Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/05/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi, in funzione di giudice mono-
cratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. civ. iscritto al n. 90000869/2010 R.G. vertente tra
1. , nato in [...] il [...], Controparte_1
c.f. ; C.F._1
2. , nata in [...] il [...], c.f. CP_2 [...]
; C.F._2
3. , nata in [...] il [...], c.f. Parte_1
, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._3
dell'avv. Carmelo Pirrotta che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
attori e
1. , nata in [...] il [...], c.f. Controparte_3
; C.F._4
2. , nato in [...] il [...], c.f. Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo C.F._5
studio dell'avv. Raffaele Tommasini che li rappresenta e difende giu-
sta procura in atti;
1
3. nato in [...] il [...], c.f. Parte_3
, elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._6
dell'avv. Stefania Previti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
4. , nato in [...] il [...], c.f. Controparte_4
; C.F._7
convenuti oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., , e Controparte_1 CP_2 Pt_4
sotti esponevano quanto segue. Con atto del 22 novembre 2003, Pt_1 [...]
proponeva ai germani e Persona_1 Controparte_3 CP_4 Pt_5
[.
di esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della quota indivisa pari ad ½ di un immobile sito in AO, corso Umberto nn. 45-47, composto da un vano a piano terra destinato a bottega e vano retrostante e da un primo ed un secondo piano adibito ad abitazione civile con annesso giardino per il prezzo di euro 650.000,00 da versarsi in contanti entro un mese dalla data di notifica contestualmente alla stipula dell'atto pubblico di vendita. I germani proponevano agli odierni attori la vendita dell'intero piano terra ed CP_3
il primo piano per un importo pari ad euro 1.270.000,00 di cui euro
650.000,00 avrebbero dovuto essere versati entro il 20 febbraio 2004 al fine di esercitare il diritto di prelazione sulla quota offerta in vendita dal I CP_5
coniugi – aderivano alla proposta chiedendo che fosse auto- CP_1 CP_2
rizzato il collocamento dei condizionatori di aria necessari per le parti di im-
mobile promesse in vendita nel giardino di pertinenza dell'appartamento al
2 secondo piano che sarebbe stato attribuito a Veniva con- Controparte_3
venuto, altresì, che il portone d'ingresso avrebbe potuto essere arretrato a spese degli acquirenti e che sarebbe sorto un diritto di prelazione dei coniugi acquirenti nell'ipotesi di vendita dell'appartamento sito al secondo piano.
Deducevano che, con atto del 22 novembre 2004, i germani e CP_4 [...]
vendevano a la nuda proprietà degli immo- Parte_6 Parte_1
bili e ai coniugi l'usufrutto della bottega al piano terra e Controparte_6
dell'appartamento soprastante. Rappresentavano, altresì, che con atto del 7
dicembre 2006 vendeva al figlio Controparte_3 Parte_2
l'immobile pervenutole riservandosi l'usufrutto e, anche in tale atto, veniva fatto espresso riferimento alle obbligazioni assunte dalla con gli CP_3
odierni attori. In seguito, questi ultimi intraprendevano la ristrutturazione de- gli immobili che, tuttavia, non veniva completata stante l'opposizione di e del figlio , a causa della quale gli Controparte_3 Parte_2
odierni istanti avevano subito gravi danni (tra cui impossibilità di fruire dell'appartamento al primo piano e mancato arretramento ed inglobamento del portone). Chiedevano, pertanto, che fosse accertato il loro diritto al collo-
camento dei condizionatori d'aria nel giardino di proprietà Pt_2
all'arretramento del portone di ingresso all'edificio e il loro diritto di prela- zione in caso di vendita dell'immobile di , oltre che la con- Parte_2
danna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento delle obbligazioni assunte con il preliminare del 21 gen-
naio 2004 e del ritardo nel ripristino degli immobili.
Si costituivano in giudizio e , i quali ri- Controparte_3 Parte_2
levavano, in primo luogo, che con la vendita dell'immobile in favore del Me-
3 lia il diritto di prelazione riservato in sede di stralcio divisionale si era estinto.
