Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 03/02/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.L.P.A. 520/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Enrica Marini, ha pronunciato ex art. 1, comma 57 della legge n. 28 giugno 2012, n. 92, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 520/2022 r.l.p.a. promossa da:
(partita iva ), con sede in Milano, al numero 21 della Via Controparte_1 P.IVA_1
Monte San Genesio, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Macciotta;
opponente nei confronti di
, nato il [...] a [...] e residente in [...], Vico Cristoforo Parte_1
Colombo n. 14 (C.F.: ), con il patrocinio degli Avv.ti Antonio Tola e CodiceFiscale_1
Roberto Carta;
opposto
CONCLUSIONI
Nell'interesse della società voglia il Tribunale: “in accoglimento del Controparte_1
ricorso in opposizione ed alla luce delle motivazioni giuridiche e di fatto che precedono, revocare o riformare integralmente l'ordinanza impugnata e, per l'effetto mandare assolta la società odierna opponente da ogni avversa pretesa confermando conseguentemente il provvedimento di licenziamento per giusta causa assunto comminato nei confronti di;
con vittoria Parte_1
di spese ed onorari del presente giudizio nonché della pregressa fase sommaria, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Nell'interesse di : voglia il Tribunale: “a conferma dell'ordinanza n. cron. Parte_1
1823/2022 dell'01.08.2022 – RG. Lav. n. 591/2021, previo rigetto dell'opposizione: 1) in via principale: ai sensi dell'art. 18, comma 4° L. nr. 300/1970, annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 23 luglio 2021 e condannarsi in persona del legale Controparte_1
rapp.te (P.IVA.: ), alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro;
2) in via P.IVA_1
pagina1 di 19
rapp.te pro tempore, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto del ricorrente dal giorno del licenziamento, sino a quella dell'effettiva reintegrazione, quantificata fino alla misura massima di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, o nella diversa somma che risulterà dovuta a questo titolo in corso di causa, in linea capitale, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale via via rivalutato dalla data del licenziamento al saldo effettivo, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, fino al giorno della effettiva reintegrazione;
3) in via ulteriore subordinata: ai sensi dell'art. 18, comma 5°, L. nr. 300/1970, come richiamato dal 7° comma, L. nr. 300/1970, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, e condannare la in persona del legale rapp.te Controparte_1 pro tempore, al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata da un minimo di dodici mensilità e fino ad un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto del ricorrente, o nella diversa somma che risulterà dovuta a questo titolo in corso di causa, in linea capitale, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale via via rivalutato dalla data del licenziamento al saldo effettivo;
4) in via ulteriormente subordinata, ai sensi dell'art. 18, comma 6°, L. nr. 300/1970 (post L. nr. 92/2012), dichiarare l'inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 23 luglio 2021 e condannarsi la in Controparte_1
persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento di un'indennità onnicomprensiva determinata da un minimo di sei mensilità fino ad un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto del ricorrente, o nella diversa somma che risulterà dovuta a questo titolo in corso di causa, in linea capitale, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale via via rivalutato fino al saldo effettivo;
5) in ogni caso spese e competenze professionali di assistenza legale, interamente rifusi, oltre al rimborso del contributo unificato ed oltre a rimborso forfettario, Iva se dovuta e C.A. come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26 agosto 2022 la società “ ha proposto Controparte_1 opposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, legge n. 92/2012, avverso l'ordinanza pronunciata in data 1° agosto 2022, con la quale il giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso proposto, ai sensi dell'art. 1, comma 48, legge cit., da in qualità di lavoratore dipendente della Parte_1
medesima opponente, ha annullato il licenziamento notificato in data 31 agosto 2021 e condannato la società datrice di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, nelle medesime mansioni svolte, nonché al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima pagina2 di 19 retribuzione globale di fatto percepita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sino al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo compreso tra il licenziamento della effettiva reintegrazione in servizio e alla rifusione delle spese processuali.
Si riporta il contenuto dell'ordinanza resa all'esito della fase sommaria: “con ricorso depositato in data 11/11/2021 esponeva di aver lavorato alle dipendenze di Parte_1 [...] al 1 novembre 2010 al 31 luglio 2021, data dell'avvenuto licenziamento, con mansioni CP_1
di conduttore impianti e la qualifica di conduttore di secondo livello CCNL gas acqua.
Lamentava che con nota del 15 luglio 2021 gli veniva formulata una contestazione disciplinare relativa a una denuncia presentata, il giorno prima, presso la Stazione Carabinieri di Scano di
Montiferro, avente ad oggetto l'avvenuta esecuzione di manovre, sui macchinari dell'impianto di depurazione di Scano di Montiferro, da parte di persone non identificate, che poneva a rischio la qualità del refluo licenziato dall'impianto.
A seguito di tale denuncia il maresciallo dei carabinieri della stazione contattava il responsabile di zona del lotto 3 del distretto 4 di Oristano, , riferendo che a seguito della Parte_2 denuncia avrebbe dovuto mettere i sigilli all'impianto, al fine di consentire le verifiche successive da parte degli enti competenti.
Ad avviso del datore di lavoro, tale episodio, potenzialmente fonte di inestimabili danni per la scrivente società, evidenzia plurime condotte, a Lei addebitabili, in contrasto con gli obblighi di diligenza, fedeltà e tutela degli interessi aziendali, ai quali, come a Lei ben noto, deve essere improntato il proprio comportamento nello svolgimento del rapporto di lavoro. Il medesimo avrebbe rappresentato una sua personalissima, distorta e fuorviante rappresentazione dei fatti che hanno interessato l'impianto di depurazione di scambi Montiferro, nell'ambito del quale, come certamente a lei noto, sono stati portati a termine, in data 16 giugno 2021, da parte del settore manutenzione della scrivente società, gli interventi di adeguamento funzionale delle due sezioni di ossidazioni dell'impianto.
L'addebito disciplinare imputava al ricorrente di essersi rivolto ai carabinieri anziché contattare i propri responsabili gerarchici, e che la condotta posta in essere sarebbe stata ispirata da finalità contrastanti con la tutela degli interessi aziendali, che lo avrebbero portato a sporgere denuncia per fatti, in realtà, mai verificatisi, determinando gravi disagi alla scrivente società, che si trova, attualmente, a dover fronteggiare la prospettata possibilità di fermo dell'impianto.
