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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 9182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9182 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LI UO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 50129 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
), in qualità di titolare dell'impresa individuale C.F._1 [...]
, corrente in Barletta (BT), alla Via delle Querce n. Parte_2
270 (P. IVA ), elettivamente domiciliato in Pescara, al Viale Regina Elena P.IVA_1
n. 20, presso lo studio dell'Avv. Stefano Dell'Osa, che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione in opposizione.
Opponente
E
nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata in Roma, al Viale delle Milizie n. 22, presso lo studio dell'Avv. Andrea Riccio, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso monitorio.
Opposta
OGGETTO: Opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 12745/2024, reso dall'intestato Tribunale il 30 settembre 2024.
CONCLUSIONI:
1 per l'opponente: “Voglia il Tribunale, respinta ogni diversa istanza ed eccezione, in via preliminare accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale di Roma,
in favore del competente Giudice di Pace di Roma, e, conseguentemente, revocare e dichiarare nullo il Decreto Ingiuntivo n. 12745/2024. Nel merito, i) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento monitorio opposto, dacché emesso in assenza dei requisiti di legge, e, per l'effetto, disporre la revoca dello stesso;
ii) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, il grave inadempimento di CP_1
alle obbligazioni assunte con il contratto del 31.07.2023 e, per l'effetto,
[...]
accertare e dichiarare che , titolare dell'impresa individuale Parte_1
Seratone.it di , nulla deve alla . In via subordinata, Parte_1 Pt_3
nell'ipotesi in cui si ritenesse anche solo parzialmente fondata l'avversa pretesa, compensare il credito accertato in favore di con quello vantato Controparte_1
dall'odierno opponente, a titolo di ristoro del danno cagionato dalla opposta, per aver violato i doveri di riservatezza e screditato l'immagine della Parte_2 [...]
. In ogni caso con vittoria di spese di lite”; Parte_1
per l'opposta: “Voglia, il Tribunale, “dare atto dell'incompetenza per valore”, assegnando il termine per la riassunzione innanzi al Giudice di Pace di Roma competente per valore e compensando integralmente le spese di lite”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. chiedeva ingiungersi, ad Controparte_1 [...]
, in qualità di titolare dell'impresa individuale di Parte_1 Parte_2 [...]
, il pagamento della complessiva somma di euro 4.981,55 – dovutale Parte_1
a titolo di corrispettivo per prestazioni rese in esecuzione di un contratto d'opera concluso il 31.07.2023 – oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 e spese del procedimento monitorio.
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Roma emetteva il Decreto Ingiuntivo n.
12745/2024 – già munito di clausola di provvisoria esecutività, ex art. 642 c.p.c. - depositato il 30 settembre 2024 e notificato all'ingiunto il 10 ottobre 2024.
Avverso il suindicato provvedimento proponeva opposizione Parte_1
, in qualità di titolare dell'impresa individuale
[...] Parte_2 Controparte_2
[... [...]
, il quale, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per valore del Tribunale
[...] adito in sede monitoria, in favore del Giudice di Pace, a norma dell'art. 7 c.p.c..
L'opponente eccepiva, inoltre, che la documentazione prodotta in allegato al ricorso monitorio era inidonea a fornire la prova scritta del credito richiesta per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento;
contestava, comunque, nel merito l'avversa pretesa sollevando eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; rassegnava, dunque, le conclusioni richiamate in epigrafe, chiedendo, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio opposto.
Fissata in via anticipata l'udienza per le determinazioni in merito all'istanza ex art. 649 c.p.c., veniva disposta la sospensione della provvisoria esecutività del Decreto
Ingiuntivo n. 12745/2024.
Con comparsa depositata il 13 giugno 2025 si costituiva tardivamente CP_1 la quale, tra l'altro, prestava adesione all'avversa eccezione preliminare di
[...] incompetenza, chiedendo che, anche per tale ragione, venisse disposta l'integrale compensazione delle spese processuali.
All'udienza del 17 giugno 2025 – alla quale non presenziava la parte opposta - veniva revocata la dichiarazione di contumacia di già resa con decreto Controparte_1
ex art. 171 bis c.p.c.; indi, come già anticipato con il decreto emesso all'esito delle verifiche preliminari, veniva disposto il mutamento del rito – da ordinario a semplificato di cognizione – e, a seguito della discussione, veniva riservata la decisione, a norma dell'art. 281 sexies, III co., c.p.c., richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c..