Rappresentavano, inoltre, che, in sede amministrativa, i – CP_1 CP_2
avevano impugnato il provvedimento con cui era stata revocata in autotutela l'autorizzazione paesaggistica relativa all'arretramento del portale;
e che, in sede di appello, il Consiglio di Giustizia amministrativa aveva confermato la legittimità del vincolo apposto dalla bloccando i lavori CP_7
sull'immobile. In merito alla collocazione dei condizionatori, ribadivano la loro disponibilità a consentirne l'installazione. Infine, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno rilevavano che era stata già formulata ri-
chiesta di liquidazione in altro giudizio. Chiedevano, pertanto, il rigetto di tutte le domande attoree.
Si costituiva , il quale rilevava di non aver assunto alcuna Parte_3
obbligazione nei confronti degli attori, in quanto nel preliminare del 21 gen-
naio 2004 le uniche obbligazioni previste gravavano in capo alla sorella
[...]
anche rispetto all'arretramento del portone, deduceva che Parte_7
nell'atto era stata prevista la facoltà di arretrarlo e non anche l'obbligo. Chie-
deva, pertanto, che fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva o, in subordine, il rigetto delle domande attoree in assenza di un inadempimento imputabile allo stesso. In via riconvenzionale chiedeva la condanna ex art. 96
c.p.c..
All'udienza del 15 maggio 2013 veniva disposto il mutamento di rito. In se-
guito al deposito della relazione peritale del nominato ctu, le parti rappresen-
tavano che in quella sede era stato raggiunto un accordo sulla collocazione dei condizionatori;
tuttavia, con note di trattazione scritta depositate in sosti-
tuzione della presenza in udienza, gli odierni attori rilevavano che non si era
4 potuto procedere all'installazione in quanto non erano state individuate pom-
pe di calore con le caratteristiche dimensionali previste nell'accordo e che,
pertanto, non poteva essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Con provvedimento del 16 dicembre 2024 la causa veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , Controparte_4
il quale, seppur ritualmente citato, non si è costituito.
Sempre in via preliminare deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva di e rispetto alle domande Parte_3 Controparte_4
proposte dagli attori. Invero, alla luce del preliminare di compravendita del
21 gennaio 2004 e dell'atto di compravendita del 22 novembre 2004 nessun inadempimento è imputabile ai germani e Per Parte_3 CP_4
le obbligazioni oggetto del presente giudizio, risultando infatti dagli atti in-
tervenuti tra le parti, quali unici soggetti obbligati, e Controparte_3 [...]
, come si avrà modo di delineare infra. Parte_8
Con atto di divisione della comunione del 27 ottobre 2004 i germani Pt_9
lo pattuivano che a sarebbe stata attribuita la proprietà Controparte_3
piena ed esclusiva dell'unità immobiliare censita al Catasto del Comune di
AO foglio n. 15, particella 113, sub 10, mentre a e Controparte_4
sarebbero state attribuite in comproprietà le unità immobiliari cen- Parte_3
site al catasto di detto comune al foglio n. 15, part. 113, sub 8 e sub 9; questi due subalterni venivano poi trasferiti con atto pubblico di compravendita del
22 novembre 2004 da e , quanto alla nuda pro- Controparte_4 Parte_3
prietà, a , e quanto all'usufrutto ai coniugi . Parte_1 Persona_2
5 Nello stralcio di divisione tra i germani , all'art. 3 veniva previsto CP_3
che “sono patti e condizioni della presente assegnazione: - l'appartamento
attribuito a (sub.10) resta gravato di servitù consistente Controparte_3
nel diritto dei proprietari delle unità immobiliari dei piani sottostanti (subb.
8 e 9) di installare e mantenere i condizionatori di aria nel giardino annesso
all'appartamento stesso e di addurre le relative condutture ai fondi dominan- ti” (p. 4, all. 3 del ricorso).
La servitù in questione, dunque, aveva origine volontaria: il fondo servente era individuato nel sub. 10, di proprietà in favore del Controparte_3
fondo dominante (sub 8-9) di spettanza di e . Controparte_4 Parte_3
Come noto, il regime della servitù prevede la c.d. predialità, ovverosia l'inerenza ai fondi, dovendosi sempre trattare di un rapporto che lega i due beni e non i soggetti che ne sono proprietari;
è, dunque, di tutta evidenza –
ma non sussiste contrasto tra le parti sul punto – che detta servitù, tra l'altro prevista anche nel contratto di compravendita intervenuto tra i germani
[...]
e gli odierni attori, venisse trasmessa in una ai beni trasferiti. D'altra Pt_7
parte, il regime delle servitù prevede che, una volta osservato lo schema lega-
le del peso imposto sul fondo servente per l'utilità del fondo dominante, i privati possano riempire tale schema di un contenuto liberamente determina-
to.
