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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/10/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4090/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Claudia Merlino Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Simona Damiani,
e
, C.F. nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa, come da procura in atti, dall'avv. Fabrizio Maggiorelli;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 25.9.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 29.7.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del proprio matrimonio alle condizioni ivi enucleate;
1 rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Genova (GE) il 5.10.1986, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da verbale di udienza del 23.3.2016, omologata da questo Tribunale il 14.4.2016;
- dalla separazione personale i coniugi hanno vissuto separati e non è mai intervenuta riconciliazione tra loro;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. preso atto che la figlia della coppia (nata il [...], e dunque ormai Per_1
maggiorenne) risulta, secondo quanto concordemente rappresentato dai genitori, aver raggiunto una condizione di autosufficienza economica dal 2019;
valutate le ulteriori risultanze procedimentali;
considerato che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , Parte_1 CP_1
contratto a Genova (GE) il 5.10.1986;
OMOLOGA
2 (nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati:
“1) Il sig. è esonerato: Pt_1
- dalla data di sottoscrizione del ricorso introduttivo dall'obbligazione di mantenimento nei confronti della moglie, di cui alla clausola N. 5 del verbale di separazione consensuale omologato, a cui, pertanto, nulla dovrà più corrispondere a tale titolo;
- dal mese di gennaio 2019, dall'obbligazione di mantenimento nei confronti della figlia, che divenuta economicamente autosufficiente, con dichiarazione dalla stessa sottoscritta, ha rinunciato alla corresponsione del contributo paterno di cui alla clausola N. 4) del verbale di separazione consensuale omologato.
2) Le parti espressamente riconoscono di nulla avere reciprocamente a pretendere l'una nei confronti dell'altro ed in particolare la sig.ra con riferimento ad arretrati CP_1
inerenti l'assegno di mantenimento per sé o per la figlia e, comunque, per alcun titolo e/o motivo e/o ragione, anche mai prima d'ora fatti valere;
- irrevocabilmente, in ogni caso, rinunciano a qualsivoglia azione e/o diritto e/o pretesa – attuali e/o futuri l'uno nei confronti dell'altra;
3) Spese legali integralmente compensate”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 864, parte II, serie A, anno 1986), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 10.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Claudia Merlino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Claudia Merlino Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Simona Damiani,
e
, C.F. nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa, come da procura in atti, dall'avv. Fabrizio Maggiorelli;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 25.9.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 29.7.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del proprio matrimonio alle condizioni ivi enucleate;
1 rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Genova (GE) il 5.10.1986, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da verbale di udienza del 23.3.2016, omologata da questo Tribunale il 14.4.2016;
- dalla separazione personale i coniugi hanno vissuto separati e non è mai intervenuta riconciliazione tra loro;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. preso atto che la figlia della coppia (nata il [...], e dunque ormai Per_1
maggiorenne) risulta, secondo quanto concordemente rappresentato dai genitori, aver raggiunto una condizione di autosufficienza economica dal 2019;
valutate le ulteriori risultanze procedimentali;
considerato che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , Parte_1 CP_1
contratto a Genova (GE) il 5.10.1986;
OMOLOGA
2 (nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati:
“1) Il sig. è esonerato: Pt_1
- dalla data di sottoscrizione del ricorso introduttivo dall'obbligazione di mantenimento nei confronti della moglie, di cui alla clausola N. 5 del verbale di separazione consensuale omologato, a cui, pertanto, nulla dovrà più corrispondere a tale titolo;
- dal mese di gennaio 2019, dall'obbligazione di mantenimento nei confronti della figlia, che divenuta economicamente autosufficiente, con dichiarazione dalla stessa sottoscritta, ha rinunciato alla corresponsione del contributo paterno di cui alla clausola N. 4) del verbale di separazione consensuale omologato.
2) Le parti espressamente riconoscono di nulla avere reciprocamente a pretendere l'una nei confronti dell'altro ed in particolare la sig.ra con riferimento ad arretrati CP_1
inerenti l'assegno di mantenimento per sé o per la figlia e, comunque, per alcun titolo e/o motivo e/o ragione, anche mai prima d'ora fatti valere;
- irrevocabilmente, in ogni caso, rinunciano a qualsivoglia azione e/o diritto e/o pretesa – attuali e/o futuri l'uno nei confronti dell'altra;
3) Spese legali integralmente compensate”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 864, parte II, serie A, anno 1986), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 10.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Claudia Merlino
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