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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 12/12/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2107 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 10.12.2025 e vertente tra tra
(C.F. , rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Marcello Panzini
-opponente-
e
(C.F. ), e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.
Marco TI
-opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 10.12.2025 le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, n.
266/2022, emesso da questo Tribunale in data 6.3.2022 e pubblicato il 7.3.2022, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore di Controparte_1 la somma di euro 15.691,39, oltre interessi e spese, quale esposizione debitoria derivante dal rapporto contrattuale n. 43474966 intrattenuto dal predetto con la cedente OS CA s.r.l.
1 A fondamento della opposizione, l'opponente ha dedotto: a) la carenza di legittimazione ad agire dell'opposta per indeterminatezza della procura speciale notarile conferita in data 9.12.2020 alla b) l'omessa Controparte_1 comunicazione da parte dell'istituto di credito della decadenza dal beneficio del termine;
c) l'omessa comunicazione della cessione del credito ex art. 1264 c.c.; d) il pagamento di una parte del finanziamento;
e) l'insufficienza della documentazione prodotta a sostegno del ricorso monitorio;
f) l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e usurari.
Sulla base di tali deduzioni, ha chiesto, in via preliminare, la Parte_1 revoca del decreto ingiuntivo opposto per difetto di legittimazione ad agire dell'opposta, in subordine, la revoca e/o la declaratoria di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, in ulteriore subordine, la non debenza dei tassi di interesse applicati in quanto anatocistici e usurari.
Si è costituita in giudizio e per essa, in qualità di Controparte_1 mandataria, contestando tutto quanto ex adverso dedotto Controparte_2
e chiedendo il rigetto della opposizione.
Con ordinanza del 15.2.2023, veniva assegnato alle parti termine per l'espletamento del procedimento di mediazione, il quale ha avuto esito negativo per la mancata partecipazione di . Parte_1
La causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.12.2025.
2. Così ricostruito l'iter processuale, occorre evidenziare che costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. n.
13533/2001; Cass. 9351/2007; Cass. 20073/2004; Cass. 1473/2007).
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta
2 raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto -
(Cass. n. 17371/2003).
L'opposta ha agito in giudizio per la condanna di al pagamento Parte_1 della somma di euro 15.691,39, quale esposizione debitoria derivante dal contratto di finanziamento n. 43474966, stipulato dal predetto con la cedente
OS CA s.r.l.
Al fine di dimostrare tale credito, l'opposta ha prodotto il contratto di finanziamento (all. 3 al fascicolo monitorio), il contratto di cessione dei crediti del
19.3.2020 tra ed (oggi Controparte_3 Controparte_1 Controparte_1
(all. 4 al fascicolo monitorio), l'estratto conto relativo al finanziamento (all.
[...]
7 al fascicolo monitorio), l'elenco dei crediti ceduti (all. 5 alla comparsa di costituzione), la comunicazione al debitore della decadenza dal beneficio del termine (all. 7 e 8 alla comparsa di costituzione e risposta), il salda-conto ex art. 50 TUB attestante il saldo debitore (all.14 alla seconda memoria ex art. 183
c.p.c.).
2.1. A fronte di ciò, parte opponente, in via preliminare, ha contestato la carenza di legittimazione attiva di parte opposta per asserita indeterminatezza della procura conferita in data 9.12.2020 da alla Gemini s.p.a. (oggi Controparte_1 [...]
, con rogito del Notaio , rep. n. 42351, racc. Controparte_2 Persona_1
15678 (all.1 del fascicolo del monitorio). In particolare, l'opponente ha dedotto che detta procura, pur elencando in dettaglio il contenuto dei poteri conferiti alla mandataria, non indicherebbe esattamente per quali crediti della mandante la rappresentante può esercitare tali poteri, stante il generico riferimento ai “crediti affidati in gestione alla Mandataria”, con conseguente impossibilità di individuare i rapporti giuridici oggetto del mandato
L'eccezione di nullità della procura per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346
c.c. è infondata. Ciò si deduce dal fatto che la procura in esame, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, non può qualificarsi come procura speciale.
Non è stata espressamente definita tale e, soprattutto, non contiene espressioni o formule che ne limitino l'efficacia al compimento di singoli affari.
Questo Giudice ritiene che il tenore letterale dell'atto di procura consenta di asserire, con un grado di certezza sufficiente, che abbia conferito Controparte_1
a Gemini s.p.a. (qualificata come proprio procuratore e non come procuratore
3 speciale, cfr. pag. 1 all. 1 al fascicolo monitorio) un potere di rappresentanza generale per tutti i rapporti negoziali di credito di cui è titolare. Tale conclusione è supportata dalla previsione che abilita la mandataria a compiere “tutti gli atti sostanziali e processuali, ivi inclusa la facoltà di cui all'art. 77 c.p.c., gli adempimenti e le formalità necessari allo svolgimento dell'attività di gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti vantati dalla mandante nei confronti di terzi', specificando che tali terzi sono da intendersi, a titolo meramente esemplificativo, come debitori, garanti, coobbligati, adempienti spontanei, terzi datori di garanzie o assicuratori" (pag. 2 all.1 al fascicolo monitorio).
Il tenore letterale appare inclusivo della totalità dei crediti vantati dalla mandante, desumendosi pertanto il conferimento dei poteri di rappresentanza in relazione a tutti i rapporti negoziali di credito facenti capo alla stessa.