La non contestazione sull'esistenza di questo peso sul fondo che oggi è di proprietà di ex art. 115 c.p.c., si sostanzia, d'altra parte, Parte_2
nell'atto di transazione allegato alla perizia del c.t.u. datato 29 gennaio 2018 in cui le parti hanno convenuto “che l'immobile […] catastalmente distinto
nel N.C.E.U. al foglio n. 15 part. 113, sub. 8 attualmente in ditta CP_1
6 , in forza dei titoli menzionati alla lett. A e b delle superiori premes- CP_2
se vanta il diritto di servitù alla allocazione di una pompa di calore da eser- citarsi sull'area sita nel giardino di pertinenza dell'immobile distinto al ca- tasto al fg. 15 part. 113, sub. 10 oggi in ditta;
per l'effetto Parte_10
verrà collocata una pompa di calore di potenza massima in raffrescamento
di 15,6 Kw. Tale macchina dovrà avere dimensioni massime di cm. 135 x 90
x35. Dette dimensioni, sempre a parità di potenza potranno subire lievi va-
riazioni purché comunque tali da consentire l'allocazione nello spazio con-
cordato alla presente scrittura. Art.
3. Le parti contraenti riconoscono che
[…] l'immobile catastalmente distinto nel N.C.E.U. al foglio 15, part. 113,
sub. 9 […] vanta il diritto di servitù di una pompa di calore da esercitarsi sull'area sita nel giardino di pertinenza dell'immobile distinto al catasto in
fg. 15, part. 113, sub. 10 oggi in ditta Melia – Cappello;
per l'effetto verrà
collocata una pompa di calore massima in raffrescamento di 5 KW. Tale
macchina dovrà avere dimensioni massime di cm. 80x95x30. Dette dimensio-
ni, sempre a parità di potenza potranno subire lievi variazioni purché co-
munque tali da consentire l'allocazione nello spazio concordato alla presen- te scrittura”. Dalle comparse conclusionali è emerso che quanto alla prima pompa di calore (15,6 KW) questa è stata collocata nel rispetto dei criteri e delle modalità previste in sede transattiva;
mentre ciò non è stato possibile con riferimento alla pompa di calore di potenza massima in 5KW.
La transazione, come pattuito tra le parti all'art. 10 della scrittura, non aveva efficacia novativa;
d'altra parte, l'efficacia novativa della transazione discen-
de dalla oggettiva incompatibilità che si viene a creare tra il rapporto preesi-
stente e il rapporto costituito dalla transazione (Cass. Civ. n. 4008/2006, conf.
7 Cass. Civ. n. 7830/2003). L'accertamento sul carattere novativo o meno della transazione, in ogni caso, implicando un'indagine sulla volontà delle parti e una valutazione comparativa tra il rapporto preesistente e quello nuovo, costi-
tuisce apprezzamento riservato al giudice di merito (Cass. Civ. n.
27448/2005). Nel caso in esame la transazione in effetti non è incompatibile con il rapporto originario, ma ne costituisce una specificazione in termini del-
le modalità di esercizio di un diritto di servitù. La mancata estinzione del rapporto originario significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì
soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo ori-
ginario; nel caso in esame, tuttavia, non sussistono le condizioni per accertare la risoluzione della transazione occorsa tra le parti. Invero, la circostanza che la Soprintendenza non abbia rilasciato il nulla-osta era già stata prevista e conseguentemente superata già in sede transattiva davanti al c.t.u. attraverso la previsione di altra collocazione per le macchine (nello specifico all'interno del muro di confine lungo la via Don Bosco, in modo da non arrecare disagio al normale uso, in sicurezza, della scala). Dunque, ritenuta detta scrittura va-
lida ed efficace tra le parti, deve esserne ordinata l'esecuzione anche con rife-
rimento alla seconda pompa di calore che, potrà, così come previsto in sede transattiva, differire lievemente - sempre “a parità di potenza” - solo rispetto alle dimensioni pattuite.