Veniva inoltre imputato al ricorrente di avere utilizzato l'autovettura di servizio per recarsi presso la stazione carabinieri durante le ore di servizio, senza alcuna preventiva autorizzazione a sospendere l'attività lavorativa, e utilizzando il mezzo per scopi personali.
pagina3 di 19 Alla contestazione venivano aggiunti, vergati a penna da parte dell'NG (mentre la CP_2 contestazione disciplinare era stata sottoscritta dall'GN , munito di procura Persona_1
speciale per rappresentare la società resistente), una serie di richiami a precedenti contestazioni disciplinari, a titolo di recidiva.
Il ricorrente presentava le proprie giustificazioni, che non venivano tuttavia accolte dalla società resistente, la quale, con raccomandata del 23 luglio 2021, consegnata il successivo 31 luglio 2021, comminava il licenziamento per giusta causa, definendo infamanti, calunniose e infondate le accuse rivolte verso l'operato della scrivente società, ed esternate, in data 14 luglio 2021, al maresciallo dei carabinieri OR , a seguito della quale la società resistente sarebbe stata Controparte_3
costretta a fronteggiare molteplici disagi, fra i quali la prospettata possibilità di fermo dell'impianto di potabilizzazione di Scano di Montiferro che, com'è facile intuire, determinerà un grave e sensibile nocumento alla corretta gestione dell'appalto di servizi di conduzione e manutenzione di siffatto impianto.
La motivazione del licenziamento proseguiva affermando che Siffatta proditoria condotta, anche a voler prescindere dalla recidiva espressamente contestateLe e comunque di particolare rilevanza, ha notevolmente turbato l'andamento del lavoro e procurato un grave nocumento morale e materiale alle ragioni dell'azienda.
Secondo la resistente, tali condotte determinavano il venir meno del rapporto fiduciario con il datore di lavoro, con conseguente licenziamento in tronco del ricorrente.
Il ricorrente, impugnato vanamente, in via stragiudiziale, il licenziamento, adiva pertanto l'intestato ufficio, lamentando l'illegittimità del licenziamento.
Contestava, in primo luogo, la sua regolarità formale, sostenendo che il richiamo ai precedenti disciplinari aggiunti appena dall'GN privo di legittimazione a formulare CP_2
contestazioni disciplinari, rendevano nullo il licenziamento. Osservava comunque che i procedimenti disciplinari richiamati erano irrilevanti, dato che non erano stati seguiti da alcuna sanzione, ribadendo comunque l'infondatezza delle contestazioni per le ragioni esposte in ricorso.
Per quanto riguarda i fatti, precisava che nelle date del 10, 11 e 12 luglio 2021 riscontrava dalle anomalie nel funzionamento dell'impianto, come l'attivazione del primo compressore, normalmente non in esercizio contemporaneamente al secondo;
temendo l'introduzione di soggetti estranei nell'impianto, il ricorrente contattava il responsabile , il quale prometteva Parte_2
l'invio di personale tecnico, che giungeva nella tarda mattinata del 12 luglio 2021, e che confermava l'impossibilità che il macchinario in oggetto si fosse attivato autonomamente.
Il successivo 14 luglio 2021, dopo la conclusione del turno di lavoro unitamente al collega , il Pt_3 ricorrente riscontrava, nei registri di conduzione, l'esecuzione di operazioni (“visita impianto per pagina4 di 19 campionamento refluo”) senza indicazione dell'ora, del nominativo e della sottoscrizione di chi aveva eseguito l'intervento. Il successivo 15 luglio riscontrava “una manomissione del macchinario che gestiva il funzionamento dell'autocampionatore”.
Per tali ragioni, temendo l'introduzione di estranei nell'impianto, si risolveva a rivolgersi alla locale stazione carabinieri, cui riferiva i fatti.
Contestava pertanto la fondatezza dell'addebito disciplinare, negando di avere formulato dichiarazioni infamanti o calunniose nei confronti della società resistente, ma di essere soltanto preoccupato per l'eventuale ingresso di persone estranee nell'impianto.
Concludeva per l'annullamento del licenziamento, per difetto di giusta causa, e per la sua reintegrazione nel posto di lavoro, con condanna della resistente al pagamento dell'indennità prevista dall'articolo 18, comma 4, della legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni, o in via subordinata perché venisse dichiarato risolto il rapporto di lavoro, ai sensi del comma 5 dell'articolo 18, con condanna della resistente al pagamento di una indennità risarcitoria compresa tra le 12 e le 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o in via ulteriormente subordinata perché venisse dichiarata l'inefficacia del licenziamento, con condanna della resistente al pagamento di una indennità onnicomprensiva tra 6 e 12 mensilità, con vittoria di spese processuali.
Con memoria difensiva depositata in data 26 gennaio 2022 la si costituiva Controparte_1
in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversa.
Ribadiva la legittimità formale del licenziamento, atteso che il medesimo risultava sottoscritto da soggetto dotato del potere di rappresentanza della società resistente.
Nel merito confermava la fondatezza della contestazione, essendo il ricorrente stato animato, nella denuncia presentata alla stazione carabinieri di Scano di Montiferro, dall'intento di arrecare nocumento e pregiudizio alla società resistente, come confermato anche dal post pubblicato sul suo profilo Facebook, evidentemente riferito ai fatti occorsi.
Negava ogni intento ritorsivo, sottolineando il fatto che il ricorrente, anziché contattare il proprio referente gerarchico, aveva preferito rivolgersi ai carabinieri, durante l'orario di lavoro, al fine di arrecare un pregiudizio alla società, compromettendo il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.
Precisava inoltre che il maresciallo , alla luce dei chiarimenti forniti dall'GN Per_2 Per_3
responsabile del lotto 3, a cui aveva comunicato quanto appreso dal
[...] Parte_2
maresciallo in occasione della denuncia presentata dal ricorrente, deliberava di non adottare alcun provvedimento, così da evitare l'avvio di inutili e superflue indagini penali.
Chiariva che nel mese di giugno 2021 l'impianto di depurazione in oggetto fosse stato interessato da lavori di manutenzione straordinaria, aventi lo scopo di ottimizzare la sezione di ossidazione pagina5 di 19 biologica e il sistema di insufflazione dell'aria nei due bacini di ossidazione. I lavori in oggetto si erano conclusi il 16 giugno 2021.
