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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 05/01/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GAGLIARDI VANIA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14307/2024 depositato il 10/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2021 0015599813501 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13343/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 18 luglio 2024, la ricorrente, in qualità di erede della sig.ra Nominativo_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720210015599813501, notificata il 20 maggio 2024 dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, per un importo complessivo di € 430,41 relativo alla tassa automobilistica 2018 del veicolo targato targa, eccependo l'intervenuta prescrizione, la decadenza della pretesa e la non trasmissibilità delle sanzioni e interessi agli eredi.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita contestando la legittimità delle eccezioni, deducendo la proroga e sospensione dei termini ex art. 68 D.L. 18/2020 e la propria carenza di legittimazione passiva quanto alla fase impositiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall' esame degli atti, ritiene la Corte che il ricorso sia fondato e debba, pertanto, essere accolto.
Invero, la cartella impugnata appare illegittima non avendo l'Agenzia delle Entrate Riscossione provveduto a dare dimostrazione dell'intervenuta notifica dell'avviso di accertamento sotteso all' atto impugnato, ma essendosi limitata ad eccepire la propria carenza di legittimazione passiva.
Né l'ente impositore si è costituito in giudizio.
Il credito per tassa automobilistica è soggetto a prescrizione triennale ex art.3 D.L.2/1986 Il termine decorre dal 1° gennaio 2019 e, senza interruzioni valide, nella specie si sarebbe prescritto al 31 dicembre 2021.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 68 D.L. 18/2020, i termini sono stati prorogati di 24 mesi. La notifica avvenuta il
20 maggio 2024 appare quindi tardiva con conseguente accoglimento dell'eccezione di prescrizione. Si osserva, poi, che ex art. 8 D.Lgs. 472/1997, le sanzioni non si trasmettono agli eredi.
All' accoglimento del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna in solido la Regione Lazio e l'ADER alle spese di lite liquidate in €200,00 oltre accessori di legge e rimborso CUT.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GAGLIARDI VANIA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14307/2024 depositato il 10/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2021 0015599813501 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13343/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 18 luglio 2024, la ricorrente, in qualità di erede della sig.ra Nominativo_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720210015599813501, notificata il 20 maggio 2024 dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, per un importo complessivo di € 430,41 relativo alla tassa automobilistica 2018 del veicolo targato targa, eccependo l'intervenuta prescrizione, la decadenza della pretesa e la non trasmissibilità delle sanzioni e interessi agli eredi.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita contestando la legittimità delle eccezioni, deducendo la proroga e sospensione dei termini ex art. 68 D.L. 18/2020 e la propria carenza di legittimazione passiva quanto alla fase impositiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall' esame degli atti, ritiene la Corte che il ricorso sia fondato e debba, pertanto, essere accolto.
Invero, la cartella impugnata appare illegittima non avendo l'Agenzia delle Entrate Riscossione provveduto a dare dimostrazione dell'intervenuta notifica dell'avviso di accertamento sotteso all' atto impugnato, ma essendosi limitata ad eccepire la propria carenza di legittimazione passiva.
Né l'ente impositore si è costituito in giudizio.
Il credito per tassa automobilistica è soggetto a prescrizione triennale ex art.3 D.L.2/1986 Il termine decorre dal 1° gennaio 2019 e, senza interruzioni valide, nella specie si sarebbe prescritto al 31 dicembre 2021.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 68 D.L. 18/2020, i termini sono stati prorogati di 24 mesi. La notifica avvenuta il
20 maggio 2024 appare quindi tardiva con conseguente accoglimento dell'eccezione di prescrizione. Si osserva, poi, che ex art. 8 D.Lgs. 472/1997, le sanzioni non si trasmettono agli eredi.
All' accoglimento del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna in solido la Regione Lazio e l'ADER alle spese di lite liquidate in €200,00 oltre accessori di legge e rimborso CUT.