CA
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 6449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6449 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3663/2019
All'udienza collegiale del giorno 05/11/2025 ore 12:25
Presidente Relatore Dott. TO ER Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Pt_1
Avv. BARNABA STEFANO presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. BELLONI MARINA
Avv. NIEDDU DEL RIO Controparte_2
Alle ore 12.41 nessuno compare per l'appellato
La Corte invita l'avv.to a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv.to Barnaba discute riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
TO ER
AR LA AN
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. TO ER - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 5 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3663 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
(C.F./P.IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Stefano Barnaba (C.F.: - PEC: C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Colleferro Email_1
(RM), Via Bruno Buozzi n. 35, giusta procura in atti;
-APPELLANTE -
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 congiuntamente e/o disgiuntamente dall'Avv. Marina Belloni (C.F.: – PEC: C.F._3
) e dall'Avv. Rosalia Lisanna Nieddu del Rio (C.F.: Email_2
– PEC: ) ed C.F._4 Email_3 elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Roma, via Cardinal de Luca n. 10, giusta procura in atti;
- APPELLATA – RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 18.05.2021 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Velletri n. 2434/2018, pubblicata in data 20/11/2018, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 8699/2014, promosso da Controparte_1 nei confronti di Parte_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nell'atto di appello come qui di seguito viene riportato.
“Il sig. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1763/2014 Controparte_1 emesso dal Tribunale di Velletri su istanza della in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
a mezzo del quale era stato ingiunto allo stesso il pagamento della somma di € 8.470,00/00, CP_1 oltre interessi legali, € 110,00 per spese, € 600,00 per competenze, oltre IVA e CPA, a fronte di un ordine di lavoro consistito nella realizzazione e posa in opera di n. 1 grata in ferro, n. 3 grate fisse,
n. 1 portone blindato, n. 1 porta ad un'anta in alluminio con effetto legno, n. 3 finestre in alluminio
a taglio termico complete, presso l'abitazione dello stesso in Castelnuovo di Porto, Via CP_1
RA SE n. 1, come da fattura n. 120 del 29.09.2012, D.D.T. n. 62 del 17.04.2012 e da scritture contabili. A sostegno della opposizione il sig. faceva rilevare la presunta Controparte_1 inesistenza di qualsivoglia rapporto con la essendosi, a suo dire, rivolto per la fornitura di Parte_1 detta merce alla In particolare, l'opponente affermava che in data 10.11.2011 avrebbe Parte_2 stipulato con la un contratto per la fornitura e la posa in opera di grate di protezione Parte_2 ed infissi esterni, da eseguirsi entro il 30.04.2012, presso la propria abitazione e che detta merce sarebbe stata consegnata e posta in opera dalla stessa alla quale sarebbe stato Parte_2 corrisposto il prezzo concordato, pari ad € 9.680,00, come da fattura n. 07/2012 del 30.06.2012. Si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante p.t., contestando recisamente Parte_1 la domanda avanzata dall'opponente siccome infondata. Segnatamente, la opposta faceva rilevare: di aver effettuato, in via esclusiva, il lavoro presso l'abitazione del , come attestato anche CP_1 dai documenti posti in allegato al decreto ingiuntivo, ovvero, dal documento di trasporto n. 62/12 del
17.04.2012 provante che il cessionario risultava essere proprio il sig. , residente in [...]