******************
Ritiene questo Giudice che l'eccezione preliminare sollevata da Parte_1
, nella qualità, si palesi fondata e che debba, pertanto, dichiararsi
[...]
l'incompetenza per valore dell'intestato Tribunale, adito con il ricorso monitorio, in favore del Giudice di Pace e, conseguentemente, la nullità del Decreto Ingiuntivo n.
12745/2024. in apertura di motivazione par d'uopo rammentare che - come chiarito anche dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte - nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo
3 “convergono due giudizi nettamente distinti: da una parte il controllo giudiziario sulla validità del decreto, con particolare riguardo ai requisiti propri di ammissibilità del procedimento per ingiunzione (artt. 633 e ss. c.p.c.); dall'altra il riesame, nel pieno contraddittorio delle parti, del merito del giudizio che, nella fase sommaria, ha dato luogo al decreto di condanna inaudita altera parte, mediante l'accertamento dell'an e del quantum del diritto fatto valere dal creditore nel ricorso per ingiunzione” (Cass.,
S.U., 8 marzo 1996, n. 1835).
Viene così riaffermata la duplice funzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: quella di verifica delle condizioni di legittimità del provvedimento monitorio, intesa ad accertare anche se sia stato emesso da un giudice competente per valore e territorio (art. 637 c.p.c.), e quella - logicamente successiva - di riesame nel merito, nel contraddittorio delle parti, della pretesa creditoria azionata.
Al riguardo, è bene precisare che la competenza funzionale del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, quale giudice di una speciale impugnazione, attiene alla prima fase, è, cioè, limitata all'accertamento delle condizioni dell'azione di ingiunzione ed in essa si esaurisce, con la conseguenza che, qualora detto giudice abbia dichiarato l'incompetenza del proprio ufficio, per ragioni di valore o di territorio, ad emettere il decreto ingiuntivo, ovvero abbia dichiarato la propria incompetenza, per le medesime ragioni, a conoscere della causa di merito introdotta con l'opposizione, con una tale pronuncia il decidente functus est munere suo, e quella che trasmigra davanti al giudice dichiarato competente non è più, propriamente, una causa di opposizione ad un decreto (che più non esiste) ma una causa che dovrà svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645, c. II, c.p.c.) (Cass. 23.1.1999, n. 630; Cass. 17.3.1998,
n. 2843; Cass. 19.7.1996, n. 6510; Cass. 1.12.1995, n. 12423; Cass. 4.1.1995, n. 139;
Cass. 11.10.1995, n. 10586).
Giova, ancora, rimarcare che nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio inderogabile) del Tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo, il relativo procedimento di opposizione – che deve svolgersi inderogabilmente innanzi al medesimo Tribunale – non può che essere definito con una sentenza che, in una con la declaratoria dell'incompetenza del Giudice adito con il ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c.,
4 deve, altresì, contenere la dichiarazione della nullità del provvedimento monitorio, con conseguente caducazione dello stesso.
Né a diversa determinazione può condurre il vigente disposto dell'art. 279, I co.,
c.p.c. (nel testo modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69), a mente del quale il
Collegio o il Tribunale in composizione monocratica (cfr. art. 281 bis c.p.c.) "pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza", nel qual caso "se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa".
Invero, la norma in questione non può trovare applicazione nel caso di incompetenza
(per valore, materia o territorio inderogabile) del Giudice che ha emesso il provvedimento monitorio, dacché – come innanzi detto – in ipotesi di tal fatta il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sul giudizio ex artt. 645 e ss. c.p.c., non può né deve limitarsi alla declaratoria di incompetenza, ma deve anche – ed essenzialmente – pronunciare la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso da Giudice incompetente, con conseguente accoglimento in rito dell'opposizione.
Nel senso da ultimo indicato ha avuto modo di esprimersi, più volte, la Suprema
Corte che, anche di recente, ha così argomentato: “In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69” (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 10 giugno 2019, n. 15579; Cass., Sez. VI, 21 agosto 2012,
n. 14594).
