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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 333/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
TI ANNA RITA, Giudice
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6626/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8208/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 5
e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5735/2025 depositato il
03/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n. 6626/2024 Ricorrente_1 ha appellato, sul capo relativo alla spese e competenze la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 8208/2024, con la quale è stato accolto il ricorso, con compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato, nei confronti della sola Regione Campania, un sollecito di pagamento della Agenzia Entrate Riscossione per mancata pagamento di tassa auto. Il contribuente aveva sostenuto l'assenza di notifica di atti prodomici.
Si era costituita la regione Campania, chiedendo la chiamata in causa della Ader e rilevando la propria carenza di legittimazione a provare la notifica di atti da parte della Agenzia Riscossione, successivi al proprio accertamento, del quale produceva documentazione atta a provare la sua avvenuta notificazione..
Con la impugnata decisione la Corte di I grado, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso rilevando la carenza di prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione, e compensando le spese “sussistendone giusti motivi”.
Con l'appello in esame si richiamano i principi in materia e si chiede la liquidazione delle spese e competenze del primo grado, nonché di quelle del grado di appello, con distrazione al difensore anticipatario.
Nessuno si è costituito per controparte..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La risposta allo specifico motivo di appello richiede alcune considerazioni preliminari.
E' noto, infatti, che con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
In tale occasione i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto per il quale: "poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui sia denunciata la violazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ, (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del
Giudice delle leggi".
Pertanto la possibilità della compensazione non è più ristretta alle sole ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., così come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dall'Il dicembre 2014), ma altresì allorchè sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ed è con riferimento a tali principi che il giudice del merito deve valutare tale possibilità. Nel caso in esame risultano sussistere quelle particolari condizioni che la ormai non più recente modifica legislativa pone a base della possibilità di compensazione delle spese e competenze fra le parti, atteso che il giudice di primo grado ha indicato nei giusti motivi la disposta compensazione,; motivi che si ricavano dalla esposizione della vicenda processuale e dalla stessa motivazione, in quanto la regione Campania aveva provato la notifica di propria spettanza per poi osservare come gli atti successivi fossero stati posti in essere dalla Riscossione, della quale chiedeva, senza risposta, l'autorizzazione alla chiamata in causa.
Va considerato che la impugnazione nei confronti di un solo soggetto rende più difficile la produzione tempestiva della documentazione ove questa debba essere recuperata presso l'altro soggetto coinvolto
(come dimostra la recente riforma legislativa sul litisconsorzio necessario in materia ), per cui l'accoglimento dell'originario ricorso può legittimare, in questi casi, la compensazione delle spese.
L'appello va pertanto respinto.
Nulla per le spese e competenze stante la mancata costituzione della Regione.
P.Q.M.
Respinge l'appello, confermando l'impugnata decisione. Nulla per le spese e competenze del grado
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
TI ANNA RITA, Giudice
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6626/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8208/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 5
e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5735/2025 depositato il
03/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n. 6626/2024 Ricorrente_1 ha appellato, sul capo relativo alla spese e competenze la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 8208/2024, con la quale è stato accolto il ricorso, con compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato, nei confronti della sola Regione Campania, un sollecito di pagamento della Agenzia Entrate Riscossione per mancata pagamento di tassa auto. Il contribuente aveva sostenuto l'assenza di notifica di atti prodomici.
Si era costituita la regione Campania, chiedendo la chiamata in causa della Ader e rilevando la propria carenza di legittimazione a provare la notifica di atti da parte della Agenzia Riscossione, successivi al proprio accertamento, del quale produceva documentazione atta a provare la sua avvenuta notificazione..
Con la impugnata decisione la Corte di I grado, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso rilevando la carenza di prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione, e compensando le spese “sussistendone giusti motivi”.
Con l'appello in esame si richiamano i principi in materia e si chiede la liquidazione delle spese e competenze del primo grado, nonché di quelle del grado di appello, con distrazione al difensore anticipatario.
Nessuno si è costituito per controparte..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La risposta allo specifico motivo di appello richiede alcune considerazioni preliminari.
E' noto, infatti, che con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
In tale occasione i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto per il quale: "poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui sia denunciata la violazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ, (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del
Giudice delle leggi".
Pertanto la possibilità della compensazione non è più ristretta alle sole ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., così come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dall'Il dicembre 2014), ma altresì allorchè sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ed è con riferimento a tali principi che il giudice del merito deve valutare tale possibilità. Nel caso in esame risultano sussistere quelle particolari condizioni che la ormai non più recente modifica legislativa pone a base della possibilità di compensazione delle spese e competenze fra le parti, atteso che il giudice di primo grado ha indicato nei giusti motivi la disposta compensazione,; motivi che si ricavano dalla esposizione della vicenda processuale e dalla stessa motivazione, in quanto la regione Campania aveva provato la notifica di propria spettanza per poi osservare come gli atti successivi fossero stati posti in essere dalla Riscossione, della quale chiedeva, senza risposta, l'autorizzazione alla chiamata in causa.
Va considerato che la impugnazione nei confronti di un solo soggetto rende più difficile la produzione tempestiva della documentazione ove questa debba essere recuperata presso l'altro soggetto coinvolto
(come dimostra la recente riforma legislativa sul litisconsorzio necessario in materia ), per cui l'accoglimento dell'originario ricorso può legittimare, in questi casi, la compensazione delle spese.
L'appello va pertanto respinto.
Nulla per le spese e competenze stante la mancata costituzione della Regione.
P.Q.M.
Respinge l'appello, confermando l'impugnata decisione. Nulla per le spese e competenze del grado