Versione
20 febbraio 1963
20 febbraio 1963
Art. 33. Registro dei praticanti
Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica e che abbiano compiuto almeno 18 anni di eta'.
La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 31. Deve essere altresi' corredata dalla dichiarazione del direttore comprovante l'effettivo inizio della pratica di cui all'articolo 34.
Si applica il disposto del comma secondo dell'articolo 31.
Per l'iscrizione nel registro dei praticanti e' necessario altresi' avere superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l'attitudine all'esercizio della professione.
Tale esame dovra' svolgersi di fronte ad una Commissione, composta da 5 membri di cui 4 da nominarsi da ciascun Consiglio regionale o interregionale, e scelti tra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione. Il quinto membro, che assumera' le funzioni di presidente della Commissione, sara' scelto fra gli insegnanti di ruolo di scuola media superiore e nominato dal provveditore agli studi del luogo ove ha sede il Consiglio regionale o interregionale.
Le modalita' di svolgimento dell'esame saranno determinate dal regolamento.
Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui sopra, i praticanti in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media superiore.
Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica e che abbiano compiuto almeno 18 anni di eta'.
La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 31. Deve essere altresi' corredata dalla dichiarazione del direttore comprovante l'effettivo inizio della pratica di cui all'articolo 34.
Si applica il disposto del comma secondo dell'articolo 31.
Per l'iscrizione nel registro dei praticanti e' necessario altresi' avere superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l'attitudine all'esercizio della professione.
Tale esame dovra' svolgersi di fronte ad una Commissione, composta da 5 membri di cui 4 da nominarsi da ciascun Consiglio regionale o interregionale, e scelti tra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione. Il quinto membro, che assumera' le funzioni di presidente della Commissione, sara' scelto fra gli insegnanti di ruolo di scuola media superiore e nominato dal provveditore agli studi del luogo ove ha sede il Consiglio regionale o interregionale.
Le modalita' di svolgimento dell'esame saranno determinate dal regolamento.
Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui sopra, i praticanti in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media superiore.
Commentari • 30
- 1. Approvato il Dpr Siliquini: il giornalismo professionale mette un piede in UniversitàAccesso limitatoFranco Abruzzo · https://www.altalex.com/ · 1 aprile 2006 · 3.4153392
Giurisprudenza • 45
- 1. Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 01/06/2021, n. 288Provvedimento: […] Per quanto qui di interesse, per l'iscrizione all'albo dei pubblicisti non è richiesto il diploma di scuola superiore tant'è che, se si possiede un diploma di rango inferiore, per potersi iscrivere nel registro dei praticanti (richiesto per accedere all'Albo dei pubblicisti) è necessario superare un esame di cultura generale scritto e orale di fronte a una commissione, diretto ad accertare l'attitudine all'esercizio della professione (art. 33, legge 69/1963).Leggi di più...
- giudicato amministrativo·
- responsabilità erariale·
- art. 1 l. 20/1994·
- titoli culturali e professionali·
- buona amministrazione·
- concorso pubblico·
- iscrizione albo pubblicisti·
- danno patrimoniale indiretto·
- art. 188 c.g.c.·
- colpa grave·
- trasmissibilità debito ereditario·
- violazione bando·
- art. 108 c.g.c.·
- estinzione giudizio