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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/11/2025, n. 1845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1845 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima sezione civile
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. PE De SA Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. SArio LO IN Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 836 del Ruolo Generale
dell'anno 2023, promossa da nato a [...] il [...] (CF ) e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...](CF Parte_2
), entrambi residenti in [...], con il patrocinio C.F._2
dell'Avv. Silvio Campana e dell'Avv. Nicola Campana.
-appellanti-
Contro
(CF ), in persona del Sindaco pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. Benedetta Ricci.
-appellato-
CONCLUSIONI
Per e come da note scritte depositate in Parte_1 Parte_2
data 8 aprile 2025 e in data 6 giugno 2025. Per come da note scritte depositate in data 9 aprile 2025 e in Controparte_1
data 6 giugno 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- e hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Rimini, il affinché venisse accertato l'intervenuto acquisto Controparte_1
per usucapione, da parte di essi attori, del terreno con sovrastante immobile sito in Comune di
Rimini, località San Lorenzo in Correggiano, Via Feleto n. 39, censito al NCT al foglio 147
part. 450 ente urbano di mq. 479 e al NCEU al foglio 147 part, 450 sub 1,3 e 4; in subordine,
hanno chiesto che fossero dichiarati inopponibili, nei loro confronti, a norma dell'art. 1479 del codice civile, e, comunque, che fossero disapplicati gli atti amministrativi emessi dall
[...]
convenuto in ordine alle violazioni edilizie commesse dall'originario proprietario ed CP_2
il conseguente trasferimento al patrimonio disponibile del dell'area e del sovrastante CP_1
fabbricato suddetti e, in particolare, l'ordinanza di sospensione lavori di lottizzazione abusiva del 5.4.1988 n. 3432/88, l'ordinanza di sospensione SUE n. 144984 del 28.09.2012 pratica
4305, il provvedimento SUE reg. n. 4305 del 12.11.2018 prot.n. 0308407/018, la comunicazione di avvio procedimento per immissione in possesso protocollo n. 0311768/2018
Settore Patrimonio.
Si è costituito in giudizio il e ha dedotto di avere acquistato i beni oggetto Controparte_1
della domanda, siccome ricompresi nelle aree interessate da reato di lottizzazione abusiva,
commesso da dante causa degli odierni attori, i quali non potevano, pertanto, trarre vantaggio da un illecito permanente. Ha, ancora, evidenziato che, a seguito della notifica dell'ordinanza di sospensione di lottizzazione abusiva e della conseguente acquisizione del bene al proprio patrimonio, gli attori ne erano divenuti meri detentori, essendo intervenuto in via automatica un pag. 2/14 mutamento del loro animus, determinato dalla consapevolezza della appartenenza ad altri dei beni in questione. Ha chiesto, in via riconvenzionale, che venisse accertata e dichiarata l'intervenuta acquisizione ex lege al patrimonio disponibile del di Rimini dei beni CP_1
oggetto di causa. Ha chiesto, per la prima volta in memoria ex art.183 comma 6 c. p. c., la condanna degli attori al pagamento di indennità di occupazione senza titolo del bene in questione.
2-Il Tribunale di Rimini, con la sentenza n.316/2023 del 3 aprile 2023, accertata l'acquisizione ex lege al patrimonio disponibile del dei beni oggetto di causa, ha, per Controparte_1
l'effetto, rigettato le domande formulate da e , Parte_1 Parte_2
nonché la domanda riconvenzionale del mirante al conseguimento di Controparte_1
indennità di occupazione.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha rilevato:
-che i testimoni escussi avevano confermato il possesso ultraventennale dell'area per la quale era controversia da parte degli attori e dei loro danti causa dal 29.03.1988 fino al 4.10.2012;
-che non era contestato che l'area di proprietà degli attori facesse parte di quelle ricomprese nel perimetro della c.d. “lottizzazione SA” in quanto la particella 450 derivava anch'essa dall'originario frazionamento di un più ampio lotto operato da;
Parte_3
-che non era, poi, contestato che il SA avesse alienato l'area di cui alla suddetta particella a la quale, a sua volta, l'aveva venduta alla società Mari Immobiliare, la quale, Persona_1
infine, con atto pubblico a rogito del notaio il 7.09.2005, l'aveva venduta a Per_2 [...]
