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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 7550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7550 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa Anna Baroncini in data 25.6.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 31361/2023 R.G. cont. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma-Ostia Lido, via Ul- Parte_1 derico Sacchetti n.2, presso lo studio dell'avv. Leonardo Bruschetti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in proprio e in qualità di erede di e Controparte_1 Persona_1
, in qualità di erede di entrambi rappresentati e Persona_2 Persona_1
difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente,dagli avv. Andrea Festa e Domenico Festa ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, Via Taro n. 35, giusta pro- cura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive lavoro domestico
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.10.2023 la ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Ro- ma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione nella causa promossa avverso e causa avente ad Controparte_1 Persona_2
oggetto:
A. in via principale a) l'accertamento e la declaratoria che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro dome- stico dal 13.2.2019 al 30.6.2021, in cui il datore di lavoro di fatto era;
Controparte_1
b) che essa ricorrente non ha ricevuto il corretto trattamento economico previsto per il li- vello “C-super” del CCNL per il lavoro domestico, applicabile al caso di specie;
c) che, delle obbligazioni pecuniarie relative al predetto rapporto di lavoro, deve rispondere il reale datore di lavoro, individuato in;
Controparte_1
d) che, a seguito del decesso di , indicata nelle lettere di assunzione e Persona_1
nei prospetti paga quale formale datrice di lavoro, devono comunque rispondere delle suddette obbligazioni, in qualità di eredi, per l'intero, quale familiare Controparte_1 convivente della de cuius, ai sensi dell'art. 40 CCNL per il lavoro domestico del 8.9.2020 e
, per la sua quota di spettanza dell'eredità, ai sensi dell'art. 754 c.c.: Persona_2
− la condanna di , quale datrice di lavoro di fatto, per l'intero e di Controparte_1 [...]
, quale erede di , in proporzione alla sua quota ereditaria ai Parte_2 Persona_1 sensi dell'art. 754 c.c., al pagamento, in favore della lavoratrice, della somma complessiva di euro 32.883,00, a titolo di differenze retributive in ordine all'intercorso rapporto di lavoro domestico, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulle somme rivalutate dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo;
B. in via subordinata: laddove non risultasse provata all'esito dell'istruttoria la qualità di da- trice di lavoro di fatto di , ferma la sua legittimazione passiva come coe- Controparte_1
rede della TA , la condanna di , quale sorella e Persona_1 Controparte_1 familiare convivente della TA , per l'intero ai sensi dell'art. 40 Persona_1
CCNL per il lavoro domestico del 8.9.2020 e di , quale erede della de Persona_2 cuius, in proporzione della sua quota di spettanza dell'eredità, ai sensi dell'art. 754 c.c., al
2 pagamento, in favore della lavoratrice, della somma complessiva di euro 32.883,00, a tito- lo di differenze retributive in ordine all'intercorso rapporto di lavoro domestico, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulle somme rivalutate dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo;
C. con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Deduceva la ricorrente a sostegno della pretesa azionata:
1. di avere svolto attività lavorativa come collaboratrice familiare - badante di persona non autosufficiente nel periodo compreso tra il 13.2.2019 e il 30.6.2021, prestando assistenza domiciliare a , presso la sua abitazione;
Persona_1
2. di essere stata assunta sulla base di accordi verbali presi nel mese di febbraio 2019 con
, sorella di , con la quale aveva concordato l'orario Controparte_1 Persona_1
di lavoro, le mansioni e la paga e di avere iniziato a svolgere la propria prestazione lavora- tiva dal 13.2.2019;
3. che il rapporto di lavoro domestico quale badante per un orario di 40 ore settimanali e una paga mensile di euro 850,00 veniva denunciato all' con comunicazione del CP_2
13.2.2019, dove figurava quale datore di lavoro;
Persona_1
4. che tale rapporto di lavoro domestico risultava poi cessato alla data del 31.3.2021;
5. che il rapporto di lavoro domestico risultava formalmente ricostituito dal 1.4.2021, con lettera di assunzione in cui risultava sempre quale datore di lavoro e Persona_1
venivano assegnate alla ricorrente le stesse mansioni di badante, inquadrata al livello C- super del CCNL per il lavoro domestico e lo stesso orario di 40 ore settimanali;
6. che il rapporto di lavoro cessava definitivamente in data 30.6.2021 in quanto, al rientro dalle ferie godute dal 17.2021 al 29.7.2021, il figlio di e nipote di Per_2 CP_1 [...]