I valori corretti del tenore di ossigeno disciolto nei bacini di ossidazione non erano stati nemmeno indicati nella copia del registro di conduzione presentato dal ricorrente alla stazione carabinieri di
Scano di Montiferro, il quale aveva pertanto contraffatto il documento in oggetto.
Per quanto riguarda i precedenti disciplinari richiamati nella contestazione, precisava che, secondo la giurisprudenza invocata, in sede di contestazione disciplinare era consentito, al datore di lavoro, richiamare precedenti episodi di rilevanza disciplinare, ancorché non oggetto di sanzione. Nello specifico, sottolineava che la condotta tenuta dal ricorrente nel biennio era stata caratterizzata da diversi episodi di insubordinazione, con condotte contrarie agli obblighi contrattuali, non sanzionate nella vana speranza che il dipendente riacquistasse un contegno ed un impegno consono alla sua posizione lavorativa all'interno dell'azienda.
Concludeva per il rigetto dell'avverso ricorso.
All'udienza del 13 aprile 2022 il Giudice del lavoro, autorizzato il deposito di note difensive, riservava la decisione.
Tanto premesso, ritiene questo giudice che il ricorso debba essere accolto in quanto fondato, per le seguenti ragioni.
In via preliminare deve essere dichiarata la infondatezza delle censure formulate dal ricorrente nei confronti della regolarità formale del licenziamento, per essere le contestazioni concernenti la recidiva state vergate da soggetto sfornito dal potere di rappresentare la società, atteso che la comunicazione di licenziamento risulta firmata dal procuratore speciale della resistente, che ha evidentemente condiviso le aggiunte effettuate da altro soggetto.
Nel merito, tuttavia, appare del tutto evidente l'insussistenza di una giusta causa di licenziamento nella denuncia presentata dal ricorrente, alla stazione carabinieri di Scano di Montiferro, in data
14 luglio 2021, come pure nelle ulteriori circostanze oggetto della contestazione disciplinare.
È opportuno precisare che la denuncia in oggetto non viene nemmeno prodotta agli atti da nessuna delle parti, che si limitano a richiamare, non è possibile dire quanto correttamente, i passaggi della medesima ritenuti rilevanti per le rispettive tesi difensive, contaminando peraltro l'ordinata esposizione dei fatti con considerazioni di tipo puramente emotivo, giudizi di valore e quant'altro, che costituiscono un indebito appesantimento degli atti processuali, non contribuendo in alcun modo alla ricostruzione dei fatti o alla loro valutazione in termini giuridici.
I fatti, da quanto è consentito desumere dalle produzioni documentali effettuate dalle parti, possono essere così compendiati. Nella mattina del 14 luglio 2021 il ricorrente, unitamente al collega
, si recava presso la caserma dei carabinieri di Scano di Montiferro per riferire di Tes_1
pagina6 di 19 una serie di anomalie constatate nel funzionamento dell'impianto, meglio descritte in ricorso, a cui per brevità si rinvia, anomalie derivanti dall'azionamento di macchinari da parte di persone non conosciute, e del cui operato non vi era traccia nel registro di conduzione.
In tale denuncia, da quanto è dato ricostruire dal laconico tenore degli atti, non veniva formulata alcuna accusa, o formulata alcuna considerazione offensiva, nei confronti della società datrice di lavoro, ma semplicemente segnalato il potenziale ingresso di soggetti sconosciuti all'interno dell'impianto di potabilizzazione.
Non è dato comprendere come tale condotta possa integrare gli estremi delle accuse false, denigratorie e calunniose sostenute, del tutto incomprensibilmente, dalla la CP_1 quale giustifica, per la verità del tutto inadeguatamente, le anomalie riscontrate con l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto, i quali tuttavia, a detta della stessa resistente, risultavano completati un mese prima, il 16 giugno 2021, mentre le condotte segnalate dal ricorrente risalgono quantomeno al successivo 10 luglio è e alle giornate seguenti.
Né la società resistente appare avere titolo di dolersi del fatto che il ricorrente avrebbe dovuto contattare preventivamente il suo referente gerarchico, anziché rivolgersi personalmente all'autorità di pubblica sicurezza. Emerge infatti dagli atti che, due giorni prima della denuncia, il ricorrente aveva informato delle anomalie il proprio referente , il quale Parte_2 aveva inviato nell'impianto due tecnici incaricati delle verifiche (senza peraltro nulla comunicare al ricorrente in merito agli interventi di manutenzione invocati dalla resistente, e comunque conclusi un mese prima), i quali, come emerge dalla registrazione audio prodotta agli atti e risalente a tale data (12 luglio 2021), oltre a non accennare anch'essi ad alcun intervento di manutenzione, precisano che i macchinari menzionati dal ricorrente non possono attivarsi spontaneamente, senza intervento umano.
D'altra parte non è certamente possibile ritenere che il registro di conduzione esibito dal ricorrente al maresciallo dei carabinieri di Scano di Montiferro sia “contraffatto”, come affermato dalla resistente, perché non riportante i valori dell'ossigeno disciolto nei bacini di ossidazione.
Come infatti emerge dalla fotografia prodotta in formato JPEG dalla difesa del ricorrente, la fotografia in oggetto è stata realizzata con uno smartphone XIAOMI in data 12 luglio 2021 alle
8:44 (come risulta dalle informazioni EXIF contenute nel file JPEG originale, esaminabili con un qualunque software di gestione di file immagine)…omissis…il registro in oggetto, peraltro, non reca alcuna abrasione, cancellazione o altre operazioni di alterazione delle informazioni nei riquadri destinati alle percentuali di ossigeno nelle vasche…omissis…rispetto all'analogo documento prodotto dalla resistente, nella quale vengono invece inseriti i dati concernenti la percentuale di ossigeno disciolto;
appare pertanto evidente che la compilazione dei medesimi sia pagina7 di 19 avvenuta in un momento successivo rispetto alla fotografia prodotta dal ricorrente, il quale non risulta pertanto avere contraffatto alcunché.
In altri termini, non è dato ravvisare, nella condotta posta in essere dal ricorrente, alcun addebito disciplinare, tantomeno legittimante un licenziamento per giusta causa, atteso che il ricorrente, che aveva la responsabilità del funzionamento dell'impianto, a fronte di reiterati interventi di ignoti sui macchinari, constatata l'inefficacia della segnalazione di tali eventi al proprio responsabile, e tenuto conto della potenziale incidenza sulla salute pubblica derivante da un eventuale malfunzionamento dell'impianto di depurazione, nonché dei rapporti certamente tesi con il datore di lavoro, evidenziati dalle numerose contestazioni disciplinari richiamate dalle parti, peraltro non sfociate in alcuna sanzione, si è risolto a rivolgersi alle forze dell'ordine per segnalare le anomalie menzionate, senza peraltro formulare alcuna espressione offensiva o denigratoria nei confronti della società datrice di lavoro.
