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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/03/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1259/2020
.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile
ORDINANZA ex art. 127 ter c.p.c.
In esito dell'udienza cartolare del 19.3.2025
IL GIUDICE
In persona della dr.ssa Ambra Alvano;
Lette le note di trattazione scritta con le quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa;
si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa, pronunciando sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. incorporata nel presente provvedimento.
Il Giudice
dott. ssa Ambra ALVANO
pagina 1 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1259/2020 promossa da:
(P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Crisci, presso il cui studio sito in Santa Maria Capua Vetere (CE), al C.so A. Moro n. 110, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
contro
– (C.F. ), rappresentata e difesa CP_2 C.F._1
dall'Avv. Carmelina Mennone, presso il cui studio sito in Gioia Sannitica (CE), alla Via Fattori n. 5, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
nonché
; Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
nonché
; Controparte_4
pagina 2 di 12 APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace;
concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1178/2019 con la quale il Giudice di
Pace di Piedimonte Matese ha accolto la domanda proposta da volta CP_2
al risarcimento dei danni patiti alla sua autovettura Fiat PU, tg. BR825EE, a seguito del sinistro stradale occorso in data 04.09.2018 in Piedimonte Matese (CE).
L'odierna appellata aveva riferito che in dette circostanza di tempo e luogo, mentre era ferma all'uscita del parcheggio della Banca Popolare di Ancona in attesa di immettersi sulla Via Ferritto, era stata urtata dalla Opel Corsa, tg.
BX918RM, di proprietà di e condotta da Controparte_4 CP_3
assicurata per la r.c.a. dalla che invece stava
[...] Controparte_5
percorrendo la Via Ferritto ad elevata velocità.
A seguito del primo impatto, il veicolo Fiat PU della veniva poi CP_2
sospinto contro la Ford Fiesta, tg. DX473AX, parcheggiata lungo la predetta via.
Alla base del proposto gravame, la compagnia assicurativa ha eccepito l'errata e arbitraria valutazione degli elementi istruttori da parte del Giudice di
Pace, il quale, sulla scorta di quanto ricostruito e verbalizzato dagli agenti della
Polizia Municipale di Piedimonte Matese, avrebbe dovuto accertare la responsabilità esclusiva o quantomeno concorrente di nella CP_2 causazione dell'incidente. Ha poi impugnato la determinazione equitativa del quantum operata dal giudice di prime cure, in totale contrasto con le conclusioni del proprio perito assicurativo sulla antieconomicità delle riparazioni, e ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
pagina 3 di 12 Si è costituita in giudizio deducendo: in via preliminare, la CP_2
tardività dell'appello; nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto dei motivi di gravame;
ha, infine, richiesto la responsabilità aggravata della compagnia assicurativa ex art. 96 c.p.c.
Nonostante la regolarità delle notifiche, e Controparte_3 CP_4
sono rimasti contumaci.
[...]
Con provvedimento del 31.03.2021, il precedente Giudice ha rigettato il ricorso proposto dall'appellante, volto a sospendere l'efficacia esecutiva della impugnata sentenza, non ravvisando i presupposti né del fumus boni iuris né del periculum in mora.
La causa, istruita mediante la sola acquisizione del fascicolo di I grado, è stata assegnata alla scrivente in data 16.9.2024 e viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza odierna.
*
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto entro i termini di seguito esplicati.
Sulla eccezione di tardività dell'appello.
In via preliminare, occorre rigettare l'eccezione di tardività dell'appello proposta dall'appellata CP_2
Dagli atti di causa, emerge che la ha proceduto alla Controparte_5
notifica del presente gravame, dapprima entro il termine lungo di sei mesi, decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza (05.12.2019) e successivamente, entro i termini assegnati dal precedente Giudice per la rinnovazione della notifica.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14916 del
20.07.2016, hanno confermato che “in presenza di una notificazione nulla, così come opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo, attraverso la costituzione in giudizio della parte intimata, correlativamente, in mancanza di tale
pagina 4 di 12 costituzione, il giudice, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., deve disporre la rinnovazione della notificazione (fissando a tal fine un termine perentorio), a meno che la parte stessa non abbia a ciò già spontaneamente provveduto.Entrambi i rimedi, che sono previsti a fronte del verificarsi del medesimo presupposto della nullità della notificazione - con l'unica peculiarità che l'attivazione spontanea della parte (con la costituzione o la rinnovazione) rende superfluo l'intervento del giudice - operano con efficacia ex tunc, cioè sanano con effetto retroattivo il vizio della notificazione (quella originaria, nel caso di rinnovazione): ciò è previsto espressamente nel citato art. 291 ("la rinnovazione impedisce ogni decadenza"), si configura come una normale qualità del concetto di sanatoria e costituisce un'ulteriore espressione del principio di strumentalità delle forme”.
Nella medesima sentenza, le SS.UU. hanno inoltre ribadito i criteri per determinare se una notificazione possa reputarsi inesistente piuttosto che affetta da nullità, valorizzando i principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, statuendo che una notifica potrà definirsi inesistente solamente
“in caso di totale mancanza materiale dell'atto” e “nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.”
Nel caso di specie, il Giudice ha correttamente disposto la rinnovazione delle notifiche, non sussistendo i presupposti per ritenere inesistente la notificazione eseguita della Controparte_5
In particolare, la compagnia assicurativa ha dimostrato di aver tempestivamente provveduto alla notifica del proprio atto di appello entro il termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza, ma che tale notificazione non era andata a buon fine per “… mancata identificazione dell'indirizzo e del civico indicati…” da parte del funzionario incaricato, CP_6
sebbene effettuata all'indirizzo di residenza indicato in primo grado dall'appellato
(contumace) e a quello dello studio del procuratore presso cui CP_4
l'appellata aveva eletto domicilio. CP_2 pagina 5 di 12 Ne deriva che il procedimento di rinotifica dell'appello, così come effettuato, ha sanato con effetto retroattivo ex tunc il vizio di notificazione originario.
Sul merito della vicenda.
Nel merito, parte appellante contesta che, con riguardo all'occorso sinistro, il giudice di prime cure abbia acclarato la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo nella verificazione del sinistro, nonostante dalle risultanze CP_7
istruttorie, ed in particolare dal verbale redatto dagli agenti della Polizia
Municipale, emergesse la responsabilità esclusiva (o quantomeno concorrente) di nella produzione dell'incidente per cui è causa. CP_2
La censura appare parzialmente fondata, non avendo il Giudice di Pace correttamente valutato gli elementi istruttori a disposizione.
Occorre ricordare che in tema di scontro tra veicoli, la nota regola della presunzione di pari colpa, di cui all'art. 2054 comma II c.c., trova applicazione quando, in esito all'istruzione e dopo attenta valutazione di tutte le prove raccolte, il giudice venga comunque a trovarsi nella impossibilità di ricostruire la dinamica del sinistro ed attribuire le rispettive colpe.
Quel che deve in ogni caso escludersi, è che il giudice, il quale abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, possa esimersi dal verificare il comportamento dell'altro, onde stabilire se quest'ultimo abbia o meno osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza (Cass., sez. III, 15-12-
2000, n. 15847).
Da ciò ne consegue che, quando vi sia una colpa, anche ritenuta grave, addebitabile ad uno dei soggetti, l'altro non è esonerato dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento.
In generale, per superare la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma
2, c.c., occorre dunque dimostrare che: (a) il sinistro è dovuto al comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti;
(b) l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza (Cass., sez. III, 22-09-2000, n. 12524). pagina 6 di 12 È stato così coerentemente statuito dalla S.C. che, in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione - Cassazione civile sez. III -
20/11/2024, n. 29927.
È pertanto falsamente applicato l'art. 2054, comma 2, c.c., se il giudice attribuisca l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concreto se l'altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione (Cassazione civile sez. III - 20/11/2024, n. 29927).