e a;
Pt_1 Parte_2
-che, infine, dovevano considerarsi pacifiche l'emissione di ordinanza comunale di sospensione della lottizzazione abusiva prot. n. 3432/1988 e la successiva contestazione della lottizzazione pag. 3/14 abusiva prot. n. 144984/2012, nonché l'invio della nota prot. 311768/2018, con la quale era stata comunicata l'acquisizione di diritto al patrimonio del delle aree Controparte_1
interessate dalla lottizzazione abusiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 d.P.R. 380/2001 e dell'art. 12 L.R. Emilia Romagna n. 23/2004;
-che, nelle more del giudizio, era stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la soluzione del contrasto insorto in merito alla questione riguardante gli effetti del decreto di espropriazione notificato al proprietario espropriato e, in particolare, se, in tale ipotesi, venisse a verificarsi la condizione del cd. costituto possessorio in favore dell'ente espropriante e, quindi,
l'automatica perdita dell'animus possidendi in capo al precedente proprietario che continuasse ad occupare il bene espropriato, con conseguente interruzione del pregresso possesso (utile ad
usucapionem) da quest'ultimo esercitato o se, invece, il possesso continuasse a permanere in capo all'occupante con la possibilità di riacquistare il diritto di proprietà sul bene – ancorché
oggetto di espropriazione, ma senza che fosse intervenuta la immissione in possesso o una condotta realizzativa delle opere previste nel decreto di esproprio ‒ a titolo di usucapione al successivo maturare dei venti anni continuativi;
-che nella giurisprudenza di legittimità si erano, infatti, confrontati negli anni due orientamenti divergenti sulla questione della possibilità di usucapire un immobile validamente espropriato,
nel caso in cui il proprietario persistesse nel godimento del bene per un tempo utile a usucapirlo,
ai sensi dell'art. 1158 c.c.;
-che, secondo un primo orientamento, “……..in tema di possesso ad usucapionem, tanto il
trasferimento volontario quanto quello coattivo di un bene non integrano necessariamente, di
per sé, gli estremi del constitutum possessorium, poiché ‒ con particolare riguardo ai
trasferimenti coattivi conseguenti ad espropriazione per pubblica utilità ‒ il diritto di proprietà
pag. 4/14 è trasferito contro la volontà dell'espropriato/possessore, e nessun accordo interviene fra
questi e l'espropriante, né in relazione alla proprietà, né in relazione al possesso. Ne consegue
che il provvedimento ablativo non determina, di per sé, un mutamento dell'animus rem sibi
habendi in animus detinendi in capo al proprietario espropriato, il quale, pertanto, può del
tutto legittimamente invocare, nel concorso delle condizioni di legge, il compimento in suo
favore dell'usucapione (a ciò non ostando, tra l'altro, il disposto degli artt. 52 e 63 della legge
n. 2359 del 1865) tutte le volte in cui alla dichiarazione di pubblica utilità non siano seguiti né
l'immissione in possesso, né l'attuazione del previsto intervento urbanistico da parte
dell'espropriante, del tutto irrilevante appalesandosi, ai fini de quibus, l'acquisita
consapevolezza dell'esistenza dell'altrui diritto dominicale” (in tal senso Cass. sez. I n. 5293
del 2000; sez. II n. 5996 del 2014, n. 25594 del 2013, n. 13558 del 1999 e, implicitamente, n.
3836 del 1983);
-che, secondo diverso orientamento, fatto proprio dalla sentenza della Corte di Cassazione
SS.UU. n. 651 del 12.01.2023, “il decreto di espropriazione è idoneo a far acquisire la
proprietà piena del bene e ad escludere qualsiasi situazione di diritto o di fatto con essa
incompatibile e, qualora il precedente proprietario o un soggetto diverso continuino ad
esercitare sulla cosa un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, la notifica
[o conoscenza] del decreto ne comporta la perdita dell'animus possidendi, conseguendone che,
ai fini della configurabilità di un nuovo possesso ad usucapionem, è necessario un atto di
interversio possessionis” (Cass. sez. I n. 6742 del 2014, n. 13669 del 2007, n. 12023 del 2004;
sez. II n. 23850 del 2018 e n. 6966 del 1988);
-che l'ordinanza di sospensione della lottizzazione abusiva, la quale, decorsi 90 gg dalla notifica, ove non fosse intervenuta la revoca del provvedimento, determinava l'acquisizione di pag. 5/14 diritto delle aree lottizzate al patrimonio comunale senza che fosse necessario un ulteriore provvedimento, era senza alcun dubbio equiparabile ad un provvedimento espropriativo,
trattandosi di provvedimento lato sensu ablatorio, con conseguente applicabilità del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte;
-che l'art. 30 comma 8 del DPR 380/2001, infatti, prevedeva espressamente che “Trascorsi
novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree
lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o
responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di
inerzia si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma
8”;
-che la lottizzazione abusiva costituiva un illecito permanente e insanabile;
-che, secondo quanto statuito dal comma 7 dell'art. 30 D.P.R. 380/2001, nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale avesse accertato l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree, avrebbe dovuto disporne la sospensione;
-che il provvedimento di sospensione comportava l'immediata interruzione delle opere in corso e il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con “atti tra vivi”, e doveva essere trascritto,
a tal fine, nei registri immobiliari;
-che il comma 9 prevedeva un'ulteriore ipotesi di nullità, statuendo che gli “atti aventi per oggetto lotti di terreno”, per i quali fosse stato emesso il provvedimento di sospensione previsto dal comma 7, erano “nulli” e non potevano essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata;
pag. 6/14 - che, nel caso in esame, era stata notificata agli odierni attori, ed era dunque dagli stessi conosciuta, l'ordinanza di sospensione della lottizzazione abusiva, peraltro impugnata con ricorso al TAR dell'Emilia Romagna R.G. 1183/2012;
-che tale impugnazione era stata rigettata con sentenza n. 1018/2016;
-che era di tutta evidenza, quindi, che, decorsi i 90 giorni dalla suddetta notifica, si era verificato l'acquisto di diritto delle aree illegittimamente lottizzate al patrimonio comunale, come previsto dall'art. 30 del DPR 380/2001;
-che, in conseguenza di ciò, anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale delle Sezioni
Unite della suprema Corte nel frattempo intervenuta, era inevitabilmente venuta meno in capo agli attori una qualsivoglia situazione possessoria, essendo gli stessi meri detentori di un bene già di fatto passato alla mano pubblica, con la conseguenza che la configurabilità di un nuovo periodo possessorio invocabile in loro favore ad usucapionem, avrebbe necessitato di un atto di
interversio possessionis, cosa che, nel caso in esame, non era stata né dedotta né tantomeno dimostrata.