Va comunque osservato che il datore di lavoro non ha dimostrato, e nemmeno allegato, che il ricorrente fosse stato informato di eventuali interventi di manutenzione sull'impianto (con le già indicate precisazioni in relazione alle date in cui i medesimi sarebbero avvenuti), e che pertanto fosse in qualche modo in grado di rendersi conto della normalità delle informazioni (peraltro incomplete) annotate sul registro di conduzione.
Per quanto riguarda, infine, l'utilizzo dell'autovettura di servizio per fini personali, si tratta di una contestazione macroscopicamente infondata, essendosi il ricorrente recatosi presso la stazione carabinieri per motivi attinenti al rapporto di lavoro, e non certo per sue esigenze personali.
Ne deriva, senza alcuna necessità dell'analisi delle ulteriori questioni dedotte dalle parti, che il licenziamento intimato al ricorrente risulta privo di giusta causa o giustificato motivo, e che, in ogni caso, il fatto contestato nella comunicazione del licenziamento è privo di qualunque valenza disciplinare.
Poiché il rapporto di lavoro del ricorrente è insorto il 1 novembre 2010, ed essendo pacifico che la società resistente occupi più di 15 dipendenti, le conseguenze della illegittimità del licenziamento sono quelle previste dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, nel testo modificato dalla legge 28 giugno 2012 n. 92.
Trattandosi di insussistenza del fatto contestato (atteso che, come già osservato, la denuncia delle anomalie dell'impianto alla stazione carabinieri era già stata preceduta dalla segnalazione al referente gerarchico, e, in ogni caso, non è stato dimostrato alcun contenuto calunnioso, offensivo, denigratorio della medesima), la tutela applicabile risulta essere quella prevista dal comma 4 del citato articolo 18, a mente del quale il Giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per pagina8 di 19 insussistenza del fatto contestato [...], annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro.
Il ricorso viene pertanto accolto, con annullamento del licenziamento intimato al ricorrente, e condanna del datore di lavoro alla sua reintegrazione nel posto di lavoro, nelle medesime mansioni svolte, nonché al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo compreso tra il licenziamento della effettiva reintegrazione in servizio.
La società resistente viene infine condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate ai sensi dell'articolo 13, comma 6°, della legge 31 dicembre 2012 n° 247, degli articoli 1, 4 e 28 del
Decreto ministeriale 10 marzo 2014 n° 55 e delle tabelle ad esso allegate, nei seguenti termini: valore controversia: indeterminabile;
scaglione di riferimento: da euro 5.200,01 a euro 26.000
(cause di lavoro); a) onorari per la fase di studio: euro 800; b) onorari per la fase introduttiva: euro 600; c) onorari per la fase istruttoria: euro 500; d) onorari per la fase decisoria: euro 900;
TOTALE euro 2.800; oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, visti gli articoli 429 CPC e 1, comma 49°, legge 28 giugno 2012 n. 92:
Accoglie il ricorso proposta da , e per l'effetto annulla il licenziamento Parte_1
notificato al medesimo in data 31 agosto 2021, condannando la resistente alla CP_1
sua reintegrazione nel posto di lavoro, nelle medesime mansioni svolte, nonché al pagamento di pagina9 di 19 una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo compreso tra il licenziamento della effettiva reintegrazione in servizio.
Condanna la resistente al pagamento del le spese processuali, che liquida in CP_1 euro 2.800 per onorari, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge”.
La società premessa una ricostruzione della vicenda sostanziale che aveva Controparte_1
costituito oggetto della fase sommaria, ha chiesto in questa sede una rivisitazione della decisione nella parte in cui aveva escluso la sussistenza del fatto materiale e l'irrilevanza disciplinare dei fatti addebitati a lamentando come il licenziamento intimato, privo di finalità Parte_1 discriminatorie o ritorsive, era stato conseguenza dell'irreversibile lesione del vincolo fiduciario generata da un condotta posta in essere dal lavoratore connotata dalla radicale assenza di lealtà, fedeltà e correttezza nei confronti del datore di lavoro.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha dedotto che il comportamento tenuto dal Pt_1
aveva costretto la medesima datrice di lavoro a fronteggiare molteplici disagi fra i quali la prospettata possibilità di fermo dell'impianto di depurazione di Scano di Montiferro, integrando gli estremi della violazione del dovere di fedeltà di cui all'art. 2105, c.c..
