Parere definitivo 13 dicembre 2012
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 13/12/2012, n. 5329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5329 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 05329/2012 e data 13/12/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 12 dicembre 2012
NUMERO AFFARE 12064/2012
NUMERO AFFARE 12065/2012
NUMERO AFFARE 12066/2012
NUMERO AFFARE 12067/2012
NUMERO AFFARE 12068/2012
NUMERO AFFARE 12069/2012
NUMERO AFFARE 12070/2012
NUMERO AFFARE 12071/2012
NUMERO AFFARE 12072/2012
NUMERO AFFARE 12073/2012
NUMERO AFFARE 12074/2012
NUMERO AFFARE 12075/2012
NUMERO AFFARE 12076/2012
NUMERO AFFARE 12077/2012
NUMERO AFFARE 12078/2012
NUMERO AFFARE 12079/2012
NUMERO AFFARE 12080/2012
NUMERO AFFARE 12081/2012
NUMERO AFFARE 12082/2012
NUMERO AFFARE 12083/2012
NUMERO AFFARE 12084/2012
NUMERO AFFARE 12085/2012
NUMERO AFFARE 12086/2012
NUMERO AFFARE 12087/2012
NUMERO AFFARE 12088/2012
NUMERO AFFARE 12089/2012
NUMERO AFFARE 12090/2012
NUMERO AFFARE 12091/2012
NUMERO AFFARE 12092/2012
NUMERO AFFARE 12093/2012
NUMERO AFFARE 12094/2012
NUMERO AFFARE 12095/2012
NUMERO AFFARE 12096/2012
NUMERO AFFARE 12097/2012
NUMERO AFFARE 12098/2012
NUMERO AFFARE 12099/2012
NUMERO AFFARE 12100/2012
NUMERO AFFARE 12101/2012
NUMERO AFFARE 12102/2012
NUMERO AFFARE 12103/2012
NUMERO AFFARE 12104/2012
NUMERO AFFARE 12105/2012
NUMERO AFFARE 12107/2012
NUMERO AFFARE 12108/2012
NUMERO AFFARE 12109/2012
NUMERO AFFARE 12110/2012
NUMERO AFFARE 12112/2012
NUMERO AFFARE 12113/2012
NUMERO AFFARE 12114/2012
NUMERO AFFARE 12115/2012
NUMERO AFFARE 12116/2012
NUMERO AFFARE 12118/2012
NUMERO AFFARE 12119/2012
NUMERO AFFARE 12120/2012
NUMERO AFFARE 12121/2012
NUMERO AFFARE 12122/2012
NUMERO AFFARE 12123/2012
OGGETTO:
Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca dipartimento per l'istruzione.
Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica proposti dai Signori:
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tutti per l’annullamento del D.M. 8 aprile 2009, n. 42, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nella parte in cui dispone il collocamento “in coda” e non “a pettine” dei docenti che abbiano chiesto l’inserimento in graduatoria in altre tre province.
LA SEZIONE
Visti i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica come in oggetto proposti per l’annullamento delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 11, e art. 12, comma 1, del citato D.M. 8.4.2009, n. 42;
Viste le relazioni generali in data 23.11.2011 e in data 28.9.2011, prot. n. 7856, aventi ad oggetto: “Ricorso straordinario avverso il D.M. 42/2009”, con le quali Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, direzione generale per il personale scolastico, riferisce sul contenzioso in atto e chiede il parere sui ricorsi sopraindicati;
Esaminati tutti gli atti e udito il relatore, consigliere Nicolò Pollari;
Premesso e considerato:
I ricorsi straordinari indicati in oggetto vanno riuniti per connessione oggettiva.
I ricorrenti hanno proposto ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per l’annullamento delle disposizioni dell’art. 1, comma 11, e dell’art. 12, comma 1, del citato D.M. 8.4.2009, n. 42, e degli eventuali atti applicativi conseguenti, chiedendo eventualmente la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati in quanto lesivi del loro interesse ad essere inseriti nelle graduatorie delle altre province indicate, in cui intendono trasferirsi, secondo un criterio “meritocratico”.
Sotto il profilo dell’interesse sostanziale all’impugnativa che, com’è noto, deve persistere anche al momento della decisione del gravame (Cons. St., A.P., 29.01.2003, n. 1), non può mancarsi di osservare che la normativa di cui si contesta in questa sede l’applicazione con effetti lesivi nei confronti della parte interessata, in parte è già stata annullata da questa Sezione con pareri n. 5306/2010, n. 5312/2010 e n. 5810/2010, tutti resi nell’adunanza del 13 luglio 2011.
Di qui un primo profilo di parziale improcedibilità dei ricorsi straordinari in esame che, per le ragioni testé ricordate, hanno come oggetto una normativa di rango secondario, la quale, pur essendo immediatamente lesiva della parte ricorrente, deve ritenersi non più esistente nel mondo giuridico.
Proprio in considerazione del contenzioso che ha contrassegnato le disposizioni in esame, l’Amministrazione dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, con D.M. 12.05.2011, n. 44, all’art. 1, comma 8, ha disposto che “Le graduatorie di coda compilate per il biennio 2009/2011 in attuazione dell’art. 1, comma 11, del D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009, sono annullate”. Disposizione che conferma e “rafforza” la rilevata improcedibilità del ricorso in esame, che va affermata anche sotto altro e concorrente profilo.
Lo stesso D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, che richiama espressamente nel preambolo, oltre al più volte citato D.M. n. 42/2009, i D.M. n. 82/2009, n. 200/2000, n. 68/2010 e n. 80/2010, formulati ai sensi della legge n. 167/09, art. 1, commi 2, 3 e 4, dà atto di aver tenuto nella debita considerazione tanto la sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 2011, quanto la giurisprudenza amministrativa formatasi a seguito di detta sentenza.
Con riferimento a quest’ultima, ricorda, invero, il D.M. n. 44/2011 che la Corte ha annullato l’art. 1, comma 4 ter, d.l. 25 settembre 2009, n. 134, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167 – di interpretazione del contenuto della lettera c) del comma 605 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 – “… poiché introduce una disciplina ritenuta irragionevole prevedendo diverse modalità, a seconda del momento in cui il docente chiede il trasferimento da una graduatoria provinciale all’altra, e cioè inserimento in coda nel biennio 2009-2011 e a pettine nel biennio 2011-2013”.
Per quanto attiene alla giurisprudenza amministrativa formatasi in materia, si legge nel “CONSIDERATO” del D.M. n. 44/2011 “che, come esplicitamente enunciato dal giudice amministrativo, recependo puntualmente la motivazione della Suprema Corte, che l’assenza di una esplicita scelta di campo del legislatore tesa a confermare la valenza giuridica delle graduatorie ad esaurimento non implica ex se l’immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime e che non sono dunque ipotizzabili preclusioni di mobilità, anche territoriale nell’ambito delle distinte graduatorie”.
Emerge, dunque, dal contesto del sopravvenuto D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, che con esso l’Amministrazione interessata ha inteso riesaminare e “rivisitare” l’intera materia, anche alla luce delle intervenute pronunce costituzionali e giurisdizionali, assumendo determinazioni che ha ritenuto con esse compatibili e che hanno modificato, in ogni caso, la situazione di fatto e di diritto esistente al momento della presentazione del contenzioso straordinario in esame, incidendo – non importa se in senso favorevole o meno – anche sulle determinazioni assunte col D.M. n. 42/2009 in questa sede impugnato.
Risultano essere stati realizzati, dunque, attraverso l’emanazione del più volte richiamato D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, i presupposti individuati dalla giurisprudenza amministrativa per la declaratoria di improcedibilità dei ricorsi (ex multis, Cons. St., Sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7000; Cons. St., Sez. V, 6 settembre 2007, n. 4681; Cons. St., Sez. IV, 17 aprile 2002, n. 2031).
Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi in oggetto vanno, conclusivamente, dichiarati improcedibili, con assorbimento dell’istanza cautelare.
P.Q.M.
Esprime il parere che i ricorsi in oggetto, previa riunione, debbano essere dichiarati improcedibili, con assorbimento dell’istanza cautelare.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE F/F |
| Nicolo' Pollari | Roberto Garofoli |
IL SEGRETARIO
Cristina Manuppelli