Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00362/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00786/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 786 del 2025, proposto da
ET LA CA, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliato in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Nuoro n. 50;
per l’ottemperanza
alla sentenza n. 107 del 7 maggio 2024 del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 533/2023, notificata in data 27 novembre 2024 e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. TO AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che con sentenza n. 107 del 7 maggio 2024 il Tribunale di Tempio Pausania - Sezione Civile – Controversie del Lavoro, in accoglimento della domanda proposta dall’odierna ricorrente per il riconoscimento del contributo previsto dalla “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere in suo favore la somma di euro 500,00 per gli anni scolastici oggetto di ricorso (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022) per complessivi € 2000,00 -oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione - da corrispondersi secondo le modalità di cui art. 1, comma 122, l. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016 (Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in GU Serie Generale n. 281 del 1° dicembre 2016), nonché alla rifusione delle spese di lite;
- che come attestato dalla cancelleria del predetto Tribunale la citata sentenza è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione;
- che con il ricorso in esame la ricorrente ha chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito della sopra citata sentenza e l’eventuale nomina di un Commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti richiesti;
- che l’Amministrazione, nel corso del giudizio, ha provveduto alla liquidazione delle spese legali in favore della ricorrente, così parzialmente ottemperando alla sentenza che, per contro, è rimasta ineseguita quanto al giudicato formatosi sul riconoscimento del capitale;
- che all’odierna camera di consiglio la difesa dell’Amministrazione ha dichiarato di aver sollecitato l’Amministrazione all’esecuzione integrale del pagamento oggetto del giudicato, senza tuttavia fornire utili indicazioni per una tempestiva soluzione bonaria della controversia;
- che pertanto l’istanza di nomina del commissario ad acta per l’esecuzione dell’adempimento in via sostitutiva deve essere accolta;
- che ai fini dell’esecuzione dell’incarico può essere nominato quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega al altro Dirigente dell’Ufficio, al quale appare congruo assegnare il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione per l’esecuzione del predetto giudicato;
- che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta;
- che le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell’amministrazione soccombente nella misura liquidata in dispositivo che tiene conto della serialità della causa, con distrazione delle stesse in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), accoglie il ricorso in epigrafe descritto e, per l’effetto, nomina quale commissario ad acta per l’ottemperanza in via sostitutiva della parte non eseguita della Sentenza del Tribunale di Tempio Pausania - Sezione Civile – Controversie del Lavoro, n. 107 del 7 maggio 2024, il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega al altro Dirigente dell’Ufficio, assegnando per l’adempimento il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Nessun compenso sarà dovuto per l’attività commissariale.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento//00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione delle stesse in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TO AR, Presidente, Estensore
Oscar Marongiu, Consigliere
Andrea Gana, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TO AR |
IL SEGRETARIO