Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1978/2019, posta in decisione in data 6.3.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. , nato a MARSALA in [...] Parte_1 C.F._1
09/07/1938, (C.F. ), Parte_2 C.F._2
nato a [...] in data [...], (C.F. Parte_3
), nato a [...] in data [...], con il patrocinio C.F._3
dell'Avv. FERRACANE CARLO e dell'Avv. e con elezione di domicilio in via
PIAZZA GOFFREDO MAMELI N. 12 91025 MARSALA presso il medesimo difensore
APPELLANTI
CONTRO
1
con il patrocinio dell'Avv. VULPITTA GIULIO e con elezione di domicilio in via
Via Lungomare Dante Alighieri nr 20, 91016 Erice Casa Santa presso il medesimo difensore
APPELLATA
(C.F. ), Controparte_2 C.F._4
(C.F. ), nato a MARSALA in [...] Controparte_3 C.F._5
23/01/1955,
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, e , Parte_1 Parte_2 Controparte_4
citavano ed , avanti al Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3
Tribunale di Marsala, rispettivamente nella qualità di nonno materno il primo e di zii materni gli altri, di , esponendo: che, in data 23.4.2008, il loro Persona_1
nipote conducente di un ciclomotore, era deceduto in Persona_1
conseguenza del sinistro stradale colposamente causato da , Controparte_2 conducente di un furgone, specificamente a causa di un'infezione contratta durante la degenza ospedaliera e causalmente connessa alle gravi lesioni riportate all'esito dell'incidente; che la responsabilità di era stata già accertata in sede penale, CP_2 con sentenza passata in giudicato, che tra l'altro ne aveva statuito la condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in solido con la compagnia assicurativa;
che, per tali ragioni, chiedevano condannarsi i convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 100.00,00 per il nonno e in € 50.000,00 cadauno per gli zii, oltre interessi e rivalutazione.
2 Ritualmente costituitasi, contestava tutte le domande e ne Controparte_5
chiedeva il rigetto. In ogni caso, precisava di aver già corrisposto ad
[...] la somma di € 35.000,00 in via bonaria;
somma da ritenersi satisfattiva Pt_1
della pretesa dello stesso, in quanto non convivente con il nipote. Chiedeva, inoltre, rigettarsi la pretesa degli zii materni in assenza di prova della sussistenza di circostanze tali da far presumere l'assidua frequentazione degli zii con il nipote e, dunque, il danno morale concretamente patito dagli stessi. Chiedeva, in subordine, di essere tenuta indenne nei limiti del massimale di polizza indicato in € 3.000.000,00.
ed benché ritualmente chiamati in Controparte_2 Controparte_3 giudizio mediante notifica dell'atto di citazione (come da relate di notifica agli atti), rimanevano contumaci.
Disattese tutte le istanze istruttorie avanzate dagli attori, il Tribunale, con sentenza n. 584 del 17.6.2019, rigettava interamente le pretese attoree. In motivazione il Giudice riteneva adeguatamente provata la responsabilità di CP_2
nella causazione del sinistro, con conseguente rigetto di tutte le doglianze
[...]
formulate dalla compagnia di assicurazione convenuta. Ciò in ragione del fatto che con sentenza n. 206/2013, successivamente confermata in appello e divenuta irrevocabile, era stato condannato per il reato di cui all'art. 589 Controparte_2
c.p. ed al risarcimento del danno in forma generica, in solido con la compagnia di assicurazione convenuta, in favore delle parti civili costituite nel processo penale, rimettendo gli atti al giudice civile per la quantificazione del risarcimento. Passando a valutare la sussistenza del diritto al risarcimento del danno morale patito in conseguenza del decesso del nipote, il primo Giudice evidenziava che in materia di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, subito in conseguenza della morte del congiunto per fatto illecito di terzi, la prova della sussistenza di tale danno può essere presuntivamente desunta da tutti gli elementi di fatto dedotti in giudizio ed in particolare, dallo stretto legame di parentela esistente tra la vittima e gli istanti (v.
