia riflessa) alla Gestione Liquidatoria delle Parte soppresse del giudicato rappresentato dalla sentenza della Corte di Appello di
Catania n. 1787/2024 del 04.12.2024 (RG n. 1174/2023), con condanna al pagamento delle somme e degli ulteriori accessori fino al soddisfo.
In subordine, chiedevano di accogliere tutte le domande, limitandole alla sola Pa Gestione liquidatoria delle e di ES, non potendo le Parte_8 stesse essere più coltivate nei confronti del Dott. (a causa della sua necessaria Pt_2 estromissione dovuta alla transazione pro quota) e del Dott. (a causa del CP_2 giudicato che vieta il bis in idem), con vittoria delle spese e compensi di lite del presente giudizio da liquidarsi in misura non inferiore a quella stabilita dal giudicato per il giudizio di primo grado di quella causa.
Con provvedimento del 23.04.2025 il Giudice fissava l'udienza del 24.06.2025 ai fini della prosecuzione del giudizio.
Quindi, depositate le comparse di costituzione della Gestione Liquidatoria dell' n. 41 e 42 e del Dott. il Giudice, all'udienza del 24.06.2025, Pt_1 CP_2 sentite le istanze dei procuratori degli attori, del Dott. della Gestione CP_2 liquidatoria e della , si riservava e con provvedimento del 04.09.2025, CP_3
“ritenuto che, anche in considerazione degli elementi probatori già acquisiti, le istanze istruttorie formulate dalle parti non meritino accoglimento e che la causa è matura per la decisione”, rinviava la causa per la discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del 09.12.2025.
La domanda va accolta nei termini di seguito riportati.
Emerge dagli atti la definizione processuale della vicenda occorsa con la condanna al risarcimento dei danni del Dott. che, da ultimo, rappresentava in atti CP_2 di condividere e di aderire alle tesi rappresentate dagli attori, che hanno riassunto il presente giudizio al solo fine di conseguire l'estensione del giudicato
(rappresentato dalla sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1787/2024 del
04.12.2024), per efficacia riflessa, alla Gestione Liquidatoria delle soppresse
[...]
di ES (responsabile ex art. 1228 c.c. e art. 28 Cost. dei Parte_6 comportamenti imputabili al dott. e del dott. . Pt_2 CP_2
Quanto alla Gestione Liquidatoria dell' la stessa riconosceva la fondatezza Pt_1 della pretesa di estensione del giudicato solamente in ordine all'an (ovvero nella parte in cui si afferma la responsabilità del Dott. e non pure al quantum CP_2 debeatur in ragione del fatto che la liquidazione del danno era stata operata alla stregua di una perizia disposta in altro procedimento al quale la prima non aveva preso parte e, pertanto, sulla base di una prova “atipica”, inidonea a fondare la prova del quantum.
Invocava il conferimento di un nuovo incarico peritale ed insisteva, comunque, nella richiesta di condanna in manleva della Zurich Insurance Company s.a., contestandone gli assunti;
in particolare contestava la eccepita sospensione della garanzia assicurativa in forza della c.d. “clausola di regolazione del premio”, clausola per mezzo della quale la compagnia assicurativa si sarebbe resa responsabile per avere impedito, con mala gestio, la definizione transattiva della controversia, chiedendo, quindi, la condanna della Zurich Insurance Company s.a.
a tenere indenne la Gestione liquidatoria di tutte le somme che la stessa dovesse essere eventualmente condannata a pagare all'esito del presente giudizio, anche oltre i limiti del massimale pattuito in ragione della mala gestio.
Ciò posto, giova qui richiamare il dato testuale dell'art. 2909 c.c., secondo cui
«l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa». La disposizione normativa in esame sancisce il principio generale sulla base del quale l'accertamento contenuto in una pronuncia, ormai non soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari, non possa essere rimesso in discussione in futuri ed eventuali giudizi, facendo stato ad ogni effetto nei confronti delle parti, dei loro eredi o aventi causa (cd. giudicato esterno o giudicato sostanziale), quale regola generale che risponde ad esigenze di interesse pubblico e, in particolare, alla necessità di certezza giuridica circa la regola di diritto che disciplina i rapporti sostanziali fra le parti (Cassazione Civile, sez. II, ord. 25 ottobre 2018, n. 27161). Nello specifico, la Suprema Corte si è più volte espressa, mediante una interpretazione rigorosa, sul tema dell'efficacia riflessa del giudicato (ove con tale espressione si intende che l'accertamento del contenuto della sentenza, oltre a far stato nei confronti delle parti, dei loro eredi o aventi causa, avrebbe anche una ulteriore efficacia espansiva nei confronti di soggetti, estranei al giudizio in cui tale pronuncia è stata emessa, qualora questi siano titolari di un diritto dipendente o, comunque, subordinato, alla situazione giuridica definita). Ed invero, la Suprema Corte, interpretando rigorosamente il principio generale di cui all'art. 2909 c.c., ha chiarito che l'efficacia riflessa del giudicato può essere ammessa nel nostro ordinamento solo quando, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, sussista un nesso di pregiudizialità – dipendenza fra le situazioni giuridiche in esame.
