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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 10/02/2026, n. 2245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2245 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2245/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16853/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C5 80141 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250151399740000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 125/2026 depositato il
12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso la CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120250151399740000 notificata il 30.9.2025, relativa a tassa auto 2020 deducendo l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione rilevando la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito il rigetto del ricorso.
Si è costituita la Regione Campania fornendo la prova della notifica degli avvisi di accertamento relativi ai veicoli tg Targa_1 e GC421SR entrambi in data 09/08/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è infondato risultando provata la rituale notifica degli atti prodromici nel rispetto del termine di prescrizione triennale ex art.5 DL. 953/1982.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 200,00
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16853/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C5 80141 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250151399740000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 125/2026 depositato il
12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso la CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120250151399740000 notificata il 30.9.2025, relativa a tassa auto 2020 deducendo l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione rilevando la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito il rigetto del ricorso.
Si è costituita la Regione Campania fornendo la prova della notifica degli avvisi di accertamento relativi ai veicoli tg Targa_1 e GC421SR entrambi in data 09/08/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è infondato risultando provata la rituale notifica degli atti prodromici nel rispetto del termine di prescrizione triennale ex art.5 DL. 953/1982.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 200,00