-che, a tal fine, non era, infatti, sufficiente un semplice atto di volizione interna,
“………occorrendo una manifestazione esteriore – rivolta specificamente contro il possessore
(art. 1141, comma 2, c.c.), in maniera che questi possa rendersene conto – dalla quale sia
consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in
nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata
sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi, non rilevando
l'inottemperanza alle eventuali pattuizioni implicite in forza delle quali la detenzione era stata
costituita, né meri atti di esercizio del possesso (quali la stipula di contratti di locazione, la
percezione dei relativi canoni, lo svolgimento di opere di manutenzione e la gestione delle
pag. 7/14 utenze), traducendosi gli stessi in un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata
dalla materiale disponibilità del bene (cfr. Cass. sez. I n. 26327 del 2016, sez. II n. 2392 del
2009), né rilevando l'impugnazione del decreto di esproprio in sede giurisdizionale, cui va
attribuito il solo intento di disconoscere il titolo di acquisizione del diritto reale (cfr. Cass. sez.
I n. 13669 del 2007). Il contenuto dell'interversione, idonea a trasformare la detenzione in
possesso, deve poter significare la negazione dell'altrui possesso e l'affermazione del proprio
(negazione ed affermazione in modi e forme variabili in rapporto con i modi e le forme variabili
di comportamento del possessore), bastando all'uopo un comportamento oppositivo non
soggetto a particolari formalità, secondo l'insindacabile valutazione del giudice del merito. In
mancanza di atti di prova di uno specifico atto di interversione nel possesso dopo l'emissione
del decreto di espropriazione per pubblica utilità, l'eventuale protrarsi del godimento del bene
da parte dell'espropriato può integrare una detenzione precaria non utile ai fini
dell'usucapione” (Cass. SS.UU. n. 651/2023);
-che non poteva darsi alcun rilievo alla affermata buona fede degli attori anche in relazione al tempo decorso, atteso il carattere doveroso e vincolato della potestà esercitata, in presenza di tutti gli elementi integranti la fattispecie della lottizzazione abusiva e trattandosi di una situazione in cui acquisiva influenza, da punto di vista urbanistico, la sussistenza di un abuso che era oggettivo e aveva natura permanente, pur rimanendo fermo che la tutela dei terzi acquirenti di buona fede, estranei alla materiale consumazione dell'illecito, ben poteva essere fatta valere in sede civile nei confronti dei danti causa;
-che, alla luce di quanto sopra, accertato l'acquisto di diritto delle aree illegittimamente lottizzate al patrimonio comunale, non potevano che essere rigettate le domande formulate da e nei confronti del Parte_1 Parte_2 Controparte_1
pag. 8/14 -che, le spese di lite, in ragione del perdurante contrasto sul punto desumibile dalle numerose sentenze emesse e la sopravvenienza in corso di causa della citata pronuncia delle Sezioni
Unite, dovevano essere compensate;
-che, per le medesime ragioni, non si riteneva di dovere disporre la condanna degli attori al pagamento dell'indennità di occupazione, come richiesto in via riconvenzionale da parte convenuta.
3- Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
, affidandolo ai seguenti motivi:
[...]
a-Violazione ed omessa valutazione delle circostanze che avevano determinato l'acquisto per usucapione ex art. 1158 c. c. dell'area e del sovrastante fabbricato in Rimini via Feleto 39 da parte di essi appellanti;
b-errata valutazione nella sentenza impugnata dell'illegittimità delle ordinanze del CP_1
verso gli acquirenti in buona fede ex art.1479 c. c.
Si è costituito il e ha invocato il rigetto dell'impugnazione suddetta, Controparte_1
proponendo appello incidentale avverso la statuizione con la quale il Tribunale di Rimini aveva disatteso la propria domanda mirante ad ottenere la condanna del e della Pt_1 Parte_2
al pagamento di una indennità per l'occupazione senza titolo dell'area in questione.
Fissata dal Consigliere Istruttore udienza di rimessione della causa in decisione, ex
art. 352 c. p. c., la causa è stata, infine, rimessa al Collegio per la decisione, all'esito
di trattazione cartolare, con ordinanza del 9 luglio 2025.
4- L'appello di e di è infondato e merita, Parte_1 Parte_2
perciò, di essere rigettato.
Con il primo motivo, il e la hanno, in buona sostanza, dedotto Pt_1 Parte_2
pag. 9/14 che, al momento in cui era stata loro notificata l'ordinanza di sospensione della lottizzazione abusiva, nell'ottobre del 2012, il possesso ultraventennale dell'area in questione, da parte di essi appellanti e dei loro danti causa, si era concretizzato, nel periodo compreso tra il 29 marzo 1988 e il 4 dicembre 2012, e che, comunque, alla fattispecie in esame non era applicabile il principio espresso dalla sentenza n. 653/2023
del 12 gennaio 2023, resa a Sezioni Unite dalla suprema Corte, la quale aveva affermato che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il decreto di esproprio validamente emesso era idoneo a far acquisire al beneficiario dell'espropriazione la piena proprietà
del bene e ad escludere qualsiasi situazione di fatto e di diritto con essa incompatibile,
con la conseguenza che, anche quando all'adozione del menzionato decreto non seguisse l'immissione in possesso, la notifica o la conoscenza effettiva di detto decreto comportava ugualmente la perdita dell'"animus possidendi" in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto - nel caso in cui continuasse ad occupare il bene - si configurava come mera detenzione, che non consentiva il riacquisto della proprietà per usucapione se non a seguito di un atto di interversione del possesso, fermo restando il diritto di chiedere la retrocessione totale o parziale del bene.
Orbene, va, in proposito, rilevato che la Suprema Corte ha, in seguito, dato continuità a tale principio (vedi Cass. Civile Sez. II 28 febbraio 2025 n.5354), evidenziando che lo stesso costituisce applicazione della più generale regola che il privato, attinto da provvedimento ablativo del diritto reale goduto, ove il bene permanga nella di lui diponibilità, ne diviene "ope legis" mero detentore, pur in assenza di un atto materiale della pubblica amministrazione che interrompa la relazione con la "res". La riportata conclusione, alla quale le Sezioni Unite erano giunte per l'espropriato, a maggior ragione valeva per il privato attinto da sanzione ablativa della pag. 10/14 proprietà, versando quest'ultimo in evidente illecito. Infatti, in ipotesi di confisca urbanistica di immobile abusivamente edificato, non demolito nel termine di legge, si realizzava l'acquisto a titolo originario al patrimonio comunale della proprietà, con la conseguenza della non configurabilità dell' animus possidendi in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto -
nel caso in cui continuasse ad occupare il bene - si configurava come mera detenzione, che non consentiva il riacquisto della proprietà per usucapione salvo atti di mutamento della stessa in possesso ai sensi del secondo comma dell'art. 1141 c.c. (Cass. Civile Sez. II 1agosto 2024 n.
21672, 1/8/2024). Analogamente, trattandosi di fattispecie sovrapponibile, tale effetto doveva verificarsi nel caso di omesso adempimento all'ordinanza emessa dalla pubblica amministrazione, in presenza di lottizzazione abusiva, ai sensi dell'art. 30, commi 7 e 8, D.P.R.
n. 380/2001 (Cass. Civile Sez. II 28 febbraio 2025 n.5354).
Nel caso che ci occupa, l'ordinanza di sospensione della lottizzazione abusiva del 26
marzo 1988 è stata notificata al primo dei danti causa degli appellanti ( Pt_3
) il 18 aprile 1988, così che quest'ultimo, essendo divenuto mero detentore
[...]
dell'area, non ne poteva trasferire il possesso alla successiva acquirente CP_3
, con la conseguenza che anche la , avente
[...] Controparte_4
causa dalla non poteva trasferire il possesso del bene al e alla Per_1 Pt_1
In ogni caso, il notificando anche al e alla Parte_2 Controparte_1 Pt_1
in data 4 ottobre 2012, l'ordinanza del 26 marzo 1988, trascorsi novanta Parte_2
giorni da tale notifica, ha acquistato a titolo originario il bene per il quale è
procedimento, ai sensi dell'art. 30 commi 7 e 8 del DPR 380/2001, e l'acquisto a titolo originario comporta, per sua natura, la caducazione di ogni vincolo e di ogni diritto dominicale gravante sullo stesso (vedi Cass. Civile Sez. VI 6 ottobre 2017 n.23453).
pag. 11/14 Del resto, in senso conforme ai principi enunciati si è pronunciata questa Corte, con la sentenza n. 2178/2023 del 24 ottobre-3 novembre 2023, superando precedente orientamento, con il quale era stato recepito il diverso indirizzo giurisprudenziale del quale si è dato conto.
5- Alla stregua dei principi di diritto sopra illustrati, deve considerarsi infondato anche il secondo motivo dell'appello principale, posto che la circostanza che
[...]
e abbiano acquistato, in data 7 settembre 2005, in Pt_1 Parte_2
buona fede l'immobile del quale si tratta non comporta l'illegittimità degli atti posti in essere dal nei confronti degli appellanti o l'inopponibilità di tali Controparte_1
atti a questi ultimi, posto che l'eventuale buona fede li legittima ad avvalersi della tutela di cui all'art. 1479 c.c. nei confronti del loro dante causa, vale a dire del soggetto che ha loro venduto il bene per il quale è controversia.
6-Deve, infine, considerarsi infondato l'appello incidentale con il quale il CP_1
ha censurato la pronuncia di rigetto della sua domanda mirante alla condanna
[...]
del e della al pagamento di una indennità per l'occupazione “sine Pt_1 Parte_2
titulo” del bene in questione.
Tale domanda va, infatti, considerata inammissibile, perché tardivamente proposta,
essendo stata formulata in primo grado, per la prima volta, nella memoria ex art. 183
comma 6 n.1 c. p. c.
7-In ragione della parziale soccombenza del le spese del grado Controparte_1
devono essere compensate per ¼ e, pertanto, e Parte_1 Parte_2
devono essere condannati al rimborso, in favore dell'TE , della
[...] CP_2
parte rimanente, liquidata ex DM 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile pag. 12/14 della controversia (complessità bassa), in 5.109,50 Euro per compenso di avvocato
(1.543,50 Euro per la fase di studio, 1065,50 Euro per la fase introduttiva e 2.602,50
Euro per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
8- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di e di Parte_1
, nonché del dell'ulteriore importo a titolo di Parte_2 Controparte_1
contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, rispettivamente previsto per l'appello principale e per l'appello incidentale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi Cass.
Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile 2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione assorbita o disattesa:
I-Rigetta l'appello proposto da e da e l'appello Parte_1 Parte_2
incidentale del Controparte_1
II- Dichiara compensate per ¼ le spese del grado e condanna e Parte_1
al rimborso, in favore del della parte rimanente Parte_2 Controparte_1
, liquidata in 5.109,50 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del
15% del compenso, VA e Cpa come per legge;
III- Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di e di Parte_1
, nonché del dell'ulteriore importo a titolo di Parte_2 Controparte_1
pag. 13/14 contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, rispettivamente previsto per l'appello principale e per l'appello incidentale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
SArio LO IN PE De SA
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima sezione civile
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. PE De SA Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. SArio LO IN Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 836 del Ruolo Generale
dell'anno 2023, promossa da nato a [...] il [...] (CF ) e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...](CF Parte_2
), entrambi residenti in [...], con il patrocinio C.F._2
dell'Avv. Silvio Campana e dell'Avv. Nicola Campana.
-appellanti-
Contro
(CF ), in persona del Sindaco pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. Benedetta Ricci.
-appellato-
CONCLUSIONI
Per e come da note scritte depositate in Parte_1 Parte_2
data 8 aprile 2025 e in data 6 giugno 2025. Per come da note scritte depositate in data 9 aprile 2025 e in Controparte_1
data 6 giugno 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- e hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Rimini, il affinché venisse accertato l'intervenuto acquisto Controparte_1
per usucapione, da parte di essi attori, del terreno con sovrastante immobile sito in Comune di
Rimini, località San Lorenzo in Correggiano, Via Feleto n. 39, censito al NCT al foglio 147
part. 450 ente urbano di mq. 479 e al NCEU al foglio 147 part, 450 sub 1,3 e 4; in subordine,
hanno chiesto che fossero dichiarati inopponibili, nei loro confronti, a norma dell'art. 1479 del codice civile, e, comunque, che fossero disapplicati gli atti amministrativi emessi dall
[...]
convenuto in ordine alle violazioni edilizie commesse dall'originario proprietario ed CP_2
il conseguente trasferimento al patrimonio disponibile del dell'area e del sovrastante CP_1
fabbricato suddetti e, in particolare, l'ordinanza di sospensione lavori di lottizzazione abusiva del 5.4.1988 n. 3432/88, l'ordinanza di sospensione SUE n. 144984 del 28.09.2012 pratica
4305, il provvedimento SUE reg. n. 4305 del 12.11.2018 prot.n. 0308407/018, la comunicazione di avvio procedimento per immissione in possesso protocollo n. 0311768/2018
Settore Patrimonio.
Si è costituito in giudizio il e ha dedotto di avere acquistato i beni oggetto Controparte_1
della domanda, siccome ricompresi nelle aree interessate da reato di lottizzazione abusiva,
commesso da dante causa degli odierni attori, i quali non potevano, pertanto, trarre vantaggio da un illecito permanente. Ha, ancora, evidenziato che, a seguito della notifica dell'ordinanza di sospensione di lottizzazione abusiva e della conseguente acquisizione del bene al proprio patrimonio, gli attori ne erano divenuti meri detentori, essendo intervenuto in via automatica un pag. 2/14 mutamento del loro animus, determinato dalla consapevolezza della appartenenza ad altri dei beni in questione. Ha chiesto, in via riconvenzionale, che venisse accertata e dichiarata l'intervenuta acquisizione ex lege al patrimonio disponibile del di Rimini dei beni CP_1
oggetto di causa. Ha chiesto, per la prima volta in memoria ex art.183 comma 6 c. p. c., la condanna degli attori al pagamento di indennità di occupazione senza titolo del bene in questione.
2-Il Tribunale di Rimini, con la sentenza n.316/2023 del 3 aprile 2023, accertata l'acquisizione ex lege al patrimonio disponibile del dei beni oggetto di causa, ha, per Controparte_1
l'effetto, rigettato le domande formulate da e , Parte_1 Parte_2
nonché la domanda riconvenzionale del mirante al conseguimento di Controparte_1
indennità di occupazione.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha rilevato:
-che i testimoni escussi avevano confermato il possesso ultraventennale dell'area per la quale era controversia da parte degli attori e dei loro danti causa dal 29.03.1988 fino al 4.10.2012;
-che non era contestato che l'area di proprietà degli attori facesse parte di quelle ricomprese nel perimetro della c.d. “lottizzazione SA” in quanto la particella 450 derivava anch'essa dall'originario frazionamento di un più ampio lotto operato da;
Parte_3
-che non era, poi, contestato che il SA avesse alienato l'area di cui alla suddetta particella a la quale, a sua volta, l'aveva venduta alla società Mari Immobiliare, la quale, Persona_1
infine, con atto pubblico a rogito del notaio il 7.09.2005, l'aveva venduta a Per_2 [...]