Secondo la Corte, infatti, «il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo quando sussiste un nesso di pregiudizialità – dipendenza fra situazioni giuridiche, quando contenga l'affermazione di una verità che non ammette un diverso accertamento ed il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato stesso è intervenuto» (Cass. Civ., sez. III, 5 luglio
2019 n. 18062).
Il soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, quindi, deve essere «titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato» (Cass. Civ., sez. III, 4 luglio 2019 n. 17931).
Sicché, il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando sussista un nesso di pregiudizialità- dipendenza giuridica, ovvero quando il rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientri nella fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato, dipendente, il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa.(Corte di Cassazione Sentenza del 19/03/2024 n.
7406).
Ciò evidenziato, nel caso di specie l'esistenza del nesso di pregiudizialità – dipendenza emerge dagli atti, risultando il presupposto delle reiterate sospensioni del giudizio;
tale nesso, ancora, non risulta oggetto di contestazione tra le parti, in quanto la Gestione liquidatoria si limitava a circoscrivere l'efficacia del giudicato alla sola declaratoria di responsabilità, contestando, esclusivamente, che il giudicato potesse estendersi alla convenuta in relazione al quantum già fissato in base ad una prova formata in altro giudizio.
Invero, tale contestazione si ritiene priva di pregio atteso che la statuizione di condanna relativamente al quantum produce effetti analogamente all'an della pretesa, avendo gli attori formulato una richiesta di tutela condannatoria piena, sia sull'an che sul quantum debeatur.
In particolare, la convenuta Gestione Liquidatoria tende ad escludere l'efficacia riflessa del giudicato in relazione al quantum, sull'assunto dell'inidoneità della TU
- espletata in altro procedimento - a fondare la prova del richiesto risarcimento, assumendone l'atipicità.
Ebbene, in disparte l'assunto che risulta dagli atti che la Gestione Liquidatoria non abbia depositato le memorie autorizzate di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e non abbia articolato istanze istruttorie, formulando istanza di nuova perizia solo in seguito alla statuizione definitiva di condanna del dott. CP_2
Ancora la contestazione della convenuta non risulta avere alcun fondamento giuridico.
Peraltro, la Suprema Corte, con riferimento ad un giudizio di accertamento tecnico preventivo ma valutando, sostanzialmente, una contestazione analoga a quella posta dalla Gestione Liquidatoria nel giudizio che ci occupa, ha avuto modo di precisare come “La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto inutilizzabile, nei confronti della compagnia assicuratrice, la consulenza tecnica d'ufficio prodotta nel giudizio di merito, ma resa nel procedimento di a.t.p. al quale
l'assicurazione non era stata chiamata a partecipare)” Cass. 8496/2023.
La mancata partecipazione al giudizio in cui veniva disposta la TU (contestata soltanto in ordine al quantum), pertanto, non è dirimente, non risultando, tra l'altro, alcun elemento di segno contrario fornito dalla Gestione Liquidatoria in grado di contrastare la ricostruzione, anche in ordine alla quantificazione, fornita nell'elaborato tecnico.
Pertanto, dovendosi ritenere produttivo di effetti il giudicato, tanto nell'an che nel quantum, deve accogliersi la domanda di parte attrice e ritenersi la responsabilità della Gestione Liquidatoria in ordine all'operato del dipendente, secondo le regole vigenti in materia di responsabilità contrattuale della struttura.
Analogamente, deve ribadirsi la cessazione della materia del contendere in relazione alla posizione di che va, pertanto, estromesso dal giudizio. CP_9
Quanto alla domanda avanzata dalla Gestione Liquidatoria nei confronti della
Zurich Insurance Company s.a. (in forza della polizza assicurativa n. 413499 a suo tempo stipulata dalla “ ), la stessa deve ritenersi fondata. CP_14
In particolare, risulta dagli atti dei giudizi riuniti che la Compagnia assicurativa abbia opposto la sospensione della garanzia assicurativa. Ma tale eccezione non coglie nel segno, senza con ciò ritenere che la gestione fin qui condotta dalla
Compagnia in relazione al caso in esame si connoti di profili di mala gestio.