Non può non considerarsi che, infatti, l'esercizio della servitù vada regolato anche in base al criterio del minor aggravio del fondo servente e, dunque, del minor sacrificio possibile per quello asservito. Il Codice civile, infatti, stabili-
sce specularmente che il proprietario del fondo dominante non possa rendere
8 più gravosa la condizione del fondo servente (immaginando, in questo caso,
l'installazione di condizionatori di potenza più elevata rispetto a quelli previ-
sti) e che il proprietario del fondo servente non possa, a sua volta, imporre condizioni che diminuiscano il contenuto della servitù (art. 1067, commi 1 e
2, c.c.).
Rispetto alla collocazione si ritiene che possa avere attuazione la previsione di cui all'art. 10 della scrittura ovverosia che, in assenza del nullaosta della soprintendenza, possano essere collocate all'interno del muro di confine lun- go la via Don Bosco in proprietà , consentendo l'accesso ai Parte_10
per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchi- Controparte_6
ne.
La domanda di arretramento del portone deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Come correttamente dedotto da parte convenuta, nel contratto preliminare di compravendita, e a seguire in tutti gli atti successivi, è riconosciuta una “fa-
coltà” in capo agli acquirenti di arretrare il portone d'ingresso, sussistendo, invero, in capo a solo l'obbligo di sottoscrivere gli elabo- Controparte_3
rati e le istanze necessarie da presentare agli enti preposti per il rilascio delle relative autorizzazioni. Come si evince dagli atti depositati, detta domanda è
già stata oggetto di procedimento amministrativo, conclusosi con sentenza del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia n. 310/2009, in cui il C.G.A. ha statuito “le modifiche prospettate incidono su elementi de-
corativi pregiati del portale (il cui mantenimento in vita non richiede giusti-
ficazioni di sorta), ma anche per la più radicale considerazione che la regola
giuridica maestra che disciplina oggi gli interventi nei centri storici è quella
9 del rispetto dell'esistente. Una regola […] enunciata sia dal legislatore na-
zionale (l. n. 765/1967) che da quasi tutti i legislatori regionali, ivi compreso
quello della Sicilia (Art. 55 l.r.n. 71/1978; artt. 1 e 2 l.r.n. 70/1976). Ciò al
fine di poter conservare e tramandare testimonianze urbanistico- architettoniche irripetibili […]. Allo stesso modo non si comprende perché mai l'Amministrazione investita ex lege di poteri di salvaguardia del centro
storico di AO (un bene culturale conosciuto ed apprezzato in tutto il
mondo per i suoi ineguagliabili valori figurativi) debba darsi carico di spie-
gare per filo e per segno (sino al limite della diabolicità della prova) le ra-
gioni per cui l'eliminazione di un certo fregio, l'arretramento del portone
d'ingresso (con il recupero “solo se possibile” dei materiali dimessi), la ma- nomissione dell'insieme siano incompatibili con le ragioni della tutela stes- sa” (pp. 4 e 5, all. 20, costituzione di – . CP_3 Pt_2
Quindi, la possibilità di arretrare il portone essendosi sul punto già formato un giudicato deve essere rigettata;
al più, in questa sede, potrebbe rilevare –
stante l'impossibilità di arretramento e inglobamento sancita dal C.G.A. – ai fini dell'essenzialità dell'operazione rispetto alla conclusione del contratto di compravendita quale voce di risarcimento del danno.
Tuttavia, dalla lettura d'insieme dell'atto di compravendita e del preliminare non è dato evincersi l'essenzialità dell'arretramento del portone rispetto all'operazione negoziale;
infatti, nel preliminare si legge: “… il portone
d'ingresso al primo ed al secondo piano potrà essere arretrato di un metro
circa ed eventualmente inglobato nel portale del portale del negozio a cura e spese dei promittenti acquirenti”. Sembra potersi desumere che le parti aves-
sero inteso attribuire ai promittenti acquirenti una facoltà, e non anche un ob-
10 bligo che, invece, si sostanziasse in una prestazione necessaria senza la quale non si sarebbe concluso il contratto.