Ebbene, nella fattispecie in esame, l'istruttoria espletata in primo grado non consente di superare la presunzione del concorso di colpa di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., non potendosi debitamente escludere la responsabilità di nessuno dei due conducenti nella causazione del sinistro per cui è causa.
Di spiccata rilevanza appare quanto emerso dal verbale della Polizia
Municipale, prodotto in giudizio da entrambe le parti in causa: gli agenti intervenuti sul posto, invero, hanno contestato una infrazione sia al conducente della orsa (art. 141 commi 1 e 11 C.d.S.) sia al conducente della Fiat PU CP_7
(art. 145 commi 6 e 10 C.d.S.) attribuendo di fatto a entrambi i soggetti coinvolti un comportamento negligente, pericoloso e non conforme alla legge.
Segnatamente, a è stata elevata una sanzione per violazione CP_2 dell'obbligo di dare la precedenza - “… i conducenti, negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio, per esempio garage, parcheggio privato, hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada…” – mentre a una sanzione per eccesso di velocità – Controparte_3
pagina 7 di 12 “E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.”
Ciò, quindi, lascia desumere che uscendo dal parcheggio della CP_2
Banca Popolare di Ancona, abbia cercato di immettersi incautamente sulla Via
Ferritto senza concedere la dovuta precedenza agli autoveicoli in transito sulla strada principale, mentre marciando sulla predetta via a Controparte_3
velocità troppo elevata, abbia finito per travolgerla, non riuscendo a porre in essere alcuna manovra di emergenza per evitare l'impatto.
Vero è che, come eccepito dall'appellata tale verbale di Polizia non CP_2
può assurgere a rango di prova privilegiata, posto che gli agenti sono intervenuti sul luogo del sinistro solo in un momento successivo allo scontro tra i due veicoli, essendo noto che “l'atto pubblico e, pertanto, anche il rapporto della polizia municipale, fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnala di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (Corte di Cassazione, n. 22629 del 2008, n. 9251 del 2010,
n. 3787 del 2012).
Ciononostante, non risulta dimostrato che i due conducenti abbiano mai impugnato le sanzioni elevate a loro carico;
inoltre nessuno degli ulteriori elementi probatori raccolti in giudizio permette di individuare una preponderante responsabilità nella determinazione dell'incidente, nelle condotte colpose messe in atto dagli odierni appellati.
pagina 8 di 12 La dinamica prospettata nel verbale di Polizia Municipale, che vedrebbe la responsabilità della sola appellata è - per stessa definizione degli CP_2 agenti - soltanto “presunta”, essendo stata dedotta dalle dichiarazioni rese dai tre soggetti coinvolti, ossia , e , CP_2 Controparte_3 Controparte_8
proprietaria del veicolo Ford Fiesta urtato indirettamente dalla Fiat PU dell'istante ( in effetti i primi due si limitano a una ricostruzione del fatto storico contrastante, addossando l'uno all'altro la colpa dell'incidente, come in questo giudizio, mentre afferma espressamente di non aver mai Controparte_8
assistito al sinistro, ma di aver appreso quanto fosse accaduto solo successivamente, trovandosi ella all'interno della banca al momento dell'impatto).
Allo stesso modo, non appare convincente la testimonianza di , escusso Tes_1 in I grado e valorizzata dal Giudice di Pace ai fini dell'attribuzione dell'intera colpa dello scontro all'appellato Invero il teste riferiva che “… omissis… CP_4 ricordo che la Fiat PU era ferma all'uscita del parcheggio della Banca, strada che si immette sulla Via Ferritto di Piedimonte Matese. Il conducente della Fiat
PU era fermo giusto un po' oltre l'uscita del parcheggio poiché alla sua destra ed alla sua sinistra vi erano dei veicoli parcati regolarmente lungo Via Ferritto che ostruivano la visuale alla Fiat PU. Ricordo che giungeva ad elevata velocità il veicolo Opel Corsa lungo la Via Ferritto proveniente da Alife direzione
Piedimonte Matese che andava ad urtare con la sua parte anteriore destra il veicolo Fiat PU nella sua parte anteriore sinistra… omissis…”
In effetti anche confermava che il veicolo della avesse Tes_1 CP_2
dovuto sporgersi sulla carreggiata, a causa della presenza delle macchine parcheggiate che ne ostruivano la visuale, il che non consente di escludere che abbia impegnato troppo velocemente ed in maniera incauta la carreggiata dove transitavano le macchine con precedenza.
