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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 10/04/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 32/2025 V.G., vertente
TRA
n. ad Atessa il 14.7.1983, CF Parte_1
, difesa dall'Avv. Roberto Ceroli C.F._1
E
n. a Cuba il 19.11.1973, CF Controparte_1
, difeso dall'Avv. Roberto Ceroli C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso depositato il 21.1.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- visto il ricorso per separazione consensuale dei coniugi;
- rilevato che le parti all'udienza del 9.4.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni congiunte di cui al ricorso depositato il
21.1.2025, del seguente preciso tenore:
I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto. In particolare, il marito continuerà a vivere presso la casa coniugale sita in Altino alla Via della
Madonna n. 9, mentre la moglie andrà a vivere, unitamente ai figli minori, a pagina 1 di 4 in Via Cerraiolo 47 nell'abitazione di proprietà di suo padre Per_1 Per_2
[...]
La moglie dà atto di aver provveduto a prelevare dalla casa coniugale tutti i propri beni ed effetti personali;
Per_
I figli minori , e sono affidati congiuntamente ai coniugi con Per_4 Per_5 collocazione privilegiata presso la nuova residenza/dimora della madre
Il padre potrà vedere i figli e tenerli con sé per due pomeriggi a settimana dalle ore 16.00 (o all'uscita dalla scuola) fino alle 20.30 - quando, dopo averli fatti cenare, li riporterà presso l'abitazione della madre - ovvero in orari che di volta in volta i coniugi concorderanno tenendo conto delle necessità ed interessi primari dei minori e degli impegni lavorativi di ciascun coniuge. Potrà inoltre tenere con sé i figli minori nei fine settimana, alternati, dalle ore 14.00 del sabato (o dall'ora di uscita dalla scuola) fino alle ore 21:00 della domenica;
Il padre, nei giorni in cui eserciterà il diritto di visita provvederà a garantire agli stessi i pasti.
I figli trascorreranno il giorno del loro compleanno, ad anni alterni, con la madre e con il padre.
I giorni di Natale e di Pasqua verranno trascorsi dai minori alternativamente con il padre o la madre, oppure, qualora tra i genitori si raggiungesse un accordo, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro.
Durante le vacanze estive, o durante i periodi di ferie lavorative di ciascun genitore, i figli potranno trascorrere 15 giorni consecutivi con un genitore ed altri
15 giorni consecutivi con l'altro genitore, previo accordo e consenso tra i genitori stessi e sempre tenendo conto delle esigenze primarie dei minori.
Tutte le decisioni importanti riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute dei figli verranno prese concordemente dai genitori, mentre quelle di “ordinaria amministrazione” (a titolo esemplificativo, autorizzare l'entrata o l'uscita anticipata da scuola, la partecipazione ad eventi e gite scolastiche, ad attività ludiche, sportive ed extra-scolastiche, la richiesta di certificati ed attestati, i trattamenti medici comuni, viaggi all'estero ecc.) potranno essere prese anche pagina 2 di 4 disgiuntamente dai coniugi ma sempre tenendo conto dei primari interessi dei minori;
Il sig. corrisponderà alla sig.ra per il mantenimento dei CP_1 Pt_1 figli la somma mensile complessiva di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), somma che verrà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT. La detta somma verrà versata entro il giorno venticinque di ogni mese mediante bonifico od altra confacente modalità alla sig.ra che inoltre percepirà per Pt_1 intero l'assegno unico corrisposto dall'INPS.
I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie. I coniugi concordano nel subordinare al consenso di entrambi le seguenti spese straordinarie;
spese mediche, spese per interventi chirurgici, odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il Servizio Sanitario
Nazionale, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Le spese mediche saranno detratte dai coniugi al 50% dal proprio modello Unico ed a tal fine il coniuge che le ha anticipate e che ha ottenuto il rimborso dovrà consegnare all'altro la ricevuta pari al 50% dell'importo complessivamente speso. Spese scolastiche e parascolastiche, iscrizione e rette scuole private e/o università pubbliche e/o private, ripetizioni, viaggi di istruzione, attività artistiche, buoni pasto e mensa;
il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare motivato dissenso per iscritto e nell'immediatezza della richiesta (al massimo entro dieci giorni), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. I coniugi concordano nel considerare spese straordinarie obbligatorie per le quali non è necessaria alcuna concertazione le seguenti: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica, libri scolastici, corsi di lingue, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite Servizio Sanitario nazionale in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. Il contributo sarà versato e rimborsato al genitore che ha anticipato la spesa dietro presentazione di idonea pagina 3 di 4 documentazione atta a comprovarne l'avvenuto esborso. Per quanto non previsto i coniugi faranno riferimento al vademecum predisposto dal CNF che si intende in questa sede richiamato;
Il sig. si farà carico della totale estinzione del mutuo contratto con CP_1
Banca Intesa San Paolo in data 16.9.2021 (Atto per Notaio rep. Per_6
19027, racc. 11349I) nonché della restituzione integrale del finanziamento dallo stesso contratto con Deutshe Bank S.p.a. n. 36114453301;
I coniugi rinunciano reciprocamente al proprio sostentamento economico essendo entrambi titolari di redditi da lavoro dipendente e, quindi, economicamente autosufficienti;
I coniugi prestano reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio;
I coniugi concordano che le spese e competenze legali della procedura di separazione sono integralmente compensate e pertanto ciascuno si farà carico del pagamento della metà dei compensi dovuti al legale.
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni concordate e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di (Anno 2011 n.
4 - Per_1
Parte I). Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 10.4.2025
Il Presidente Massimo Canosa
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