Atteso, poi, il tenore delle argomentazioni svolte dalla parte opposta con la comparsa di costituzione e risposta, par d'uopo rammentare che solo nell'ipotesi prevista dall'art. 38, II co., c.p.c., l'adesione dell'attore (o dell'opposto-attore in senso sostanziale) all'eccezione di incompetenza territoriale – derogabile - proposta dal convenuto (o opponente-convenuto in senso sostanziale) comporta l'esclusione di ogni
5 potere del giudice adito di decidere sulla competenza, risultando essa risolta dall'accordo formatosi nel processo.
Inoltre, sempre e solo nell'ipotesi di cui sopra, la circostanza che il Giudice originariamente adito, nel prendere atto dell'adesione dell'attore all'avversa eccezione di incompetenza territoriale derogabile, non possa che rimettere le parti innanzi a quello concordemente individuato come competente a conoscere della controversia, comporta che il “provvedimento” così emesso sia del tutto privo di natura decisoria, per modo che lo stesso non può e non deve contenere alcuna statuizione sulle spese di lite.
Per converso, laddove – come nel caso di specie – venga in contestazione un criterio di radicamento della controversia inderogabile, il Giudice innanzi al quale l'eccezione di incompetenza è stata sollevata, deve vagliarne la fondatezza e decidere in ordine alla stessa, potendo e dovendo rigettarla – ove ritenuta infondata – anche se alla stessa abbia prestato adesione la controparte;
ed infatti, nell'ipotesi da ultimo indicata, l'adesione di una parte all'eccezione di incompetenza ex adverso sollevata è del tutto irrilevante, potendo incidere, gli accordi tra le parti, unicamente sui criteri di competenza per territorio derogabile (in tal senso, da ultimo, Cass. Civ., Sez. III, 19 settembre 2024, n.
25138; conf., ex plurimis, Cass. 11/05/2022, n. 15017).
Pertanto, anche nel caso di adesione all'eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla controparte, la sentenza che, ritenendo fondata l'eccezione, dichiari l'incompetenza ha carattere decisorio e deve, dunque, statuire sulle spese in ossequio al criterio della soccombenza;
soccombenza che, naturalmente, va apprezzata avendo riguardo alla questione decisa, ovvero quella sulla competenza.
Fatte le premesse di cui sopra e passando all'esame della fattispecie concreta, deve rilevarsi che con il ricorso monitorio ha chiesto l'ingiunzione di Controparte_1
pagamento per la complessiva somma di euro 4.981,55 – portata dalle fatture n. 7 del
26.09.2023 e n. 8 del 9 ottobre 2023 – oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002.
Atteso, poi, il tenore delle argomentazioni difensive svolte dalla opposta, va rilevato che a fondamento del credito azionato in sede monitoria, ha invocato e Controparte_1
documentato un titolo - contratto di prestazione d'opera, da eseguire “in totale
autonomia, con organizzazione e mezzi propri” (cfr. art. 1) - tale da non consentire in alcun modo di ricondurre il rapporto dedotto in lite ad uno di quelli previsti dall'art. 409
6 c.p.c. e ravvisare, dunque, la competenza funzionale del Giudice del Lavoro;
onde, ben a ragione il ricorso monitorio,, erroneamente indirizzato al Giudice del Lavoro, è stato rimesso al Tribunale Civile Ordinario.
Ciò posto, è indubbio che la competenza a conoscere della domanda di pagamento proposta da spettasse e spetti al Giudice di Pace, atteso che, a norma Controparte_1
dell'art. 7 c.p.c., quest'Ultimo è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
In particolare, anche cumulando il capitale oggetto di domanda con gli interessi di mora venuti a scadenza fino alla data di deposito del ricorso, la controversia promossa dalla odierna opposta rientra senz'altro nel limite di valore di cui al citato art. 7 c.p.c.; detta controversia, poi, non risulta attribuita, ratione materiae, ad un Giudice diverso da quello altrimenti competente per valore (non potendosi ricomprendere, come sopra detto, tra quelle rimesse alla competenza funzionale del Giudice del Lavoro).
In definitiva, dunque, non può che dichiararsi la nullità del Decreto Ingiuntivo n.