Nello specifico, non si ritiene fondata l'eccepita sospensione della polizza in forza di clausola di regolazione del premio, alla luce delle contestazioni mosse dalla
Gestione Liquidatoria in ordine alla invalidità di detta clausola che qui meritano accoglimento, in forza dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte.
Invero, è opportuno chiarire che la clausola di regolazione del premio è un accordo contrattuale che stabilisce, all'interno di una polizza assicurativa, che una parte del premio sarà pagata al momento della stipula del contratto, mentre la restante parte sarà determinata al termine del periodo assicurativo in base a variazione specifiche. La Zurich Insurance, al fin di opporre la sospensione della polizza, ha dedotto inadempimenti della Gestione Liquidatoria nel pagamento del conguaglio e nella comunicazione di dati essenziali;
secondo l'orientamento della Supre Corte, però, un accordo specifico nella polizza può prevedere la sospensione della copertura assicurativa se l'assicurato non paga l'importo aggiuntivo o trascura di comunicare le informazioni necessarie, ma tale disposizione nella polizza è valida solo se è stata firmata separatamente, ovvero specificamente approvata per iscritto
(Cassazione civile sez. III, n.38325 del 03.12.2021).
Ancora, come rammenta la Suprema Corte “nei contratti di assicurazione contro i danni che prevedano la determinazione del premio in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con la clausola di regolazione del premio), l'obbligo dell'assicurato di comunicare periodicamente all'assicuratore gli elementi variabili costituisce oggetto di un'obbligazione civile diversa da quelle indicate nell'art. 1901
c.c., il cui inadempimento non comporta l'automatica sospensione della garanzia, ma può giustificare un tale effetto, così come la risoluzione del contratto, solo in base ai principi generali in tema di importanza dell'inadempimento e di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass., S.U. n. 4631/2007 e Cass. n. 28472/2013, ma anche Cass. n. 26783/2011).
Pertanto, deve ritenersi operante la polizza assicurativa in oggetto, nei limiti del massimale pattuito, atteso che non si rinvengono profili di mala gestio nell'operato della Compagnia assicurativa. Invero “La mala gestio dell'assicuratore nei confronti del proprio assicurato danneggiante (mala gestio propria) è ben diversa da quella che, segnatamente nella responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, attiene al rapporto diretto tra assicuratore e danneggiato. Sussiste, in particolare, la prima tanto se l'assicuratore – avvalendosi del patto di gestione della lite – la gestisca in modo da arrecare pregiudizio all'assicurato danneggiante, tanto quando, senza apprezzabile motivo, egli rifiuti di gestire la lite e se ne disinteressi, in modo di recare pregiudizio all'assicurato. In tale ultima ipotesi – che si realizza allorché ricada sull'assicurato l'onere economico provocato dall'assicuratore per l'ingiustificato ritardo con cui l'obbligazione di risarcimento verso il danneggiante è stata estinta, ovvero per non avere accettato favorevoli proposte transattive – il danno derivante al danneggiante assicuratore (costituito da detto maggiore onere economico rispetto a quello coperto dal massimale assicurato) deriva dal comportamento tenuto dall'assicuratore, il quale non esegue in buona fede la propria obbligazione contrattuale di pagare l'indennità così omettendo di tutelare (anche) gli interessi della sua controparte negoziale onde evitare che l'ammontare dell'obbligazione risarcitoria lieviti con pregiudizio di questa ultima. Deriva da quanto precede, pertanto, che
l'affermazione della responsabilità dell'assicuratore verso il danneggiante assicurato richiede, da parte di quest'ultimo, una specifica domanda – fin dall'atto introduttivo del giudizio – per responsabilità da mala gestio, con allegazione e conseguente prova dei comportamenti che la sostanziano.” (Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 27 gennaio 2014 n. 1606).
