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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 27650/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Relatore dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 27650/2024 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. PRETE GIORGIO e dell'avv. LONGO MAURO ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Rivoli, via Rombò n. 28.
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in PINO Parte_1 Parte_2 TORINESE il 09/12/2005.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINO TORINESE (atto n. 19 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 15/07/2009. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 28/03/2024.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 25/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. Pt_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINO TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
A) Sulla gestione di - Mantenendo immutate le condizioni già stabilite in sede di Per_1 separazione
DISPONE che la figlia minore sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e dimora abituale presso l'abitazione della madre.
DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo gli accordi tra i coniugi e, in difetto, secondo il seguente schema:
- Una settimana, il giovedì dalle ore 18.00 sino alla mattina del venerdì, allorquando la figlia verrà riaccompagnata a scuola ovvero presso l'abitazione materna;
dalle ore 10.00 del sabato, fino alle ore 22.30 della domenica, con prelievo riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
- La settimana successiva, il giovedì dalle ore 18.00 sino alla mattina del venerdì allorquando la figlia verrà riaccompagnata a scuola ovvero presso l'abitazione materna;
pagina 2 di 4 - nelle vacanze Natalizie, di Pasqua e per le ulteriori festività nel corso dell'anno verranno mantenute le visite settimanali sopra riportate, salvo diverso accordo tra i genitori;
- per le vacanze estive, 15 giorni, da concordarsi con il coniuge entro il 30 maggio di ogni anno (in assenza di preventivi accordi, i primi 15 giorni di agosto);
B) Questioni economiche e relative al mantenimento di Per_1
DISPONE che il padre corrisponderà alla madre € 800,00 quale contributo mensile al mantenimento della figlia importo che dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare Per_1 annualmente in base agli indici ISTAT e versato sul conto corrente personale della signora;
Parte_1 DISPONE che il Signor contribuirà altresì nella misura del 75% alle spese mediche non Parte_2 coperte dal S.S.N., alle spese scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate, richiamandosi espressamente il Protocollo di intesa firmato il 15/03/2016 tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Torino;
DA' ATTO che le parti concordemente stabiliscono che l'assegno unico e universale nonché CP_1 ulteriori ed eventuali provvidenze per la figlia a carico, sarà percepito dalla Sig.ra così Parte_1 come eventuali misure economiche a sostegno della famiglia in aggiunta o sostituzione del medesimo che dovessero essere disposte dalle autorità;
DA' ATTO che le parti concordano che, stante l'affidamento condiviso di la detrazione fiscale per Per_1 figli a carico verrà ripartita equamente tra i genitori in misura pari al 50% ciascuno.
C) Eventuale variazione in aumento del mantenimento della figlia Per_1
DISPONE che, a parziale modifica temporanea di quanto stabilito al precedente punto B, nel caso in cui il contratto di lavoro dipendente della signora dovesse essere risolto nel periodo Parte_1 intercorrente tra il deposito del ricorso ed il mese di dicembre 2025, le parti concordemente stabiliscono che il signor corrisponderà alla signora quale contributo mensile al Parte_2 Parte_1 mantenimento della figlia per 24 mesi consecutivi e decorrenza dalla risoluzione del rapporto di Per_1 lavoro, la somma di € 1.250,00; importo che dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT e versato sul conto corrente personale della signora
. Decorsi 24 mesi dal primo versamento maggiorato il padre tornerà a corrispondere alla Parte_1 madre l'importo di € 800,00 quale contributo mensile al mantenimento della figlia Per_1
D) Sulla casa familiare
DA' ATTO che l'unità immobiliare sita in Pino T.se, Via Torino n. 18, composta da alloggio con relative pertinenze e box, identificata al NCEU al foglio 16, n. 167, sub. 10, cat. A/2, classe 2 e vani 5,5 (appartamento), oltre che al NCEU al foglio 16, n. 167, sub. 3, cat. C/6, classe 2 e mq 16 (box) è attualmente in comproprietà tra i coniugi: la signora gode del diritto di abitazione sull'intero Pt_1 immobile.