e a;
Pt_1 Parte_2
-che, infine, dovevano considerarsi pacifiche l'emissione di ordinanza comunale di sospensione della lottizzazione abusiva prot. n. 3432/1988 e la successiva contestazione della lottizzazione pag. 3/14 abusiva prot. n. 144984/2012, nonché l'invio della nota prot. 311768/2018, con la quale era stata comunicata l'acquisizione di diritto al patrimonio del delle aree Controparte_1
interessate dalla lottizzazione abusiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 d.P.R. 380/2001 e dell'art. 12 L.R. Emilia Romagna n. 23/2004;
-che, nelle more del giudizio, era stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la soluzione del contrasto insorto in merito alla questione riguardante gli effetti del decreto di espropriazione notificato al proprietario espropriato e, in particolare, se, in tale ipotesi, venisse a verificarsi la condizione del cd. costituto possessorio in favore dell'ente espropriante e, quindi,
l'automatica perdita dell'animus possidendi in capo al precedente proprietario che continuasse ad occupare il bene espropriato, con conseguente interruzione del pregresso possesso (utile ad
usucapionem) da quest'ultimo esercitato o se, invece, il possesso continuasse a permanere in capo all'occupante con la possibilità di riacquistare il diritto di proprietà sul bene – ancorché
oggetto di espropriazione, ma senza che fosse intervenuta la immissione in possesso o una condotta realizzativa delle opere previste nel decreto di esproprio ‒ a titolo di usucapione al successivo maturare dei venti anni continuativi;
-che nella giurisprudenza di legittimità si erano, infatti, confrontati negli anni due orientamenti divergenti sulla questione della possibilità di usucapire un immobile validamente espropriato,
nel caso in cui il proprietario persistesse nel godimento del bene per un tempo utile a usucapirlo,
ai sensi dell'art. 1158 c.c.;
-che, secondo un primo orientamento, “……..in tema di possesso ad usucapionem, tanto il
trasferimento volontario quanto quello coattivo di un bene non integrano necessariamente, di
per sé, gli estremi del constitutum possessorium, poiché ‒ con particolare riguardo ai
trasferimenti coattivi conseguenti ad espropriazione per pubblica utilità ‒ il diritto di proprietà
pag. 4/14 è trasferito contro la volontà dell'espropriato/possessore, e nessun accordo interviene fra
questi e l'espropriante, né in relazione alla proprietà, né in relazione al possesso. Ne consegue
che il provvedimento ablativo non determina, di per sé, un mutamento dell'animus rem sibi
habendi in animus detinendi in capo al proprietario espropriato, il quale, pertanto, può del
tutto legittimamente invocare, nel concorso delle condizioni di legge, il compimento in suo
favore dell'usucapione (a ciò non ostando, tra l'altro, il disposto degli artt. 52 e 63 della legge
n. 2359 del 1865) tutte le volte in cui alla dichiarazione di pubblica utilità non siano seguiti né
l'immissione in possesso, né l'attuazione del previsto intervento urbanistico da parte
dell'espropriante, del tutto irrilevante appalesandosi, ai fini de quibus, l'acquisita
consapevolezza dell'esistenza dell'altrui diritto dominicale” (in tal senso Cass. sez. I n. 5293
del 2000; sez. II n. 5996 del 2014, n. 25594 del 2013, n. 13558 del 1999 e, implicitamente, n.
3836 del 1983);
-che, secondo diverso orientamento, fatto proprio dalla sentenza della Corte di Cassazione
SS.UU. n. 651 del 12.01.2023, “il decreto di espropriazione è idoneo a far acquisire la
proprietà piena del bene e ad escludere qualsiasi situazione di diritto o di fatto con essa
incompatibile e, qualora il precedente proprietario o un soggetto diverso continuino ad
esercitare sulla cosa un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, la notifica
[o conoscenza] del decreto ne comporta la perdita dell'animus possidendi, conseguendone che,
ai fini della configurabilità di un nuovo possesso ad usucapionem, è necessario un atto di
interversio possessionis” (Cass. sez. I n. 6742 del 2014, n. 13669 del 2007, n. 12023 del 2004;
sez. II n. 23850 del 2018 e n. 6966 del 1988);
-che l'ordinanza di sospensione della lottizzazione abusiva, la quale, decorsi 90 gg dalla notifica, ove non fosse intervenuta la revoca del provvedimento, determinava l'acquisizione di pag. 5/14 diritto delle aree lottizzate al patrimonio comunale senza che fosse necessario un ulteriore provvedimento, era senza alcun dubbio equiparabile ad un provvedimento espropriativo,
trattandosi di provvedimento lato sensu ablatorio, con conseguente applicabilità del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte;
-che l'art. 30 comma 8 del DPR 380/2001, infatti, prevedeva espressamente che “Trascorsi
novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree
lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o
responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di
inerzia si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma
8”;
-che la lottizzazione abusiva costituiva un illecito permanente e insanabile;
-che, secondo quanto statuito dal comma 7 dell'art. 30 D.P.R. 380/2001, nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale avesse accertato l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree, avrebbe dovuto disporne la sospensione;
-che il provvedimento di sospensione comportava l'immediata interruzione delle opere in corso e il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con “atti tra vivi”, e doveva essere trascritto,
a tal fine, nei registri immobiliari;
-che il comma 9 prevedeva un'ulteriore ipotesi di nullità, statuendo che gli “atti aventi per oggetto lotti di terreno”, per i quali fosse stato emesso il provvedimento di sospensione previsto dal comma 7, erano “nulli” e non potevano essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata;
pag. 6/14 - che, nel caso in esame, era stata notificata agli odierni attori, ed era dunque dagli stessi conosciuta, l'ordinanza di sospensione della lottizzazione abusiva, peraltro impugnata con ricorso al TAR dell'Emilia Romagna R.G. 1183/2012;
-che tale impugnazione era stata rigettata con sentenza n. 1018/2016;
-che era di tutta evidenza, quindi, che, decorsi i 90 giorni dalla suddetta notifica, si era verificato l'acquisto di diritto delle aree illegittimamente lottizzate al patrimonio comunale, come previsto dall'art. 30 del DPR 380/2001;
-che, in conseguenza di ciò, anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale delle Sezioni
Unite della suprema Corte nel frattempo intervenuta, era inevitabilmente venuta meno in capo agli attori una qualsivoglia situazione possessoria, essendo gli stessi meri detentori di un bene già di fatto passato alla mano pubblica, con la conseguenza che la configurabilità di un nuovo periodo possessorio invocabile in loro favore ad usucapionem, avrebbe necessitato di un atto di
interversio possessionis, cosa che, nel caso in esame, non era stata né dedotta né tantomeno dimostrata.