Analogamente, la Corte di Cassazione evidenziava “L'ingiustificato ritardo dell'assicuratore della r.c.a. nell'adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti del danneggiato lo espone a due diversi tipi di responsabilità; da un canto, alla responsabilità da c.d. mala gestio impropria, che attiene al rapporto diretto tra assicuratore e danneggiato e trova fondamento nel comportamento ingiustificatamente dilatorio mantenuto dall'assicuratore in ordine alla prestazione risarcitoria in favore del danneggiato, comportante l'obbligo per il primo di pagare gli interessi ed, eventualmente, il maggior danno ex articolo 1224 c.c., comma 2, anche in eccedenza rispetto al massimale (v., da ultimo, Cass., 28/6/2010, n. 15397), per altro verso, alla responsabilità da c.d. mala gestio propria, relativa al rapporto tra assicuratore e assicurato/danneggiante, che si configura in ragione del (rifiuto senza giustificato motivo o) del colposo ritardo nel soddisfacimento del credito del danneggiato da parte dell'assicuratore (avuto riferimento al momento in cui
l'assicuratore e' stato posto in grado di valutare, usando l'ordinaria diligenza, la fondatezza della richiesta risarcitoria del danneggiato ed ha tuttavia omesso, in violazione dell'obbligo di correttezza o buona fede nell'adempimento del contratto di assicurazione, di mettere il massimale – o la relativa parte sufficiente a risarcire il danno – a disposizione del danneggiato ovvero di concludere con il medesimo favorevoli accordi transattivi: cfr., da ultimo, Cass., 18/1/2011, n. 1083), con conseguente obbligo per l'assicuratore di tenere indenne l'assicurato, anche in misura eccedente il massimale, dell'importo pari alla differenza tra quanto il responsabile avrebbe dovuto pagare al danneggiato se l'assicuratore avesse tempestivamente adempiuto le proprie obbligazioni e quanto è invece costretto a versare in conseguenza del ritardato adempimento (v., da ultimo, Cass., 28/6/2010,
n. 15397)” (Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 3 aprile 2014 n.
7768).
Nella specie, non si rinviene nella vicenda in esame un proposito dilatorio tale da fondare la domanda di risarcimento per mala gestio, ma contestazioni inerenti l'operatività della polizza, relative ad un caso definitivamente risolto soltanto con sentenza da ultimo emessa dalla Corte d'Appello di Catania, a fronte di rinvii in
Cassazione ed alla medesima Corte d'Appello, che avevano in un primo momento escluso la responsabilità dei sanitari.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate, in considerazione dell'attività svolta (il presente giudizio costituisce, sostanzialmente, reiterazione del giudizio n. 907/97 e rimaneva sospeso in attesa degli esiti di altri giudizi), ai parametri minimi (valore indeterminato per come indicato nell'atto introduttivo del giudizio), oltre rimborso forfettario, IVA, CPA se dovute per legge, con esclusione della fase istruttoria in concreto mancante.
P.Q.M.
Il Tribunale di ES, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico, Dott.
Paolo Petrolo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: 1) dichiara l'estromissione dal presente giudizio di;
CP_9
2) accoglie la domanda degli attori nei termini di cui in parte motiva e, per l'effetto, estende alla Regione Sicilia, Assessorato Regionale alla Sanità - Gestione
Liquidatoria dei debiti delle soppresse N. 41 e N. 42 - di ES il giudicato Pt_1
(sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1787/2024 del 4/12/2024 a RG n.
1174/2023), con condanna della Gestione Liquidatoria al pagamento, in favore degli odierni attori, delle somme indicate nella predetta sentenza (con esclusione degli importi previsti a titolo di spese di lite);
3) pone le spese del presente giudizio (unico per cui può intervenire condanna della
Gestione Liquidatoria) a carico della Regione Sicilia, Assessorato Regionale alla
Sanità - Gestione Liquidatoria dei debiti delle soppresse e N. 42 - di CP_6
ES che liquida, in favore degli attori, nella misura complessiva di Euro
9.887,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute come per legge;
4) accoglie la domanda di manleva formulata dalla Gestione Liquidatoria nei confronti della e per l'effetto la condanna a tenere indenne la Controparte_3
Gestione liquidatoria da quanto quest'ultima sarà tenuta a pagare in esecuzione del presente provvedimento, nei limiti del massimale pattuito;
5) rigetta la domanda di condanna al risarcimento per mala gestio formulata dalla
Gestione liquidatoria;
6) compensa le spese del giudizio tra la Regione Sicilia, Assessorato Regionale alla
Sanità - Gestione Liquidatoria dei debiti delle soppresse - di Parte_6
ES e la Rappresentanza Controparte_8 generale per l'Italia.
Così deciso in ES in data 9 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo Petrolo