Cassazione SS.UU. n. 9672/2008 in materia di risarcibilità del cd. danno da perdita del rapporto parentale e di prova del danno mediante il ricorso alle presunzioni).
Ciò posto, riteneva che tale presunzione e automaticità nel riconoscimento del diritto al risarcimento del danno morale, non poteva operare nel caso di specie in cui gli attori, rispettivamente nonno e zii del de cuius, non conviventi con lo stesso, non
3 avevano dimostrato in modo puntuale l'intensità del rapporto che li legava al nipote deceduto tale da giustificarne il risarcimento per rottura del rapporto parentale.
Avverso la suddetta sentenza proponevano appello gli;
resisteva la Pt_1
compagnia assicuratrice convenuta. Restavano contumaci ed . CP_2 CP_3
In data 30.9.2024, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Rimessa sul ruolo per procedere ad alcuni incombenti, la causa veniva nuovamente posta in decisione in data 22.2.2025, senza assegnazione dei termini per le difese conclusionali.
Preliminarmente, eccepisce l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
in quanto proposto tardivamente, deducendo di aver depositato documentazione a sostegno.
Ebbene, parte appellante ha prodotto gli atti della notifica telematica della sentenza impugnata, ricevuta in data 25.9.2019, come attestano le produzioni delle relative mail certificate. Non risulta, di contro, allegato alcunché dall'appellata, a sostegno dell'eccezione in esame, in particolare di una notifica della sentenza a mezzo PEC del 5.7.2019. Per di più, alla prima udienza, seppur il difensore dell'Assicurazione avesse insistito nella censura, entrambe le parti hanno chiesto un rinvio per la precisazione delle conclusioni. Tale eccezione, poi, non è stata più riproposta e la compagnia assicurativa non ha depositato memorie conclusionali.
Conseguentemente, al fine della decorrenza del termine breve, l'appello notificato in data 16.10.2019 deve ritenersi tempestivo.
Passando al merito, con unico motivo gli appellanti contestano l'assunto del primo Giudice che ha negato il risarcimento sul rilievo che gli attori non erano conviventi e mancava la prova da parte loro, dell'intensità della relazione con il defunto nipote, ovvero la prova di assidua frequentazione con lo stesso. Sicché, quanto alla posizione del nonno la somma liquidata in via Parte_1 stragiudiziale dall'Assicurazione di € 35.000,00 andava considerata satisfattiva e congrua, stante l'assenza di convivenza con il nipote.
Assumono sul punto gli appellanti che il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale spetta al nonno di un soggetto defunto vittima di fatto illecito, solo in forza del rapporto di parentela, e sulla base di circostanze differenti dalla convivenza, relative alla qualità della relazione familiare, e che ciò valeva anche per
4 gli zii materni e , del pari non conviventi, non mancando di Parte_2 CP_4
avanzare una serie di rilievi in ordine alla somma liquidata in via stragiudiziale al nonno a dire degli appellanti del tutto incongrua anche operando il Parte_1
raffronto con le somme liquidate alla nonna paterna pur Persona_2
genericamente riconoscendo che la condizione di familiare convivente con il defunto nipote giustifica un risarcimento superiore ma in differente misura.
Allo scopo di comprovare l'esistenza di una forte relazione affettiva tra il defunto e i familiari odierni appellanti, nonno e zii materni, Persona_1 costoro hanno chiesto l'assunzione di prove già richieste in primo grado, la cui istanza è stata in quella sede rigettata dal primo Giudice.
Il motivo è parzialmente fondato.
Va osservato, in primo luogo, che l'istanza diretta alla Corte con l'atto di appello e volta ad ammettere e assumere le prove rigettate dal primo Giudice non può trovare applicazione.
Detta istanza, infatti, non è stata riproposta dagli attori in sede di precisazione delle conclusioni avanti al Tribunale, né è stata mai richiamata neppure nelle difese conclusionali di primo grado.