, le comunicava che non doveva riprendere servizio in quanto era stata assunta Pt_3 un'altra badante, in specie chi l'aveva sua sostituita per il mese di luglio;
7. di avere osservato un orario di 56 ore settimanali, su 6 giorni con riposo domenica ed orario dal lunedì al sabato, escluso il giovedì, dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 20.00 ed il giovedì dalle 8.00 alle 14.00;
8. di essersi trasferita presso l'abitazione delle sorelle ome badante in regime di Per_1 convivenza dal 1.6.2021, a causa dell'infortunio occorso a;
Controparte_1
8. di non essere stata correttamente retribuita, avendo percepito euro 850,00 mensili, im- porto inferiore alla retribuzione tabellare per l'inquadramento spettante, senza che le fosse
3 corrisposto quanto dovuto a titolo di straordinario, ferie e festività non godute, maggiora- zione per i giorni di festività lavorati, trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza i resistenti si costituivano:
a. eccependo il difetto di legittimazione passiva di per essere in ricorso Persona_2
individuata come effettiva datrice di lavoro sicché non rileva la qualità Controparte_1
del suddetto, erede universale di Persona_1
b. eccependo l'infondatezza della pretesa di inquadramento nel livello CS con riferimento al primo periodo, dal febbraio 2019 al marzo 2021, in base alla comunicazione Unilav, ver- sata in atti dalla ricorrente, in quanto corretta a penna e non conforme al modello inviato telematicamente;
c. contestando nel merito il ricorso in quanto:
- la ricorrente nel suddetto periodo (febbraio 2019-marzo 2021) si occupava soltanto di fa- re compagnia alla TA ancora parzialmente capace di provvedere Persona_1
a sé stessa e supportata per il resto dalla sorella convivente;
- l'orario osservato era quello contrattuale di 40 ore settimanali;
- ferie e festività sono state interamente godute;
- non risulta dovuta l'indennità di preavviso in ragione della previa comunicazione di ces- sazione del rapporto, effettuata a mezzo raccomandata a mano, ancorché non sottoscritta dalla lavoratrice;
- residua esclusivamente il TFR per il periodo del secondo contratto, come da bonifico del
7.4.2021;
c. chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Espletata attività istruttoria con l'escussione dei testi di parte ricorrente e Testimone_1
e dei testi di parte resistente, e , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 all'odierna udienza, esaurita la discussione, previo deposito di note conclusive autorizza- te, il giudice decideva come da sentenza.
La domanda è parzialmente fondata e, in tali limiti meritevole di accoglimento.
Deve in primo luogo rilevarsi come non sia stata specificamente contestata la qualità di ef- fettivo datore di lavoro di che, anzi viene individuata come colei che, Controparte_1
coabitando con la sorella, le prestava assistenza nel periodo dal febbraio 2019 al marzo
2021, quando, per stessa ammissione dei testi di parte ricorrente, costei era parzialmente
4 autosufficiente, in quanto ipovedente, ma ancora in grado di riconoscere i congiunti e di camminare, purché accompagnata e con il sostegno del deambulatore.
Alla luce di tale circostanza deve ritenersi fondata, seppure solo in senso atecnico,
l'eccezione di “difetto di legittimazione passiva” del in quanto per monolitica giuri- Per_2
sprudenza della Suprema Corte in tema di legittimazione ad agire ed a resistere deve aversi riguardo alla prospettazione attorea.
Ebbene, in detta prospettazione, il viene indicato - per l'ipotesi in cui la madre Per_2 [...]
non fosse ritenuta effettiva datrice di lavoro - come obbligato in quanto erede della CP_3
zia e ciò è sufficiente a fondarne la legittimazione passiva. Per_1
In realtà risulta estraneo al rapporto e, riconosciuta la qualità di effettivo Persona_2
datore di lavoro in capo a non può neppure essere chiamato a rispon- Controparte_1
dere della pretesa attorea in quanto erede a titolo universale di mera Persona_1
beneficiaria delle prestazioni erogate dalla ricorrente, sicché il ricorso nei suoi confronti deve essere rigettato nel merito.
Nessuno dei testi indotti risulta del tutto indifferente e comunque il quadro che emerge complessivamente è quello di un rapporto di lavoro instaurato sin dall'inizio per garantire adeguata assistenza a che, pacificamente, già dal 2019 era solo par- Persona_1 zialmente autosufficiente, in quanto ipovedente e in grado di spostarsi solo con l'uso di un deambulatore, con la conseguente necessità di essere accompagnata.
Non risulta affatto verosimile, secondo quelle nozioni di comune esperienza che sempre devono sostenere il convincimento del giudice, che la sorella , già ultraottanten- CP_1 ne, potesse occuparsi dell'igiene personale della TA , stipulando un contrat- Per_1
to da badante con la ricorrente, solo perché facesse compagnia alla disabile.
Ciò premesso, ossia ritenuto corretto l'inquadramento della lavoratrice nel livello CS del
CCNL Lavoro Domestico, in quanto badante di persona non autosufficiente, sin dal feb- braio 2019 e pertanto dovute le relative differenze retributive, devono per contro rigettarsi le ulteriori pretese economiche fondate su orario e mancato godimento di ferie e festività, nonché le maggiorazioni per lavoro nei giorni festivi, di cui non può ritenersi raggiunta la prova.
