Ordinanza cautelare 15 giugno 2023
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01885/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00830/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 830 dell’anno 2023 proposto da -OMISSIS-di -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Afeltra e con domicilio digitale come da Registro PEC Giustizia;
contro
Comune di Gallarate in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Michela Ghiso e con domicilio digitale come da Registro PEC Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione, dell’ordinanza dirigenziale-OMISSIS- del 10 febbraio 2023 con la quale il Comune di Gallarate ordinava il divieto di prosecuzione dell’attività di vendita presso il domicilio del consumatore e quella di commercio di vicinato in -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria del Comune di Gallarate;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.542 del 2023 di rigetto della domanda di sospensione;
Vista la memoria del Comune di Gallarate;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta all’udienza del 22 aprile 2026 la relazione del dott. RI NZ, ed uditi gli Avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FA e DI
1.Con il ricorso in esame si espone di aver presentato una Segnalazione Certificata di Inizio Attività -OMISSIS- per l’esercizio di vendita presso il domicilio dei consumatori ed altra -OMISSIS- per l’apertura di esercizio di commercio in Gallarate al -OMISSIS-. La Polizia Commerciale attestava che ancora in data 6 febbraio 2023 l’attività in -OMISSIS- non era avviata, dopo che alla data del 30 aprile 2021 la verifica del possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività di vendita preso il domicilio dei consumatori aveva avuto esito positivo, mentre la medesima verifica effettuata il 24 gennaio 2023 per l’apertura dell’esercizio di commercio di vicinato sopra indicato evidenziava che il titolare dell’impresa individuale non era in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dall’art.71 del D. Lgs. n.59 del 2010 come richiesti sia all’avvio che durante l’esercizio dell’attività. Conseguentemente, dopo che l’ordinanza n.826/23 redatta dal Responsabile del procedimento era stata inserita nel flusso procedimentale dell’Ente, il Comune di Gallarate riteneva di farla propria attribuendole efficacia esterna e, per l’effetto, provvedeva ad emettere l’ordinanza dirigenziale gravata.
Avverso il provvedimento in epigrafe è insorta la ricorrente rassegnando le seguenti censure:
1.1VIOLAZIONE DI LEGGE DEGLI ARTT.5 E 22 DELLA LEGGE N.241/1990, NONCHE’ DELL’ART.71 DEL D. LGS. N.59/2010.
2. Il Comune di Gallarate si è costituito per evidenziare che, a seguito delle istanze presentate da parte ricorrente, in sede di accesso al Casellario giudiziale si accertava l’esistenza di sentenza penale di condanna ad anni 8 e mesi 6 di reclusione - divenuta irrevocabile l’11.11.2021 dopo sentenza della Corte di Cassazione – per i reati di riduzione in schiavitù continuato in concorso, di tratta e commercio di schiavi continuato in concorso e minaccia in concorso; dunque alla data di presentazione della SCIA del 9.1.2023 il sig. -OMISSIS-, in quanto titolare della ditta individuale -OMISSIS-, non possedeva i requisiti morali per l’accesso e l’esercizio delle attività commerciali di cui all’art.71 del D. Lgs. n.59/2010. L’Amministrazione ha insistito sulla natura vincolata dell’ordinanza gravata di impugnazione ed ha replicato ai motivi di ricorso.
2.1 Con ordinanza del 15 giugno 2023, n.542 il Tribunale respingeva la domanda di sospensione con la seguente motivazione:
“Considerato che il ricorrente è stato condannato in via definitiva per reati che rientrano nella casistica di cui all’art. 71, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 59/2010, trattandosi di delitti contro la persona commessi con violenza e per i quali è prevista una pena edittale minima superiore a tre anni;
Rilevato che tale condanna esclude il possesso e il mantenimento dei requisiti di onorabilità necessari per l’esercizio di un’attività commerciale, invece attestati dal ricorrente nella SCIA del 9.01.2023 presentata l’apertura di un negozio di vicinato di vendita al dettaglio di orologi usati;
Ritenuto che il venir meno di detti requisiti inibisca conseguentemente sia l’avvio dell’esercizio dell’attività oggetto di segnalazione, sia la prosecuzione di quella dal medesimo già svolta in forza di altro titolo;
Ritenuto, pertanto, alla sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, che la domanda di sospensione del provvedimento impugnato non possa essere accolta per insussistenza del fumus boni iuris.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase di giudizio.”
3. All'udienza pubblica del 22 aprile 2026 il Collegio si è riservata la decisione allo stato degli atti.
4. Il Collegio ritiene che, come peraltro anticipato in fase cautelare, il ricorso vada rigettato per come infondato.
4.1 In via preliminare occorre sottolineare che in maniera del tutto legittima il Legislatore può interdire lo svolgimento di attività imprenditoriali nei confronti di chi abbia denotato indole violenta e mancato rispetto delle regole di convivenza civile; la valutazione di colpevolezza è riservata al Giudice penale e né la Pubblica Amministrazione né questo Tribunale Amministrativo possono sindacare le ragioni o le circostanze della condotta penalmente rilevante, una volta che sia intervenuta una sentenza di condanna, ragion per cui l’operato dell’Amministrazione andrebbe considerato esente da vizi.