Va ricordato che, con insegnamento costante, la Suprema Corte ha chiarito che “Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo;
della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la pronuncia della Corte d'appello che si era limitata a rilevare la mancanza di una specifica riproposizione delle istanze probatorie con le conclusioni, trascurando di considerare che l'istanza di ammissione delle prove orali era già stata reiterata dall'istante con la richiesta, successiva al rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, di revoca o di modifica dei provvedimenti istruttori del giudice di primo grado). (Cass.
4.4.2022 n. 10767).
5 Non ricorrono condizioni che consentano a questa Corte di superare la delineata presunzione di abbandono e sostanziale rinunzia alle istanze istruttorie, sicché non possono avere ingresso in questo appello le suddette istanze.
Tanto premesso, va ricordato che la Cassazione ha di recente elaborato i presupposti del diritto al risarcimento per la perdita del rapporto parentale;
riepilogando la propria posizione, la Cassazione, con la sentenza n. 9196 del
13.4.2018, ha chiarito “che gli aspetti o voci di danno non patrimoniale non rientranti nell'ambito del danno biologico, in quanto non conseguenti a lesione psico-fisica, ben possono essere definiti come danno parentale, attenendo alla sfera relazionale della persona, autonomamente e specificamente configurabile allorquando la sofferenza e il dolore non rimangano più allo stato intimo ma evolvano, seppure non in
"degenerazioni patologiche" integranti il danno biologico, in pregiudizi concernenti aspetti relazionali della vita, ovvero lo sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di un congiunto, poichè il pregiudizio di tipo esistenziale consegue alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2,29 e 30 Cost.). Il danno da perdita del rapporto parentale, infatti, viene definito come quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sè di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonchè nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (così Cass. 9 maggio
2011, n. 10107)”.
Chiarisce altresì la Corte di legittimità che il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima primaria “va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. danno in re ipsa, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna
6 allegazione o dimostrazione ( Sentenza n. 25541 del 30/08/2022,).” (Cass. 29.9.2023,
n. 27658).
Ancora, la Cassazione ha puntualizzato, a più riprese, che il danno non patrimoniale da lesione o perdita del rapporto parentale non è “rigorosamente circoscritto ai familiari conviventi, poiché il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza. (…) Al riguardo, questa
Corte ha ritenuto che l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727
c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso, grava sul convenuto
l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022,).” (Cass. 29.9.2023, n.
27658).
Sul punto, ancora più specificamente, Cass.
4.3.2024 n. 5769 “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare
"successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria"
(genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece,
l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova). (Cass. Ordinanza n. 5769 del 4.3.2024).
Venendo al caso concreto, e tenuto conto che gli appellanti non possono avvalersi delle prove richieste per i motivi prima enunciati, resta comunque il fatto
7 che non può negarsi a costoro il diritto al risarcimento da perdita del rapporto parentale sol perché trattasi di familiari non conviventi con la vittima primaria.
Non ostante le scarse allegazioni della parte odierna appellante, non può infatti negarsi che la morte di un giovane nipote in circostanze tragiche qual è
l'incidente stradale, sia vicenda idonea non solo a radicare il dolore interiore, ma anche uno sconvolgimento della propria vita quotidiana, dell'assetto affettivo, dinamico e morale che la presenza del congiunto assicurava, prima della tragica dipartita.
Tanto può dirsi non solo per la perdita del rapporto parentale del nonno, ma anche di quella degli zii, tenuto conto della giovane età degli stessi, oltre che della vittima primaria e la residenza nella stessa città, che fa presumere una frequentazione, comunque partecipata, tra gli stessi. D'altro canto, a fronte della domanda e delle allegazioni degli attori odierni appellanti, la compagnia assicuratrice non ha né dedotto né provato circostanze contrarie, idonee cioè a dimostrare uno stato di rapporti personali, tra vittime primaria e secondarie, assente, distaccato o conflittuale
(quindi non meritevole di risarcimento di un danno a forte contenuto sofferenziale).