-che, a tal fine, non era, infatti, sufficiente un semplice atto di volizione interna,
“………occorrendo una manifestazione esteriore – rivolta specificamente contro il possessore
(art. 1141, comma 2, c.c.), in maniera che questi possa rendersene conto – dalla quale sia
consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in
nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata
sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi, non rilevando
l'inottemperanza alle eventuali pattuizioni implicite in forza delle quali la detenzione era stata
costituita, né meri atti di esercizio del possesso (quali la stipula di contratti di locazione, la
percezione dei relativi canoni, lo svolgimento di opere di manutenzione e la gestione delle
pag. 7/14 utenze), traducendosi gli stessi in un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata
dalla materiale disponibilità del bene (cfr. Cass. sez. I n. 26327 del 2016, sez. II n. 2392 del
2009), né rilevando l'impugnazione del decreto di esproprio in sede giurisdizionale, cui va
attribuito il solo intento di disconoscere il titolo di acquisizione del diritto reale (cfr. Cass. sez.
I n. 13669 del 2007). Il contenuto dell'interversione, idonea a trasformare la detenzione in
possesso, deve poter significare la negazione dell'altrui possesso e l'affermazione del proprio
(negazione ed affermazione in modi e forme variabili in rapporto con i modi e le forme variabili
di comportamento del possessore), bastando all'uopo un comportamento oppositivo non
soggetto a particolari formalità, secondo l'insindacabile valutazione del giudice del merito. In
mancanza di atti di prova di uno specifico atto di interversione nel possesso dopo l'emissione
del decreto di espropriazione per pubblica utilità, l'eventuale protrarsi del godimento del bene
da parte dell'espropriato può integrare una detenzione precaria non utile ai fini
dell'usucapione” (Cass. SS.UU. n. 651/2023);
-che non poteva darsi alcun rilievo alla affermata buona fede degli attori anche in relazione al tempo decorso, atteso il carattere doveroso e vincolato della potestà esercitata, in presenza di tutti gli elementi integranti la fattispecie della lottizzazione abusiva e trattandosi di una situazione in cui acquisiva influenza, da punto di vista urbanistico, la sussistenza di un abuso che era oggettivo e aveva natura permanente, pur rimanendo fermo che la tutela dei terzi acquirenti di buona fede, estranei alla materiale consumazione dell'illecito, ben poteva essere fatta valere in sede civile nei confronti dei danti causa;
-che, alla luce di quanto sopra, accertato l'acquisto di diritto delle aree illegittimamente lottizzate al patrimonio comunale, non potevano che essere rigettate le domande formulate da e nei confronti del Parte_1 Parte_2 Controparte_1
pag. 8/14 -che, le spese di lite, in ragione del perdurante contrasto sul punto desumibile dalle numerose sentenze emesse e la sopravvenienza in corso di causa della citata pronuncia delle Sezioni
Unite, dovevano essere compensate;
-che, per le medesime ragioni, non si riteneva di dovere disporre la condanna degli attori al pagamento dell'indennità di occupazione, come richiesto in via riconvenzionale da parte convenuta.
3- Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
, affidandolo ai seguenti motivi:
[...]
a-Violazione ed omessa valutazione delle circostanze che avevano determinato l'acquisto per usucapione ex art. 1158 c. c. dell'area e del sovrastante fabbricato in Rimini via Feleto 39 da parte di essi appellanti;
b-errata valutazione nella sentenza impugnata dell'illegittimità delle ordinanze del CP_1
verso gli acquirenti in buona fede ex art.1479 c. c.
Si è costituito il e ha invocato il rigetto dell'impugnazione suddetta, Controparte_1
proponendo appello incidentale avverso la statuizione con la quale il Tribunale di Rimini aveva disatteso la propria domanda mirante ad ottenere la condanna del e della Pt_1 Parte_2
al pagamento di una indennità per l'occupazione senza titolo dell'area in questione.
Fissata dal Consigliere Istruttore udienza di rimessione della causa in decisione, ex
art. 352 c. p. c., la causa è stata, infine, rimessa al Collegio per la decisione, all'esito
di trattazione cartolare, con ordinanza del 9 luglio 2025.
4- L'appello di e di è infondato e merita, Parte_1 Parte_2
perciò, di essere rigettato.
Con il primo motivo, il e la hanno, in buona sostanza, dedotto Pt_1 Parte_2
pag. 9/14 che, al momento in cui era stata loro notificata l'ordinanza di sospensione della lottizzazione abusiva, nell'ottobre del 2012, il possesso ultraventennale dell'area in questione, da parte di essi appellanti e dei loro danti causa, si era concretizzato, nel periodo compreso tra il 29 marzo 1988 e il 4 dicembre 2012, e che, comunque, alla fattispecie in esame non era applicabile il principio espresso dalla sentenza n. 653/2023
del 12 gennaio 2023, resa a Sezioni Unite dalla suprema Corte, la quale aveva affermato che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il decreto di esproprio validamente emesso era idoneo a far acquisire al beneficiario dell'espropriazione la piena proprietà
del bene e ad escludere qualsiasi situazione di fatto e di diritto con essa incompatibile,
con la conseguenza che, anche quando all'adozione del menzionato decreto non seguisse l'immissione in possesso, la notifica o la conoscenza effettiva di detto decreto comportava ugualmente la perdita dell'"animus possidendi" in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto - nel caso in cui continuasse ad occupare il bene - si configurava come mera detenzione, che non consentiva il riacquisto della proprietà per usucapione se non a seguito di un atto di interversione del possesso, fermo restando il diritto di chiedere la retrocessione totale o parziale del bene.