La società opponente ha in particolare esposto che:
- in data 14 luglio 2021, alle ore 10:22, durante l'orario di servizio e senza aver ricevuto alcuna preventiva autorizzazione a sospendere l'attività lavorativa, il assieme a un Pt_1
altro dipendente della società, , si era recato presso la stazione dei Carabinieri Tes_1
del Comune di Scano di Montiferro, ove era stato ricevuto dal MA, Per_4
, al quale aveva riferito di dover sporgere denuncia in relazione a fatti verificatisi
[...] all'interno dell'impianto di depurazione di Scano Montiferro, nel contesto del quale i predetti lavoratori prestavano servizio: i lavoratori, avevano riferito al MA Per_2
che, nel suddetto impianto, avevano fatto ingresso delle persone, le quali avevano eseguito delle manovre sul sistema di insufflazione dell'aria in vasca di ossidazione, mettendo così a rischio la qualità del refluo licenziato dall'impianto;
- il MA aveva quindi contattato telefonicamente il responsabile di Zona del Per_2
Lotto 3 del Distretto di Oristano, al quale aveva riferito quanto Parte_2
appreso dai lavoratori denunzianti, informando il medesimo che, in conseguenza di tale denuncia, avrebbe dovuto procedere ad apporre i sigilli all'impianto, al fine di consentire, in un secondo momento, alle autorità competenti di procedere con le opportune verifiche;
pagina10 di 19 - l'ing. informato dell'accaduto dal responsabile del Lotto 3, al ore 12:00 del Persona_3
15 luglio 2021, si era recato presso la stazione dei Carabinieri del Comune di Scano
Montiferro per incontrare il e, in tale occasione, avendo esibito tutta Persona_5 la documentazione riguardante l'impianto, aveva illustrato al medesimo, in termini tecnici, il reale stato del sito di depurazione interessato dalle infondate accuse del e aveva Pt_1
riferito al medesimo come, nel mese di giugno 2021 – e precisamente a far data dal 10 giugno 2021 - presso l'impianto di depurazione di Scano Montiferro fossero stati eseguiti, ad opera del servizio di manutenzione dell'odierna opponente, dei lavori di manutenzione straordinaria, aventi quale scopo quello di ottimizzare la sezione di ossidazione biologica e il sistema di insufflazione dell'aria nei due bacini di ossidazione: nello specifico l'intervento aveva riguardato la sostituzione del sistema di diffusione dell'aria nelle due sezioni di ossidazione biologica e l'installazione di nuove soffianti dotate di PLC integrato;
- nella stessa giornata, il MA era stato contattato telefonicamente anche dal Per_2 referente del contratto d'appalto della società “Abbanoa”, il quale lo Parte_4 aveva rassicurato in merito al regolare esercizio dell'impianto di depurazione di Scano
Montiferro;
- all'esito dei colloqui ora indicati, esaminata tutta la documentazione fornita dalla società il MA aveva deciso di non adottare alcun Controparte_1 Per_2 provvedimento, così da evitare l'avvio di inutili e superflue indagini penali;
- il MA , in occasione dell'incontro tenutosi con il aveva inoltre Per_2 CP_2
riferito al medesimo di aver riscontrato, nella conversazione avuta con i dipendenti Pt_1
e una buona dose di accanimento, nonché un sentimento di acredine e rabbia, Pt_3
manifestato dai medesimi nei confronti della società, quando avevano anche paventato l'avvio di giudizi in materia giuslavoristica;
- il , resosi conto delle contraddizioni insite nel ragionamento esplicitato dai predetti Per_2
lavoratori, si era visto costretto a dover spiegare loro come le denunce presentate avrebbero condotto senz'altro a un'indagine penale ai danni della società, del tutto scollegata da eventuali violazioni del CCNL applicato che, i medesimi, avevano più volte dichiarato di voler far valere in giudizio;
- nel mese di giugno 2021, l'impianto di depurazione di Scano di Montiferro era stato interessato da lavori di manutenzione straordinaria, aventi come scopo quello di ottimizzare la sezione di ossidazione biologica ed il sistema di insufflazione dell'aria nei due bacini di ossidazione;
pagina11 di 19 - nell'ambito del suddetto impianto, erano state installate due nuove soffianti, una a supporto dell'altra, essendo sufficiente il lavoro di una sola soffiante per garantire la quantità necessaria di ossigeno nei due bacini, da qui la disparità di ore lavoro tra le due soffianti, dedotta dall'odierno opposto quale asserita anomalia dal medesimo riscontrata;
- dagli stessi documenti prodotti dall'avversa difesa e, in particolare, dal registro di conduzione dell'impianto del giorno 12 luglio 2021 –giorno nel quale il e il Pt_3 Pt_1 avevano allertato il loro diretto superiore, in ordine ad un'ipotetica Parte_2
anomalia del sistema di insufflazione – era stato possibile riscontrare un tenore di ossigeno disciolto nei due bacini di ossidazione rispettivamente di: Bacino OX n. 1: 1,3 [mg/l];
Bacino OX n.2: 2,3 [mg/l];
- il tenore di ossigeno disciolto, rilevato e riportato dai due conduttori, e sul Pt_1 Pt_3
registro di conduzione era risultato perfettamente all'interno dell'intervallo di lavoro ottimale dei due bacini di ossidazione biologica: tale conclusione aveva trovato positiva conferma anche nel contesto del registro analisi offerto in comunicazione nella fase sommaria;
- nella stessa giornata del 12 luglio 2021, il laboratorio analisi della società “ CP_1
era stato incaricato di analizzare il campione medio composito, rappresentativo dello
[...]
scarico di refluo depurato avuto dalle ore 9:00 del giorno 11 giugno 2021 alle ore 9:00 del giorno 12 luglio 2021;
- le analisi effettuate avevano evidenziato come tutti i parametri analizzati avessero rispettato i valori limite previsti dalle vigenti normative;
- la società si era attivata prontamente al fine di eseguire le opportune CP_1 CP_1
verifiche e, nella stessa giornata del 12 luglio 2021, aveva inviato, presso l'impianto in oggetto, due tecnici specializzati, facenti parte del proprio reparto di manutenzioni straordinarie: i due tecnici, incaricati di eseguire le necessarie verifiche sulle impostazioni delle due soffianti di recente installazione, erano stati accompagnati nell'impianto dai conduttori e ai quali avevano riferito di non aver riscontrato alcun'anomalia, Pt_1 Pt_3 tant'è vero che gli stessi conduttori avevano compilato regolarmente il registro di conduzione e avevano riportato il risultato delle verifiche eseguite;
- l'indicato risultato era perfettamente in linea con i parametri imposti dalla normativa di riferimento;
- il documento n. 11 allegato al ricorso introduttivo della fase sommaria, che rappresentava una copia del registro di conduzione dell'impianto riferibile alla giornata del 12 luglio 2021, non corrispondeva all'originale dello stesso di cui al doc. n. 6, nel quale, a differenza della pagina12 di 19 copia prodotta dal erano riportati i valori dell'ossigeno disciolto nei due bacini di Pt_1
ossidazione: valori ottimali che dimostravano il regolare funzionamento dell'impianto e la totale infondatezza dell'avversa tesi accusatoria.
Alla luce di quanto esposto, l'opponente ha evidenziato l'inconsistenza e la pretestuosità delle segnalazioni effettuate dai due conduttori presso la stazione dei Carabinieri di Scano di Montiferro, essendo i medesimi, in quel contesto temporale, perfettamente a conoscenza della corretta funzionalità dell'impianto, e ha ribadito la rilevanza disciplinare della condotta ascritta ai lavoratori, aggravata dal fatto che l'odierno opposto, anche nell'ipotesi in cui fosse stato realmente convinto dell'esistenza di situazioni di pericolo per l'impianto avrebbe dovuto, in forza degli obblighi contrattuali e delle disposizioni imposte dal regolamento aziendale, denunciare le stesse, ancor prima che alle Forze dell'Ordine, ai propri responsabili gerarchici, mentre ciò non era mai avvenuto.