Castel Nuovo di Porto, alla Via RA SE n. 1, e che la merce era stata regolarmente consegnata, e dalla fattura, del 29.09.2012; che non vi era stato alcun rapporto di sub appalto tra la
e la ma semplicemente un subentro, dal momento che, evidentemente la Parte_1 Parte_2
non poteva o non era in grado di svolgere tale lavoro. Quindi, esistendo rapporti Parte_2 professionali con la le chiedeva di subentrare nell'ordinativo, con ogni conseguenza in Parte_1 ordine alla consegna e posa in opera ed alla fatturazione, che sarebbero state interamente a carico della opposta in quanto, lo si ripete, subentrante alla nel rapporto con il . Parte_2 CP_1
A riprova della inesistenza di un rapporto di sub appalto tra la e la tra Parte_2 Parte_1 l'altro, sussistono alcuni elementi che si vanno a riassumere per completezza espositiva ed, in particolare: 1) nel presunto contratto del 10.11.2011 che sarebbe intervenuto tra la stessa Parte_2 ed il sig. , da quest'ultimo allegato all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo,
[...] Controparte_1 non veniva fatta alcuna menzione della come sub appaltante;
2) la fattura n. 120 del Parte_1
29.09.2012 emessa dalla è conseguente al D.d.t. n. 62/12 del 17.04.2012, e dunque la Parte_1 fornitura è precedente al 30.06.2012, data impressa sulla fattura compilata dalla
Parte_2 prodotta dal . 3) alcuna comunicazione è mai stata rivolta alla circa la presunta CP_1 Parte_1 fattura della 4) che l'opponente, pur avendo prodotto in atti copia del contratto che
Parte_2 avrebbe sottoscritto con la per somministrazione e posa in opera della merce in
Parte_2 parola e della fattura conseguente, non aveva fornito alcun elemento di prova in ordine all'avvenuto effettivo pagamento, alla stessa del prezzo convenuto. In corso di causa venivano
Parte_2 espletate le prove orali richieste dalle parti e all'esito, all'udienza del 12.06.2018 il Giudice le invitava a precisare le conclusioni e rinviava la causa per la discussione ex art. 281 sexies con concessione di termine per il deposito di note conclusive”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “- accoglie l'opposizione proposta da;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1763/2014, emesso in data 17.07.2014 dal Controparte_1
Tribunale di Velletri;
- compensa le spese tra le parti”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, in totale riforma dell'impugnata sentenza, alla luce di tutte le motivazioni dispiegate, in accoglimento della presente domanda, rigettare l'opposizione proposta dal sig. avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1 numero n. 1763/2014, perché non provata e comunque infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarlo disponendone la provvisoria esecutorietà con conseguente condanna dell'opponente, sig. , alla corresponsione dell'esatto importo da esso recato, oltre interessi e spese, Controparte_1
IVA e CPA. Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
§ 5. — L'appellato , con comparsa di risposta depositata in data 21.10.2019 Controparte_1 ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
Nel merito ha resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni: “Che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Voglia: - IN VIA PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare che il proposto appello
è inammissibile per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., oltre che per violazione del principio della specificità dei motivi, come argomentato in premessa;
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, respingere il gravame perché infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni indicate in premessa, confermando in toto la sentenza n. 2434/2018 emessa in data 15.11.2018 e pubblicata in data 20.11.2018 dal Tribunale Ordinario di Velletri, e per l'effetto condannare la al Pt_1 pagamento a favore dell'Arch. di una somma di denaro equitativamente determinata Controparte_1 ex art. 96 co. 3^ c.p.c. Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio”.
§ 6. — All'odierna udienza è presente il solo difensore di parte appellante il quale ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ha discusso oralmente la causa.
§ 7. — Tali i motivi d'appello e le difese e conclusioni delle parti preliminarmente debbono essere affrontate le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. superata dall'esame nel merito dell'impugnazione e quella di cui all'art.342 c.p.c..
§ 7.1. — A tale ultimo riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C.
(Cass. SU n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n.36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
§ 7.2. — Quanto poi alla inammissibilità ex art.348 bis c.p.c. deve osservarsi come la facoltà del giudice di emettere un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., ossia per assenza di una sua ragionevole probabilità di accoglimento, in base a quanto stabilito dall'art. 348 ter co. 1° c.p.c. va necessariamente esercitata in prima udienza, all'esito delle verifiche previste dall'art.350 co. 2 c.p.c., prima di dare ingresso alla trattazione. In caso di compimento di dette verifiche e di rinvio della causa ad altra data, come è avvenuto nel caso di specie, tale possibilità risulta dunque preclusa e non è più possibile definire la lite con un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità che, se adottata successivamente, sarebbe affetta da nullità per violazione della legge processuale (così Cass. n.10409/2020 e n.4696/2016).
