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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 14/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3432/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3432/2024 promossa da:
(c.f. ) del foro di Livorno, elettivamente do- Parte_1 CodiceFiscale_1
miciliata presso il proprio studio in Livorno, Via Cairoli n. 30 in proprio rappresenta-
ta e difesa ai sensi dell'art. 86 c.p.c,
ricorrente
contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato ex lege do- Controparte_1
miciliato presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Roma Via dei Portoghesi n. 12, c.f.
; P.IVA_1
in persona del direttore pro tempore con sede Controparte_2
in Roma, Via Giorgione n. 106, Codice Fiscale e Partita Iva: P.IVA_2
di Livorno in persona del direttore pro tem- CP_2 Controparte_3
pore con sede in Livorno, Via A. Lampredi n. 71, p. iva P.IVA_2
1 convenuti contumaci
In punto: impugnazione del decreto del Tribunale di Livorno Sez. Civile in composizione collegiale - Presidente Dott. Massimo Orlando - del 25.07.2024
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate all'udienza del
13.3.2025
di parte ricorrente:
“Voglia Ill.mo Presidente del Tribunale di Livorno riformare il decreto impugnato e
conseguentemente liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patroci-
nio a spese dello Stato il compenso indicato in narrativa ovvero € 7.051,50 oltre ac-
cessori di legge e/o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le
previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente
svolte e con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente allegava quanto segue.
La Signora nata a [...] il [...], difesa dalla odierna CP_4
ricorrente, citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Livorno, in composizione Colle-
giale, i Signori , nato a [...] il [...], e la Signora CP_5
nata a [...] il [...]. Controparte_6
Nel predetto giudizio, iscritto al numero RG 3252/2022 del Tribunale di Livorno,
[...]
veniva ammessa al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato, in forza Parte_2
della delibera n. 285 assunta dal COA di Livorno in data 29.06.2022.
Si costituivano ritualmente in giudizio, nell'ambito del suddetto procedimento, i Si-
gnori e la di lui coniuge Signora contestando quanto CP_5 Controparte_6
2 ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande attoree, in quanto, a loro dire,
infondate in fatto ed in diritto.
Concessi i termini per le memorie istruttorie di cui all'art. 183 VI comma cpc, dopo il deposito, per ciò che riguarda la parte attrice, di numerosi documenti dai quali si po-
teva ricostruire l'asse ereditario della de cuius, il Collegio, ritenuta la causa documen-
talmente istruita, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa veniva dunque trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Il Collegio pronunciava quindi la sentenza n. 765/2024 Reg. Sent., pubblicata il
17.06.2024, con la quale venivano accolte totalmente le domande attoree.
L'odierna ricorrente depositava istanza di liquidazione per i compensi spettanti per l'attività professionale svolta in favore della Signora chiedendo CP_4
l'importo di € 7.880,00 oltre spese generali al 15%, CPA come per legge, somma di cui al dispositivo della citata sentenza n. 765/2024 nella parte ci cui in Tribunale con-
dannava “i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice delle
spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 7.880,00 per compensi, oltre
spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”, passaggio poi corretto nella mi-
sura in cui, per mero errore materiale, non veniva disposto il pagamento a favore dell'Erario.
Il Tribunale di Livorno in composizione collegiale, Presidente Dott. Massimo Orlan-
do, con decreto reso in data 25.07.2024, comunicato mediante pec il 26.07.2024, li-
quidava i compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Sta-
to, riconoscendo in favore dell'odierna ricorrente l'importo di euro 3.940,00, oltre
3 spese generali, Iva e CPA come per legge dovute, importo del quale si duole oggi la ricorrente, ritenendolo esiguo in relazione all'attività svolta.
Parti convenute non si costituivano.
Essendo la causa istruita documentalmente, il Giudice, all'esito della prima udienza,
fissava udienza di discussione
2. Il ricorso non merita accoglimento.
È pacifico che il valore della causa de qua fosse compreso tra i 52.001,00 € e
260.000,00 euro, sicché i compensi liquidabili ex d.m. n. 55/2014 sono riassumibili come segue:
totale dei valori medi: € 14.103,00 (così determinati: Fase di studio della controversia,
valore medio: € 2.552,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00 Fa-
se istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00 Fase decisionale, valore me-
dio: € 4.253,00).
Totale dei valori minimi: €. 7.052 (così determinati: Fase di studio della controversia,
valore minimo: € 1.276,00 Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00 Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00).