Infine, l'opponente ha richiamato una serie di addebiti contestati nei confronti del Pt_1 nell'ultimo periodo di esecuzione del contratto, la cui gravità avrebbe autorizzato l'adozione di provvedimenti sanzionatori, e che, in ogni caso, quand'anche ritenuti irrilevanti ai fini della configurazione della recidiva, avrebbero assunto rilievo al fine di confermare la significatività dell'addebito posto alla base del recesso, tenuto conto del complessivo contegno tenuto dal lavoratore nel corso della pregressa fase del rapporto.
Si è costituito nel presente giudizio di opposizione l'opposto domandando la Parte_1 conferma dell'ordinanza n. cron. 1823/2022 dell'01.08.2022 emessa nel procedimento r.l.p.a. n.
591/2021.
La causa, istruita a mezzo di produzioni documentali e prova testimoniale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 1, comma 57, legge n. 92/2012, previa assegnazione alle parti di un termine anteriore all'udienza per il deposito di note conclusive.
*******
L'opposizione deve essere rigettata, in quanto infondata.
Si premette che all'udienza del 16 febbraio 2024 è stata autorizzata la produzione dei verbali delle udienze del 22.11.2023 e del 24.01.2024, relativi alla causa n. 519/2022 r.l.p.a.: si ritiene di dover utilizzare ai fini della decisione le risultanze dei verbali ora indicati, da un lato, perché non è stata mossa alcuna contestazione in ordine alla loro utilizzabilità dalle due parti del procedimento, che hanno al contrario fatto entrambe riferimento alle stesse risultanze a sostegno delle rispettive tesi difensive (quanto alla parte opponente, fatta eccezione per l'iniziale opposizione manifestata in udienza, in ragione della ritenuta irrilevanza dei verbali cit., la stessa si è poi avvalsa delle stesse risultanze: cfr. pagg. da 17 a 24, note difensive di parte opponente del 30 settembre 2024), e,
pagina13 di 19 dall'altro, poiché i predetti verbali si sono formati nel contradditorio con la medesima società opponente, nel rispetto di regole processuali identiche a quelle operanti nell'odierno giudizio e nell'ambito di un procedimento, che è pacifico abbia riguardato gli stessi fatti oggetto della presente vertenza, pur con riferimento alla posizione del lavoratore . Tes_1
Ciò premesso, deve rilevarsi che, in tema di licenziamento, l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo.
L'odierna opponente non ha assolto all'onere di provare la fondatezza degli addebiti mossi nei confronti del lavoratore posti a fondamento dell'impugnato licenziamento. Parte_1
Neppure l'istruttoria espletata, nella presente fase di opposizione, ha consentito di dimostrare la rilevanza disciplinare della condotta ascritta al lavoratore licenziato, in ragione della dirimente considerazione per cui tale condotta sia risultata priva di rilevanza offensiva, non essendo stata accertata né l'avvenuta presentazione di una denuncia penale, né l'intervenuta apposizione dei sigilli presso l'impianto di depurazione e neppure l'avvio di un'indagine penale in grado determinare l'interruzione dell'attività di impresa o altro pregiudizio all'immagine della società.
Dall'istruttoria svolta è infatti emerso che unitamente al collega , si Parte_1 Tes_1
recò in Caserma al solo scopo di riferire in ordine a una serie di anomalie constatate nel funzionamento dell'impianto nei giorni immediatamente precedenti e, in particolare, per segnalare il potenziale ingresso di soggetti estranei all'interno dell'impianto di potabilizzazione –infatti era risultato l'azionamento di macchinari da parte di persone non conosciute, del cui operato non vi era traccia nel registro di conduzione –senza che alcuna specifica accusa o denuncia fosse stata presentata nei confronti della società odierna opponente.
In questo senso depone la testimonianza rilasciata nel procedimento iscritto al n. 519/2022 r.l.p.a. all'udienza del 22.11.2023, dal MA , che ha ricordato che: “in data 14 Testimone_2
luglio 2021, tra le ore 10:20 e le ore 10:30, si presentarono alla stazione dei Carabinieri di Scano
Di Montiferro, dove al tempo prestavo servizio come Comandante di Reparto, i sigg.ri Tes_1
e , i quali mi riferirono di voler esporre dei fatti avvenuti nell'impianto
[...] Parte_1
dove prestavano servizio in Scano Di Montiferro. In particolare, mi riferirono che nei registri mancavano delle firme e che ciò poteva costituire un problema di sicurezza, in quanto non era possibile risalire a chi avesse effettuato gli interventi indicati nel registro. Spiegai loro, com'era mio compito, entro quali termini e a quali condizioni avrebbero potuto sporgere formale denuncia.
Chiesi loro se ci fosse un pericolo attuale di inquinamento delle acque. Su questo mi dissero che non erano in grado di rispondere, mi dissero solo che c'era un problema di sicurezza per via delle omesse firme nel registro e si riservarono eventualmente di proporre una formale denuncia, anche pagina14 di 19 all'esito di ulteriori approfondimenti. Mi limitai ad acquisire le dichiarazioni dei due lavoratori.
Ricordo che non mi mostrarono alcuna documentazione”.
Ha quindi precisato che non venne formalizzata alcuna denuncia, in quanto era stato prefigurato un pericolo “in termini piuttosto generici” e “i lavoratori non intesero presentare una denuncia formale” (cfr. verbale ud. cit.).
Anche il testimone escusso all'udienza del 20 gennaio 2023 nell'odierno Persona_3 procedimento ha dichiarato che all'esito dell'incontro tra i due lavoratori e il MA Cosseddu:
“non era stata presentata una denuncia formale”.
Risulta pertanto smentito quanto allegato dalla odierna opponente, secondo cui i lavoratori avrebbero sporto denuncia per danneggiare gli interessi della propria datrice di lavoro.
Del resto, è pacifico che alcun danno concreto derivò alla società datrice di lavoro dall'iniziativa dei propri dipendenti.