12745/2024 per incompetenza dell'intestato Tribunale che lo ha emesso, spettando al
Giudice di Pace, ratione valoris, la competenza a conoscere della controversia avente ad oggetto la domanda di pagamento proposta da Controparte_1
Va, dunque, assegnato il termine per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice di Pace competente a conoscere della domanda di pagamento proposta con il ricorso monitorio.
Ed a tal proposito va rimarcato che, come sopra già evidenziato, all'esito della riassunzione, il giudizio non sarà più di opposizione a decreto ingiuntivo - posto che l'ingiunzione di pagamento, dichiarata nulla dacché emessa da giudice incompetente,
“non esiste” più - bensì un ordinario procedimento avente ad oggetto la domanda di pagamento dei compensi per prestazioni rese in esecuzione di un contratto d'opera, come proposta dall'odierna opposta con il ricorso monitorio.
Alla soccombenza consegue la condanna di alla rifusione, in favore Controparte_1 di , in qualità di titolare dell'impresa individuale di Parte_1 Parte_2
, delle spese di lite (comprensive anche di quelle relative al Parte_1
subprocedimento aperto a seguito di istanza ex art. 649 c.p.c.), nella misura liquidata in
7 dispositivo, tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali effettivamente espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M.
n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott.ssa LI UO, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al N. 50129/2024 R.G., così
provvede
- Dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Roma adito con il ricorso monitorio, essendo invece competente il Giudice di Pace a conoscere della domanda di pagamento proposta da con il suddetto ricorso. Controparte_1
- Per l'effetto, dichiara la nullità del Decreto Ingiuntivo n. 12745/2024, reso dal
Tribunale di Roma il 30 settembre 2024.
- Assegna il termine di giorni sessanta – a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza – per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice di Pace competente.
- Condanna alla rifusione, in favore di , Controparte_1 Parte_1 quale titolare dell'impresa individuale di , Parte_2 Parte_1
delle spese di lite (comprensive anche di quelle relative al subprocedimento aperto a seguito di istanza ex art. 649 c.p.c.), che liquida in complessivi euro
1.476,00 – di cui euro 76,00 per spese vive ed euro 1.400,00 per compensi professionali – oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 18 giugno 2025.
Il Giudice
LI UO
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LI UO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 50129 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
), in qualità di titolare dell'impresa individuale C.F._1 [...]
, corrente in Barletta (BT), alla Via delle Querce n. Parte_2
270 (P. IVA ), elettivamente domiciliato in Pescara, al Viale Regina Elena P.IVA_1
n. 20, presso lo studio dell'Avv. Stefano Dell'Osa, che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione in opposizione.
Opponente
E
nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata in Roma, al Viale delle Milizie n. 22, presso lo studio dell'Avv. Andrea Riccio, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso monitorio.
Opposta
OGGETTO: Opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 12745/2024, reso dall'intestato Tribunale il 30 settembre 2024.
CONCLUSIONI:
1 per l'opponente: “Voglia il Tribunale, respinta ogni diversa istanza ed eccezione, in via preliminare accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale di Roma,
in favore del competente Giudice di Pace di Roma, e, conseguentemente, revocare e dichiarare nullo il Decreto Ingiuntivo n. 12745/2024. Nel merito, i) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento monitorio opposto, dacché emesso in assenza dei requisiti di legge, e, per l'effetto, disporre la revoca dello stesso;
ii) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, il grave inadempimento di CP_1
alle obbligazioni assunte con il contratto del 31.07.2023 e, per l'effetto,
[...]
accertare e dichiarare che , titolare dell'impresa individuale Parte_1
Seratone.it di , nulla deve alla . In via subordinata, Parte_1 Pt_3
nell'ipotesi in cui si ritenesse anche solo parzialmente fondata l'avversa pretesa, compensare il credito accertato in favore di con quello vantato Controparte_1
dall'odierno opponente, a titolo di ristoro del danno cagionato dalla opposta, per aver violato i doveri di riservatezza e screditato l'immagine della Parte_2 [...]
. In ogni caso con vittoria di spese di lite”; Parte_1
per l'opposta: “Voglia, il Tribunale, “dare atto dell'incompetenza per valore”, assegnando il termine per la riassunzione innanzi al Giudice di Pace di Roma competente per valore e compensando integralmente le spese di lite”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. chiedeva ingiungersi, ad Controparte_1 [...]