Il Collegio, nella sentenza citata, liquidava i compensi adottando i minimi di ciascuna fase tranne i valori medi relativamente alla fase introduttiva (dovendo essere rimarca-
to che in questa sede non sono sindacabili i criteri di liquidazione adottati in sentenza e che il Collegio, in sentenza, liquidava ovviamente le spese, senza la dimidiazione correttamente operata nel decreto in questa sede impugnato).
4 Successivamente il Collegio, nel liquidare il compenso dovuto al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, adottava lo stesso criterio, procedendo, poi,
a dimezzare l'importo ai sensi degli artt. 82 e 130 DPR 30/5/2002 n. 115.
Il Collegio nel provvedimento gravato faceva corretta applicazione del principio del divieto di superamento dei valori medi, dolendosi, in sostanza, la parte oggi ricorrente della circostanza che venivano adottati i parametri minimi delle fasi di studio, istrutto-
ria e decisionale.
Le censure non colgono nel segno. Ribadito che non si può, in questa sede, sindacare il criterio liquidativo adottato in sentenza, va detto, quanto all'importo liquidato nel decreto impugnato che, in primis, relativamente alla fase istruttoria, emerge comun-
que per tabulas che l'istruttoria stessa avveniva su base meramente documentale, fat-
to questo che, verosimilmente induceva il Collegio ad adottare i parametri minimi del-
la relativa fase e nella liquidazione operata in sentenza e, coerentemente, in quella ef-
fettuata nel decreto de quo.
Quanto alle altre fasi e, in generale, all'adozione dei parametri minimi delle tre fasi di cui si è detto, va comunque detto che la liquidazione è coerente con le attività in con-
creto svolte ed è – lo si ripete – aderente con i criteri adottati in sentenza e dai quali non ci si deve discostare.
Del resto, la liquidazione non ha all'evidenza trascurato il pregio del lavoro svolto dal difensore, prendendo in considerazione, come dianzi accennato, circostanze concrete quali il fatto che l'istruttoria aveva svolgimento su base meramente documentale. In
definitiva la decurtazione dell'importo che determina una somma considerevolmente inferiore rispetto a quella liquidata in sentenza non è circostanza di cui il difensore
5 può dolersi dal momento che è prevista da una disposizione correttamente applicata dal Collegio.
3. Nulla va disposto sulle spese non essendosi parte convenuta costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le relative comunicazioni ed i successivi adempimenti.
Così deciso in Livorno, dispositivo letto in data 13 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3432/2024 promossa da:
(c.f. ) del foro di Livorno, elettivamente do- Parte_1 CodiceFiscale_1
miciliata presso il proprio studio in Livorno, Via Cairoli n. 30 in proprio rappresenta-
ta e difesa ai sensi dell'art. 86 c.p.c,
ricorrente
contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato ex lege do- Controparte_1
miciliato presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Roma Via dei Portoghesi n. 12, c.f.
; P.IVA_1
in persona del direttore pro tempore con sede Controparte_2
in Roma, Via Giorgione n. 106, Codice Fiscale e Partita Iva: P.IVA_2
di Livorno in persona del direttore pro tem- CP_2 Controparte_3
pore con sede in Livorno, Via A. Lampredi n. 71, p. iva P.IVA_2
1 convenuti contumaci
In punto: impugnazione del decreto del Tribunale di Livorno Sez. Civile in composizione collegiale - Presidente Dott. Massimo Orlando - del 25.07.2024
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate all'udienza del
13.3.2025
di parte ricorrente:
“Voglia Ill.mo Presidente del Tribunale di Livorno riformare il decreto impugnato e
conseguentemente liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patroci-
nio a spese dello Stato il compenso indicato in narrativa ovvero € 7.051,50 oltre ac-
cessori di legge e/o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le
previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente
svolte e con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente allegava quanto segue.
La Signora nata a [...] il [...], difesa dalla odierna CP_4
ricorrente, citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Livorno, in composizione Colle-
giale, i Signori , nato a [...] il [...], e la Signora CP_5
nata a [...] il [...]. Controparte_6
Nel predetto giudizio, iscritto al numero RG 3252/2022 del Tribunale di Livorno,
[...]
veniva ammessa al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato, in forza Parte_2
della delibera n. 285 assunta dal COA di Livorno in data 29.06.2022.
Si costituivano ritualmente in giudizio, nell'ambito del suddetto procedimento, i Si-
gnori e la di lui coniuge Signora contestando quanto CP_5 Controparte_6
2 ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande attoree, in quanto, a loro dire,
infondate in fatto ed in diritto.
