Cass. civ., sez. II, sentenza 11/10/2004, n. 20129
CASS
Sentenza 11 ottobre 2004

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La sussistenza dell'interesse del proprietario del suolo ad escludere l'attività di terzi, che si svolga nello spazio sovrastante (nella specie: con uno sporto protendentesi dal fabbricato del vicino), va valutata con riferimento non soltanto all'attuale situazione e destinazione del suolo, ma anche alle sue possibili, future utilizzazioni, sia pure in concreto non individuate, purché compatibili con le caratteristiche e la normale destinazione del suolo medesimo, a nulla rilevando che questo sia attualmente soggetto a servitù incompatibili con l'utilizzazione edificatoria dello spazio ad esso sovrastante da parte del proprietario. Tali limitazioni, infatti, potendo venir meno nel tempo, non escludono che alla futura utilizzazione del suolo possa derivare pregiudizio dalla tolleranza di violazioni corrispondenti all'illegittimo esercizio di nuove servitù, le quali potrebbero costituirsi per usucapione, incidendo, quindi, in via autonoma sulle possibili future utilizzazioni del fondo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 11/10/2004, n. 20129
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20129
    Data del deposito : 11 ottobre 2004

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