Difatti, come confermato dalla rappresentante legale della stessa società opponente (cfr. verbale udienza del 24.01.2024, procedimento n. 519/2022 r.l.p.a.), le uniche conseguenze furono a livello operativo, in quanto era stato necessario avvisare la stazione appaltante di quanto avvenuto e esibire al MA la documentazione necessaria al fine di evitare il fermo dell'impianto. Per_2
A tale riguardo, il MA ha riferito di avere dapprima contattato il responsabile Per_2
per avvisarlo di quanto riferitogli dai lavoratori e di avere Parte_2 Pt_3 Pt_1 effettuato una verifica in loco il giorno immediatamente successivo con l'Ing. Persona_3
responsabile del Lotto n. 3, il quale gli aveva mostrato il funzionamento dell'impianto ed esibito tutta la documentazione;
il giorno 15.07.2021 era stato contattato telefonicamente anche dal
Direttore di esecuzione del contratto di appalto della società “Abbano il Pt_5 Parte_4 quale lo aveva rassicurato sull'assenza di irregolarità, per cui “in base alle spiegazioni fornitemi dall'Ing. e anche dal e sulla base della documentazione esibitami” il aveva CP_2 Pt_4 Per_2
ritenuto che non sussistesse un concreto pericolo di inquinamento e aveva pertanto deciso di non adottare alcun provvedimento, né di allertare le autorità (in particolare, la ASL).
Deve pertanto escludersi che sia stata fornita adeguata prova del fatto che l'odierno opposto si fosse recato in Caserma con l'intento di diffamare la società opponente e di arrecarle danno, peraltro mai concretizzatosi.
Né può essere assegnata alcuna valenza probatoria decisiva, nel senso voluto dalla odierna opponente, alla circostanza riferita dal , il quale ha ricordato che il e il Per_2 Pt_1 Pt_3
dopo avere rappresentato la questione delle omesse firme sui registri, prima di andare via avevano fatto “un discorso sulle condizioni della categoria lavorativa di appartenenza, lamentando come fosse particolarmente vessata anche in termini di condizioni di lavoro e contrattuali. Ricordo anche pagina15 di 19 che parlarono di un problema che c'era stato con un'auto di servizio. Non mi dissero niente più di questo…omissis…C'è stata questa chiacchiera finale, dissi loro che su queste questioni relative alle condizioni di lavoro avevano gli strumenti per tutelarsi, eventualmente rivolgendosi a un consulente del lavoro o ad un legale” (cfr. verbale ud. cit.).
Anche da tale testimonianza non risulta che il avesse utilizzato un linguaggio avente Pt_1
contenuto diffamatorio, infamante o calunnioso contro la propria datrice di lavoro, dovendosi ricondurre tali doglianze al clima poco sereno che, evidentemente, caratterizzava i rapporti tra le parti, in ragione dei fatti pregressi, senza che, tuttavia, possa assegnarsi a tale condotta alcuna rilevanza disciplinare, tantomeno da giustificare la sanzione più grave del licenziamento in tronco.
Resta quindi inconferente la testimonianza resa dal teste escusso all'udienza del 20 Persona_3
gennaio 2023 nel presente procedimento, nel momento in cui ha confermato la veridicità del capitolo n. 9), del ricorso introduttivo dell'opposizione, atteso che, anche a tacere della circostanza per cui il capitolo probatorio ora indicato è stato formulato in modo generico, senza riportare esattamente le espressioni utilizzate dal , e tale da consentire valutazioni non rimesse al Per_2
testimone, il è stato chiamato a riferire circostanze apprese indirettamente dal , CP_2 Per_2 non essendo stato presente invece in occasione dell'incontro tra il MA e i due lavoratori.
Riveste invece rilievo che il , che aveva ascoltato direttamente i due lavoratori, abbia Per_2
offerto una narrazione di segno differente, avendo ricordato in udienza che era stato solamente avviato un discorso sulle condizioni della categoria lavorativa di appartenenza, vessata in termini di condizioni di lavoro e contrattuali, e si sia riferito alla conversazione avuta con i due dipendenti nei termini di una “chiacchiera finale” (cfr. verbale udienza del 22.11.2023).
Neppure è stato dimostrato che il si fosse recato in Caserma senza avere prima segnalato Pt_1
le anomalie riscontrate al proprio superiore gerarchico.
Al contrario, è documentato e ammesso dalla stessa parte opponente come il giorno 12 luglio 2021:
“il e il avevano allertato il loro diretto superiore, , in ordine Pt_1 Pt_3 Parte_2 ad un'ipotetica anomalia del sistema di insufflazione”, tanto che, in seguito a tali segnalazioni, la società “nella stessa giornata del 12 luglio 2021, provvedeva ad inviare, Controparte_1 presso l'impianto in oggetto, due tecnici specializzati, facenti parte del proprio reparto di manutenzioni straordinarie”, come si legge alle pagine 24 e 25 del ricorso in opposizione.
Quindi la segnalazione allo secondo quanto si legge nello stesso ricorso depositato dalla Pt_2 società era avvenuta un paio di giorni prima che i lavoratori si recassero Controparte_1
presso la Stazione dei Carabinieri, diversamente da quanto affermato dalla difesa della parte opponente, in contraddizione con i propri stessi atti difensivi.
pagina16 di 19 Ciò è stato confermato anche dal testimone il quale, sentito all'udienza del Parte_2
24.01.2024, nel procedimento n. 519/2022 dopo avere premesso che, circa venti giorni Pt_6 prima rispetto agli accadimenti per cui è causa, nell'impianto di Scano di Montiferro, oltre che in altri impianti, erano state installate apparecchiature più performanti e a minor consumo di energia e che tale intervento era stato eseguito da tecnici del comparto manutenzioni straordinarie (che si erano occupati anche del successivo settaggio delle apparecchiature), ha ricordato che “gli stessi tecnici erano intervenuti anche qualche giorno dopo la segnalazione del e del in Pt_3 Pt_1
coincidenza con interventi eseguiti anche in altri impianti del nuorese. So che e Pt_3 Pt_1 erano stati avvisati dell'arrivo dei tecnici e si erano recati presso l'impianto per farli entrare, erano presenti durante le verifiche” (cfr. verbale ud. cit.).
Lo stesso testimone ha anche precisato che esistono due registri, un registro visitatori e un registro di conduzione. Nel primo vengono indicate tutte le persone terze che entrano nell'impianto, per ragioni di sicurezza, mentre il registro di conduzione giornaliero contiene tutti i dati relativi all'impianto e “in esso vengono riportati i valori riscontrati quotidianamente. Il registro di conduzione lo compilano i conduttori. In questo registro sono anche inseriti i dati relativi agli interventi di manutenzione, in uno spazio apposito vengono inseriti gli orari di ingresso e di uscita e vengono apposte le firme dei manutentori. Vengono registrate anche le visite effettuate dal personale della società appaltante Abbanoa” (cfr. verbale ud. cit.).