La domanda di accertamento in ordine alla sussistenza del diritto di prelazio-
ne deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Il diritto di prelazione di cui oggi gli attori chiedono l'accertamento trova il suo fondamento nello stralcio divisionale intervenuto tra i germani CP_3
in data 19 ottobre 2004 in cui è dato leggersi all'art. 3 “ai signori CP_4
e è riconosciuto diritto di prelazione
[...] Parte_3
nell'acquisto, a parità di condizioni, in caso di vendita dell'appartamento at-
tribuito alla signora a persone diverse dal coniuge e dai Controparte_3
figli. Tale diritto è trasferibile agli aventi causa dei titolari senza necessità di ulteriore consenso da parte della signora ”. Controparte_3
Come noto l'ipotesi del patto di prelazione, che non trova espressa disciplina nel codice, rientra nella più ampia categoria delle clausole che le parti posso-
no inserire in un contratto più ampio in virtù della loro autonomia ex art. 1322 c.c.; si tratta di un contratto atipico che può essere contenutisticamente riempito dalle parti in base alla volontà delle stesse. Nel contratto intervenuto tra i germani è evidente che fosse stato previsto il diritto del prela- CP_3
zionario a concludere il contratto di vendita alle stesse condizioni proposte a terzi che fossero persone diverse dal coniuge e dai figli. Controparte_3
ha venduto, invero, a di fatto realizzando la condizione de- Parte_2
dotta nello stralcio divisionale. Per ciò che concerne i rapporti tra gli odierni attori e la proprietà stante il principio generale nemo plus iuris ad Pt_2
alium transferre potest quam ipse habet, e rilevato che la condizione (“in ca- so di vendita dell'appartamento di piano secondo (sub 10) di proprietà della
11 signora a persone diverse dal coniuge e dai figli”) è stata Controparte_3
riportata nell'atto di compravendita intervenuto tra gli attori e Parte_11
e , non può dirsi sussistente in capo ai primi alcun diritto di
[...] Parte_3
prelazione sull'immobile censito al sub. 10. Ciò perché, per un verso, il con-
tenuto del contratto preliminare si considera superato da una volontà contra-
ria dedotta successivamente dalle parti, e perché, per altro verso, contraria-
mente a quanto dedotto dagli attori, stando alle pattuizioni, il figlio o il co-
niuge acquirenti non continuavano ad essere soggetti agli obblighi di prela-
zione, estinti in caso di vendita agli stessi.
A ciò si aggiunge che nessuna domanda specifica volta eventualmente ad ac-
certare la simulazione dell'atto di vendita intercorso tra e è Pt_2 CP_3
stata proposta dagli odierni attori;
infatti, seppure questa sia stata – tardiva-
mente - dedotta in sede di comparsa conclusionale da parte attrice, detta cir-
costanza, priva di specifica domanda viepiù entro i termini decadenziali all'uopo previsti, esula dall'accertamento del presente giudizio.
La domanda di risarcimento del danno deve essere accolta parzialmente con riferimento al ritardo nella collocazione delle pompe di calore. Nello specifi-
co, essendo gli attori titolari di un'attività commerciale, non può non rilevarsi che il ritardo nella collocazione dei condizionatori (tra il preliminare e l'installazione di uno solo dei due previsti sono trascorsi oltre 16 anni) abbia causato agli odierni attori un danno, che risulta provato in ragione del lungo lasso di tempo trascorso dall'impegno assunto alla sua effettiva realizzazione
(Cass. Civ. 31642/2021). Tuttavia, non avendo chiesto parte attrice l'accertamento sul quantum – mancando la domanda di liquidazione – occor-
re limitare l'accertamento all'an debeatur. Ebbene, dalla lettura combinata
12 degli atti intervenuti tra le parti risulta particolarmente urgente la necessità di collocare pompe di calore, anche in considerazione della natura commerciale dell'attività svolta dai . Sin dal preliminare del 21 gennaio Controparte_6
2004, infatti, è stata puntualizzata l'esigenza di costituire una servitù sul fon-
do censito al fg. 15, particella 113, sub. 10, oggi in ditta che garantisse Pt_2
ai promissari acquirenti la collocazione delle pompe di calore. Persona_3
prima, e , poi, erano a conoscenza del peso di cui era
[...] Parte_2
gravato il loro immobile;
l'aver impedito, ostacolato o comunque reso diffi- coltoso l'esercizio della servitù volontaria legittima nei confronti di entrambi la pretesa di risarcimento proposta dagli attori con il presente giudizio.
La domanda di risarcimento del danno deve essere accolta con riferimento al ritardo nella collocazione delle pompe di calore. Nello specifico, essendo gli attori titolari di un'attività commerciale, non può non rilevarsi che il ritardo nella collocazione dei condizionatori (tra il preliminare e l'installazione di uno solo dei due previsti sono trascorsi oltre 16 anni) abbia causato agli odierni attori un danno, che risulta provato in ragione del lungo lasso di tem-
po trascorso dall'impegno assunto alla sua effettiva realizzazione (Cass. Civ.
