Sentenza 11 ottobre 2004
Massime • 1
La sussistenza dell'interesse del proprietario del suolo ad escludere l'attività di terzi, che si svolga nello spazio sovrastante (nella specie: con uno sporto protendentesi dal fabbricato del vicino), va valutata con riferimento non soltanto all'attuale situazione e destinazione del suolo, ma anche alle sue possibili, future utilizzazioni, sia pure in concreto non individuate, purché compatibili con le caratteristiche e la normale destinazione del suolo medesimo, a nulla rilevando che questo sia attualmente soggetto a servitù incompatibili con l'utilizzazione edificatoria dello spazio ad esso sovrastante da parte del proprietario. Tali limitazioni, infatti, potendo venir meno nel tempo, non escludono che alla futura utilizzazione del suolo possa derivare pregiudizio dalla tolleranza di violazioni corrispondenti all'illegittimo esercizio di nuove servitù, le quali potrebbero costituirsi per usucapione, incidendo, quindi, in via autonoma sulle possibili future utilizzazioni del fondo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/10/2004, n. 20129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20129 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. TRECAPELLI Giancarlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL SE, LL MI, LL IN, LE VI, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DI TREVI 86, presso lo studio dell'avvocato AR TERESA BARBANTINI FEDELI, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCO MODENA, giusta delega in atti;
- ricorrenti. -
contro
NA IN, OT AR, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SABOTINO 45, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARZANO, che li difende, per procura notaio Lidio SCHIAVI di ADRIA del 17/11/03 rep. 94932;
- resistenti -
contro
PAVANI SEVERINO, SCALABRINI NELLA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 58/00 del Tribunale di ROVIGO, depositata il 19/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 28/06/04 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato MODENA Franco, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato MARZIANO Arturo, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario che ha concluso per manifesta infondatezza o rigetto del ricorso;
inammissibilità istanza di correzione dell'errore materiale;
condanna alle spese della parte soccombente. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 16 gennaio 1989 i coniugi TO TO e RI SC, comproprietari di un immobile adibito ad abitazione e rimessa in Papozze, convenivano davanti al pretore di Rovigo, sezione distaccata di Adria, i confinanti EP e AO SO, assumendo che costoro, nel ristrutturare il proprio fabbricato, avevano sconfinato con il cornicione dei tetti nella loro proprietà, causando infiltrazioni di acqua piovana al loro immobile. Chiedevano, pertanto, la condanna dei convenuti alla demolizione dei manufatti sporgenti sulla loro proprietà e al risarcimento dei danni nella misura di lire 3.993.000.
Si costituivano i SO, i quali eccepivano preliminarmente il difetto di contraddittorio, in quanto non erano stati citati i comproprietari dell'immobile ristrutturato EL IN, EV AN e AV CA, contestavano nel merito la fondatezza della domanda e chiedevano, in via riconvenzionale, l'accertamento della servitù di sporto, il cui oggetto era costituito proprio dai cornicioni dei tetti del loro fabbricato.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti comproprietari e costituitisi anche costoro per aderire alle difese dei convenuti e per chiedere, a loro volta, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al risarcimento dei danni cagionati al loro edificio dalla costruzione dell'autorimessa, l'adito pretore, in esito all'espletata istruttoria, e dopo che era intervenuto in giudizio EM SO, quale acquirente delle quote di proprietà di EV AN e EL IN, con sentenza del 27 ottobre 1997, condannava i convenuti ed il predetto EM SO a riportare alla larghezza originaria di cm. 20 i cornicioni del tetto ed a rimuovere la grondaia, liquidava i danni agli attori nella misura di lire 2.116.000 ed ai SO e alla CA in quella di lire 419.750 e, operata la compensazione giudiziale, condannava i secondi a pagare ai primi la differenza, compensando, infine, per i due terzi le spese processuali, che poneva per il residuo terzo a carico dei convenuti e del terzo intervenuto. Proposto appello principale dai tre SO e dalla CA e appello incidentale da TO TO e RI SC, il tribunale di Rovigo, con sentenza del 19 gennaio 2000, ha rigettato l'appello principale proposto da EP, EM e AO SO e da AV CA ed ha confermato la sentenza impugnata;