§ 7.3. — Analoghe considerazioni possono farsi riguardo l'eccezione di “Inammissibilità dell'appello per riproposizione delle medesime eccezioni del giudizio di prime cure – violazione del principio di specificità dei motivi di appello”.
§ 8. — Nel merito l'appello si articola in un unico motivo così rubricato “NULLITÀ E/O
RIFORMA DELLA SENTENZA EX ART. 132 CPC N. 4 PER MOTIVAZIONE ILLOGICA,
CARENTE, NONCHÈ MOTIVAZIONE APPARENTE ED INSUFFICIENTE ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO. ILLOGICITÀ' E CARENZA DELLA MOTIVAZIONE”.
La sentenza impugnata è così motivata: “Dunque il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza, ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. La società ricorrente, oggi opposta, producendo la documentazione allegata al ricorso, fattura e documento di trasporto, ha soddisfatto l'onere probatorio richiesto per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma a fronte del disconoscimento eseguito ex art. 214 c.p.c. da parte dell'opponente della firma apposta sul D.d.t., non ha proposto istanza di verificazione, per cui è venuta meno l'utilizzabilità di tale documento ai fini probatori, poiché a norma dell'articolo 216
c.p.c. la parte, nel caso che ci occupa la che intende valersi il documento recante la firma Parte_1 disconosciuta deve chiederne la verificazione. In effetti la società opposta non ha avanzato tale stanza. Va osservato, pertanto, che la non ha provato la sua pretesa creditoria, poiché la Parte_1 sola fattura non è idonea a provare il credito asseritamente vantato. Nessuna altra prova è stata prodotta, inoltre, a sostegno delle altre allegazioni, come riportate, in ordine rapporti subentro nel rapporto con la Quest'ultima regolarmente chiamata in giudizio, a seguito di Parte_2 autorizzazione all'integrazione del contraddittorio, non si costituiva, poiché risulta fallita, e, dunque nulla poteva essere verificato sull'allegato suo rapporto con la Parte_1
Deve essere considerato, altresì, che parte opponente ha depositato il richiamato contratto di fornitura con la e la relativa fattura recante la dicitura di avvenuto pagamento”. Parte_2
§ 8.1. — Deduce innanzitutto l'appellante che, erroneamente, il Tribunale aveva ritenuto necessaria la proposizione di un'istanza di verificazione in quanto “Se si analizza il D.d.t. versato in atti e posto a fondamento del ricorso per ingiunzione di pagamento, si può evincere agevolmente che nello spazio dedicato al soggetto cui è stata consegnata la merce non è indicato il nome del sig.
[...]
, bensì un altro nominativo, che ha ricevuto la merce al posto suo”. CP_1
Il motivo è infondato.
La circostanza che la firma apposta sul d.d.t. non appartenga a bensì ad un Controparte_1 terzo è circostanza mai rappresentata nel giudizio di primo grado e contrastante con le affermazioni dell'opposta secondo cui l'opponente era presente sui luoghi di causa e pertanto avrebbe dovuto sottoscrivere personalmente il documento.
Comunque, anche a voler ritenere provata tale circostanza, la sottoscrizione di un terzo non renderebbe comunque opponibile il documento al in difetto di prova di un rapporto con il CP_1 sottoscrittore la cui identità peraltro è rimasta sconosciuta.
§ 8.2. — Deduce ancora l'appellante che “i testi escussi in corso di causa hanno confermato che la merce è stata fornita e posta in opera dalla e che sul posto, ovvero presso la casa del Parte_1 sig. , oltre a quest'ultimo, erano presenti oltre al legale rappresentante della sig. CP_1 Parte_1
, i soli operai della che si occuparono della consegna e del montaggio”. CP_3 Parte_1
Tuttavia, l'opposto ha giustificato tale circostanza deducendo di aver stipulato, per tali lavori, un contratto di appalto con la società a quale, per gli stessi emetteva, in data 30.06.2012 Parte_2 la fattura dell'importo di € 9.680,00 quietanziata.
L'appellante contesta il valore di tale fattura non essendovi prova dell'avvenuto pagamento.