La Suprema Corte infatti esige una prova particolarmente rigorosa per il riconoscimento di tali emolumenti.
5 A fronte dell'assoluta genericità del capitolato in punto di mancato godimento di ferie non se ne può ritenere raggiunta la prova, atteso che la giurisprudenza della Suprema Corte esige una articolazione probatoria analitica e una rigorosa dimostrazione dell'impiego in attività lavorativa del tempo destinato a riposo, nello specifico statuendo che “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell' indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relati- vo pagamento” (Cass. sentenza 8521/2015).
Non può parimenti ritenersi provato l'ingente plus orario dedotto in ricorso e conseguen- temente il diritto allo straordinario reclamato, emolumento rispetto al quale per consolidato orientamento della Suprema Corte è richiesta una dimostrazione particolarmente rigorosa, in specie prevedendo che “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavo- ro straordinario ha l'onere di dimostrare di avere lavorato oltre l'orario normale di lavoro.
Tale dimostrazione presuppone la prova di avere espletato l'orario normale di lavoro (e quindi di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario)…(Cass. 12695/01; ordinanza 4408/2021), sicché la valutazione equitativa del giudice non può sopperire alla mancanza di una rigorosa prova sull'an dello svolgimento dello straordinario.
Nel caso di specie le deposizioni dei testi di parte ricorrente non risultano idonee allo sco- po in quanto la teste conferrmava il dedotto orario di 56 ore settimanali solo per Tes_3
quanto riferitole dalla ricorrente ed a suo dire da Controparte_1
Si tratta dunque di una conoscenza “de relato” per avere appreso la circostanza dalla ri- corrente, a prescindere scarsa verosimiglianza della circostanza che sia stata la datrice di lavoro a renderla partecipe di una prestazione difforme da quella contrattualizzata.
Peraltro la stessa non risulta particolarmente attendibile, dal momento che dichiara- Tes_3
va che la ricorrente era domestica convivente, rettificando la dichiarazione solo a seguito di monito del giudice in ordine al contrasto tra tale affermazione e le deduzioni di cui al ri- corso.
Il teste , compagno della ricorrente, riferiva d'altronde di essere andato solo una Tes_4
volta a casa delle e che spesso andava a riprenderle la la sera, ma Per_1 Parte_1
“spesso”, in difetto di qualsivoglia precisazione, non costituisce prova idonea dello straor-
6 dinario reclamato, oltre a non risultare verosimile, avendo il teste riferito che la loro abita- zione era a soli 400 metri dalla casa delle Per_1
Risulta dovuta l'indennità di mancato preavviso, in quanto una raccomandata a mano non sottoscritta dall'asserito ricevente, non ha alcun valore probatorio e, oltretutto, secondo l'id quod plerumque accidit” l'omessa sottoscrizione avrebbe dovuto spingere parte datoriale all'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento.
Per quanto riguarda il TFR deve ritenersi dovuta la somma di euro a titolo di differenza tra quanto corrisposto e quanto dovuto in relazione al primo contratto oltre a quanto dovuto per il secondo contratto, per un importo di euro 2.389,80 quale differenza tra l'importo pre- teso per l'intero periodo (4.047,52 e quanto corrisposto a tale titolo con bonifico del
27.4.2021 versato in atti sub allegato 6 fascicolo di parte resistente.
Ritenuto corretto, per quanto concerne infine il parametro salariale applicabile, il riferimen- to al livello C Super, “assistente a persone non autosufficienti”, non vi è dunque motivo per disattendere i conteggi prodotti in relazione al livello CS, una volta epurati degli importi ri- chiesti a titolo di straordinario, indennità sostitutiva di ferie e festività e ridotto l'importo del
TFR dovuto in ragione di quanto già corrisposto.
Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti di cui al dispositivo.
Alla parziale reciproca soccombenza consegue la compensazione per metà delle spese di lite e la condanna di al pagamento del residuo 50%, liquidato come da Controparte_1
dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e de- duzione disattesa, così provvede: rigetta la domanda nei confronti di;
Persona_2
in parziale accoglimento del ricorso, accerta che tra la ricorrente e è Controparte_1
intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno per 40 ore settimanali dal
13.2.2019 al 30.6.2021 per lo svolgimento di mansioni di badante inquadrabili nel livello
CS del CCNL per il personale domestico e per l'effetto condanna la convenuta al paga- mento in favore della ricorrente, a titolo di differenze retributive e di 13° mensilità, indenni- tà di preavviso e differenze di TFR, esclusi gli emolumenti richiesti per straordinario, in-
7 dennità per ferie e festività non godute, della somma di euro 12.609,13 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo.
Compensa per metà le spese di lite e, per l'effetto condanna la convenuta alla refusione del residuo 50%, liquidato in euro 2.400,00 oltre accessori.
Roma il 25.6.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
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