DA' ATTO che il signor continuerà a sostenere il mutuo bancario gravante sul predetto Parte_2 immobile, mentre le spese di manutenzione straordinaria, oltre che le spese ordinarie di stretta competenza del proprietario, quali eventualmente I.M.U. e assicurazione del fabbricato graveranno al 50 per cento su ognuno dei coniugi;
viceversa graveranno sulla signora le spese relative alla Parte_1 gestione ordinaria ed alla occupazione dell'immobile, oltre che le utenze della stessa.
DA' ATTO che qualora i coniugi stabilissero concordemente di procedere con la vendita dell'immobile il ricavato verrà equamente suddiviso tra gli stessi, nella misura del 50 per cento.
E) Ulteriori rapporti economici pagina 3 di 4 DA' ATTO che il libretto di risparmio e il conto corrente, intestati entrambi a resteranno nella sua Per_1 disponibilità: i coniugi si impegnano con il deposito del presente ricorso a gestire congiuntamente, sino alla maggiore età della figlia, il libretto ed il conto corrente predetti, impegnandosi ad effettuare su di essi prelievi solo a seguito di decisione congiunta e/o concordata.
DA' ATTO che il fondo investimenti intestato a a favore della figlia e con formula Parte_2 Per_1 PAC, verrà alimentato dal signor e il montante presente alla data odierna e comunque Parte_2 maturato verrà interamente destinato alla figlia Per_1
DA' ATTO che la seconda auto che il signor ottiene quale benefit aziendale da parte del Parte_2 suo datore di lavoro (attualmente è stata consegnata alla signora e viene utilizzata CP_2 Pt_1 dalla stessa. La signora si impegna a rimborsare al signor il costo annuale di svalutazione Pt_1 Pt_2 richiesto dal datore di lavoro e relativo alla vettura stessa, comprensivo di bollo, assicurazione e altri costi di gestione (carburante a carico della signora . Peraltro con la maggiore età di e alla Pt_1 Per_1 prima scadenza annuale del contratto relativo alla vettura, la stessa tornerà nella disponibilità del signor
. Parte_2
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di aver regolato tra loro ogni ulteriore questione economica, anche in considerazione della loro attività lavorativa, ad eccezione di quanto previsto nel presente ricorso tra essi e nei confronti della figlia, rinunciando reciprocamente alla corresponsione dell'assegno divorzile.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04/07/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Relatore dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 27650/2024 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. PRETE GIORGIO e dell'avv. LONGO MAURO ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Rivoli, via Rombò n. 28.
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in PINO Parte_1 Parte_2 TORINESE il 09/12/2005.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINO TORINESE (atto n. 19 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 15/07/2009. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 28/03/2024.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 25/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. Pt_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINO TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
A) Sulla gestione di - Mantenendo immutate le condizioni già stabilite in sede di Per_1 separazione
DISPONE che la figlia minore sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e dimora abituale presso l'abitazione della madre.
DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo gli accordi tra i coniugi e, in difetto, secondo il seguente schema:
- Una settimana, il giovedì dalle ore 18.00 sino alla mattina del venerdì, allorquando la figlia verrà riaccompagnata a scuola ovvero presso l'abitazione materna;
dalle ore 10.00 del sabato, fino alle ore 22.30 della domenica, con prelievo riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
- La settimana successiva, il giovedì dalle ore 18.00 sino alla mattina del venerdì allorquando la figlia verrà riaccompagnata a scuola ovvero presso l'abitazione materna;
pagina 2 di 4 - nelle vacanze Natalizie, di Pasqua e per le ulteriori festività nel corso dell'anno verranno mantenute le visite settimanali sopra riportate, salvo diverso accordo tra i genitori;
- per le vacanze estive, 15 giorni, da concordarsi con il coniuge entro il 30 maggio di ogni anno (in assenza di preventivi accordi, i primi 15 giorni di agosto);
B) Questioni economiche e relative al mantenimento di Per_1
DISPONE che il padre corrisponderà alla madre € 800,00 quale contributo mensile al mantenimento della figlia importo che dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare Per_1 annualmente in base agli indici ISTAT e versato sul conto corrente personale della signora;
Parte_1 DISPONE che il Signor contribuirà altresì nella misura del 75% alle spese mediche non Parte_2 coperte dal S.S.N., alle spese scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate, richiamandosi espressamente il Protocollo di intesa firmato il 15/03/2016 tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Torino;
DA' ATTO che le parti concordemente stabiliscono che l'assegno unico e universale nonché CP_1 ulteriori ed eventuali provvidenze per la figlia a carico, sarà percepito dalla Sig.ra così Parte_1 come eventuali misure economiche a sostegno della famiglia in aggiunta o sostituzione del medesimo che dovessero essere disposte dalle autorità;
DA' ATTO che le parti concordano che, stante l'affidamento condiviso di la detrazione fiscale per Per_1 figli a carico verrà ripartita equamente tra i genitori in misura pari al 50% ciascuno.