Senza alcuna inversione dei rispettivi oneri probatori, è del tutto plausibile che il si fosse Pt_1
recato in Caserma, dopo un paio di giorni dalla segnalazione al proprio superiore gerarchico, perché spinto dalla preoccupazione di poter essere accusato, insieme al proprio collega, di eventuali anomalie che avrebbero potuto portare a dei fuori norma, atteso che, pacificamente, i firmatari del registro di conduzione erano all'epoca proprio i due dipendenti e Pt_1 Pt_3
Di ciò si trae conferma dall'ascolto della registrazione effettuata il 12 luglio 2021 in occasione dell'intervento dei tecnici in seguito alla segnalazione dei conduttori dell'impianto, prodotta in giudizio dal nella quale un lavoratore, a fronte delle anomalie rilevate i giorni precedenti, Pt_1 in relazione alle ore di lavoro registrate su una delle soffianti (“venerdì un'ora, sabato due ore, domenica tre ore, stamattina 11 ore”), chiede se il macchinario avrebbe potuto accendersi da solo, ricevendo una risposta negativa, senza che, peraltro, risulti alcun richiamo da parte dei tecnici al precedente intervento del giugno 2021. Nella stessa registrazione emerge la preoccupazione del dipendente rispetto alla responsabilità che avrebbero potuto attribuirgli nel caso di irregolarità e di un eventuale “fuori norma” (cfr. doc. n. 6, fascicolo processuale parte opposta della fase sommaria); preoccupazione comprensibile alla luce della severità delle sanzioni previste dal d. lgs. n. 152/2006
pagina17 di 19 e della presumibile attenta vigilanza che la società deputata alla gestione dell'impianto di depurazione avrebbe potuto esercitare sull'operato dei suoi conduttori.
Peraltro è evidente che non si può desumere la mala fede del lavoratore dalla circostanza che vi fosse un clima di obiettiva tensione in azienda, verosimilmente anche in ragione delle precedenti contestazioni disciplinari sollevate dalla società datrice di lavoro nei confronti del oltre Pt_1 che a cagione dell'insoddisfazione rappresentata dal dipendente in generale nei confronti della condotta datoriale nel corso del rapporto;
da ciò non può trarsi prova sufficiente dell'intento del dipendente di diffamare calunniosamente la propria datrice di lavoro, al fine addirittura di cagionarle un danno che avrebbe potuto incidere sul regolare esercizio dell'impianto e sul mantenimento dell'appalto, così rischiando (incomprensibilmente) di mettere a repentaglio anche la propria situazione lavorativa, essendo del tutto pacifico che il svolgeva la propria attività Pt_1 lavorativa all'interno dell'impianto per cui è causa.
Quanto alla copia fotografica del registro di conduzione del 12.07.2021 prodotta dal lavoratore, non vi è prova che la stessa sia stata “contraffatta”, in quanto, come è già stato rilevato nell'ordinanza del 1° agosto 2022, la fotografia è stata realizzata con uno smartphone in data 12 luglio 2021, alle ore 8:44, e il documento non reca alcuna visibile abrasione, cancellazione e/o alterazione delle informazioni nei riquadri destinati alle percentuali di ossigeno nelle vasche, dovendosi presumere che le scritte presenti (solo) nella copia prodotta dalla società siano state aggiunte successivamente, in assenza di qualsivoglia serio riscontro di segno contrario.
Deve dunque condividersi quanto già evidenziato dal giudice nell'ordinanza resa all'esito della precedente fase sommaria, per cui “non è dato ravvisare, nella condotta posta in essere dal ricorrente, alcun addebito disciplinare, tantomeno legittimante un licenziamento per giusta causa, atteso che il ricorrente, che aveva la responsabilità del funzionamento dell'impianto, a fronte di reiterati interventi di ignoti sui macchinari, constatata l'inefficacia della segnalazione di tali eventi al proprio responsabile, e tenuto conto della potenziale incidenza sulla salute pubblica derivante da un eventuale malfunzionamento dell'impianto di depurazione, nonché dei rapporti certamente tesi con il datore di lavoro, evidenziati dalle numerose contestazioni disciplinari richiamate dalle parti, peraltro non sfociate in alcuna sanzione, si è risolto a rivolgersi alle forze dell'ordine per segnalare le anomalie menzionate, senza peraltro formulare alcuna espressione offensiva o denigratoria nei confronti della società datrice di lavoro”.
In forza delle argomentazioni e dei rilievi che precedono, deve essere pienamente confermata la decisione assunta all'esito della fase sommaria del giudizio, con cui è stato annullato il licenziamento notificato al lavoratore il 31.08.2021 e la società “ ” Parte_1 CP_1
stata condannata alla reintegra del lavoratore e al pagamento di una indennità risarcitoria pari CP_1
pagina18 di 19 a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo compreso tra il licenziamento e l'effettiva reintegrazione.
Al rapporto per cui è causa, sorto prima del 7.03.2015 (data di entrata in vigore del d.lgs. n.
23/2015), si applica infatti la tutela reale di cui all'art. 18, comma quarto dello Statuto dei lavoratori, nel testo modificato dalla legge 28.06.2012 n. 92, essendo pacifico che la società ricorrente occupa più di 15 dipendenti.
La regolamentazione delle spese processuali segue il criterio della soccombenza, con conseguente condanna della società opposta a rifondere le spese sostenute dall'opposto, che si liquidano in ragione dei parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 con riguardo alle vertenze in materia di lavoro riconducibili allo scaglione compreso tra euro 5.200,01 e euro 26.000,00, di entità media per tutte le fasi processuali espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione proposta dalla società “ e, per l'effetto, conferma Controparte_1
l'ordinanza n. 1823/2022 emessa dal Tribunale di Oristano in data 1° agosto 2022, con cui è stato annullato il licenziamento notificato al lavoratore il 31.08.2021 e con cui la stessa Parte_1
società è stata condannata alla reintegra del medesimo lavoratore nel posto di lavoro, nelle medesime mansioni svolte, e al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione in servizio.
2. Condanna la società “ in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell'opposto che liquida Parte_1 nell'importo di complessivi Euro 5.388,00, interamente per compensi professionali, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%.
Oristano, 02/02/2025
La giudice dott.ssa Enrica Marini
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