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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/02/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione
e Protezione Internazionale
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel. est.
Dott. Edoardo Postacchini Giudice ha pronunciato la seguente sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione depositate per l'udienza del 4.2.25 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato a norma e nelle forme dell'art. 275-bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1197/24 R.G., avente ad oggetto: ricorso ex artt. 19 ter d.lgs.
150/11 e 281-decies c.p.c. avverso il provvedimento del Questore di Perugia che ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co.
1.2 d.lgs. 286/1998, promosso da:
(CUI 05KEYF8), nato in [...] il [...], rappresentato e difeso in forza Parte_1 di procura speciale allegata al ricorso dall'avv. Francesca Crisopulli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via Mario Angeloni 80/A;
Ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia presso la cui sede è domiciliato
Resistente
e con la partecipazione del Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Perugia
**** Con ricorso ex art. 281 duocedies c.p.c. depositato in data 27.3.24 ha Parte_1 tempestivamente impugnato il provvedimento del 6.3.24, notificato il 13.3.24, con cui il
Questore di Perugia gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.2. del d.lgs. 286/1998.
Il ricorrente, a sostegno del ricorso, ha riferito: di essere giunto in Italia nel 2017 e di aver proposto domanda di protezione internazionale, rigettata;
di aver intrapreso un importante percorso di integrazione riuscendo a reperire dapprima un contratto di lavoro a tempo determinato come addetto alla pulizia dei piani dal 1.11.2021, prorogato sino al 31.08.22 e, successivamente, come operaio edile dal 3.4.23 sino al 31.3.24, riuscendo ad ottenere una retribuzione sufficiente per un'esistenza dignitosa;
di non avere, al momento, alcun contratto di lavoro poiché privo del necessario permesso di soggiorno;
che il proprio ex datore di lavoro, la ditta La Fenice Costruzioni s.r.l., ha rilasciato una dichiarazione di disponibilità all'assunzione una volta ottenuti i necessari documenti;
di aver frequentato un corso di lingua italiana ottenendo la certificazione di conoscenza della lingua a livello A1; di avere una situazione abitativa stabile;
che l'allontanamento dal territorio nazionale e il rientro in
Nigeria lo esporrebbe a uno scadimento delle condizioni di vita privata anche in ragione dell'assenza di legami familiari nel proprio paese di origine.
Ha concluso chiedendo il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 del d.lgs. 286/1998, evidenziando come la Questura non avesse adeguatamente valutato le proprie vicende.
Il , costituitosi per richiedere il rigetto della domanda, ha evidenziato, Controparte_1 in sintesi: che il provvedimento impugnato si pone come atto dovuto rispetto al parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale;
che il ricorrente aveva già presentato una precedente istanza di protezione internazionale, rigetta dalla Commissione Territoriale con provvedimento confermato dal Tribunale di Perugia in sede di impugnazione;
che il ricorrente, allo stato attuale, è privo di impiego e che, comunque, la mera esistenza di attività lavorativa non può essere ritenuta sufficiente per il riconoscimento della protezione speciale;
che il ricorrente è privo di in Italia, di legami familiari a rischio di essere recisi da un suo allontanamento.
Con decreto collegiale depositato l'8.7.24 è stata disposta, nel procedimento incidentale iscritto al n. 1197-1/24 R.G., la sospensione del provvedimento impugnato.
All'udienza del 4.12.24, tenuta con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
Il P.M., cui gli atti sono stati inviati il 23.10.24, non ha fatto pervenire conclusioni. ***
In ricorso è fondato e deve accogliersi.
La domanda di protezione speciale è stata avanzata dal ricorrente in data 2.9.2022. la disciplina applicabile alla fattispecie è pertanto quella contenuta nel d. l. 130/2020 che, intervenendo sull'istituto della protezione umanitaria ha introdotto all'art. 19, comma 1.1,
T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha codificato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ammetteva, ai fini della valutazione dell'esistenza di una situazione di vulnerabilità, che potesse darsi rilievo all'elemento dell'integrazione sociale (ex plurimis: Cass, 4455/2018). Tale ricostruzione, individuava nel diritto alla vita privata e familiare previsto dall'art. 8 della
Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, il referente normativo a cui agganciare il riconoscimento della protezione umanitaria, e tale referente normativo risulta richiamato proprio dalla nuova formulazione dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998.
In ordine al principio del non refoulement la giurisprudenza della Suprema Corte ha recentemente chiarito che “…occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi di origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della
Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U.I., per riconoscere il permesso di soggiorno…” (Cass. Civ. SS.UU., sent.
9.09.2021 n.
24413), qualora “…emerga una condizione di vulnerabilità legata all'impossibilità di determinarsi nelle scelte essenziali della vita quotidiana…” (Cass. SS.UU., sent. n.
29459/2019).
In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Procedendo all'applicazione degli esposti principi, deve darsi atto che il ricorrente ha fornito elementi sufficienti a dimostrare di avere raggiunto un sufficiente livello di integrazione nel tessuto sociale italiano.