È, quindi, inconferente la giurisprudenza richiamata da parte opponente. I precedenti richiamati, invero, si riferiscono alla fattispecie in cui l'oggetto della procura era circoscritto alla gestione, riscossione e recupero dei soli "crediti anomali". In tale contesto, la Suprema Corte ha statuito la nullità per indeterminatezza poiché l'espressione "crediti anomali" non permette di circoscrivere i rapporti negoziali oggetto di rappresentanza, mancando l'indicazione dei criteri definitori dell'anomalia o della non regolarità a cui il negozio faceva riferimento (Cass. n. 28803/2019).
2.2. Ciò chiarito, occorre evidenziare che, rispetto alla legittimazione sostanziale attiva della cessionaria del credito, l'opponente non ha mosso alcuna specifica contestazione. Dal contegno processuale dell'opponente discende che tale fatto esula dal thema probandum (cfr. Cass. n. 7945/2024, secondo cui “La non contestazione del convenuto costituisce comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà ritenerlo sussistente in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”; cfr. Cass. n. 25798/2020, secondo cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare la propria
4 legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”).
2.3. Va, altresì, disattesa la contestazione relativa all'omessa comunicazione della cessione del credito, alla luce del chiaro principio giurisprudenziale secondo cui
“la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.” (Cass. n. 654/2025: Cass. n. 1770/2014).
2.4. Ulteriormente, l'opponente, con allegazioni vaghe, generiche e completamente avulse dall'esame del rapporto dedotto in lite, ha censurato l'applicazione di interessi usurari e anatocistici.
Difetta, tuttavia, negli scritti difensivi l'indicazione dei singoli importi che sarebbero stati illegittimamente contabilizzati, non è neppure indicato un dato economico, una posta contabile o un periodo di riferimento.
Tuttavia, quando la doglianza riguardi il carattere usurario degli interessi, l'onere di allegazione impone alla parte di indicare il tasso concordato, quello che si ritiene sia stato effettivamente, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia, il tasso soglia applicabile alla tipologia di rapporto bancario che viene in rilievo, con la segnalazione, mediante conteggi chiari e verificabili, delle somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi usurari. Come di recente evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19597/2020, esprimendo principi senza dubbio estensibili anche alla voce di credito relativo agli interessi corrispettivi, “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
È quindi evidente come la censura in esame sia troppo generica per essere correttamente valutata, dal momento che l'opponente si è limitato dedurre
5 l'applicazione di interessi anatocistici, senza alcuna specifica deduzione e allegazione in ordine ai modi, ai tempi e alla misura del superamento dei c.d. tassi-soglia.
Alle stesse conclusioni deve giungersi con riferimento alla dedotta nullità della clausola anatocistica.
Invero, allorquando si contesti l'esistenza di probabili clausole illegittime, la parte
è tenuta ad allegare le ragioni di presunta illegittimità delle clausole contrattuali e a dare la dimostrazione in concreto sia dell'esistenza della clausola sia del suo asserito contenuto illegittimo, con specifica indicazione del quantum illegittimamente versato.
La giurisprudenza, invero, ha ritenuto che rappresenti un vizio di allegazione il fatto che la citazione consti di deduzioni del tutto generiche, risolvendosi in mere affermazioni di principio avulse dall'esame concreto dello svolgimento del rapporto bancario (Trib. Milano, 24 settembre 2013). Ciò in quanto, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente è tenuto ad individuare specificamente le clausole di cui assume la nullità e le singole poste ritenute indebite. È appena il caso di ricordare, che l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, sotto il profilo del contenuto, è equiparabile ad una comparsa di risposta, con la conseguenza che deve presentare i requisiti di cui all'art. 167
c.p.c. (v. Cass. 22528/2006), dovendo in essa l'opponente proporre tutte le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dall'attore sostanziale a fondamento della domanda.
Diversamente, si finirebbe con il rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali che, tuttavia, non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa (cfr. Trib. Roma, 26 febbraio 2013, n. 4233).
Né l'opponente, al fine di superare tale deficit assertorio, ha provveduto al deposito della prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Per i motivi di cui sopra l'opposizione va rigettata con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2.5. Ulteriormente, si evidenzia che l'opponente in modo estremamente generico ha dedotto di aver provveduto al pagamento della "gran parte del finanziamento”,
6 senza tuttavia, allegare e documentare il maggior importo eventualmente pagato rispetto a credito ingiunto.
Né l'opponente, a fronte dell'estratto conto depositato dall'opposta (all. 7 fascicolo monitorio), ha censurato la non corretta del credito ingiunto.
Non vale, poi, replicare in senso contrario che la parte opponente ha chiesto di quantificare quanto addebitato dall'istituto di credito tramite l'esecuzione di un accertamento contabile, atteso che, ove la parte non individui i singoli addebiti ritenuti illegittimi, non è ammissibile l'espletamento di una c.t.u. contabile, non essendo la c.t.u. un mezzo di prova, ma uno strumento di valutazione di dati già acquisiti al processo (Cass. n. 8498/2025).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la valutazione complessiva della documentazione prodotta dall'opposta e il contegno e le difese dell'opponente, conduce al rigetto dell'opposizione.
3. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (5.200,01-26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, fase decisionale), sono poste a carico di parte opponente, in omaggio al principio della soccombenza.
4. La mancata partecipazione di parte opponente, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione comporta la condanna di parte opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010, nella versione ratione temporis vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 266/2022 emesso da questo Tribunale, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite della presente fase giudiziale in favore dell'opposta, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. se dovuta per legge e c.p.a..
7 3) condanna l'opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010.
Cassino, 12 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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