Art. 27. (Copertura maggior disavanzo) 1. Per la copertura del maggior disavanzo di gestione dell'esercizio finanziario 1993 accertato per la ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni rispetto a quello stabilito in lire 3.466.685.000.000 per l'esercizio finanziario medesimo, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'ente "Poste italiane" sui fondi dei conti correnti postali, di cui all' articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822 , anticipazioni per complessive lire 1.064.055.295.773, estinguibili in 20 anni al saggio di interesse che viene applicato sul conto corrente fruttifero con il tesoro dello Stato intestato "Cassa depositi e prestiti - gestione dei conti correnti e assegni postali" maggiorato di cinquanta centesimi.
2. Detta somme viene iscritta in un apposito capitolo di entrata del bilancio consuntivo della ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1993.
3. Gli interessi di preammortamento maturati saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.
4. L'ammortamento delle anticipazioni, aumentato degli interessi capitalizzati, avra' inizio il 1 gennaio dell'anno successivo a quello della concessione, con oneri a carico del bilancio dello Stato.
Note all'art. 27:
- Il testo dell' art. 1 del D.L.L. n. 822/1945 (Modificazione dell' art. 14 del decreto-legge Luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451 , concernente il tasso che la Cassa depositi e prestiti corrisponde all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi sui fondi della gestione dei conti correnti postali) e' il seguente:
"Art. 1. - L' art. 14 del decreto-legge Luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451 , viene modificato come appresso: "I fondi disponibili sono versati in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti al tasso corrispondente al frutto medio annuale, lordo di qualunque spesa, che la Cassa riceve dalla massa dei capitali da essa amministrati, dedotti quindici centesimi.
Qualora il tasso dell'apposito conto corrente della Cassa presso il Tesoro, al quale i detti fondi devono essere versati, discenda al disotto del tasso medio percentuale annuo che la Cassa ricava dai capitali da essa amministrati, la Cassa stessa corrispondera' all'Amministrazione postale il tasso del conto corrente col Tesoro, diminuito di quindici centesimi"".
2. Detta somme viene iscritta in un apposito capitolo di entrata del bilancio consuntivo della ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1993.
3. Gli interessi di preammortamento maturati saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.
4. L'ammortamento delle anticipazioni, aumentato degli interessi capitalizzati, avra' inizio il 1 gennaio dell'anno successivo a quello della concessione, con oneri a carico del bilancio dello Stato.
Note all'art. 27:
- Il testo dell' art. 1 del D.L.L. n. 822/1945 (Modificazione dell' art. 14 del decreto-legge Luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451 , concernente il tasso che la Cassa depositi e prestiti corrisponde all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi sui fondi della gestione dei conti correnti postali) e' il seguente:
"Art. 1. - L' art. 14 del decreto-legge Luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451 , viene modificato come appresso: "I fondi disponibili sono versati in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti al tasso corrispondente al frutto medio annuale, lordo di qualunque spesa, che la Cassa riceve dalla massa dei capitali da essa amministrati, dedotti quindici centesimi.
Qualora il tasso dell'apposito conto corrente della Cassa presso il Tesoro, al quale i detti fondi devono essere versati, discenda al disotto del tasso medio percentuale annuo che la Cassa ricava dai capitali da essa amministrati, la Cassa stessa corrispondera' all'Amministrazione postale il tasso del conto corrente col Tesoro, diminuito di quindici centesimi"".