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Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/04/2024, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ALNA
IN NOME DEL POPOLO ALNO
Il Giudice del Lavoro, Dott.Giovanni Piccolo ., all'udienza del 04/04/2024 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria vertente n. Rg 1728/2022
TRA
, nata a [...] , il [...] , C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in VIA MEDICI , N. 252 98076 SANT'AGATA DI C.F._1
MI AL , recapito professionale dell'avv. NOTARO TERESA che la rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
e
, con sede in Roma, C.F. Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Messina,
Resistente
OGGETTO: “ pensione di invalidità civile e legge 104/92 art. 3 comma 3”
Udienza04/04/2024
Conclusioni per parte ricorrente: ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla prestazione sottesa allo stato invalidante accertato con decorrenza dalla domanda amministrativa ovvero in quell'altra successiva.
Conclusioni per parte resistente: rigettare la domanda per infondatezza della stessa. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/05/2022 parte ricorrente dichiarando di essere in possesso dei presupposti di cui alle leggi in materia di invalidità civile e necessità di assistenza continua e di avere presentato domanda volta al riconoscimento della prestazione di pensione di invalidità civile e legge 104/92 art. 3 comma 3, impugnava il verbale di visita medica collegiale che negava detto diritto. Entro il termine previsto dalla legge proponeva ATPO ed espresso il diniego sulle conclusioni cui era giunto il perito d'ufficio nella fase dell'accertamento, chiedeva, previa rivalutazione delle condizioni sanitarie della stessa, la condanna dell' al Controparte_2
pagamento della prestazione di cui all'oggetto.
Si costituiva l' e chiedeva il rigetto della domanda per insussistenza dei presupposti. CP_3
Il ricorso risulta depositato nei termini previsti dall'art. 445 bis c.p.c. e risultano specificati i motivi della contestazione dell'accertamento già eseguito appalesandosi pertanto ammissibile.
Nel merito, la domanda è infondata ed in tali limiti viene disposto il rigetto.
Sulla base delle risultanze processuali ed in particolare dalla consulenza medico legale redatta dal
C.T.U. Dott. , non contraddetta da alcuna valida e contraria argomentazione, Persona_1
non vi è dubbio che non ricorrano i requisiti sanitari richiesti.
Ora, il giudizio espresso dal C.t.u. - che dato atto di tutta la documentazione prodotta dal periziato, oltre che della sua condizione psicofisica obiettivamente osservata in sede di visita, non viene, affatto, scalfito dalle argomentazioni contenute nel presente ricorso .
Invero, il consulente tecnico ha adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta in sede di accertamento e le conclusioni cui egli è giunto sono coerenti pure con l'esame obiettivo del paziente.
Il Ctu ha esaustivamente analizzato tutte le patologie da cui il ricorrente è affetto, e soprattutto, non si è fermato alla mera diagnosi clinica di una determinata patologia, ma è andato oltre, dando atto compiutamente della estrinsecazione di ciascuna malattia sul piano funzionale.
È appena il caso di precisare, del resto, che il C.t.u. si è espresso, nella redazione dell'elaborato peritale, con argomentazioni logico-scientifiche che questo Tribunale ritiene esaustive e condivisibili.
Concludendo rileva il decidente che la correttezza dell'operato del CTU, come risultante dall'esame complessivo della perizia e della documentazione medica prodotta in sede di ATP da parte ricorrente, induca dunque al rigetto della domanda. In presenza di dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. il ricorrente va esonerato dal pagamento delle spese del giudizio, compresa la fase di ATP, mentre le spese della CTU sono CP_ poste in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con Parte_1 CP_3
ricorso depositato in Cancelleria il 13/05/2022 così provvede:
1) Rigetta il diritto della ricorrente all'pensione di invalidità civile e legge 104/92 art. 3 comma 3 ;
2) rigetta ogni altra domanda;
3) esonera l'istante dal pagamento delle spese del giudizio, compresa la fase di ATP;
CP_ 4) pone le spese di CTU in via definitiva a carico dell'
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 04/04/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.Piccolo Giovanni
REPUBBLICA ALNA
IN NOME DEL POPOLO ALNO
Il Giudice del Lavoro, Dott.Giovanni Piccolo ., all'udienza del 04/04/2024 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria vertente n. Rg 1728/2022
TRA
, nata a [...] , il [...] , C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in VIA MEDICI , N. 252 98076 SANT'AGATA DI C.F._1
MI AL , recapito professionale dell'avv. NOTARO TERESA che la rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
e
, con sede in Roma, C.F. Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Messina,
Resistente
OGGETTO: “ pensione di invalidità civile e legge 104/92 art. 3 comma 3”
Udienza04/04/2024
Conclusioni per parte ricorrente: ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla prestazione sottesa allo stato invalidante accertato con decorrenza dalla domanda amministrativa ovvero in quell'altra successiva.