31642/2021). Dalla lettura combinata degli atti intervenuti tra le parti risulta difatti particolarmente urgente la necessità di collocare delle pompe di calore,
anche in considerazione della natura commerciale dell'attività dei Pt_12
. Sin dal preliminare del 21 gennaio 2004, invero, era stata puntua-
[...]
lizzata l'esigenza di costituire una servitù sul fondo censito al fg. 15, particel-
la 113, sub. 10, oggi in ditta che garantisse ai promissari acquirenti la Pt_2
collocazione delle pompe di calore. prima, e Controparte_3 Persona_4
, poi, erano a conoscenza del peso di cui era gravato il loro immobile;
[...]
13 l'aver impedito, ostacolato o comunque reso difficoltoso l'esercizio della ser-
vitù volontaria legittima nei confronti di entrambi la pretesa di risarcimento proposta dagli attori con il presente giudizio. Manca tuttavia la domanda di parte attrice volta alla quantificazione del danno: l'accertamento deve pertan-
to limitarsi, in questa sede, alla sussistenza dell'an debeatur.
Le altre voci poste a fondamento della domanda di risarcimento del danno–
arretramento del portone e diritto di prelazione – essendo illegittima la prima,
per come anzidetto, ed estinta la seconda, non meritano accoglimento.
La domanda riconvenzionale proposta da nei confronti Parte_3
degli attori, volta alla condanna degli stessi per lite temeraria, va respinta.
L'istituto della responsabilità processuale aggravata tutela l'interesse della parte - distinto dalla situazione giuridica sostanziale azionata in jus - a non subire pregiudizi per effetto dell'azione o della resistenza dolosa o colposa del contraddittore. Nel caso in esame, non si rinviene che la condotta proces-
suale tenuta da parte attrice abbia integrato mala fede o colpa grave, stante,
tra l'altro il parziale accoglimento della domanda che ne dimostra la fonda-
tezza. Nello specifico, la S.C. richiede, quale elemento psicologico caratteriz-
zante il contegno illecito, la malafede o la colpa grave, intesa quale consape-
volezza del proprio torto o nella consapevolezza di agire slealmente o di abu-
sare del diritto d'azione, che non è ravvisabile nel caso in esame (Cons. di
Stato, sez. VI, n. 721/2011). Pertanto, poiché una condotta processuale che non integri gli estremi della responsabilità aggravata non è sanzionata giuri-
dicamente, detta domanda deve essere respinta.
Le spese, attesa la peculiarità e l'effettiva controvertibilità della questione trattata e in applicazione del principio di soccombenza, secondo cui la parte
14 attrice che abbia visto accogliere le sue domande solo in minima parte può
giustificare la compensazione (anche integrale) delle spese del giudizio di merito (Cass. civ. n. 5054/2024), si compensano integralmente.
Le spese di c.t.u. vengono poste definitivamente a carico delle parti in solido, così come già previsto all'udienza del 21 giugno 2017.
PQM
Il Tribunale, in persona del Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi, defi-
nitivamente pronunciando nel proc. civ. n. 90000869/2010 R.G., così decide:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva di e Parte_3
; Controparte_4
2. Accerta l'esistenza della servitù volontaria avente ad oggetto il collo-
camento delle pompe di calore sul terreno censito al catasto del Co-
mune di AO, foglio n. 15, particella 113, sub 10 in favore delle unità immobiliari censite al catasto di detto Comune, foglio n. 15, par-
ticella n. 113, sub 8 e 9;
3. Dichiara l'efficacia della transazione intervenuta tra CP_8
dro, , e Controparte_3 Controparte_1 CP_2 Parte_1
il 29 gennaio 2018 e, per l'effetto, ordina il collocamento del-
[...]
la seconda pompa di calore per come ivi stabilito;
4. Dichiara il diritto al risarcimento del danno subito dagli attori limita-
tamente al ritardo nell'installazione delle pompe di calore, da liqui-
darsi in altra sede;
5. Rigetta nel resto.
6. Compensa le spese di lite, ponendo definitivamente a carico delle par-
ti in solido il pagamento degli oneri di c.t.u.
15 Messina, 20 maggio 2025
Il Giudice
d.ssa Francescaromana Puglisi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Fran-
cesca Annunziata Di Pietro, quale funzionario addetto all'Ufficio del Processo,
presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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