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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/05/2025, n. 2528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2528 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21372/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 21372/2024 promossa da:
e , entrambi con il patrocinio dell'avv. Bramardi Controparte_1 Controparte_2
Alessandra che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;
ricorrenti contro
Controparte_3
resistente contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da note scritte di udienza del 5.03.2025):
“Dichiarare l'interdizione di , nata a [...], il [...], residente in [...] nominando quale tutore il figlio ricorrente ” Controparte_1
Per il PM
Nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.11.2024 parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare l'interdizione per infermità abituale di mente di . Controparte_3
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte resistente che non si costituiva e veniva pertanto dichiarata contumace. Venivano acquisite le dichiarazioni di non opposizione alla procedura dei parenti più prossimi.
pagina 1 di 3 In data 13.02.2025 dinanzi al G.O.P., su delega del Giudice Relatore, si svolgeva l'esame della parte convenuta.
Veniva dipoi fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa, sostituita dal deposito telematico di note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Il PM nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
***
La domanda di interdizione è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta è affetta da “Disturbo Controparte_3 neurocognitivo maggiore a verosimile genesi degenerativa di grado severo” (cfr. Referto visita neurologica del 19.11.2024 – ASL TO).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di rispondere ad alcuna delle domande poste dal Giudice, apparendo totalmente disorientata (v. verbale d'udienza del 13.2.25).
Le condizioni psico-fisiche dell'interdicenda sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta provato, alla luce della documentazione sanitaria versata in atti e dell'esito dell'esame giudiziale, che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
Aggiunge il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto del rapporto di parentela fra le parti ed in assenza di opposizione della parte convenuta.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia di parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nata ad [...] Controparte_3
NOVA (FG), il 04/10/1953;
NULLA sulle spese di lite.
pagina 2 di 3 MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 16.5.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 21372/2024 promossa da:
e , entrambi con il patrocinio dell'avv. Bramardi Controparte_1 Controparte_2
Alessandra che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;
ricorrenti contro
Controparte_3
resistente contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da note scritte di udienza del 5.03.2025):
“Dichiarare l'interdizione di , nata a [...], il [...], residente in [...] nominando quale tutore il figlio ricorrente ” Controparte_1
Per il PM
Nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.11.2024 parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare l'interdizione per infermità abituale di mente di . Controparte_3
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte resistente che non si costituiva e veniva pertanto dichiarata contumace. Venivano acquisite le dichiarazioni di non opposizione alla procedura dei parenti più prossimi.
pagina 1 di 3 In data 13.02.2025 dinanzi al G.O.P., su delega del Giudice Relatore, si svolgeva l'esame della parte convenuta.
Veniva dipoi fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa, sostituita dal deposito telematico di note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Il PM nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
***
La domanda di interdizione è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta è affetta da “Disturbo Controparte_3 neurocognitivo maggiore a verosimile genesi degenerativa di grado severo” (cfr. Referto visita neurologica del 19.11.2024 – ASL TO).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di rispondere ad alcuna delle domande poste dal Giudice, apparendo totalmente disorientata (v. verbale d'udienza del 13.2.25).
Le condizioni psico-fisiche dell'interdicenda sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta provato, alla luce della documentazione sanitaria versata in atti e dell'esito dell'esame giudiziale, che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
Aggiunge il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto del rapporto di parentela fra le parti ed in assenza di opposizione della parte convenuta.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia di parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nata ad [...] Controparte_3
NOVA (FG), il 04/10/1953;
NULLA sulle spese di lite.
pagina 2 di 3 MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 16.5.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
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