, in qualità di titolare dell'impresa individuale di Parte_1 Parte_2 [...]
, il pagamento della complessiva somma di euro 4.981,55 – dovutale Parte_1
a titolo di corrispettivo per prestazioni rese in esecuzione di un contratto d'opera concluso il 31.07.2023 – oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 e spese del procedimento monitorio.
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Roma emetteva il Decreto Ingiuntivo n.
12745/2024 – già munito di clausola di provvisoria esecutività, ex art. 642 c.p.c. - depositato il 30 settembre 2024 e notificato all'ingiunto il 10 ottobre 2024.
Avverso il suindicato provvedimento proponeva opposizione Parte_1
, in qualità di titolare dell'impresa individuale
[...] Parte_2 Controparte_2
[... [...]
, il quale, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per valore del Tribunale
[...] adito in sede monitoria, in favore del Giudice di Pace, a norma dell'art. 7 c.p.c..
L'opponente eccepiva, inoltre, che la documentazione prodotta in allegato al ricorso monitorio era inidonea a fornire la prova scritta del credito richiesta per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento;
contestava, comunque, nel merito l'avversa pretesa sollevando eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; rassegnava, dunque, le conclusioni richiamate in epigrafe, chiedendo, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio opposto.
Fissata in via anticipata l'udienza per le determinazioni in merito all'istanza ex art. 649 c.p.c., veniva disposta la sospensione della provvisoria esecutività del Decreto
Ingiuntivo n. 12745/2024.
Con comparsa depositata il 13 giugno 2025 si costituiva tardivamente CP_1 la quale, tra l'altro, prestava adesione all'avversa eccezione preliminare di
[...] incompetenza, chiedendo che, anche per tale ragione, venisse disposta l'integrale compensazione delle spese processuali.
All'udienza del 17 giugno 2025 – alla quale non presenziava la parte opposta - veniva revocata la dichiarazione di contumacia di già resa con decreto Controparte_1
ex art. 171 bis c.p.c.; indi, come già anticipato con il decreto emesso all'esito delle verifiche preliminari, veniva disposto il mutamento del rito – da ordinario a semplificato di cognizione – e, a seguito della discussione, veniva riservata la decisione, a norma dell'art. 281 sexies, III co., c.p.c., richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c..
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Ritiene questo Giudice che l'eccezione preliminare sollevata da Parte_1
, nella qualità, si palesi fondata e che debba, pertanto, dichiararsi
[...]
l'incompetenza per valore dell'intestato Tribunale, adito con il ricorso monitorio, in favore del Giudice di Pace e, conseguentemente, la nullità del Decreto Ingiuntivo n.
12745/2024. in apertura di motivazione par d'uopo rammentare che - come chiarito anche dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte - nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo
3 “convergono due giudizi nettamente distinti: da una parte il controllo giudiziario sulla validità del decreto, con particolare riguardo ai requisiti propri di ammissibilità del procedimento per ingiunzione (artt. 633 e ss. c.p.c.); dall'altra il riesame, nel pieno contraddittorio delle parti, del merito del giudizio che, nella fase sommaria, ha dato luogo al decreto di condanna inaudita altera parte, mediante l'accertamento dell'an e del quantum del diritto fatto valere dal creditore nel ricorso per ingiunzione” (Cass.,
S.U., 8 marzo 1996, n. 1835).
Viene così riaffermata la duplice funzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: quella di verifica delle condizioni di legittimità del provvedimento monitorio, intesa ad accertare anche se sia stato emesso da un giudice competente per valore e territorio (art. 637 c.p.c.), e quella - logicamente successiva - di riesame nel merito, nel contraddittorio delle parti, della pretesa creditoria azionata.