Egli ha fatto ingresso in Italia nel 2017 e ha comprovato, mediante il deposito dei contratti di lavoro, delle proroghe e del CUD 2024, di aver svolto attività lavorativa in maniera continuativa dal novembre 2021 all'agosto 2022 e, successivamente, da aprile 2023 al marzo
2024 (cfr. allegazioni al ricorso). La presentazione in data 11.8.20 dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare (cfr. all. 2), sebbene rigettata, testimonia che il ricorrente ha prestato attività lavorativa, sia pure non regolarizzata, anche nel periodo antecedente al deposito dell'istanza. Ha poi comprovato di avere ottenuto disponibilità di un alloggio (v. comunicazione di cessione di fabbricato) e di avere seguito corsi di lingua italiana per ottenere le certificazioni di livello A1 e A2. Da ultimo, ha dato prova di aver reperito una ulteriore attività lavorativa (per il periodo dal 21.10.24 al 30.11.24) non appena ha ottenuto nuovamente, in ragione della sospensione del provvedimento impugnato, il permesso di soggiorno provvisorio, nonché di aver mantenuto rapporti con la ditta La Fenice Costruzioni
s.r.l., ex datrice di lavoro, che ha reiterato disponibilità all'assunzione. Va anche considerato che il ricorrente ha sostenuto direttamente le spese del giudizio, snza chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Non è revocabile in dubbio che il reperimento costante nel tempo di impieghi lavorativi, gli impegni profusi per l'apprendimento della lingua italiana, la documentata disponibilità di una abitazione, costituiscano indice sintomatico dell'avviamento di un percorso di stabile radicamento nel paese di accoglienza. Per altro, l'allontanamento del Paese di origine – nel quale non risulta presente un contesto familiare che possa riaccoglierlo - risale ormai a oltre sette anni fa. Ne consegue che il rimpatrio esporrebbe il alla brusca interruzione del Pt_1 percorso integrativo positivamente avviato e alla perdita delle proprie prospettive di sostentamento economico, con pregiudizio per la sua vita privata e vulnus, dunque, del diritto tutelato dall'art. 8 della CEDU.
Sussistono quindi i presupposti per la concessione del permesso di protezione speciale.
Le spese di lite, in ragione della natura della controversia, possono essere integralmente compensate.
P.T.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così decide:
1) Dichiara la sussistenza, in favore del ricorrente, dei presupposti per la concessione in suo favore di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 d.lgs.
286/1998, nel testo modificato dall'art. 1 d.l. 130/2020 (permesso rinnovabile e convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro) e dispone la trasmissione al Questore di
Perugia per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
2) Dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Ilenia Miccichè Gaia Muscato
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione
e Protezione Internazionale
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel. est.
Dott. Edoardo Postacchini Giudice ha pronunciato la seguente sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione depositate per l'udienza del 4.2.25 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato a norma e nelle forme dell'art. 275-bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1197/24 R.G., avente ad oggetto: ricorso ex artt. 19 ter d.lgs.
150/11 e 281-decies c.p.c. avverso il provvedimento del Questore di Perugia che ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co.
1.2 d.lgs. 286/1998, promosso da:
(CUI 05KEYF8), nato in [...] il [...], rappresentato e difeso in forza Parte_1 di procura speciale allegata al ricorso dall'avv. Francesca Crisopulli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via Mario Angeloni 80/A;
Ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia presso la cui sede è domiciliato
Resistente
e con la partecipazione del Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Perugia
**** Con ricorso ex art. 281 duocedies c.p.c. depositato in data 27.3.24 ha Parte_1 tempestivamente impugnato il provvedimento del 6.3.24, notificato il 13.3.24, con cui il
Questore di Perugia gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.2. del d.lgs. 286/1998.
Il ricorrente, a sostegno del ricorso, ha riferito: di essere giunto in Italia nel 2017 e di aver proposto domanda di protezione internazionale, rigettata;
di aver intrapreso un importante percorso di integrazione riuscendo a reperire dapprima un contratto di lavoro a tempo determinato come addetto alla pulizia dei piani dal 1.11.2021, prorogato sino al 31.08.22 e, successivamente, come operaio edile dal 3.4.23 sino al 31.3.24, riuscendo ad ottenere una retribuzione sufficiente per un'esistenza dignitosa;
di non avere, al momento, alcun contratto di lavoro poiché privo del necessario permesso di soggiorno;
che il proprio ex datore di lavoro, la ditta La Fenice Costruzioni s.r.l., ha rilasciato una dichiarazione di disponibilità all'assunzione una volta ottenuti i necessari documenti;
di aver frequentato un corso di lingua italiana ottenendo la certificazione di conoscenza della lingua a livello A1; di avere una situazione abitativa stabile;
che l'allontanamento dal territorio nazionale e il rientro in
Nigeria lo esporrebbe a uno scadimento delle condizioni di vita privata anche in ragione dell'assenza di legami familiari nel proprio paese di origine.
Ha concluso chiedendo il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 del d.lgs. 286/1998, evidenziando come la Questura non avesse adeguatamente valutato le proprie vicende.