Dall'esame delle evidenze istruttorie e dall'incertezza della ricostruzione del grado delle rispettive colpe consegue dunque la presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei due veicoli nella causazione del sinistro per cui è causa.
pagina 9 di 12 Pertanto, la sentenza di primo grado deve essere riformata, dichiarando il concorso di pari colpa di e . CP_2 Controparte_3
Sulle eccezioni relative al quantum.
In merito alle doglianze dell'appellante circa la liquidazione del danno operata secondo equità dal Giudice di Pace, esse non possono trovare accoglimento.
Come è noto, il Giudice può far ricorso alla valutazione equitativa del danno non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche quando in relazione alla peculiarità del caso concreto la precisa determinazione di esso sia difficoltosa. Nell'operare tale valutazione, è libero di scegliere i criteri più opportuno per il raggiungimento della coincidenza tra la somma liquidata ed il pregiudizio subito, con il solo limite, affinché tale scelta non si riveli arbitraria, che la motivazione permetta di ricostruire il processo logico e giuridico seguito;
senza che occorra fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi di fatto esaminati e l'ammontare del danno liquidato bastando che l'accertamento scaturisca da una considerazione globale della situazione processuale e che siano stati tenuti presenti tutti i dati acquisiti (cfr. Cass. 18 giugno 2002, n. 8827; Cass.
n. 20283/2004).
Alla luce di tali considerazioni, la liquidazione dei danni materiali operata dal giudice di prime cure appare del tutto condivisibile e non deve essere modificata.
Dall'esame della documentazione esibita dalle parti in giudizio - in particolare, il materiale fotografico e il preventivo di riparazione inerenti al veicolo
Fiat PU dell'attrice, nonché la consulenza stragiudiziale svolta dal perito designato dalla – si ritiene che l'importo liquidato in primo Controparte_5
grado all'attrice, a titolo di ristoro, sia consono sia al danno subito che al valore di mercato del veicolo incidentato.
pagina 10 di 12 Del resto, la somma di € 1.800,00 (comprensiva di € 300,00 per la nuova immatricolazione) risulta addirittura inferiore rispetto a quanto valutato per le riparazioni dal perito assicurativo della compagnia appellante, pari ad € 2.469,35.
In conseguenza della riforma della sentenza, l'importo riconosciuto in primo grado in favore dell'appellata dovrà essere dimezzato del 50% in base CP_2
al concorso di pari colpa accertato in questa sede, divenendo pari ad € 900,00, con conseguente obbligo di restituzione del 50 % delle somme già versate in suo favore dalla ricomprensive di interessi come da assegno del Controparte_5
13.4.2021 depositato in atti.
Conclusivamente va condannata alla restituzione di € 997,89 CP_2
oltre interessi legali dalla data della presente sentenza.
L'accoglimento dell'appello nei termini indicati assorbe l'esame della domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla appellata.
Inoltre, le ragioni della decisione (parziale accoglimento dell'appello e accertamento di pari responsabilità) rendono opportuna la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone
- dichiara la contumacia degli appellati e Controparte_3 CP_4
;
[...]
- accoglie parzialmente l'appello proposto dalla Controparte_1
ed in riforma della sentenza impugnata la sentenza n. 1178/2019, resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Piedimonte Matese, dichiara la responsabilità concorrente del conducente della Fiat PU tg. BR825EE, e del conducente del CP_2
veicolo Opel Corsa, tg. BX918RM, nella causazione Controparte_3
dell'incidente per cui è causa;
pagina 11 di 12 - condanna alla restituzione della somma di € 997,89 oltre CP_2
interessi legali dalla data della presente sentenza.
- dispone la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, 19.3.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ambra Alvano
pagina 12 di 12