5. Con tali premesse, nella fattispecie è opportuno rammentare che, a seguito di presentazione di SCIA per l’apertura di esercizio di commercio, il Comune di Gallarate accertava dalla Banca Dati del Casellario giudiziale che nei confronti del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- in quanto titolare della ditta individuale -OMISSIS- risultava “SENTENZA DELLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO IRREVOCABILE IL 11/11/2021 - CONFERMA DELLA SENTENZA EMESSA IN DATA 07/11/2017 DALLA CORTE DI ASSISE DI BUSTO ARSIZIO - LA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA RIGETTA IL RICORSO IN DATA 11/11/2021:
- 1° reato) RIDUZIONE IN SCHIAVITU` CONTINUATO IN CONCORSO Art. 81, 110, 600 comma 1 C.P. (COMMESSO IN EPOCA ANTERIORE E PROSSIMA AL 18/1/2016 IN GALLARATE) Circostanza: Art. 602 TER comma 1 C.P.;
- 2° reato) TRATTA E COMMERCIO DI SCHIAVI CONTINUATO IN CONCORSO Art. 81, 110, 601 comma 1 C.P. (ACCERTATO IN EPOCA ANTERIORE E PROSSIMA AL 18/1/2016 IN GALLARATE) Circostanza: Art. 602 TER C.P.;
- 3° reato) MINACCIA IN CONCORSO Art. 110, 612 comma 2 C.P. (COMMESSO IN EPOCA ANTERIORE E PROSSIMA AL 18/1/2016 IN GALLARATE) Dispositivo: CIRCOSTANZE ATTENUANTI E AGGRAVANTI EQUIVALENTI Art. 69 comma 3 C.P., ATTENUANTI GENERICHE Art. 62 BIS C.P. RITENUTA LA CONTINUAZIONE TRA I REATI DI CUI AI PUNTI: 1), 2), 3) RECLUSIONE ANNI 8 MESI 6 Pene accessorie: - INTERDIZIONE PERPETUA DAI PUBBLICI UFFICI - INTERDIZIONE LEGALE PER LA DURATA DELLA PENA”.
5.1 Per quanto di rilevanza ai fini del decidere, il secondo comma dell'art.71 del D. Lgs. n.51/2010 prevede che “Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.” Il successivo terzo comma precisa che “Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.”
5.2 La giurisprudenza (cfr. TAR Friuli- Venezia Giulia, 8.8.2017, n.277) ha sottolineato che il Legislatore si è premurato di dettare una compiuta e diversificata disciplina per fattispecie diverse e in nessun modo tra loro sovrapponibili, non lasciando, dunque, spazio per apprezzamenti discrezionali di sorta o per interpretazioni estensive.
Pertanto, a parere del Collegio, nessuna censura pare sinceramente potersi muovere all'operato del Comune di Gallarate che, sulla base delle risultanze del casellario giudiziale ovvero di un atto pubblico assistito da fede privilegiata e in assenza di qualsivoglia utile e comprovato contributo partecipativo da parte dell'interessata entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento, ha definitivamente vietato alla ricorrente lo svolgimento dell'attività dopo aver accertato che a carico del titolare della ditta individuale sussisteva una circostanza ostativa, ovvero la condanna sopraindicata. Non risulta neanche in atti che il sig. -OMISSIS- abbia ottenuto la riabilitazione, quale si consegue a norma dell'art. 178 c.p. mediante l'estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali derivanti dalla condanna penale e che ha come risultato la reintegrazione del condannato nella sua capacità giuridica; il censurato atto preclusivo dell'attività può, dunque, ritenersi legittimamente adottato nel rispetto dell'art.71 del D. Lgs. n.59/2010, che preclude l'esercizio dell'attività di commercio in presenza di condanne come quella riportata dal nominato quando non sia intervenuta la riabilitazione (TAR Lombardia, Brescia, II, 17.2.2017, n.220) in ordine a condotta posta in essere in violazione di valori fondamentali della persona, essendosi mostrato come soggetto con precedenti penali e giudiziari irrispettoso delle regole di convivenza civile e con propensione concreta ed attuale a delinquere.
5.3 La presente decisione è stata assunta tenendo conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, A.P., 5.1.2015, n. 5, nonché Cass. Civ., SS. UU., 12.12.2014, n. 26242), che ha consentito di derogare all'ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., II, 22.3.1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., V, 16.5.2012, n. 7663 e, per il Consiglio di Stato, VI, 19.1.2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6. Per tali motivi il ricorso con le relative richieste va respinto per come infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 2.000,00.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI NZ, Presidente, Estensore
Giovanni Zucchini, Consigliere
Luigi Rossetti, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI NZ |
IL SEGRETARIO