Orbene, va, in proposito, rilevato che la Suprema Corte ha, in seguito, dato continuità a tale principio (vedi Cass. Civile Sez. II 28 febbraio 2025 n.5354), evidenziando che lo stesso costituisce applicazione della più generale regola che il privato, attinto da provvedimento ablativo del diritto reale goduto, ove il bene permanga nella di lui diponibilità, ne diviene "ope legis" mero detentore, pur in assenza di un atto materiale della pubblica amministrazione che interrompa la relazione con la "res". La riportata conclusione, alla quale le Sezioni Unite erano giunte per l'espropriato, a maggior ragione valeva per il privato attinto da sanzione ablativa della pag. 10/14 proprietà, versando quest'ultimo in evidente illecito. Infatti, in ipotesi di confisca urbanistica di immobile abusivamente edificato, non demolito nel termine di legge, si realizzava l'acquisto a titolo originario al patrimonio comunale della proprietà, con la conseguenza della non configurabilità dell' animus possidendi in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto -
nel caso in cui continuasse ad occupare il bene - si configurava come mera detenzione, che non consentiva il riacquisto della proprietà per usucapione salvo atti di mutamento della stessa in possesso ai sensi del secondo comma dell'art. 1141 c.c. (Cass. Civile Sez. II 1agosto 2024 n.
21672, 1/8/2024). Analogamente, trattandosi di fattispecie sovrapponibile, tale effetto doveva verificarsi nel caso di omesso adempimento all'ordinanza emessa dalla pubblica amministrazione, in presenza di lottizzazione abusiva, ai sensi dell'art. 30, commi 7 e 8, D.P.R.
n. 380/2001 (Cass. Civile Sez. II 28 febbraio 2025 n.5354).
Nel caso che ci occupa, l'ordinanza di sospensione della lottizzazione abusiva del 26
marzo 1988 è stata notificata al primo dei danti causa degli appellanti ( Pt_3
) il 18 aprile 1988, così che quest'ultimo, essendo divenuto mero detentore
[...]
dell'area, non ne poteva trasferire il possesso alla successiva acquirente CP_3
, con la conseguenza che anche la , avente
[...] Controparte_4
causa dalla non poteva trasferire il possesso del bene al e alla Per_1 Pt_1
In ogni caso, il notificando anche al e alla Parte_2 Controparte_1 Pt_1
in data 4 ottobre 2012, l'ordinanza del 26 marzo 1988, trascorsi novanta Parte_2
giorni da tale notifica, ha acquistato a titolo originario il bene per il quale è
procedimento, ai sensi dell'art. 30 commi 7 e 8 del DPR 380/2001, e l'acquisto a titolo originario comporta, per sua natura, la caducazione di ogni vincolo e di ogni diritto dominicale gravante sullo stesso (vedi Cass. Civile Sez. VI 6 ottobre 2017 n.23453).
pag. 11/14 Del resto, in senso conforme ai principi enunciati si è pronunciata questa Corte, con la sentenza n. 2178/2023 del 24 ottobre-3 novembre 2023, superando precedente orientamento, con il quale era stato recepito il diverso indirizzo giurisprudenziale del quale si è dato conto.
5- Alla stregua dei principi di diritto sopra illustrati, deve considerarsi infondato anche il secondo motivo dell'appello principale, posto che la circostanza che
[...]
e abbiano acquistato, in data 7 settembre 2005, in Pt_1 Parte_2
buona fede l'immobile del quale si tratta non comporta l'illegittimità degli atti posti in essere dal nei confronti degli appellanti o l'inopponibilità di tali Controparte_1
atti a questi ultimi, posto che l'eventuale buona fede li legittima ad avvalersi della tutela di cui all'art. 1479 c.c. nei confronti del loro dante causa, vale a dire del soggetto che ha loro venduto il bene per il quale è controversia.
6-Deve, infine, considerarsi infondato l'appello incidentale con il quale il CP_1
ha censurato la pronuncia di rigetto della sua domanda mirante alla condanna
[...]
del e della al pagamento di una indennità per l'occupazione “sine Pt_1 Parte_2
titulo” del bene in questione.
Tale domanda va, infatti, considerata inammissibile, perché tardivamente proposta,
essendo stata formulata in primo grado, per la prima volta, nella memoria ex art. 183
comma 6 n.1 c. p. c.
7-In ragione della parziale soccombenza del le spese del grado Controparte_1
devono essere compensate per ¼ e, pertanto, e Parte_1 Parte_2
devono essere condannati al rimborso, in favore dell'TE , della
[...] CP_2
parte rimanente, liquidata ex DM 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile pag. 12/14 della controversia (complessità bassa), in 5.109,50 Euro per compenso di avvocato
(1.543,50 Euro per la fase di studio, 1065,50 Euro per la fase introduttiva e 2.602,50
Euro per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
8- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di e di Parte_1
, nonché del dell'ulteriore importo a titolo di Parte_2 Controparte_1
contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, rispettivamente previsto per l'appello principale e per l'appello incidentale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi Cass.
Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile 2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione assorbita o disattesa:
I-Rigetta l'appello proposto da e da e l'appello Parte_1 Parte_2
incidentale del Controparte_1
II- Dichiara compensate per ¼ le spese del grado e condanna e Parte_1
al rimborso, in favore del della parte rimanente Parte_2 Controparte_1
, liquidata in 5.109,50 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del
15% del compenso, VA e Cpa come per legge;
III- Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di e di Parte_1
, nonché del dell'ulteriore importo a titolo di Parte_2 Controparte_1
pag. 13/14 contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, rispettivamente previsto per l'appello principale e per l'appello incidentale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
SArio LO IN PE De SA
pag. 14/14