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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/03/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2026/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2026/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 6 marzo 2025 ad ore 10,50 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. BROTINI DANIELE Parte_1 Per l'avv. ZAFFINA ANTONELLO CP_1 L'avv. Brotini discute la causa riportandosi alle difese in atti ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. L'avv. Zaffina si riporta alla memoria difensiva e alle difese svolte in atti e chiede il rigetto delle domande del ricorso.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 17,17, terminata la camera di consiglio, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2026/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BROTINI Parte_1 C.F._1
DANIELE, elettivamente domiciliata in VIA PONZANO 60/A EMPOLI presso il difensore avv.
BROTINI DANIELE
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_1 P.IVA_1
ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio l' , formulando le seguenti conclusioni: Parte_1 CP_1
“IN TESI: accertare e dichiarare il diritto della sig.ra alla pensione anzianità quota 100 con Pt_1 decorrenza 01.11.2023, in virtù della domanda di pensione di anzianità presentata il 04.09.2023, sussistendo i requisiti di Legge per la relativa liquidazione, e, per l'effetto, condannare l' a CP_1 corrispondere alla ricorrente la pensione con decorrenza dal 01.11.2023, per un importo complessivo di € 1.879,75 (o con la decorrenza e l'importo ritenuti di Giustizia), oltre interessi e rivalutazione come per Legge;
IN IPOTESI: accertare e dichiarare che l' a seguito della domanda di pensione di anzianità già CP_1 presentata il 04.09.2023 dalla ricorrente non ha colposamente osservato il termine di conclusione del procedimento, e, per l'effetto, condannare l' convenuto a corrispondere alla sig.ra il CP_2 Pt_1 risarcimento del danno ingiusto cagionato, commisurabile al rateo di pensione del mese di novembre 2023 e al conseguente dodicesimo della tredicesima mensilità, per un importo complessivo di € 1.879,75 (o quello diverso ritenuto di Giustizia), oltre interessi e rivalutazione come per Legge;
con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Daniele Brotini, che formula istanza di distrazione”. chiedendo la condanna dello stesso al risarcimento del danno per l'importo complessivo di € 8.835,64. La ricorrente, premesso di aver presentato domanda di pensione anticipata quota 100 in data quattro
4.9.2023 in previsione della cessazione del rapporto di lavoro al 3110.2023 e decorrenza del trattamento pensionistico all'1.11.2023, ha dedotto:
- che l' aveva respinto la domanda per insufficiente accredito contributivo, avendo CP_1
formalisticamente valutato la domanda sul presupposto del generico riferimento, in essa contenuto, alla pensione di anzianità;
- di aver presentato in data 20.11.2023 nuova di pensione anticipata quota 100, accolta con decorrenza
1.12.2023;
- di aver promosso ricorso amministrativo, rivendicando l'accoglimento della prima domanda e il diritto al riconoscimento del trattamento pensionistico con decorrenza 1.11.2023, in quanto in possesso dei relativi requisiti di legge (aver maturato 62 anni di età e 38 anni di contributi entro il 31.12.2021);
- che il Comitato Provinciale , con delibera del 21.3.2024, aveva rigettato il ricorso;
CP_1
- che il riferimento nella domanda alla pensione di anzianità, quale trattamento richiesto, non avrebbe impedito all' di valutare i requisiti per l'accesso al trattamento per il quale ella aveva i CP_1
presupposti, magari sollecitando un'integrazione documentale o un chiarimento;
- che, in subordine l' non aveva rispettato il termine di 55 giorni previsto dall'art 2-bis L. CP_2
241/1990 e dalla delibera n. 111 del 21.12.2020 del Consiglio di amministrazione , di talché ella CP_1 aveva diritto all'importo della pensione relativa al mese di novembre 2023 a titolo di risarcimento del danno.
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto. CP_1
L' , che non ha contestato che la ricorrente avesse maturato dal 4.9.2023 i requisiti per la CP_2
pensione quota 100, ha rilevato che la prima domanda della ricorrente era di pensione di anzianità generica e che non aveva segnalato all' la diversa prestazione pensionistica voluta, né Pt_1 CP_2 aveva chiesto tempestivamente un riesame della stessa domanda, mantenendo l'erronea compilazione del dato relativo alla natura della prestazione richiesta e preferendo presentare due nuove domande amministrative, una quale mera ripetizione della prima domanda già respinta (archiviata dall' ), CP_2
l'altra come domanda di pensione anticipata quota 100 (accolta dall' ); ha sostenuto che l' CP_1 CP_2
non aveva alcun onere e alcun motivo per indagare se la (prima) domanda di pensione di anzianità dovesse essere considerata in realtà come domanda di anticipazione quota 100, pena la violazione del principio della domanda amministrativa.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
*** E' pacifico e documentato che la domanda presentata dalla ricorrente il 4.9.2023 fosse riferita alla pensione di anzianità (doc. 4 fasc. ric.; doc. 2 fasc. res.) e che la medesima, in data 20.11.2023, abbia presentato due ulteriori domande, una identica alla precedente (archiviata dall' ) e l'altra di CP_1 pensione anticipata quota 100 (accolta dall' con decorrenza 1.12.2023) (doc. 6 fasc. ric.; doc. 2 CP_2
fasc. res.).