Il , costituitosi per richiedere il rigetto della domanda, ha evidenziato, Controparte_1 in sintesi: che il provvedimento impugnato si pone come atto dovuto rispetto al parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale;
che il ricorrente aveva già presentato una precedente istanza di protezione internazionale, rigetta dalla Commissione Territoriale con provvedimento confermato dal Tribunale di Perugia in sede di impugnazione;
che il ricorrente, allo stato attuale, è privo di impiego e che, comunque, la mera esistenza di attività lavorativa non può essere ritenuta sufficiente per il riconoscimento della protezione speciale;
che il ricorrente è privo di in Italia, di legami familiari a rischio di essere recisi da un suo allontanamento.
Con decreto collegiale depositato l'8.7.24 è stata disposta, nel procedimento incidentale iscritto al n. 1197-1/24 R.G., la sospensione del provvedimento impugnato.
All'udienza del 4.12.24, tenuta con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
Il P.M., cui gli atti sono stati inviati il 23.10.24, non ha fatto pervenire conclusioni. ***
In ricorso è fondato e deve accogliersi.
La domanda di protezione speciale è stata avanzata dal ricorrente in data 2.9.2022. la disciplina applicabile alla fattispecie è pertanto quella contenuta nel d. l. 130/2020 che, intervenendo sull'istituto della protezione umanitaria ha introdotto all'art. 19, comma 1.1,
T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha codificato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ammetteva, ai fini della valutazione dell'esistenza di una situazione di vulnerabilità, che potesse darsi rilievo all'elemento dell'integrazione sociale (ex plurimis: Cass, 4455/2018). Tale ricostruzione, individuava nel diritto alla vita privata e familiare previsto dall'art. 8 della
Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, il referente normativo a cui agganciare il riconoscimento della protezione umanitaria, e tale referente normativo risulta richiamato proprio dalla nuova formulazione dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998.
In ordine al principio del non refoulement la giurisprudenza della Suprema Corte ha recentemente chiarito che “…occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi di origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della
Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U.I., per riconoscere il permesso di soggiorno…” (Cass. Civ. SS.UU., sent.
9.09.2021 n.
24413), qualora “…emerga una condizione di vulnerabilità legata all'impossibilità di determinarsi nelle scelte essenziali della vita quotidiana…” (Cass. SS.UU., sent. n.
29459/2019).
In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Procedendo all'applicazione degli esposti principi, deve darsi atto che il ricorrente ha fornito elementi sufficienti a dimostrare di avere raggiunto un sufficiente livello di integrazione nel tessuto sociale italiano.
Egli ha fatto ingresso in Italia nel 2017 e ha comprovato, mediante il deposito dei contratti di lavoro, delle proroghe e del CUD 2024, di aver svolto attività lavorativa in maniera continuativa dal novembre 2021 all'agosto 2022 e, successivamente, da aprile 2023 al marzo
2024 (cfr. allegazioni al ricorso). La presentazione in data 11.8.20 dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare (cfr. all. 2), sebbene rigettata, testimonia che il ricorrente ha prestato attività lavorativa, sia pure non regolarizzata, anche nel periodo antecedente al deposito dell'istanza. Ha poi comprovato di avere ottenuto disponibilità di un alloggio (v. comunicazione di cessione di fabbricato) e di avere seguito corsi di lingua italiana per ottenere le certificazioni di livello A1 e A2. Da ultimo, ha dato prova di aver reperito una ulteriore attività lavorativa (per il periodo dal 21.10.24 al 30.11.24) non appena ha ottenuto nuovamente, in ragione della sospensione del provvedimento impugnato, il permesso di soggiorno provvisorio, nonché di aver mantenuto rapporti con la ditta La Fenice Costruzioni
s.r.l., ex datrice di lavoro, che ha reiterato disponibilità all'assunzione. Va anche considerato che il ricorrente ha sostenuto direttamente le spese del giudizio, snza chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Non è revocabile in dubbio che il reperimento costante nel tempo di impieghi lavorativi, gli impegni profusi per l'apprendimento della lingua italiana, la documentata disponibilità di una abitazione, costituiscano indice sintomatico dell'avviamento di un percorso di stabile radicamento nel paese di accoglienza. Per altro, l'allontanamento del Paese di origine – nel quale non risulta presente un contesto familiare che possa riaccoglierlo - risale ormai a oltre sette anni fa. Ne consegue che il rimpatrio esporrebbe il alla brusca interruzione del Pt_1 percorso integrativo positivamente avviato e alla perdita delle proprie prospettive di sostentamento economico, con pregiudizio per la sua vita privata e vulnus, dunque, del diritto tutelato dall'art. 8 della CEDU.
Sussistono quindi i presupposti per la concessione del permesso di protezione speciale.
Le spese di lite, in ragione della natura della controversia, possono essere integralmente compensate.
P.T.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così decide:
1) Dichiara la sussistenza, in favore del ricorrente, dei presupposti per la concessione in suo favore di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 d.lgs.
286/1998, nel testo modificato dall'art. 1 d.l. 130/2020 (permesso rinnovabile e convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro) e dispone la trasmissione al Questore di
Perugia per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
2) Dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Ilenia Miccichè Gaia Muscato