Conclusioni per parte resistente: rigettare la domanda per infondatezza della stessa. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/05/2022 parte ricorrente dichiarando di essere in possesso dei presupposti di cui alle leggi in materia di invalidità civile e necessità di assistenza continua e di avere presentato domanda volta al riconoscimento della prestazione di pensione di invalidità civile e legge 104/92 art. 3 comma 3, impugnava il verbale di visita medica collegiale che negava detto diritto. Entro il termine previsto dalla legge proponeva ATPO ed espresso il diniego sulle conclusioni cui era giunto il perito d'ufficio nella fase dell'accertamento, chiedeva, previa rivalutazione delle condizioni sanitarie della stessa, la condanna dell' al Controparte_2
pagamento della prestazione di cui all'oggetto.
Si costituiva l' e chiedeva il rigetto della domanda per insussistenza dei presupposti. CP_3
Il ricorso risulta depositato nei termini previsti dall'art. 445 bis c.p.c. e risultano specificati i motivi della contestazione dell'accertamento già eseguito appalesandosi pertanto ammissibile.
Nel merito, la domanda è infondata ed in tali limiti viene disposto il rigetto.
Sulla base delle risultanze processuali ed in particolare dalla consulenza medico legale redatta dal
C.T.U. Dott. , non contraddetta da alcuna valida e contraria argomentazione, Persona_1
non vi è dubbio che non ricorrano i requisiti sanitari richiesti.
Ora, il giudizio espresso dal C.t.u. - che dato atto di tutta la documentazione prodotta dal periziato, oltre che della sua condizione psicofisica obiettivamente osservata in sede di visita, non viene, affatto, scalfito dalle argomentazioni contenute nel presente ricorso .
Invero, il consulente tecnico ha adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta in sede di accertamento e le conclusioni cui egli è giunto sono coerenti pure con l'esame obiettivo del paziente.
Il Ctu ha esaustivamente analizzato tutte le patologie da cui il ricorrente è affetto, e soprattutto, non si è fermato alla mera diagnosi clinica di una determinata patologia, ma è andato oltre, dando atto compiutamente della estrinsecazione di ciascuna malattia sul piano funzionale.
È appena il caso di precisare, del resto, che il C.t.u. si è espresso, nella redazione dell'elaborato peritale, con argomentazioni logico-scientifiche che questo Tribunale ritiene esaustive e condivisibili.
Concludendo rileva il decidente che la correttezza dell'operato del CTU, come risultante dall'esame complessivo della perizia e della documentazione medica prodotta in sede di ATP da parte ricorrente, induca dunque al rigetto della domanda. In presenza di dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. il ricorrente va esonerato dal pagamento delle spese del giudizio, compresa la fase di ATP, mentre le spese della CTU sono CP_ poste in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con Parte_1 CP_3
ricorso depositato in Cancelleria il 13/05/2022 così provvede:
1) Rigetta il diritto della ricorrente all'pensione di invalidità civile e legge 104/92 art. 3 comma 3 ;
2) rigetta ogni altra domanda;
3) esonera l'istante dal pagamento delle spese del giudizio, compresa la fase di ATP;
CP_ 4) pone le spese di CTU in via definitiva a carico dell'
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 04/04/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.Piccolo Giovanni