La deduzione è infondata.
La motivazione della sentenza impugnata si fonda non soltanto sulla fattura bensì sul contratto stipulato, in data 10.11.2011, tra e la avente proprio ad oggetto la Controparte_1 Parte_2 fornitura oggetto di giudizio.
In data 30.06.2012 la emetteva una fattura dell'importo di € 9.680,00 con la Parte_2 dicitura “pagato” al 31.12.2012.
La prova del pagamento rateale di tale importo si ricava dalle ricevute in atti dell'importo ciascuna di € 968,00 anche se quelle prodotte non coprono l'intero importo pattuito.
Comunque, l'avvenuto pagamento si evince dalla dicitura “pagato” apposta alla fattura e dal fatto che nessuna pretesa ha avanzato la in riferimento a detto credito. Parte_2
Dunque, deve ritenersi verosimile che la abbia agito in quanto incaricata della Pt_1 Parte_2
[...
In ogni caso l'appellante non ha provato - come era suo onere ex articolo 2697 c.c. - i fatti costitutivi della sua pretesa e, segnatamente, l'esistenza di un rapporto contrattuale con
[...]
. CP_1
§ 9. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 10. — Non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex articolo 96 cpc - come richiesto dall'appellante - non risultando che la abbia agito in giudizio Pt_1 con dolo o colpa grave.
§ 11. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 5.201 ad € 26.000, tabella 12, 3° scaglione, compensi medi fatta eccezione per la fase istruttoria/trattazione per cui viene riconosciuto il compenso minimo in quanto non è stata espletata alcuna attività istruttoria) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 1.911,00 Compenso tabellare € 4.888,00
§ 12. — L'appellante è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Velletri n. 2434/2018, così Controparte_1 provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la società a rifondere a le spese di lite che liquida in Pt_1 Controparte_1 complessivi € 4.888,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali ed oneri di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002 a carico della società Pt_1
Così deciso in Roma il 5 novembre 2025.
Il Presidente estensore
TO ER
Sezione VI civile
R.G. 3663/2019
All'udienza collegiale del giorno 05/11/2025 ore 12:25
Presidente Relatore Dott. TO ER Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Pt_1
Avv. BARNABA STEFANO presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. BELLONI MARINA
Avv. NIEDDU DEL RIO Controparte_2
Alle ore 12.41 nessuno compare per l'appellato
La Corte invita l'avv.to a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv.to Barnaba discute riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
TO ER
AR LA AN
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. TO ER - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 5 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3663 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
(C.F./P.IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Stefano Barnaba (C.F.: - PEC: C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Colleferro Email_1
(RM), Via Bruno Buozzi n. 35, giusta procura in atti;
-APPELLANTE -
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 congiuntamente e/o disgiuntamente dall'Avv. Marina Belloni (C.F.: – PEC: C.F._3
) e dall'Avv. Rosalia Lisanna Nieddu del Rio (C.F.: Email_2
– PEC: ) ed C.F._4 Email_3 elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Roma, via Cardinal de Luca n. 10, giusta procura in atti;
- APPELLATA – RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 18.05.2021 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Velletri n. 2434/2018, pubblicata in data 20/11/2018, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 8699/2014, promosso da Controparte_1 nei confronti di Parte_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nell'atto di appello come qui di seguito viene riportato.