La carenza di allegazioni e prove in ordine alla qualità e intensità della relazione affettiva si riverbera, pertanto, soltanto in punto di quantificazione del risarcimento
Venendo alla liquidazione e affrontando il tema delle modalità di questa, la
Corte di Cassazione dapprima con la sentenza n. 10579/2021, poi, più esplicitamente, con le pronunce n. 26300/2021 e n. 33005/2021, ha affermato che “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti” che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.”.
8 Recependo le indicazioni della Suprema Corte, l'Osservatorio attivo presso il
Tribunale di Milano ha rielaborato le proprie precedenti tabelle di liquidazione del danno parentale, originariamente fondate su un sistema “a forbice”, sostituendole con una nuova versione il 28 giugno 2022. Le “Tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale - Edizione
2022”, fondate sul sistema a punti, ritenute poi dalle ultime pronunce della Corte di legittimità, idonee - al pari di quelle elaborate dal Tribunale di Roma - a consentire una liquidazione rispettosa dei criteri fissati per un'adeguata e uniforme liquidazione del risarcimento di tale voce di danno (adozione del criterio “a punto variabile”; estrazione del valore medio del punto dai precedenti;
modularità; elencazione delle circostanze di fatto rilevanti -l'età della vittima, quella del superstite, il grado di parentela, la eventuale convivenza- e dei relativi punteggi). (Cass. 16.12.2022, n.
37009).
La Corte si conforma a questo indirizzo, precisando che troverà applicazione, specificamente, la tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del fratello/nipote, rivalutata con i valori del 2024, sempre dall'Osservatorio del Tribunale di Milano.
In ordine alla individuazione dei punteggi utilizzabili nella specie, si indicano,
a seguire, gli importi dei risarcimenti rispettivamente spettanti, in conformità dei criteri e principi enunciati, partendo dal punto tabellare applicabile per tutti gli appellanti, pari a € 1.698,00 e tenendo conto che il parametro della intensità della relazione viene necessariamente fissato a zero, per tutti gli attori, in mancanza di prove (per i motivi prima enunciati ) su tale specifico profilo.
Ad (44 anni al momento dell'incidente), si Parte_2 applicano 43 punti complessivamente, (20 punti per l'età della vittima, 14 punti per l'età del congiunto, 9 punti per la sopravvivenza di 3 componenti nel nucleo familiare primario della vittima), sicché spetta al suddetto l'importo di € 73.014,00.
Ad zio della vittima (anni 29 al momento del fatto Controparte_4 dannoso) si applicano 47 punti complessivamente (20 punti per l'età della vittima, 18 per l'età del congiunto, 9 per la sopravvivenza di 3 componenti nel nucleo familiare primario della vittima) sicché spetta al suddetto l'importo di € 79.806,00.
Ad nonno della vittima primaria, si applicano 39 punti, (20 Parte_1 punti per l'età della vittima primaria, 10 per l'età del congiunto e 9, per la
9 sopravvivenza di 3 componenti il nucleo familiare primario della vittima), sicché spetta al suddetto l'importo di € 66.222,00.
Per quanto riguarda proprio va rilevato che è pacifico, per Parte_1 concorde deduzione di entrambe le parti, che questi ha ricevuto € 35.000,00 in via stragiudiziale e con intendimento satisfattivo, accettati dall'appellante solo a titolo di acconto.
Onde calcolare, quindi, quanto spetti in via attuale e definitiva all'avo della vittima, vanno applicati i criteri sanciti dalla Suprema Corte, enunciati da ultimo nell'ordinanza n. 23927 del 7.8.2023: “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente.
Non è dato sapere quando è stato corrisposto l'acconto, poiché nessuna delle parti indica la data del pagamento (o produce documenti sul punto), sicché non è possibile avere contezza della imputazione della somma alle due voci indicate dall ( risarcimento e compensi), sicché si considererà la somma anticipata in Pt_1 una voce indifferenziata. Stante la totale mancanza di deduzioni (da entrambe le parti) sulla data del pagamento in oggetto, la somma viene rivalutata dalla data della costituzione dell'Assicurazione, che solo in quella sede ha dedotto per la prima volta il pagamento in oggetto, in primo grado (senza peraltro nemmeno quantificarlo), cioè dal 24.4.2017.
