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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 10784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10784 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Giudice dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 47019 R.G.A.C.C. dell'anno 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Sara Cerrocchi, giusta procura speciale in atti e presso la stessa elettivamente domiciliato;
ricorrente
E
nata a [...] il [...], (C.F.: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. Mariarita Teofili, giusta procura speciale in atti e presso lo stesso elettivamente domiciliato;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Considerato che
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza,
[...] premetteva che: aveva intrattenuto una relazione con dalla quale era Pt_1 Controparte_1 nata la figlia ( 4.01.2017); con decreto del Tribunale di Roma n.808/2019 depositato in data Per_1
11.01.2019 era stato disposto l'affido condiviso della figlia con collocamento prevalente Per_1 presso la madre, la frequentazione paterna a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera e due pomeriggi infrasettimanali di cui uno con pernotto nelle settimane in cui la minore trascorreva il weekend con la madre, un contributo paterno al mantenimento per la figlia di
€ 500 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
anche in ragione del proprio cambiamento di sede e di orario di lavoro, oltre che della crescita della figlia, i genitori avevano deciso dal 2021 di ampliare i tempi di permanenza della minore presso il padre, e da allora aveva trascorso con la figlia i fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera e due pomeriggi infrasettimanali di cui uno con pernotto;
tuttavia, dal giugno 2023, a seguito di una discussione per l'organizzazione delle vacanze estive, la in maniera unilaterale ed ingiustificata, gli CP_1 aveva imposto di applicare nuovamente le modalità di frequentazione previste nel decreto, consentendogli di tornare alla frequentazione più ampia che avevano stabilito di comune accordo
1 solo al termine dell'estate 2023; aveva chiesto più volte alla un ulteriore aumento dei CP_1 tempi di frequentazione, con due pernotti infrasettimanali, ma aveva ricevuto risposta negativa.
Chiedeva pertanto un ampliamento dei tempi di frequentazione della figlia nei seguenti termini, prospettando tali modifiche come confacenti all'interesse della minore: nella settimana con il weekend di spettanza materna, per due pomeriggi a settimana, il martedì e il mercoledì, entrambi con pernotto ed accompagnamento a scuola il giorno successivo;
nella settimana con il weekend di spettanza paterna, per due pomeriggi a settimana, il martedì con pernotto ed accompagnamento a scuola il giorno successivo e il mercoledì con accompagnamento dalla madre la sera;
a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera;
l'alternanza nei ponti e festività; due settimane a luglio e due settimane ad agosto da concordare entro il 31 maggio;
la regolamentazione delle vacanze natalizie e pasquali.
Domandava inoltre la riduzione dell'assegno di mantenimento ordinario stabilito a suo carico in favore della madre ( attualmente pari ad euro 594,00 con la rivalutazione Istat); rappresentava di svolgere la professione di ufficiale dell'esercito e dichiarava che attualmente il proprio stipendio era pari a circa 3.500,00 mensili, che non percepiva più l'indennità di trasferimento e di comando percepita al momento dell'emissione del decreto di cui chiedeva la modifica e che oltre al reddito da lavoro poteva contare sulla cifra di euro 650,00 mensili ricavata da locazione di un immobile in
Comune di Pontedera gravato da mutuo;
esponeva che la era titolare di un cospicuo CP_1 patrimonio immobiliare, possedendo la casa in cui vive in Roma, altri due immobili in Roma concessi in locazione ed un immobile a Tenerife;
evidenziava che la propria condizione economica e l'aumento dei tempi di permanenza della figlia presso il padre giustificavano la previsione di un mantenimento diretto a suo carico nei tempi di permanenza della minore presso di lui o, in subordine, la riduzione del mantenimento alla misura di euro 350,00.
Con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto della domanda, Controparte_1 deducendo che la richiesta di parte ricorrente di ampliamento della frequentazione della figlia minore era del tutto avulsa dall'interesse e dalle esigenze della figlia minore. Rappresentava che la figlia trascorreva con il padre il martedì pomeriggio con pernotto e il pomeriggio del Per_1 mercoledì e, a fine settimane alterne, il fine settimana dal venerdì alla domenica, a seguito di accordo intervenuto tra le parti sin dal 2021, e che tale modalità di frequentazione aveva assicurato alla figlia di avere una costante frequentazione con il padre e al contempo di crescere serena e ben inserita nel contesto scolastico e relazionale del quartiere in cui viveva con la madre e nel quale seguiva due attività sportive, il judo e la ginnastica artistica. Evidenziava quindi che la richiesta del padre di introdurre un ulteriore pernotto infrasettimanale appariva contraria all'interesse della minore la quale, nel periodo scolastico, sarebbe stata costretta a svegliarsi un'ora prima data la distanza tra l'abitazione del padre ( sita nel quartiere Montesacro) e la scuola ( sita nel quartiere Monti a 250 metri dalla abitazione materna). Aggiungeva inoltre che, considerato l'orario di lavoro del padre, nell'ulteriore pomeriggio la bambina sarebbe rimasta non con lui bensì con la compagna del padre o con i nonni paterni.