Concessi i termini per le memorie istruttorie di cui all'art. 183 VI comma cpc, dopo il deposito, per ciò che riguarda la parte attrice, di numerosi documenti dai quali si po-
teva ricostruire l'asse ereditario della de cuius, il Collegio, ritenuta la causa documen-
talmente istruita, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa veniva dunque trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Il Collegio pronunciava quindi la sentenza n. 765/2024 Reg. Sent., pubblicata il
17.06.2024, con la quale venivano accolte totalmente le domande attoree.
L'odierna ricorrente depositava istanza di liquidazione per i compensi spettanti per l'attività professionale svolta in favore della Signora chiedendo CP_4
l'importo di € 7.880,00 oltre spese generali al 15%, CPA come per legge, somma di cui al dispositivo della citata sentenza n. 765/2024 nella parte ci cui in Tribunale con-
dannava “i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice delle
spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 7.880,00 per compensi, oltre
spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”, passaggio poi corretto nella mi-
sura in cui, per mero errore materiale, non veniva disposto il pagamento a favore dell'Erario.
Il Tribunale di Livorno in composizione collegiale, Presidente Dott. Massimo Orlan-
do, con decreto reso in data 25.07.2024, comunicato mediante pec il 26.07.2024, li-
quidava i compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Sta-
to, riconoscendo in favore dell'odierna ricorrente l'importo di euro 3.940,00, oltre
3 spese generali, Iva e CPA come per legge dovute, importo del quale si duole oggi la ricorrente, ritenendolo esiguo in relazione all'attività svolta.
Parti convenute non si costituivano.
Essendo la causa istruita documentalmente, il Giudice, all'esito della prima udienza,
fissava udienza di discussione
2. Il ricorso non merita accoglimento.
È pacifico che il valore della causa de qua fosse compreso tra i 52.001,00 € e
260.000,00 euro, sicché i compensi liquidabili ex d.m. n. 55/2014 sono riassumibili come segue:
totale dei valori medi: € 14.103,00 (così determinati: Fase di studio della controversia,
valore medio: € 2.552,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00 Fa-
se istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00 Fase decisionale, valore me-
dio: € 4.253,00).
Totale dei valori minimi: €. 7.052 (così determinati: Fase di studio della controversia,
valore minimo: € 1.276,00 Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00 Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00).
Il Collegio, nella sentenza citata, liquidava i compensi adottando i minimi di ciascuna fase tranne i valori medi relativamente alla fase introduttiva (dovendo essere rimarca-
to che in questa sede non sono sindacabili i criteri di liquidazione adottati in sentenza e che il Collegio, in sentenza, liquidava ovviamente le spese, senza la dimidiazione correttamente operata nel decreto in questa sede impugnato).
4 Successivamente il Collegio, nel liquidare il compenso dovuto al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, adottava lo stesso criterio, procedendo, poi,
a dimezzare l'importo ai sensi degli artt. 82 e 130 DPR 30/5/2002 n. 115.
Il Collegio nel provvedimento gravato faceva corretta applicazione del principio del divieto di superamento dei valori medi, dolendosi, in sostanza, la parte oggi ricorrente della circostanza che venivano adottati i parametri minimi delle fasi di studio, istrutto-
ria e decisionale.
Le censure non colgono nel segno. Ribadito che non si può, in questa sede, sindacare il criterio liquidativo adottato in sentenza, va detto, quanto all'importo liquidato nel decreto impugnato che, in primis, relativamente alla fase istruttoria, emerge comun-
que per tabulas che l'istruttoria stessa avveniva su base meramente documentale, fat-
to questo che, verosimilmente induceva il Collegio ad adottare i parametri minimi del-
la relativa fase e nella liquidazione operata in sentenza e, coerentemente, in quella ef-
fettuata nel decreto de quo.
Quanto alle altre fasi e, in generale, all'adozione dei parametri minimi delle tre fasi di cui si è detto, va comunque detto che la liquidazione è coerente con le attività in con-
creto svolte ed è – lo si ripete – aderente con i criteri adottati in sentenza e dai quali non ci si deve discostare.
Del resto, la liquidazione non ha all'evidenza trascurato il pregio del lavoro svolto dal difensore, prendendo in considerazione, come dianzi accennato, circostanze concrete quali il fatto che l'istruttoria aveva svolgimento su base meramente documentale. In
definitiva la decurtazione dell'importo che determina una somma considerevolmente inferiore rispetto a quella liquidata in sentenza non è circostanza di cui il difensore
5 può dolersi dal momento che è prevista da una disposizione correttamente applicata dal Collegio.
3. Nulla va disposto sulle spese non essendosi parte convenuta costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le relative comunicazioni ed i successivi adempimenti.
Così deciso in Livorno, dispositivo letto in data 13 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
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