Al riguardo, è bene precisare che la competenza funzionale del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, quale giudice di una speciale impugnazione, attiene alla prima fase, è, cioè, limitata all'accertamento delle condizioni dell'azione di ingiunzione ed in essa si esaurisce, con la conseguenza che, qualora detto giudice abbia dichiarato l'incompetenza del proprio ufficio, per ragioni di valore o di territorio, ad emettere il decreto ingiuntivo, ovvero abbia dichiarato la propria incompetenza, per le medesime ragioni, a conoscere della causa di merito introdotta con l'opposizione, con una tale pronuncia il decidente functus est munere suo, e quella che trasmigra davanti al giudice dichiarato competente non è più, propriamente, una causa di opposizione ad un decreto (che più non esiste) ma una causa che dovrà svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645, c. II, c.p.c.) (Cass. 23.1.1999, n. 630; Cass. 17.3.1998,
n. 2843; Cass. 19.7.1996, n. 6510; Cass. 1.12.1995, n. 12423; Cass. 4.1.1995, n. 139;
Cass. 11.10.1995, n. 10586).
Giova, ancora, rimarcare che nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio inderogabile) del Tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo, il relativo procedimento di opposizione – che deve svolgersi inderogabilmente innanzi al medesimo Tribunale – non può che essere definito con una sentenza che, in una con la declaratoria dell'incompetenza del Giudice adito con il ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c.,
4 deve, altresì, contenere la dichiarazione della nullità del provvedimento monitorio, con conseguente caducazione dello stesso.
Né a diversa determinazione può condurre il vigente disposto dell'art. 279, I co.,
c.p.c. (nel testo modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69), a mente del quale il
Collegio o il Tribunale in composizione monocratica (cfr. art. 281 bis c.p.c.) "pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza", nel qual caso "se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa".
Invero, la norma in questione non può trovare applicazione nel caso di incompetenza
(per valore, materia o territorio inderogabile) del Giudice che ha emesso il provvedimento monitorio, dacché – come innanzi detto – in ipotesi di tal fatta il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sul giudizio ex artt. 645 e ss. c.p.c., non può né deve limitarsi alla declaratoria di incompetenza, ma deve anche – ed essenzialmente – pronunciare la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso da Giudice incompetente, con conseguente accoglimento in rito dell'opposizione.
Nel senso da ultimo indicato ha avuto modo di esprimersi, più volte, la Suprema
Corte che, anche di recente, ha così argomentato: “In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69” (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 10 giugno 2019, n. 15579; Cass., Sez. VI, 21 agosto 2012,
n. 14594).
Atteso, poi, il tenore delle argomentazioni svolte dalla parte opposta con la comparsa di costituzione e risposta, par d'uopo rammentare che solo nell'ipotesi prevista dall'art. 38, II co., c.p.c., l'adesione dell'attore (o dell'opposto-attore in senso sostanziale) all'eccezione di incompetenza territoriale – derogabile - proposta dal convenuto (o opponente-convenuto in senso sostanziale) comporta l'esclusione di ogni
5 potere del giudice adito di decidere sulla competenza, risultando essa risolta dall'accordo formatosi nel processo.
Inoltre, sempre e solo nell'ipotesi di cui sopra, la circostanza che il Giudice originariamente adito, nel prendere atto dell'adesione dell'attore all'avversa eccezione di incompetenza territoriale derogabile, non possa che rimettere le parti innanzi a quello concordemente individuato come competente a conoscere della controversia, comporta che il “provvedimento” così emesso sia del tutto privo di natura decisoria, per modo che lo stesso non può e non deve contenere alcuna statuizione sulle spese di lite.
Per converso, laddove – come nel caso di specie – venga in contestazione un criterio di radicamento della controversia inderogabile, il Giudice innanzi al quale l'eccezione di incompetenza è stata sollevata, deve vagliarne la fondatezza e decidere in ordine alla stessa, potendo e dovendo rigettarla – ove ritenuta infondata – anche se alla stessa abbia prestato adesione la controparte;
ed infatti, nell'ipotesi da ultimo indicata, l'adesione di una parte all'eccezione di incompetenza ex adverso sollevata è del tutto irrilevante, potendo incidere, gli accordi tra le parti, unicamente sui criteri di competenza per territorio derogabile (in tal senso, da ultimo, Cass. Civ., Sez. III, 19 settembre 2024, n.
25138; conf., ex plurimis, Cass. 11/05/2022, n. 15017).
Pertanto, anche nel caso di adesione all'eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla controparte, la sentenza che, ritenendo fondata l'eccezione, dichiari l'incompetenza ha carattere decisorio e deve, dunque, statuire sulle spese in ossequio al criterio della soccombenza;
soccombenza che, naturalmente, va apprezzata avendo riguardo alla questione decisa, ovvero quella sulla competenza.