Dichiarava di essersi sempre mostrata disponibile alle richieste del padre, laddove conformi agli interessi della minore.
Contestava altresì la richiesta di eliminazione o riduzione del mantenimento ordinario previsto a carico del padre, evidenziando che- mentre nel decreto del Tribunale di Roma del 11.01.2019 si dava atto che il aveva percepito nel 2015 un reddito pari ad euro 50.895,00, nel 2016 un Pt_1
2 reddito pari ad euro 72.344,00 e nel 2017 un reddito pari ad euro 56.096,00- dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dalla controparte nel presente giudizio emergeva la percezione di un reddito nel
2021 pari ad euro 67.333,00, nel 2022 pari ad euro 65.001,35 e nel 2023 pari ad euro 72.059,81, che il era anche titolare della nuda proprietà di un immobile in Bolsena, il mutuo gravante sulla Pt_1 casa locata in Pontedera era prossimo alla scadenza, e il viveva con la compagna, Pt_1 insegnante, che contribuiva alle spese domestiche.
Riguardo alla propria situazione patrimoniale dichiarava: di non lavorare a seguito di riconoscimento di invalidità per problemi di salute;
di aver venduto nel 2021 un immobile in Roma
e nel 2024 l'immobile in Tenerife;
di aver investito il ricavato nell'acquisto di un immobile in
AR intestato alla figlia e concesso in comodato a sua madre;
di avere la proprietà solo Per_1 dell'immobile in cui vive e la quota di ¼ di altro immobile sito in Roma da cui ricavava un reddito di euro 500,00 mensili.
Chiedeva quindi di confermare le modalità di frequentazione della figlia già attuate dalle parti, di respingere la richiesta di revoca o riduzione del contributo di mantenimento paterno e, in via riconvenzionale, l'aumento del mantenimento ordinario previsto a carico del padre, atteso l'accrescimento della sua capacità economica e l'aumento delle esigenze della minore legato all'età, da determinarsi nella somma di euro 850,00 o nella misura ritenuta di giustizia, e la ripartizione delle spese straordinarie in misura pari al 70% in capo al padre e pari al 30% in capo alla madre.
Alla udienza del 18.06.2024, sentite le parti, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha riservato la causa per la decisione al Collegio.
Osserva il Collegio
Dagli atti di causa oltre che dalle concordi dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 18.06.2025 emerge che le parti si sono accordate, da alcuni anni, per una frequentazione padre-figlia più ampia rispetto a quanto previsto dal decreto del Tribunale di Roma n. 808/2019, e che attualmente la minore trascorre con il padre, durante la settimana, i giorni dal martedì pomeriggio al mercoledì sera e nel fine settimana, a fine settimana alternati, i giorni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera.
Tale modalità, concordata liberamente dalle parti, appare conforme agli interessi della figlia minore atteso che nessuna delle parti, nei rispettivi scritti difensivi, ha rappresentato elementi di Per_1 criticità relativi alla situazione della figlia, e che la resistente ha dichiarato che la minore frequenta con profitto la scuola elementare, svolge regolarmente attività sportiva ed è ben inserita nel contesto sociale del quartiere in cui vive, senza che tali dichiarazioni siano state contraddette dalla controparte.
Pertanto, considerato che l'attuale assetto di frequentazione che le parti hanno inteso darsi appare rispondente all'interesse della figlia, e rilevato che appaiono condivisibili le argomentazioni svolte dalla resistente riguardo al fatto che l'ampliamento in termini di un ulteriore pernotto con il padre, sia pure a settimane alterne, rappresenterebbe un aggravio per la minore, di soli 8 anni, la quale sarebbe costretta per due mattine di seguito a svegliarsi prima per il tragitto da casa del padre alla scuola, appare opportuno, confermato il collocamento prevalente della figlia presso la madre, regolare la frequentazione paterna con la figlia nel modo esposto a seguire.
Il padre trascorrerà con la minore, salvo diverso accordo tra le parti: dal martedì pomeriggio all'uscita dal scuola ( o dalle 16:00 in assenza di impegno scolastico) al mercoledì sera fino alle
3 21:00; a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 21:30; durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà ad anni alterni con il padre il periodo dal 24 a 30 dicembre e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali la minore trascorrerà ad anni alterni con il padre tre giorni, dal venerdì alla domenica di Pasqua, o dal lunedì dell'Angelo al mercoledì; durante le vacanze estive la minore trascorrerà 30 giorni con il padre, da dividere, nei mesi di luglio ed agosto, in 15 giorni nel mese di luglio e 15 giorni nel mese di agosto ( con periodi da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ciascun anno, o, in assenza di accordo, alternando negli anni i primi 15 giorni di luglio e di agosto con il padre e dal 16 di luglio e agosto al 31 di luglio e agosto con la madre, e viceversa l'anno successivo); la minore trascorrerà con ciascuno genitore il giorno del compleanno del genitore e con il padre il giorno della festa del papà e con la madre il giorno della festa della mamma;
la minore, salvo diverso accordo tra le parti, trascorrerà il proprio compleanno con ciascuno dei genitori ad anni alterni.