C) Eventuale variazione in aumento del mantenimento della figlia Per_1
DISPONE che, a parziale modifica temporanea di quanto stabilito al precedente punto B, nel caso in cui il contratto di lavoro dipendente della signora dovesse essere risolto nel periodo Parte_1 intercorrente tra il deposito del ricorso ed il mese di dicembre 2025, le parti concordemente stabiliscono che il signor corrisponderà alla signora quale contributo mensile al Parte_2 Parte_1 mantenimento della figlia per 24 mesi consecutivi e decorrenza dalla risoluzione del rapporto di Per_1 lavoro, la somma di € 1.250,00; importo che dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT e versato sul conto corrente personale della signora
. Decorsi 24 mesi dal primo versamento maggiorato il padre tornerà a corrispondere alla Parte_1 madre l'importo di € 800,00 quale contributo mensile al mantenimento della figlia Per_1
D) Sulla casa familiare
DA' ATTO che l'unità immobiliare sita in Pino T.se, Via Torino n. 18, composta da alloggio con relative pertinenze e box, identificata al NCEU al foglio 16, n. 167, sub. 10, cat. A/2, classe 2 e vani 5,5 (appartamento), oltre che al NCEU al foglio 16, n. 167, sub. 3, cat. C/6, classe 2 e mq 16 (box) è attualmente in comproprietà tra i coniugi: la signora gode del diritto di abitazione sull'intero Pt_1 immobile.
DA' ATTO che il signor continuerà a sostenere il mutuo bancario gravante sul predetto Parte_2 immobile, mentre le spese di manutenzione straordinaria, oltre che le spese ordinarie di stretta competenza del proprietario, quali eventualmente I.M.U. e assicurazione del fabbricato graveranno al 50 per cento su ognuno dei coniugi;
viceversa graveranno sulla signora le spese relative alla Parte_1 gestione ordinaria ed alla occupazione dell'immobile, oltre che le utenze della stessa.
DA' ATTO che qualora i coniugi stabilissero concordemente di procedere con la vendita dell'immobile il ricavato verrà equamente suddiviso tra gli stessi, nella misura del 50 per cento.
E) Ulteriori rapporti economici pagina 3 di 4 DA' ATTO che il libretto di risparmio e il conto corrente, intestati entrambi a resteranno nella sua Per_1 disponibilità: i coniugi si impegnano con il deposito del presente ricorso a gestire congiuntamente, sino alla maggiore età della figlia, il libretto ed il conto corrente predetti, impegnandosi ad effettuare su di essi prelievi solo a seguito di decisione congiunta e/o concordata.
DA' ATTO che il fondo investimenti intestato a a favore della figlia e con formula Parte_2 Per_1 PAC, verrà alimentato dal signor e il montante presente alla data odierna e comunque Parte_2 maturato verrà interamente destinato alla figlia Per_1
DA' ATTO che la seconda auto che il signor ottiene quale benefit aziendale da parte del Parte_2 suo datore di lavoro (attualmente è stata consegnata alla signora e viene utilizzata CP_2 Pt_1 dalla stessa. La signora si impegna a rimborsare al signor il costo annuale di svalutazione Pt_1 Pt_2 richiesto dal datore di lavoro e relativo alla vettura stessa, comprensivo di bollo, assicurazione e altri costi di gestione (carburante a carico della signora . Peraltro con la maggiore età di e alla Pt_1 Per_1 prima scadenza annuale del contratto relativo alla vettura, la stessa tornerà nella disponibilità del signor
. Parte_2
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di aver regolato tra loro ogni ulteriore questione economica, anche in considerazione della loro attività lavorativa, ad eccezione di quanto previsto nel presente ricorso tra essi e nei confronti della figlia, rinunciando reciprocamente alla corresponsione dell'assegno divorzile.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04/07/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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