“Il sig. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1763/2014 Controparte_1 emesso dal Tribunale di Velletri su istanza della in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
a mezzo del quale era stato ingiunto allo stesso il pagamento della somma di € 8.470,00/00, CP_1 oltre interessi legali, € 110,00 per spese, € 600,00 per competenze, oltre IVA e CPA, a fronte di un ordine di lavoro consistito nella realizzazione e posa in opera di n. 1 grata in ferro, n. 3 grate fisse,
n. 1 portone blindato, n. 1 porta ad un'anta in alluminio con effetto legno, n. 3 finestre in alluminio
a taglio termico complete, presso l'abitazione dello stesso in Castelnuovo di Porto, Via CP_1
RA SE n. 1, come da fattura n. 120 del 29.09.2012, D.D.T. n. 62 del 17.04.2012 e da scritture contabili. A sostegno della opposizione il sig. faceva rilevare la presunta Controparte_1 inesistenza di qualsivoglia rapporto con la essendosi, a suo dire, rivolto per la fornitura di Parte_1 detta merce alla In particolare, l'opponente affermava che in data 10.11.2011 avrebbe Parte_2 stipulato con la un contratto per la fornitura e la posa in opera di grate di protezione Parte_2 ed infissi esterni, da eseguirsi entro il 30.04.2012, presso la propria abitazione e che detta merce sarebbe stata consegnata e posta in opera dalla stessa alla quale sarebbe stato Parte_2 corrisposto il prezzo concordato, pari ad € 9.680,00, come da fattura n. 07/2012 del 30.06.2012. Si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante p.t., contestando recisamente Parte_1 la domanda avanzata dall'opponente siccome infondata. Segnatamente, la opposta faceva rilevare: di aver effettuato, in via esclusiva, il lavoro presso l'abitazione del , come attestato anche CP_1 dai documenti posti in allegato al decreto ingiuntivo, ovvero, dal documento di trasporto n. 62/12 del
17.04.2012 provante che il cessionario risultava essere proprio il sig. , residente in [...]
Castel Nuovo di Porto, alla Via RA SE n. 1, e che la merce era stata regolarmente consegnata, e dalla fattura, del 29.09.2012; che non vi era stato alcun rapporto di sub appalto tra la
e la ma semplicemente un subentro, dal momento che, evidentemente la Parte_1 Parte_2
non poteva o non era in grado di svolgere tale lavoro. Quindi, esistendo rapporti Parte_2 professionali con la le chiedeva di subentrare nell'ordinativo, con ogni conseguenza in Parte_1 ordine alla consegna e posa in opera ed alla fatturazione, che sarebbero state interamente a carico della opposta in quanto, lo si ripete, subentrante alla nel rapporto con il . Parte_2 CP_1
A riprova della inesistenza di un rapporto di sub appalto tra la e la tra Parte_2 Parte_1 l'altro, sussistono alcuni elementi che si vanno a riassumere per completezza espositiva ed, in particolare: 1) nel presunto contratto del 10.11.2011 che sarebbe intervenuto tra la stessa Parte_2 ed il sig. , da quest'ultimo allegato all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo,
[...] Controparte_1 non veniva fatta alcuna menzione della come sub appaltante;
2) la fattura n. 120 del Parte_1
29.09.2012 emessa dalla è conseguente al D.d.t. n. 62/12 del 17.04.2012, e dunque la Parte_1 fornitura è precedente al 30.06.2012, data impressa sulla fattura compilata dalla
Parte_2 prodotta dal . 3) alcuna comunicazione è mai stata rivolta alla circa la presunta CP_1 Parte_1 fattura della 4) che l'opponente, pur avendo prodotto in atti copia del contratto che
Parte_2 avrebbe sottoscritto con la per somministrazione e posa in opera della merce in
Parte_2 parola e della fattura conseguente, non aveva fornito alcun elemento di prova in ordine all'avvenuto effettivo pagamento, alla stessa del prezzo convenuto. In corso di causa venivano
Parte_2 espletate le prove orali richieste dalle parti e all'esito, all'udienza del 12.06.2018 il Giudice le invitava a precisare le conclusioni e rinviava la causa per la discussione ex art. 281 sexies con concessione di termine per il deposito di note conclusive”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “- accoglie l'opposizione proposta da;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1763/2014, emesso in data 17.07.2014 dal Controparte_1
Tribunale di Velletri;
- compensa le spese tra le parti”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, in totale riforma dell'impugnata sentenza, alla luce di tutte le motivazioni dispiegate, in accoglimento della presente domanda, rigettare l'opposizione proposta dal sig. avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1 numero n. 1763/2014, perché non provata e comunque infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarlo disponendone la provvisoria esecutorietà con conseguente condanna dell'opponente, sig. , alla corresponsione dell'esatto importo da esso recato, oltre interessi e spese, Controparte_1
IVA e CPA. Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
§ 5. — L'appellato , con comparsa di risposta depositata in data 21.10.2019 Controparte_1 ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
Nel merito ha resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni: “Che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Voglia: - IN VIA PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare che il proposto appello
è inammissibile per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., oltre che per violazione del principio della specificità dei motivi, come argomentato in premessa;
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, respingere il gravame perché infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni indicate in premessa, confermando in toto la sentenza n. 2434/2018 emessa in data 15.11.2018 e pubblicata in data 20.11.2018 dal Tribunale Ordinario di Velletri, e per l'effetto condannare la al Pt_1 pagamento a favore dell'Arch. di una somma di denaro equitativamente determinata Controparte_1 ex art. 96 co. 3^ c.p.c. Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio”.
