Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 29/05/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 00935/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01611/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1611 del 2021, proposto da
OH AH, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Grosseto, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del decreto datato 09/10/2021 prot. n. P-GR/L/N/2020/100830, con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Grosseto ha comunicato al ricorrente il rigetto della domanda di sanatoria proposta in suo favore dal datore di lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Andrea Vitucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Il lavoratore ricorrente si duole del rigetto dell’istanza di emersione da lavoro irregolare che il datore di lavoro aveva presentato in suo favore ai sensi dell’art. 103, D.L. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020, motivato nel senso che il datore di lavoro, come da parere negativo reso dall’Ispettorato del Lavoro, ha una capacità economica incongrua rispetto alle residue istanze presentate (14) e che la documentazione economica integrativa dal medesimo prodotta non è suscettibile di favorevole apprezzamento perché non è riferita all’ultima dichiarazione dei redditi o al bilancio di esercizio precedente.
2) Il ricorrente deduce che:
- a) è stata erroneamente esclusa la possibilità di concedere al lavoratore interessato un permesso di soggiorno per attesa occupazione, non risultando che l’incapacità reddituale del datore sia in tal senso impeditiva (v. primo motivo di ricorso);
- b) a fronte della domanda di rilascio di permesso per attesa occupazione, presentata dal ricorrente in corso di procedimento, la P.A., nella missiva di accompagnamento del suddetto decreto di rigetto, si è limitata ad affermare di non poterla accogliere, quindi non ha svolto istruttoria nè ha fornito adeguata motivazione (v. secondo motivo di ricorso).
3) All'udienza pubblica del 21 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
4) Il ricorso è infondato perchè:
- a) non è applicabile al caso di specie l’art. 5, comma 11-bis, D. Lgs. n. 109/2012, in quanto la procedura di emersione da quest’ultimo disciplinata è diversa da quella, per la quale è causa, di cui all’art. 103, D.L. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020, come ormai chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 209 del 24 novembre 2023;
- b) tale sentenza dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 103, comma 4, D.L. n. 34/2020 cit. proprio nella parte in cui non consente, nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di emersione per difetto del requisito reddituale in capo al datore di lavoro, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, a differenza della procedura di emersione del 2012;
- c) nella cit. sentenza, infatti, si osserva che “ 6.2.1. … l'art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, «prevede un articolato procedimento per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari, anche con cittadini stranieri, nei settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, dell'assistenza alla persona e del lavoro domestico» (ordinanza n. 76 del 2022). Questo e, in genere, tutti i procedimenti per la legalizzazione del lavoro irregolare degli stranieri sono caratterizzati ciascuno dalla propria specificità e, nel dettare la loro disciplina, il legislatore gode di ampia discrezionalità, salvo il limite della manifesta arbitrarietà (sentenza n. 172 del 2012; nel senso della natura “speciale” della disciplina dell'emersione del lavoro irregolare e del relativo procedimento, anche sentenza n. 88 del 2023). Aver limitato il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione alle sole ipotesi in cui, per fatti sopravvenuti rispetto all'avvio della procedura di regolarizzazione, sia cessato il rapporto di lavoro e averlo, di conseguenza, escluso nei casi di difetto dei requisiti normativamente prescritti per conseguire la regolarizzazione stessa, e in particolare di quelli reddituali, non valica il limite della manifesta irragionevolezza. Il rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo in caso di cessazione del rapporto di lavoro dopo l'emersione, infatti, consente, parallelamente a quanto accade nella procedura ordinaria, la concessione al lavoratore straniero, ormai regolarmente presente sul territorio nazionale, di un certo periodo di tempo per la ricerca di una nuova attività lavorativa (art. 22, comma 11, t.u. immigrazione). Tale rilascio presuppone, perciò, che si sia accertata la sussistenza, ab origine, dei requisiti di emersione, in assenza dei quali permane, per lo straniero, la condizione di irregolare ” .
5) Il ricorso va quindi respinto.
6) Le spese di lite possono essere compensate, considerata la fattispecie nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO