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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 15/06/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cusenza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 3051 dell'anno 2019 vertente
TRA
P.I. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Agrigento, via Artemide
n. 3 presso lo studio dell'Avv. Calogero Canta che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- OPPONENTE –
CONTRO
[...]
Controparte_1
Pag. 1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_2
sede in , via Roma n. 19, CP_1
- OPPOSTO CONTUMACE –
OGGETTO: Opposizione a ordinanza ingiunzione n. 3947 del 06.08.2019,
notificata a mezzo Pec in data 09.09.2019
CONCLUSIONI: parte opponente conclude come da note a trattazione scritta a cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società – ha proposto opposizione Parte_2
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 3947 del 06.08.2019, notificata a mezzo Pec
in data 09.09.2019, nonché al sotteso verbale di contestazione n. 7 del 21.03.2017
notificato in data 04.04.2017, con la quale le era stato ingiunto, in solido con il signor nella qualità di amministratore unico e legale Controparte_3
rappresentante, il pagamento dell'importo di €. 3.100,00 a titolo di sanzione per la violazione dell'art. 193 D.Lgs. 152/06 “poiché effettuava attività di trasporto
rifiuti senza i dovuti formulari di identificazione”.
Parte opponente precisava che, a seguito di un sopralluogo effettuato presso la stazione di trasferenza di rifiuti non pericolosi della ditta SEAP s.r.l., ubicata nel territorio del Comune di Lercara Friddi, i funzionari dell'Ente avevano accertato che “nei giorni dal 19/12/2016 al 22/12/2016 rifiuti aventi CER 200301,
Pag. 2 provenienti dal Comune di Agrigento, sono stati presi in carico dalla stazione di
trasferenza conferiti tra le altre dalla Ditta SEA s.r.l., con mezzi regolarmente
autorizzati dall'Albo Gestori Ambientali, utilizzando documenti di trasporto in cui il
Comune di Agrigento veniva indicato quale produttore del rifiuto trasportato e non i
dovuti formulari di identificazione rifiuti, considerato che la Ditta sopra citata non
risulta gestore del servizio pubblico di raccolta”.
Con memoria difensiva, inoltrata a mezzo Pec in data 12.04.2017, la Parte_1
rilevava l'illegittimità e l'infondatezza del verbale di contestazione evidenziando che i trasporti contestati erano stati dalla stessa eseguiti nella qualità di soggetto gestore, in R.T.I. con le imprese (capogruppo CP_4
mandataria) e SEAP s.r.l. (mandante), del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti prodotti dal e, pertanto, la stessa era esonerata, per Controparte_5
espressa disposizione di legge, dall'obbligo di redazione dei formulari di identificazione dei rifiuti.
Le deduzioni formulate venivano ritenute dall'Ente “non sufficienti a contrastare
la fondatezza del verbale di accertamento” e, pertanto, veniva irrogata la sanzione pecuniaria di cui all'art. 258, comma IV, D.lgs n. 152/06, pari a € 3.100,00, oltre spese di notifica, per violazione dell'art. 193 del D.lgs n. 152/06, cui seguiva l'instaurazione del presente giudizio.
Dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente all'udienza del
Pag. 3 14.02.2020, la causa, di natura documentale, veniva posta in decisione all'udienza cartolare del 24.11.2022.
Tanto premesso la spiegata opposizione merita accoglimento.
Come è noto, in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione grava sull'amministrazione l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi,
soggettivi e oggettivi dell'illecito (Cass. civ. Sez. II Ord. 08/10/2018, n. 24691).
La Suprema Corte ha più volte ribadito (ex multis, ord. n. 1921/2019) che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, "all'Amministrazione, che
viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo,
invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire
la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario,
qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento
amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità
relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative
contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione".
Alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti
Pag. 4 costitutivi dell'obbligo si pone a carico della PA.
Il giudizio di opposizione in esame si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria e investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e quanto alla posizione della PA dal divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza ingiunzione.
All'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice, incombe, pertanto, l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità
relativamente alla commissione dell'illecito, spetta di provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
Secondo la giurisprudenza di merito a cui questo giudice ritiene di potersi conformare "... Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, grava sulla
Pag. 5 pubblica amministrazione, quale attore sostanziale, l'onere di provare i fatti costitutivi
posti a fondamento della pretesa sanzionatoria, non gravando sull'opponente, che li
abbia contestati, la prova della loro inesistenza. Nel procedimento di opposizione a
sanzione amministrativa, l'inerzia processuale dell'amministrazione non determina
l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, potendo il giudice
sopperirvi, nella ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio, valutando i documenti
già acquisiti o disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari...” (cfr.
Tribunale di Latina sentenza n. 345/2024 del 13-02-2024).
Svolte le superiori premesse, nella fattispecie sottoposta al vaglio di questo
Tribunale, parte ricorrente ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante,
avendo fornito prova documentale della propria qualità di Società gestore del
Servizio Pubblico di raccolta e, in quanto tale, dell'applicabilità ratione temporis, dell'art. 193 c. V D. Lgs 152/2006 a mente del quale “le disposizioni di
cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che
gestisce il servizio pubblico”.
Risulta depositato agli atti il contratto di appalto dell'01.10.2015 rep. 8018
stipulato all'esito della gara di evidenza pubblica, con il quale l'Amministrazione Comunale di Agrigento ha affidato alla in RTI con Parte_1
le imprese (capogruppo mandataria) e (mandante) CP_4 CP_6
l'appalto per l'affidamento del “servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
Pag. 6 smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati nel territorio del Comune di
Agrigento” per la durata di anni due consecutivi.
Ne consegue che al momento dell'accertamento della pretesa violazione,
l'odierna opponente, nella vigenza del contratto di appalto, risultava espletare il servizio in qualità di gestore e, in quanto tale, era esonerata dalla tenuta delle formalità che le sono state contestate e che sono state poste a fondamento della sanzione irrogata che, per tale motivo, non risulta dovuta.
L'ente che ha irrogato la sanzione non si è costituito e, non risultando confutati i superiori assunti, si versa, quanto meno, nell'ipotesi di cui all'art. 6 co. 11 D.Lgs.
150/11, ai sensi del quale “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove
sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Tale disposizione che sembra codificare il richiamato e consolidato orientamento secondo cui spetta all'Amministrazione che irroga la sanzione provare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito sanzionato (Cass.
S.U. 30/9/2009 n. 20930, Cass. 4/2/2005 n. 2363, Cass. 16/3/2001 n. 3837, Cass.
15/4/1999 n. 3741).
Stante la mancata costituzione in giudizio è evidente che la Controparte_1
non ha adempiuto l'onere in questione.
In applicazione dei suddetti principi il ricorso va, dunque, accolto e l'ordinanza ingiunzione n. 3947 del 06.08.2019, notificata a mezzo Pec in data 09.09.2019,
Pag. 7 con la quale era stato ingiunto alla ricorrente il pagamento dell'importo di €.
3.100,00 a titolo di sanzione per la violazione dell'art. 193 D.Lgs. 152/06 va annullata per carenza di prova in ordine alla responsabilità dell'opponente.
Restano assorbiti dalla pronuncia favorevole gli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza della parte resistente e si liquidano in €
1.701,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA con distrazione in favore dell'Avv. Calogero Canta
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. 3947 del 06.08.2019, notificata a mezzo Pec in data 09.09.2019 emessa da
[...]
in Controparte_7
persona del legale rappresentante pro-tempore;
- condanna la Controparte_8
in persona del
[...]
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 1.701,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario
Avv. Calogero Canta.
Pag. 8 Così deciso in Termini Imerese in data 14 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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