§ 6. — All'odierna udienza è presente il solo difensore di parte appellante il quale ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ha discusso oralmente la causa.
§ 7. — Tali i motivi d'appello e le difese e conclusioni delle parti preliminarmente debbono essere affrontate le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. superata dall'esame nel merito dell'impugnazione e quella di cui all'art.342 c.p.c..
§ 7.1. — A tale ultimo riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C.
(Cass. SU n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n.36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
§ 7.2. — Quanto poi alla inammissibilità ex art.348 bis c.p.c. deve osservarsi come la facoltà del giudice di emettere un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., ossia per assenza di una sua ragionevole probabilità di accoglimento, in base a quanto stabilito dall'art. 348 ter co. 1° c.p.c. va necessariamente esercitata in prima udienza, all'esito delle verifiche previste dall'art.350 co. 2 c.p.c., prima di dare ingresso alla trattazione. In caso di compimento di dette verifiche e di rinvio della causa ad altra data, come è avvenuto nel caso di specie, tale possibilità risulta dunque preclusa e non è più possibile definire la lite con un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità che, se adottata successivamente, sarebbe affetta da nullità per violazione della legge processuale (così Cass. n.10409/2020 e n.4696/2016).
§ 7.3. — Analoghe considerazioni possono farsi riguardo l'eccezione di “Inammissibilità dell'appello per riproposizione delle medesime eccezioni del giudizio di prime cure – violazione del principio di specificità dei motivi di appello”.
§ 8. — Nel merito l'appello si articola in un unico motivo così rubricato “NULLITÀ E/O
RIFORMA DELLA SENTENZA EX ART. 132 CPC N. 4 PER MOTIVAZIONE ILLOGICA,
CARENTE, NONCHÈ MOTIVAZIONE APPARENTE ED INSUFFICIENTE ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO. ILLOGICITÀ' E CARENZA DELLA MOTIVAZIONE”.
La sentenza impugnata è così motivata: “Dunque il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza, ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. La società ricorrente, oggi opposta, producendo la documentazione allegata al ricorso, fattura e documento di trasporto, ha soddisfatto l'onere probatorio richiesto per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma a fronte del disconoscimento eseguito ex art. 214 c.p.c. da parte dell'opponente della firma apposta sul D.d.t., non ha proposto istanza di verificazione, per cui è venuta meno l'utilizzabilità di tale documento ai fini probatori, poiché a norma dell'articolo 216
c.p.c. la parte, nel caso che ci occupa la che intende valersi il documento recante la firma Parte_1 disconosciuta deve chiederne la verificazione. In effetti la società opposta non ha avanzato tale stanza. Va osservato, pertanto, che la non ha provato la sua pretesa creditoria, poiché la Parte_1 sola fattura non è idonea a provare il credito asseritamente vantato. Nessuna altra prova è stata prodotta, inoltre, a sostegno delle altre allegazioni, come riportate, in ordine rapporti subentro nel rapporto con la Quest'ultima regolarmente chiamata in giudizio, a seguito di Parte_2 autorizzazione all'integrazione del contraddittorio, non si costituiva, poiché risulta fallita, e, dunque nulla poteva essere verificato sull'allegato suo rapporto con la Parte_1
Deve essere considerato, altresì, che parte opponente ha depositato il richiamato contratto di fornitura con la e la relativa fattura recante la dicitura di avvenuto pagamento”. Parte_2
§ 8.1. — Deduce innanzitutto l'appellante che, erroneamente, il Tribunale aveva ritenuto necessaria la proposizione di un'istanza di verificazione in quanto “Se si analizza il D.d.t. versato in atti e posto a fondamento del ricorso per ingiunzione di pagamento, si può evincere agevolmente che nello spazio dedicato al soggetto cui è stata consegnata la merce non è indicato il nome del sig.
