Art. 9.
L'indennita' premio di servizio, di cui agli articoli 18 della legge 2 giugno 1930, n. 733 , ed 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418 , spetta al personale che, dopo almeno venti anni, cessi dal servizio.
L'indennita' e' liquidata nella misura di un centesimo dello stipendio pensionabile percepito negli ultimi dodici mesi di servizio per ogni anno di servizio prestato.
La frazione di anno superiore a sei mesi e' considerata a tutti gli effetti di cui al presente articolo quale anno intero.
L'indennita' sara' maggiorata:
del 25 per cento, per coloro che abbiano maturate il 25° anno di servizio utile alla liquidazione e non superato il 30°;
del 30 per cento, per coloro che abbiano maturato il 31° anno di servizio utile alla liquidazione e non superato il 35°;
del 40 per cento, per coloro che abbiano superate il 35° anno di servizio utile, La nuova misura dell'indennita' premio di servizio prevista dal presente articolo si applica, per le cessazioni dal servizio posteriori al 1 gennaio 1948.
L'indennita' premio di servizio, di cui agli articoli 18 della legge 2 giugno 1930, n. 733 , ed 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418 , spetta al personale che, dopo almeno venti anni, cessi dal servizio.
L'indennita' e' liquidata nella misura di un centesimo dello stipendio pensionabile percepito negli ultimi dodici mesi di servizio per ogni anno di servizio prestato.
La frazione di anno superiore a sei mesi e' considerata a tutti gli effetti di cui al presente articolo quale anno intero.
L'indennita' sara' maggiorata:
del 25 per cento, per coloro che abbiano maturate il 25° anno di servizio utile alla liquidazione e non superato il 30°;
del 30 per cento, per coloro che abbiano maturato il 31° anno di servizio utile alla liquidazione e non superato il 35°;
del 40 per cento, per coloro che abbiano superate il 35° anno di servizio utile, La nuova misura dell'indennita' premio di servizio prevista dal presente articolo si applica, per le cessazioni dal servizio posteriori al 1 gennaio 1948.