ha dichiarato, inoltre, inammissibile l'appello incidentale di EV AN e EL IN ed ha compensato, per un terzo, le spese processuali del grado, condannando in solido gli appellanti a rifondere agli appellati i residui due terzi. Il tribunale ha confermato, con la sentenza qui impugnata, la statuizione del pretore relativa allo sporto del cornicione dell'immobile dei convenuti, ribadendo che, a seguito della ristrutturazione di questo, lo sporto era stato portato dagli originari 20 cm. di larghezza a 30 cm.; e che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, l'allargamento in questione non può rientrare nello schema dei cosiddetti adminicula servitvtis, costituendo lo sporto medesimo l'oggetto della servitù vantata dagli appellanti, che, con l'allargamento, ne è risultata aggravata. Ricorrono per la cassazione della sentenza SO EP, SO EM, SO AO e CA AV, deducendo due motivi di gravame. Non hanno svolto attività difensiva TO TO, RI SC, EV AN e EL AL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunciano i ricorrenti:
1) emessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti (art. 360 n. 5 c.p.c.). con tale motivo i ricorrenti si dolgono del fatto che il tribunale non ha tenuto conto che la maggiore larghezza (30 cm.) dello sporto rispetto a quella originaria (20 cm.) - oggetto della servitù usucapita - va considerata alla stregua di un "adminiculum servitutis", ha determinato un maggior decoro per il fabbricato e rientra nella previsione dell'art. 1028 c.c., ed, infine, non comportando un apprezzabile aggravamento per il fondo servente, deve essere ritenuta ammissibile ai sensi dell'art. 1067 comma 1 c.c.. 2) Concorrente violazione o falsa applicazione di norme di. legga (art. 360 n. 3 c.p.c.), in relazione alla disposizione dettata dall'art. 1067 c.c., che, se correttamente interpretata ed applicata, anche alla luce della giurisprudenza di questa Suprema Corte, avrebbe dovuto indurre il giudice a ritenere che l'allargamento dello sporto (servitù) non ha comportato, nel caso concreto, un apprezzabile aggravio per il fondo servente ne' un danno, valutabile in termini economici, per il proprietario dello stesso.
I ricorrenti chiedono anche la correzione del dispositivo della sentenza impugnata, nel senso che dove vi è scritto che è dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto da EV AN e IN EL, deve correggersi e leggersi nel senso che tale appello è stato proposto da TO TO e SC RI. Il ricorso è infondato.
Non sussiste il vizio di motivazione della sentenza impugnata, denunciato con il primo motivo, non potendosi parlare, nella fattispecie, di adminiculum servitutis, con riferimento all'allargamento, operato dai SO, dello sporto del cornicione del loro fabbricato dagli originari cm. 20 a cm. 30; e ciò esattamente per le ragioni spiegate dal tribunale, che ha fatto corretta applicazione dei criteri e principi enunciati in materia da questa Suprema Corte.
Quanto, poi, alle altre censure contenute nello stesso motivo nonché nel secondo, relative alla pretesa mancanza di apprezzabile aggravio per il fondo servente in dipendenza dell'accertato allargamento dello sporto, da cui sarebbe derivato, anzi, secondo il ricorrente, un maggior decoro del fabbricato SO-Callegaro, si osserva che - a prescindere che di siffatto ultimo profilo, peraltro non pertinente rispetto al thema decidendum della presente controversia, non si è discusso nel giudizio di merito e non può discutersi, pertanto, in questa sede - il tribunale, ritenuta corretta la motivazione del primo giudice in punto di accertato aggravamento della servitù di sporto, ha statuito, a sua volta, che l'allargamento di questo costituisce effettivamente aggravamento della originaria servitù usucapita dai SO soltanto per una larghezza di cm. 20 dello sporto medesimo.
Ed anche con tale statuizione il tribunale si è evidentemente uniformato alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la sussistenza dell'interesse del proprietario del suolo ad escludere l'attività di terzi, che si svolga nello spazio sovrastante (nella specie: immissione di un sporto) va valutata con riferimento non soltanto all'attuale situazione e destinazione del suolo, ma anche alle sue possibili, future utilizzazioni, sia pure in concreto non ancora individuate, purché compatibili con le caratteristiche e la normale destinazione del suolo medesimo, a nulla rilevando che questo sia attualmente soggetto a servitù incompatibili con la utilizzazione edificatoria dello spazio ad esso sovrastante da parte del proprietario.
Tali limitazioni, infatti, potendo venir meno nel tempo, non escludono che alla futura utilizzazione del suolo possa derivare pregiudizio dalla tolleranza di violazioni corrispondenti all'illegittimo esercizio di nuove servitù, le quali potrebbero costituirsi per usucapione, incidendo, quindi, in via autonoma sulle possibili future utilizzazioni del fondo (Cass. n. 1048/81). La richiesta dei ricorrenti di correzione dell'errore materiale nel dispositivo della sentenza è inammissibile.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti alle spese in favore degli intimati, il cui difensore ha partecipato alla discussione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese, che liquida in euro 1100,00, di cui euro 1000, 00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2004