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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AC MARIA GABRIELLA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5124/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina - Resistente_1 126 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 11 - 97046530834
elettivamente domiciliato presso Resistente_2 11
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250010660778000 QUOTA CONSORTIL 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7474/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ed opponeva la cartella esattoriale n. 295 2025 00106607 78 000 , emessa per ordine del Resistente_2 Messina notificata il 20/05/2025, per € . 29,88 a titolo di quota consortile per miglioramento fondiario anno 2023. La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per la mancanza del presupposto impositivo , non avendo mai usufruito di nessun beneficio relativo ad opere di bonifica eseguite dal Consorzio_2, anche in considerazione dell'esiguità del terreno posseduto per esiguità dell'estensione .Il difensore costituito chiedeva la distrazione delle spese di lite.
Notificava il ricorso anche alla RI .
Il Consorzio non si costituiva. RI si costituiva al fine di andare esenti da responsabilità anche in punto di spese.
All'udienza del 11/12/2025 il GU decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto .
Fondata l'eccezione di carenza di presupposto impositivo .
La disciplina di riferimento è dettata dal R.D. 215/1933 in particolare dall'art. 10 e dall'art. 860 del c.c.
Ai sensi dell'art. 860 c.c.” i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per l'esecuzione , la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica” .
Per costante dottrina e giurisprudenza ,due sono i presupposti dell'imposizione e devono coesistere entrambi perché ci possa essere obbligo alla contribuzione del consorziato:
1) proprietà dell'immobile incluso nel perimetro del consorzio
2) l'incremento di valore che l'immobile dovrà trarre , in rapporto causale , dalle opere di bonifica.
Detta ultima condizione non è automaticamente assolta dall'inserimento del terreno nel perimetro , ma necessita – trattandosi di tributo a natura corrispettiva – di una effettiva e concreta utilitas da accertare in riferimento a ciascun singolo bene.
La Cassazione è concorde nel ritenere che grava sul Consorzio l'onere di provare “ i vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifiche per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza …per l'identificazione dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio”( Cass. n.11722/10) ; e ancora “ la sussistenza del beneficio deve essere provata necessariamente dal consorzio che richiede in pagamento i contributi consortili ( Cass. n.654/2012 ). La Cassazione ritorna ancora sul punto con la sentenza n.
4671/2012 statuendo che il beneficio fondiario rappresenta , ai fini dell'an , presupposto impositivo e ai fini del quantum , il criterio per una equa ripartizione del relativo onere economico.
Il contribuente dichiara in ricorso di non avere mai tratto alcun beneficio dalle opere di bonifica e che nessuna miglioria è mai stata fatta sui fondi di sua proprietà. Dalla cartella esattoriale non è dato comprendere quali siano i vantaggi che il ricorrente avrebbe tratto nello specifico dalle opere di bonifica così al fine di comprendere la congruità dell'importo richiesto né tantomeno sono stati prodotti, dal
Consorzio non costituito, a supporto della legittimità della pretesa.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese che si liquidano in complessivi € 500,00 oltre accessori e CUT se assolto in favore del difensore distrattario della contribuente e da porre a carico esclusivo del Resistente_2 di Messina, non potendo la RI rispondere di questioni di merito, nei cui confronti le spese si compensano.
P.Q.M.
Accoglie il proposto ricorso e condanna il Consorzio di Bonifica al pagamento in favore del difensore distrattario di € 500,00 oltre accessori e CUT se assolto. Compensate le spese nei confronti di
RI.
Così deciso in Camera di Consiglio l' 11/12/2025
Il GU
AR AB LO
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AC MARIA GABRIELLA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5124/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina - Resistente_1 126 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 11 - 97046530834
elettivamente domiciliato presso Resistente_2 11
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250010660778000 QUOTA CONSORTIL 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7474/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ed opponeva la cartella esattoriale n. 295 2025 00106607 78 000 , emessa per ordine del Resistente_2 Messina notificata il 20/05/2025, per € . 29,88 a titolo di quota consortile per miglioramento fondiario anno 2023. La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per la mancanza del presupposto impositivo , non avendo mai usufruito di nessun beneficio relativo ad opere di bonifica eseguite dal Consorzio_2, anche in considerazione dell'esiguità del terreno posseduto per esiguità dell'estensione .Il difensore costituito chiedeva la distrazione delle spese di lite.
Notificava il ricorso anche alla RI .
Il Consorzio non si costituiva. RI si costituiva al fine di andare esenti da responsabilità anche in punto di spese.
All'udienza del 11/12/2025 il GU decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto .
Fondata l'eccezione di carenza di presupposto impositivo .
La disciplina di riferimento è dettata dal R.D. 215/1933 in particolare dall'art. 10 e dall'art. 860 del c.c.
Ai sensi dell'art. 860 c.c.” i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per l'esecuzione , la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica” .
Per costante dottrina e giurisprudenza ,due sono i presupposti dell'imposizione e devono coesistere entrambi perché ci possa essere obbligo alla contribuzione del consorziato:
1) proprietà dell'immobile incluso nel perimetro del consorzio
2) l'incremento di valore che l'immobile dovrà trarre , in rapporto causale , dalle opere di bonifica.
Detta ultima condizione non è automaticamente assolta dall'inserimento del terreno nel perimetro , ma necessita – trattandosi di tributo a natura corrispettiva – di una effettiva e concreta utilitas da accertare in riferimento a ciascun singolo bene.
La Cassazione è concorde nel ritenere che grava sul Consorzio l'onere di provare “ i vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifiche per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza …per l'identificazione dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio”( Cass. n.11722/10) ; e ancora “ la sussistenza del beneficio deve essere provata necessariamente dal consorzio che richiede in pagamento i contributi consortili ( Cass. n.654/2012 ). La Cassazione ritorna ancora sul punto con la sentenza n.
4671/2012 statuendo che il beneficio fondiario rappresenta , ai fini dell'an , presupposto impositivo e ai fini del quantum , il criterio per una equa ripartizione del relativo onere economico.
Il contribuente dichiara in ricorso di non avere mai tratto alcun beneficio dalle opere di bonifica e che nessuna miglioria è mai stata fatta sui fondi di sua proprietà. Dalla cartella esattoriale non è dato comprendere quali siano i vantaggi che il ricorrente avrebbe tratto nello specifico dalle opere di bonifica così al fine di comprendere la congruità dell'importo richiesto né tantomeno sono stati prodotti, dal
Consorzio non costituito, a supporto della legittimità della pretesa.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese che si liquidano in complessivi € 500,00 oltre accessori e CUT se assolto in favore del difensore distrattario della contribuente e da porre a carico esclusivo del Resistente_2 di Messina, non potendo la RI rispondere di questioni di merito, nei cui confronti le spese si compensano.
P.Q.M.
Accoglie il proposto ricorso e condanna il Consorzio di Bonifica al pagamento in favore del difensore distrattario di € 500,00 oltre accessori e CUT se assolto. Compensate le spese nei confronti di
RI.
Così deciso in Camera di Consiglio l' 11/12/2025
Il GU
AR AB LO