Secondo la Suprema Corte, “la domanda amministrativa all per ottenere una prestazione CP_1
previdenziale non ha natura di negozio giuridico, quanto, piuttosto, di atto in senso stretto di cui la legge predetermina gli effetti, perchè diretto a promuovere un procedimento disciplinato dalla stessa legge e di cui la domanda è mero presupposto, tanto più che la rilevanza di una pretesa volontà negoziale contrasterebbe con il carattere vincolato dei compiti dell;
ciò posto, nel caso in CP_2
esame deve ritenersi che la domanda di pensione, sia pure recante il riferimento alla salvaguardia, quale atto giuridico ad effetti obbligati e non condizionato dalla presunta volontà negoziale dell'istante, fosse idonea ad attivare il procedimento preordinato alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione richiesta e, nel contempo, a mettere a conoscenza
CP_ l' di tutti gli elementi occorrenti per valutare le condizioni per il riconoscimento della pensione di vecchiaia secondo i criteri ordinari, sicché, in base a un'interpretazione di buona fede, l' CP_2
avrebbe dovuto scrutinare la domanda secondo quei criteri, avvalendosi, nel caso di dubbi al riguardo, dei chiarimenti dell'istante; la ricognizione della fattispecie nel senso indicato non confligge in alcun modo con il principio generale della necessità della preventiva presentazione della domanda amministrativa quale presupposto dell'azione giudiziaria nelle controversie previdenziali e si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, in diverse fattispecie sottoposte al suo esame, ha affermato che la domanda amministrativa, salvo specifiche ipotesi di assoluta inidoneità ad attivare l'iter amministrativo per la sua indeterminatezza, obbliga l'Istituto alla valutazione della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio richiesto, senza opporre formalistiche interpretazioni delle norme (Cass. n. 14412 del 2019, Cass. 30419 del 2019); a quanto argomentato si aggiunga la rilevanza, ai fini della valutazione dell'istanza amministrativa quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, della disposizione di cui all'art. 111 Cost., che, in conformità ai dettami della stessa Corte Europea di Strasburgo, ammette le limitazioni all'accesso al giudice solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito, imponendo di limitare per quanto possibile le pronunce in mero rito
(Cass. Sez. U. n. 5700 del 12/03/2014) e di evitare che l'improcedibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa possa essere estesa a fattispecie non previste dalla legge” (così, in motivazione, Cass., 14114/2020).
Alla vicenda in esame è applicabile il principio di diritto sopra richiamato: la ricorrente aveva presentato una domanda di pensione di anzianità/anticipata, all'interno del cui genus rientrava anche la tipologia della pensione anticipata quota 100 di cui all'art. 14 D.L. 4/2019 (conv. dalla L. 26/2019), seppur non espressamente richiamata nella domanda;
in una situazione siffatta, il rigetto da parte dell' è risultato contrario ai principi di buona fede, in quanto sarebbe stato esigibile dall' – CP_2 CP_1
in mancanza dei requisiti per la pensione di anzianità, ma in presenza di tutti i presupposti per quella di anticipata quota 100 – scrutinare la domanda (anche) ai fini della verifica delle condizioni per il riconoscimento di quest'ultima, se del caso avviando una interlocuzione con la richiedente.
Essendo pacifico che alla data del 4.9.2023 della domanda la ricorrente fosse titolare di tutti i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata quota 100 e che il rapporto di lavoro è cessto il 31.10.2023 al termine del periodo di preavviso conseguente alle dimissioni rassegnate il 31.5.2023, la domanda del ricorso svolta in tesi deve trovare accoglimento come da dispositivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, senza applicazione della fase istruttoria (non tenutasi) e con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, sezione lavoro, definitivamente decidendo sulle cause riunite indicate in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
1) accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alla pensione anticipata quota 100 con Parte_1
decorrenza 01.11.2023 in virtù della domanda di pensione di anzianità presentata il 4.9.2023, condannare l' a corrispondere alla medesima ricorrente la pensione con decorrenza dal 1.11.2023, CP_1 per un importo di € 1.879,75, oltre accessori di legge fino al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 per compensi, € 43,00 per CP_1
esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, avv. Daniele Brotini, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 6 marzo 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2026/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 6 marzo 2025 ad ore 10,50 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. BROTINI DANIELE Parte_1 Per l'avv. ZAFFINA ANTONELLO CP_1 L'avv. Brotini discute la causa riportandosi alle difese in atti ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. L'avv. Zaffina si riporta alla memoria difensiva e alle difese svolte in atti e chiede il rigetto delle domande del ricorso.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 17,17, terminata la camera di consiglio, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2026/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BROTINI Parte_1 C.F._1
DANIELE, elettivamente domiciliata in VIA PONZANO 60/A EMPOLI presso il difensore avv.
BROTINI DANIELE
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_1 P.IVA_1
ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio l' , formulando le seguenti conclusioni: Parte_1 CP_1
“IN TESI: accertare e dichiarare il diritto della sig.ra alla pensione anzianità quota 100 con Pt_1 decorrenza 01.11.2023, in virtù della domanda di pensione di anzianità presentata il 04.09.2023, sussistendo i requisiti di Legge per la relativa liquidazione, e, per l'effetto, condannare l' a CP_1 corrispondere alla ricorrente la pensione con decorrenza dal 01.11.2023, per un importo complessivo di € 1.879,75 (o con la decorrenza e l'importo ritenuti di Giustizia), oltre interessi e rivalutazione come per Legge;
IN IPOTESI: accertare e dichiarare che l' a seguito della domanda di pensione di anzianità già CP_1 presentata il 04.09.2023 dalla ricorrente non ha colposamente osservato il termine di conclusione del procedimento, e, per l'effetto, condannare l' convenuto a corrispondere alla sig.ra il CP_2 Pt_1 risarcimento del danno ingiusto cagionato, commisurabile al rateo di pensione del mese di novembre 2023 e al conseguente dodicesimo della tredicesima mensilità, per un importo complessivo di € 1.879,75 (o quello diverso ritenuto di Giustizia), oltre interessi e rivalutazione come per Legge;
con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Daniele Brotini, che formula istanza di distrazione”. chiedendo la condanna dello stesso al risarcimento del danno per l'importo complessivo di € 8.835,64. La ricorrente, premesso di aver presentato domanda di pensione anticipata quota 100 in data quattro
4.9.2023 in previsione della cessazione del rapporto di lavoro al 3110.2023 e decorrenza del trattamento pensionistico all'1.11.2023, ha dedotto:
- che l' aveva respinto la domanda per insufficiente accredito contributivo, avendo CP_1
formalisticamente valutato la domanda sul presupposto del generico riferimento, in essa contenuto, alla pensione di anzianità;
- di aver presentato in data 20.11.2023 nuova di pensione anticipata quota 100, accolta con decorrenza
1.12.2023;
- di aver promosso ricorso amministrativo, rivendicando l'accoglimento della prima domanda e il diritto al riconoscimento del trattamento pensionistico con decorrenza 1.11.2023, in quanto in possesso dei relativi requisiti di legge (aver maturato 62 anni di età e 38 anni di contributi entro il 31.12.2021);
- che il Comitato Provinciale , con delibera del 21.3.2024, aveva rigettato il ricorso;
CP_1
- che il riferimento nella domanda alla pensione di anzianità, quale trattamento richiesto, non avrebbe impedito all' di valutare i requisiti per l'accesso al trattamento per il quale ella aveva i CP_1
presupposti, magari sollecitando un'integrazione documentale o un chiarimento;
- che, in subordine l' non aveva rispettato il termine di 55 giorni previsto dall'art 2-bis L. CP_2
241/1990 e dalla delibera n. 111 del 21.12.2020 del Consiglio di amministrazione , di talché ella CP_1 aveva diritto all'importo della pensione relativa al mese di novembre 2023 a titolo di risarcimento del danno.
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto. CP_1
L' , che non ha contestato che la ricorrente avesse maturato dal 4.9.2023 i requisiti per la CP_2
pensione quota 100, ha rilevato che la prima domanda della ricorrente era di pensione di anzianità generica e che non aveva segnalato all' la diversa prestazione pensionistica voluta, né Pt_1 CP_2 aveva chiesto tempestivamente un riesame della stessa domanda, mantenendo l'erronea compilazione del dato relativo alla natura della prestazione richiesta e preferendo presentare due nuove domande amministrative, una quale mera ripetizione della prima domanda già respinta (archiviata dall' ), CP_2
l'altra come domanda di pensione anticipata quota 100 (accolta dall' ); ha sostenuto che l' CP_1 CP_2
non aveva alcun onere e alcun motivo per indagare se la (prima) domanda di pensione di anzianità dovesse essere considerata in realtà come domanda di anticipazione quota 100, pena la violazione del principio della domanda amministrativa.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
*** E' pacifico e documentato che la domanda presentata dalla ricorrente il 4.9.2023 fosse riferita alla pensione di anzianità (doc. 4 fasc. ric.; doc. 2 fasc. res.) e che la medesima, in data 20.11.2023, abbia presentato due ulteriori domande, una identica alla precedente (archiviata dall' ) e l'altra di CP_1 pensione anticipata quota 100 (accolta dall' con decorrenza 1.12.2023) (doc. 6 fasc. ric.; doc. 2 CP_2
fasc. res.).
Secondo la Suprema Corte, “la domanda amministrativa all per ottenere una prestazione CP_1
previdenziale non ha natura di negozio giuridico, quanto, piuttosto, di atto in senso stretto di cui la legge predetermina gli effetti, perchè diretto a promuovere un procedimento disciplinato dalla stessa legge e di cui la domanda è mero presupposto, tanto più che la rilevanza di una pretesa volontà negoziale contrasterebbe con il carattere vincolato dei compiti dell;
ciò posto, nel caso in CP_2
esame deve ritenersi che la domanda di pensione, sia pure recante il riferimento alla salvaguardia, quale atto giuridico ad effetti obbligati e non condizionato dalla presunta volontà negoziale dell'istante, fosse idonea ad attivare il procedimento preordinato alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione richiesta e, nel contempo, a mettere a conoscenza
CP_ l' di tutti gli elementi occorrenti per valutare le condizioni per il riconoscimento della pensione di vecchiaia secondo i criteri ordinari, sicché, in base a un'interpretazione di buona fede, l' CP_2
avrebbe dovuto scrutinare la domanda secondo quei criteri, avvalendosi, nel caso di dubbi al riguardo, dei chiarimenti dell'istante; la ricognizione della fattispecie nel senso indicato non confligge in alcun modo con il principio generale della necessità della preventiva presentazione della domanda amministrativa quale presupposto dell'azione giudiziaria nelle controversie previdenziali e si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, in diverse fattispecie sottoposte al suo esame, ha affermato che la domanda amministrativa, salvo specifiche ipotesi di assoluta inidoneità ad attivare l'iter amministrativo per la sua indeterminatezza, obbliga l'Istituto alla valutazione della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio richiesto, senza opporre formalistiche interpretazioni delle norme (Cass. n. 14412 del 2019, Cass. 30419 del 2019); a quanto argomentato si aggiunga la rilevanza, ai fini della valutazione dell'istanza amministrativa quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, della disposizione di cui all'art. 111 Cost., che, in conformità ai dettami della stessa Corte Europea di Strasburgo, ammette le limitazioni all'accesso al giudice solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito, imponendo di limitare per quanto possibile le pronunce in mero rito
(Cass. Sez. U. n. 5700 del 12/03/2014) e di evitare che l'improcedibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa possa essere estesa a fattispecie non previste dalla legge” (così, in motivazione, Cass., 14114/2020).
Alla vicenda in esame è applicabile il principio di diritto sopra richiamato: la ricorrente aveva presentato una domanda di pensione di anzianità/anticipata, all'interno del cui genus rientrava anche la tipologia della pensione anticipata quota 100 di cui all'art. 14 D.L. 4/2019 (conv. dalla L. 26/2019), seppur non espressamente richiamata nella domanda;
in una situazione siffatta, il rigetto da parte dell' è risultato contrario ai principi di buona fede, in quanto sarebbe stato esigibile dall' – CP_2 CP_1
in mancanza dei requisiti per la pensione di anzianità, ma in presenza di tutti i presupposti per quella di anticipata quota 100 – scrutinare la domanda (anche) ai fini della verifica delle condizioni per il riconoscimento di quest'ultima, se del caso avviando una interlocuzione con la richiedente.
Essendo pacifico che alla data del 4.9.2023 della domanda la ricorrente fosse titolare di tutti i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata quota 100 e che il rapporto di lavoro è cessto il 31.10.2023 al termine del periodo di preavviso conseguente alle dimissioni rassegnate il 31.5.2023, la domanda del ricorso svolta in tesi deve trovare accoglimento come da dispositivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, senza applicazione della fase istruttoria (non tenutasi) e con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, sezione lavoro, definitivamente decidendo sulle cause riunite indicate in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
1) accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alla pensione anticipata quota 100 con Parte_1
decorrenza 01.11.2023 in virtù della domanda di pensione di anzianità presentata il 4.9.2023, condannare l' a corrispondere alla medesima ricorrente la pensione con decorrenza dal 1.11.2023, CP_1 per un importo di € 1.879,75, oltre accessori di legge fino al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 per compensi, € 43,00 per CP_1
esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, avv. Daniele Brotini, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 6 marzo 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.