Per quanto concerne le contrapposte richieste delle parti di revoca o riduzione e di aumento del contributo di mantenimento per la figlia posto a carico del padre, deve effettuarsi una comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
Il ricorrente, secondo quanto emerge dalla documentazione depositata in atti, svolge la professione di ufficiale dell'esercito, percepisce uno stipendio mensile variabile tra i 3.700,00 e i 4.700,00 euro comprensivo di straordinari ( vedasi dichiarazione sostitutiva in atti) ha percepito nel 2022 un reddito imponibile pari ad euro 65.001,00 ( vedasi dichiarazione redditi del 2023) e nel 2021 un reddito imponibile pari ad euro 67.033,00 ( vedasi modello 730 del 2022), mentre non ha prodotto in atti la dichiarazione dei redditi presentata nel 2024 ( ma ha dichiarato nella dichiarazione sostitutiva di aver percepito un reddito nel 2023 pari ad euro 72.059,81), è onerato del pagamento del canone di locazione della casa in cui vive pari ad euro 1.000,00 mensili e di un mutuo gravante sull'immobile in Pontedera, immobile da cui ricava un canone da locazione di 650,00 euro mensili,
è titolare di conto corrente bancario BNL con saldo attivo al dicembre 2024 di euro 17.959,50.
La situazione economico-patrimoniale della resistente che emerge dagli atti è la seguente: la non svolge alcuna attività lavorativa, è proprietaria dell'immobile in cui vive in Roma, ed CP_1
è proprietaria per un quarto di altro immobile in Roma, in comproprietà con sua madre, da cui ricava un canone di locazione pari ad euro 500,00 mensili;
ha alienato di recente due immobili di sua proprietà, uno sito in Roma, l'altro a Tenerife, è titolare di conto corrente con saldo Parte_2 attivo al 31 dicembre 2024 di euro 799,41 (e dalla lettura degli estratti di conto corrente Parte_2 risulta che la resistente ha ricevuto nel 2024 diverse somme bonificate dall'estero da un proprio conto comprese tra i 2.000,00 e i 4.000,00 euro), oltre che di un conto corrente Banco Posta con saldo attivo al 31 dicembre 2024 di euro 2.172,00 ( vedasi estratti di conto corrente e dichiarazione sostitutiva); la stessa ha dichiarato di avere dei risparmi derivanti dalla vendita dei due immobili.
La situazione reddituale del ricorrente appare migliorata rispetto al 2019, anno di emanazione del decreto di cui si chiede la modifica, dal momento che nel predetto decreto si dava atto della dichiarazione del di percezione di un reddito di circa 3.800,00 euro mensili, mentre Pt_1 attualmente il percepisce un reddito variabile tra i 3.700,00 ed i 4.700,00 mensili. Pt_1
La situazione reddituale della resistente appare non sostanzialmente variata rispetto all'epoca del
2019; infatti mentre nel decreto del 2019 di cui si chiede la modifica si dà atto che la CP_1 dichiarava di non svolgere attività lavorativa e di percepire un reddito da locazione di immobili pari ad euro 1.300,00 mensili, attualmente dichiara di percepire un reddito di 500,00 euro mensili da locazione di immobile di cui è comproprietaria, ma ha dei risparmi derivanti dalla vendita delle case
4 di cui era proprietaria, come dalla stessa dichiarato e come emerge dalla documentazione in atti ( estratti di conto corrente).
Pertanto, tenuto conto del miglioramento della situazione reddituale del ricorrente, presumibilmente legata alle progressioni di carriera, e considerato tuttavia l'incremento dei tempi di permanenza della figlia minore presso il padre rispetto a quanto previsto nel decreto del 2019, oltre che l'accresciuta età della figlia con presumibile aumento delle di lei esigenze, appare equo prevedere, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della a carico del padre ed in CP_1 favore della madre, un contributo di mantenimento per la figlia minore pari ad euro 630,00 Per_1 mensili, a far data dal mese successivo al deposito della presente sentenza, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della madre stessa, e successiva rivalutazione annuale secondo gli indici elaborati dall'ISTAT,
Le spese straordinarie per la figlia continueranno a gravare tra le parti in misura pari al 50% ciascuno.
Si ritiene opportuno compensare le spese di lite attesa la materia trattata e il parziale accoglimento delle richieste delle parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, in parziale modifica del decreto del Tribunale di Roma n. 808/2019, ogni diversa istanza respinta, così provvede:
1) In parziale accoglimento della domanda di parte ricorrente, regola le modalità di frequentazione tra il padre e la figlia minore secondo quanto previsto nella parte Per_1 motiva della presente sentenza;
2) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla resistente, dispone che corrisponda a l'assegno perequativo mensile, per il Parte_1 Controparte_1 mantenimento della figlia, nella misura di euro 630,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della stessa, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, e successiva rivalutazione annuale secondo gli indici elaborati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come specificate nel protocollo tra tribunale di Roma e foro del 17.12.2014;
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 1.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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