Fatte le premesse di cui sopra e passando all'esame della fattispecie concreta, deve rilevarsi che con il ricorso monitorio ha chiesto l'ingiunzione di Controparte_1
pagamento per la complessiva somma di euro 4.981,55 – portata dalle fatture n. 7 del
26.09.2023 e n. 8 del 9 ottobre 2023 – oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002.
Atteso, poi, il tenore delle argomentazioni difensive svolte dalla opposta, va rilevato che a fondamento del credito azionato in sede monitoria, ha invocato e Controparte_1
documentato un titolo - contratto di prestazione d'opera, da eseguire “in totale
autonomia, con organizzazione e mezzi propri” (cfr. art. 1) - tale da non consentire in alcun modo di ricondurre il rapporto dedotto in lite ad uno di quelli previsti dall'art. 409
6 c.p.c. e ravvisare, dunque, la competenza funzionale del Giudice del Lavoro;
onde, ben a ragione il ricorso monitorio,, erroneamente indirizzato al Giudice del Lavoro, è stato rimesso al Tribunale Civile Ordinario.
Ciò posto, è indubbio che la competenza a conoscere della domanda di pagamento proposta da spettasse e spetti al Giudice di Pace, atteso che, a norma Controparte_1
dell'art. 7 c.p.c., quest'Ultimo è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
In particolare, anche cumulando il capitale oggetto di domanda con gli interessi di mora venuti a scadenza fino alla data di deposito del ricorso, la controversia promossa dalla odierna opposta rientra senz'altro nel limite di valore di cui al citato art. 7 c.p.c.; detta controversia, poi, non risulta attribuita, ratione materiae, ad un Giudice diverso da quello altrimenti competente per valore (non potendosi ricomprendere, come sopra detto, tra quelle rimesse alla competenza funzionale del Giudice del Lavoro).
In definitiva, dunque, non può che dichiararsi la nullità del Decreto Ingiuntivo n.
12745/2024 per incompetenza dell'intestato Tribunale che lo ha emesso, spettando al
Giudice di Pace, ratione valoris, la competenza a conoscere della controversia avente ad oggetto la domanda di pagamento proposta da Controparte_1
Va, dunque, assegnato il termine per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice di Pace competente a conoscere della domanda di pagamento proposta con il ricorso monitorio.
Ed a tal proposito va rimarcato che, come sopra già evidenziato, all'esito della riassunzione, il giudizio non sarà più di opposizione a decreto ingiuntivo - posto che l'ingiunzione di pagamento, dichiarata nulla dacché emessa da giudice incompetente,
“non esiste” più - bensì un ordinario procedimento avente ad oggetto la domanda di pagamento dei compensi per prestazioni rese in esecuzione di un contratto d'opera, come proposta dall'odierna opposta con il ricorso monitorio.
Alla soccombenza consegue la condanna di alla rifusione, in favore Controparte_1 di , in qualità di titolare dell'impresa individuale di Parte_1 Parte_2
, delle spese di lite (comprensive anche di quelle relative al Parte_1
subprocedimento aperto a seguito di istanza ex art. 649 c.p.c.), nella misura liquidata in
7 dispositivo, tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali effettivamente espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M.
n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott.ssa LI UO, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al N. 50129/2024 R.G., così
provvede
- Dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Roma adito con il ricorso monitorio, essendo invece competente il Giudice di Pace a conoscere della domanda di pagamento proposta da con il suddetto ricorso. Controparte_1
- Per l'effetto, dichiara la nullità del Decreto Ingiuntivo n. 12745/2024, reso dal
Tribunale di Roma il 30 settembre 2024.
- Assegna il termine di giorni sessanta – a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza – per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice di Pace competente.
- Condanna alla rifusione, in favore di , Controparte_1 Parte_1 quale titolare dell'impresa individuale di , Parte_2 Parte_1
delle spese di lite (comprensive anche di quelle relative al subprocedimento aperto a seguito di istanza ex art. 649 c.p.c.), che liquida in complessivi euro
1.476,00 – di cui euro 76,00 per spese vive ed euro 1.400,00 per compensi professionali – oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 18 giugno 2025.
Il Giudice
LI UO
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