[...]
, bensì un altro nominativo, che ha ricevuto la merce al posto suo”. CP_1
Il motivo è infondato.
La circostanza che la firma apposta sul d.d.t. non appartenga a bensì ad un Controparte_1 terzo è circostanza mai rappresentata nel giudizio di primo grado e contrastante con le affermazioni dell'opposta secondo cui l'opponente era presente sui luoghi di causa e pertanto avrebbe dovuto sottoscrivere personalmente il documento.
Comunque, anche a voler ritenere provata tale circostanza, la sottoscrizione di un terzo non renderebbe comunque opponibile il documento al in difetto di prova di un rapporto con il CP_1 sottoscrittore la cui identità peraltro è rimasta sconosciuta.
§ 8.2. — Deduce ancora l'appellante che “i testi escussi in corso di causa hanno confermato che la merce è stata fornita e posta in opera dalla e che sul posto, ovvero presso la casa del Parte_1 sig. , oltre a quest'ultimo, erano presenti oltre al legale rappresentante della sig. CP_1 Parte_1
, i soli operai della che si occuparono della consegna e del montaggio”. CP_3 Parte_1
Tuttavia, l'opposto ha giustificato tale circostanza deducendo di aver stipulato, per tali lavori, un contratto di appalto con la società a quale, per gli stessi emetteva, in data 30.06.2012 Parte_2 la fattura dell'importo di € 9.680,00 quietanziata.
L'appellante contesta il valore di tale fattura non essendovi prova dell'avvenuto pagamento.
La deduzione è infondata.
La motivazione della sentenza impugnata si fonda non soltanto sulla fattura bensì sul contratto stipulato, in data 10.11.2011, tra e la avente proprio ad oggetto la Controparte_1 Parte_2 fornitura oggetto di giudizio.
In data 30.06.2012 la emetteva una fattura dell'importo di € 9.680,00 con la Parte_2 dicitura “pagato” al 31.12.2012.
La prova del pagamento rateale di tale importo si ricava dalle ricevute in atti dell'importo ciascuna di € 968,00 anche se quelle prodotte non coprono l'intero importo pattuito.
Comunque, l'avvenuto pagamento si evince dalla dicitura “pagato” apposta alla fattura e dal fatto che nessuna pretesa ha avanzato la in riferimento a detto credito. Parte_2
Dunque, deve ritenersi verosimile che la abbia agito in quanto incaricata della Pt_1 Parte_2
[...
In ogni caso l'appellante non ha provato - come era suo onere ex articolo 2697 c.c. - i fatti costitutivi della sua pretesa e, segnatamente, l'esistenza di un rapporto contrattuale con
[...]
. CP_1
§ 9. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 10. — Non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex articolo 96 cpc - come richiesto dall'appellante - non risultando che la abbia agito in giudizio Pt_1 con dolo o colpa grave.
§ 11. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 5.201 ad € 26.000, tabella 12, 3° scaglione, compensi medi fatta eccezione per la fase istruttoria/trattazione per cui viene riconosciuto il compenso minimo in quanto non è stata espletata alcuna attività istruttoria) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 1.911,00 Compenso tabellare € 4.888,00
§ 12. — L'appellante è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Velletri n. 2434/2018, così Controparte_1 provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la società a rifondere a le spese di lite che liquida in Pt_1 Controparte_1 complessivi € 4.888,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali ed oneri di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002 a carico della società Pt_1
Così deciso in Roma il 5 novembre 2025.
Il Presidente estensore
TO ER