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Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/03/2024, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19 marzo 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2305/2023 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Davide Lo Parte_1 C.F._1
Giudice, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 4.10.2023, l'odierno ricorrente propone impugnazione avverso l'invito a regolarizzare del 26.06.2023, chiedendo accertarsi l'intervenuta prescrizione dei contributi portati dall'avviso di addebito n. 291200700186831540000. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo preliminarmente la carenza di interesse ad agire del CP_1 ricorrente e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, in virtù dell'intervenuto sgravio della somma portata dall'avviso di addebito impugnato. Con compensazione delle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva decisa con adozione della sentenza.
_____________________ Si dà atto che l' ha dichiarato in memoria difensiva che l'avviso di addebito n. CP_1
291200700186831540000, oggetto del presente giudizio, è stato oggetto di sgravio, per cui il debito portato dal suddetto avviso è stato automaticamente annullato.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse alla prosecuzione del giudizio.
Avuto riguardo alla peculiarità delle questioni trattate e all'assenza di precedenti di legittimità in tema di impugnabilità dell'invito a regolarizzare, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite (cfr. Cass. 14 luglio 2020, n. 14939, secondo cui la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 19 marzo 2024
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19 marzo 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2305/2023 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Davide Lo Parte_1 C.F._1
Giudice, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 4.10.2023, l'odierno ricorrente propone impugnazione avverso l'invito a regolarizzare del 26.06.2023, chiedendo accertarsi l'intervenuta prescrizione dei contributi portati dall'avviso di addebito n. 291200700186831540000. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo preliminarmente la carenza di interesse ad agire del CP_1 ricorrente e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, in virtù dell'intervenuto sgravio della somma portata dall'avviso di addebito impugnato. Con compensazione delle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva decisa con adozione della sentenza.
_____________________ Si dà atto che l' ha dichiarato in memoria difensiva che l'avviso di addebito n. CP_1
291200700186831540000, oggetto del presente giudizio, è stato oggetto di sgravio, per cui il debito portato dal suddetto avviso è stato automaticamente annullato.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse alla prosecuzione del giudizio.
Avuto riguardo alla peculiarità delle questioni trattate e all'assenza di precedenti di legittimità in tema di impugnabilità dell'invito a regolarizzare, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite (cfr. Cass. 14 luglio 2020, n. 14939, secondo cui la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 19 marzo 2024
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo