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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1010/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 737/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi, 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240031000138000 QUOTA CONSORTIL 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240031000138000 QUOTA CONSORTIL 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5948/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Si riporta
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 094202400310001380000, emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione, notificata in data 08/01/2025, riferita al contributo consortile 2019 e
2020 del Consorzio_1.
Censura la cartella per difetto di motivazione, non essendo chiare le ragioni della pretesa, nonché, comunque, per mancanza del beneficio consortile, anche con riferimento alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 188/2018.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la legittimità formale della cartella.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
La Corte ritiene che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione della ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto conto che la resistente non ha provveduto a chiamare in giudizio il Consorzio_2 ai fini di un'eventuale dimostrazione del beneficio.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 737/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi, 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240031000138000 QUOTA CONSORTIL 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240031000138000 QUOTA CONSORTIL 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5948/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Si riporta
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 094202400310001380000, emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione, notificata in data 08/01/2025, riferita al contributo consortile 2019 e
2020 del Consorzio_1.
Censura la cartella per difetto di motivazione, non essendo chiare le ragioni della pretesa, nonché, comunque, per mancanza del beneficio consortile, anche con riferimento alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 188/2018.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la legittimità formale della cartella.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
La Corte ritiene che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione della ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto conto che la resistente non ha provveduto a chiamare in giudizio il Consorzio_2 ai fini di un'eventuale dimostrazione del beneficio.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.