Sicché, l'importo di € 35.000,00 rivalutato dal 24.2.2017 all'attualità è pari a
€ 38.495,00.
L'importo dovuto ad qui quantificato non è soggetto a Parte_1 rivalutazione, essendo stato quantificato all'attualità con le tabelle recentemente rivalutate (come prima chiarito).
10 Operando la differenza, ne consegue che spetta all'avo l'importo residuo di €
27.727,00.
A tutti gli appellanti spetta inoltre il ristoro dell'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, cioè del danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso, peraltro debitamente richiesto. Nei debiti di valore, come quelli per risarcimento da fatto illecito, possono infatti essere corrisposti interessi (ad un tasso che, in mancanza di specifiche indicazioni circa gli impieghi maggiormente remunerativi nei quali il danaro sarebbe stato investito, può determinarsi in misura pari al tasso legale), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n. 1712 del 17.2.1995 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459/96, 2745/97, 492/01; 18445/05). Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale dell'importo risarcitorio liquidato in valuta attuale, sì da rapportarlo all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione, in modo da conteggiare gli interessi sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza annuale alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
In sintesi, trattandosi di crediti di valore, le somme così individuate, previamente devalutate alla data del sinistro (23 giugno 2007), secondo i criteri indicati in premessa, vanno rivalutate. Quindi, sulle somme annualmente rivalutate, vanno calcolati gli interessi (cfr. Cass. Sez. Un. 1712/1995).
Pertanto, le somme dovute dai convenuti a titolo di risarcimento del danno, sono le seguenti:
: € 88.495,00 (arrotondato); Parte_2
: € 96.726,00 (arrotondato). Controparte_4
11 Sugli importi decorrono interessi legali dalla data di questa sentenza al saldo.
Per quanto riguarda tenuto conto delle indicazioni Parte_1 enunciate dalla Cassazione nella sentenza 23927/2023 prima citata, occorre scindere in due tranches i calcoli:
a) dal 23.4.2008 data dell'evento dannoso al 24.4.2017, data del pagamento dell'acconto, vanno riconosciuti al danneggiato rivalutazione e interessi sull'intero capitale, cioè € 66.222,00 devalutato alla data dell'evento dannoso e poi maggiorandolo degli interessi sulla somma annualmente rivalutata;
l'importo di rivalutazione e interessi, su questo capitale, è pari a € 13.510,20;
b) dal 25.5.2017 all'attualità, con lo stesso meccanismo ma sulla somma residua, detratto l'acconto (€ 27.727,00); l'importo è pari a € 30.417,00 (arrotondato).
Il totale è pari a € 43.927,20. Su questa somma decorrono gli interessi legali dalla data di questa sentenza al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per il primo grado del giudizio, in complessivi € 9.259,00, di cui € 8.500,00 per compensi ed € 759,00 per spese, oltre oneri forfetari, CPA e IVA nonché, per questo secondo grado, in complessivi € 10.138,00 di cui di cui € 9.000,00 per compensi ed € 1.138,00 per spese, oltre oneri forfetari, CPA e IVA;
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando, sentiti i Procuratori delle parti, nella contumacia di ed Controparte_2 Controparte_3
1) in riforma della sentenza 584/2019 pronunziata dal Tribunale di Marsala in data 17.6.2019, appellata da , Parte_1 Parte_2 [...]
, condanna in solido ed Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2 [...]
al pagamento delle seguenti somme: CP_3
a) € 43.927,20 in favore di Parte_1
b) € 88.495,00 in favore di Parte_2
c) € 96.726,00 in favore di Controparte_4
2) condanna i suddetti appellati e in Controparte_1 CP_3 CP_2
solido al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 9.259,00, oltre accessori per il primo grado e, per questo secondo grado, in complessivi € 10.138,00, oltre accessori.
12 Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 6.3.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
13