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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 05/12/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
S E N T E N Z A
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.345 \ 2024 promossa da:
Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. POMPAMEO PIERO
contro
:
CP_1
-PARTE APPELLATA contumace–
avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 05.12.2025.
Assunta in decisione in tale data.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto:
L'art 3 bis d.l. 146\2021 ha introdotto il comma 4 bis dell'art 2 DPR 602\1973 che statuisce l'impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata soltanto se il debitore che agisce in giudizio dimostri che l'iscrizione a ruolo possa procurargli un pregiudizio: per la partecipazione ad una procedura di appalto
1 per la riscossione di somme dovute a suo favore dai soggetti pubblici per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione
È inammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento al di fuori dei casi contemplati dalla norma (art 19 comma 1 d.lgs. 5456\1992) sulla scorta della produzione dell'estratto di ruolo. Nella fattispecie de qua l'opponente ha prodotto l'estratto di ruolo per impugnare una cartella di pagamento notificata sette anni prima in assenza di altro atto notificato dal concessionario
La Suprema Corte ha escluso l'autonoma impugnabilità da parte del debitore dell'estratto di ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante.
La cartella esattoriale è stata a suo tempo regolarmente notificata all'odierno appellato;
egli era quindi ben a conoscenza della esistenza del credito vantato dalla amministrazione nei suoi confronti e non aveva provveduto a tempestiva opposizione
La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito. Sono certamente interruttivi della prescrizione la notifica della cartella di pagamento, l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni cinque, il preavviso di fermo amministrativo, tutti gli atti che, come l'avviso di liquidazione, contengono implicitamente anche la richiesta di pagamento ed assolvono quindi anche alla funzione di costituire in mora
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
PQM
Definitivamente pronunciando;
contrariis reiectis;
in riforma della sentenza n 709\2023 del Giudice di pace di Filadelfia depositata in data
04.12.2023 dichiara l'inammissibilità della opposizione proposta in primo grado per la non impugnabilità dell'estratto di ruolo della cartella di pagamento 11020140055915803000 condanna a rimborsare a CP_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore le spese di lite che
[...] liquida, per entrambi i gradi del giudizio, in euro 660,00 per compensi oltre oneri
2 previdenziali e fiscali previsti ex lege oltre rimborso spese generali nella misura del
15%.
addì 05.12.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
3
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.345 \ 2024 promossa da:
Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. POMPAMEO PIERO
contro
:
CP_1
-PARTE APPELLATA contumace–
avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 05.12.2025.
Assunta in decisione in tale data.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto:
L'art 3 bis d.l. 146\2021 ha introdotto il comma 4 bis dell'art 2 DPR 602\1973 che statuisce l'impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata soltanto se il debitore che agisce in giudizio dimostri che l'iscrizione a ruolo possa procurargli un pregiudizio: per la partecipazione ad una procedura di appalto
1 per la riscossione di somme dovute a suo favore dai soggetti pubblici per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione
È inammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento al di fuori dei casi contemplati dalla norma (art 19 comma 1 d.lgs. 5456\1992) sulla scorta della produzione dell'estratto di ruolo. Nella fattispecie de qua l'opponente ha prodotto l'estratto di ruolo per impugnare una cartella di pagamento notificata sette anni prima in assenza di altro atto notificato dal concessionario
La Suprema Corte ha escluso l'autonoma impugnabilità da parte del debitore dell'estratto di ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante.
La cartella esattoriale è stata a suo tempo regolarmente notificata all'odierno appellato;
egli era quindi ben a conoscenza della esistenza del credito vantato dalla amministrazione nei suoi confronti e non aveva provveduto a tempestiva opposizione
La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito. Sono certamente interruttivi della prescrizione la notifica della cartella di pagamento, l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni cinque, il preavviso di fermo amministrativo, tutti gli atti che, come l'avviso di liquidazione, contengono implicitamente anche la richiesta di pagamento ed assolvono quindi anche alla funzione di costituire in mora
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
PQM
Definitivamente pronunciando;
contrariis reiectis;
in riforma della sentenza n 709\2023 del Giudice di pace di Filadelfia depositata in data
04.12.2023 dichiara l'inammissibilità della opposizione proposta in primo grado per la non impugnabilità dell'estratto di ruolo della cartella di pagamento 11020140055915803000 condanna a rimborsare a CP_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore le spese di lite che
[...] liquida, per entrambi i gradi del giudizio, in euro 660,00 per compensi oltre oneri
2 previdenziali e fiscali previsti ex lege oltre rimborso spese generali nella misura del
15%.
addì 05.12.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
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