Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/02/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1824/2018, posta in decisione in data 27.9.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), nato a [...] in data [...], C.F._1 Parte_3
(C.F. ), nato a [...] in data [...],
[...] C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. GERVASI FABIO e dell'Avv. e con elezione di domicilio in via VIA VIA VOLTURNO 3 91011 ALCAMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. RUSSO DINO
[...] P.IVA_2
) e con elezione di domicilio in via presso il medesimo C.F._3
difensore
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e i suoi fideiussori e proponevano Parte_1 Parte_2 Parte_3
opposizione al decreto ingiuntivo n. 285/2015 emesso, il 22.4.2015 chiesto ed ottenuto da su un saldo debitorio (di € 49.714,27) risultante dai rapporti CP_2
affidati di C/C intrattenuti con la predetta società, nn. 10/824603, 10/824604 e dal contratto di finanziamento n, 10/929678, e allo scopo lamentavano la mancanza di prova del credito, l'illegittima applicazione di tassi usurari, di commissione di massimo scoperto e della capitalizzazione trimestrale degli interessi, sicché gli opponenti chiedevano la revoca del provvedimento monitorio;
proponevano altresì domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per la segnalazione a sofferenza dei conti.
Regolarmente costituitosi il contraddittorio con , la causa veniva CP_2
posta in decisione senza alcuna istruzione e, con sentenza n. 136/2018 in data
7.2.2018, decisa con il rigetto di tutte le domande proposte dagli opponenti.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello e i suoi fideiussori Pt_1
; si costituiva cessionaria di crediti di Pt_2 Controparte_1 CP_2
comprensivi del credito oggetto del giudizio, tramite la propria mandataria CP_2
chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
Posta in decisione in data 24 novembre 2023, la causa è stata rimessa sul ruolo, allo scopo di svolgere una consulenza tecnica d'ufficio.
2 Depositata in data 25.7.2024 la relazione di consulenza, in data 27.9.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Come accennato in narrativa, questa Corte ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio contabile, reiteratamente chiesta dagli odierni appellanti sin dal primo grado, il cui quesito è stato specificamente rivolto ad accertare la fondatezza delle doglienze della parte opponente oggi appellante, specificamente riguardanti l'applicazione ai conti correnti, di interessi usurari, l'applicazione illegittima di commissione di massimo scoperto illegittima e la capitalizzazione trimestrale di interessi a debito.
E' necessario affrontare in primo luogo il rilievo della parte appellante in ordine alla mancata produzione di documenti da parte sua, relativi ai rapporti bancari oggetto del contendere e alle conseguenze dell'omissione.
La Corte, nell'ordinanza del 13.3.2024 contenente il quesito peritale commissionato al C.T.U., ha indicato all'Ausiliare la facoltà di acquisire documenti ulteriori rispetto a quelli rinvenibili nei fascicolo di delle parti, sull'accordo delle parti ex art. 198 c.p.c.
Riferisce la consulente d'ufficio d.ssa Italiano che, “In data 29.05.204, è stata trasmessa la bozza di perizia alle parti. Tuttavia gli indirizzi dei legali della parte
[...] erano errati, poiché riferiti ai legali costituiti in primo grado. Controparte_1
Pertanto rilevato l'errore della sottoscritta, su corretta segnalazione dell'Avv. Dino
Russo, odierno legale della si è provveduto a inoltrare nuovamente la CP_3 bozza di perizia in data 21.06.2024, ricordando il termine di 20 giorni per eventuali osservazioni. Alla data di scadenza dei 20 giorni – 11.07.2024 - l'avv. Russo ha fatto pervenire la propria richiesta di differimento del termine per le note, a seguito dell'intenzione di presentare la documentazione integrativa già richiesta a maggio come da allegato A, senza formulare alcuna osservazione sulla bozza trasmessa. Nel precisare che la richiesta di documentazione integrativa, sebbene non pervenuta all'avv. Russo per l'errore di indirizzo pec, è stata comunque inoltrata al relativo CTP
Dott.ssa a mezzo indirizzo mail, segnalato dalla stessa per l'inizio delle Per_1 operazioni peritali, si rappresenta comunque che la parte non ha prestato Pt_1
3 alcun consenso alla produzione documentale richiesta e pertanto al momento non sembra acquisibile in sede di perizia”.
Sulla base di tale relazione, l'appellata , dopo avere Controparte_1
sostanzialmente riferito la stessa vicenda, deduce di avere proposto l'istanza di integrazione documentale, mai esitata dal decidente. e sulla base di questa omissione,
e censura quindi le risultanze della C.T.U., che recepiscono buona parte dei rilievi degli appellanti, in quanto prescindono dai documenti necessari, per il completamento delle indagini, che la stessa appellata era pronta a produrre.
Questa doglianza iniziale non ha pregio.
Il presente giudizio è stato introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo, successivamente opposto dalla società correntista.
Va ricordato che in termini generali, verificata nel caso di specie la tempestività dell'opposizione, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, nel corso del quale il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa creditoria fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso, verificata la sussistenza dei fatti costitutivi delle ragioni del credito.
Va quindi osservato che il criterio di riparto dell'onere della prova ex art. 2697
c.c., secondo il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, trova applicazione anche nelle azioni di opposizione a decreto ingiuntivo. In tale giudizio, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto la posizione di convenuto, soltanto da un punto di vista formale, mentre in termini sostanziali, il creditore-opposto assume la veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori sui fatti costitutivi della pretesa creditoria e il debitore- opponente assume la veste sostanziale di convenuto, con i conseguenti oneri probatori su eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. ex multis, Cass. 22 aprile 2003 n.6421).
Inoltre, se per un verso, il nostro ordinamento prevede che il decreto ingiuntivo possa essere concesso sulla base di una prova scritta ai sensi di quanto disposto dall'art. 634 c.p.c., per altro verso i documenti prodotti a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo non integrano, di per sé, la “piena prova” del credito nel giudizio di opposizione all'ingiunzione come in ogni altro giudizio di cognizione.
4 Su tali premesse, osserva la Corte che la banca, attrice in senso sostanziale nel giudizio di opposizione avendo con il ricorso in monitorio chiesto sostanzialmente l'accertamento del proprio credito, aveva quindi l'onere della prova del credito e l'onere conseguenziale di produrre tutta la documentazione necessaria allo scopo.
Avrebbe in teoria dovuto farlo nel procedimento monitorio, ma in ogni caso, ben poteva provvedere anche nel giudizio di opposizione, nei limiti delle preclusioni ex art. 183 c.p.c. ma non lo ha fatto, quindi comunque al di fuori dell'art. 198 c.c. non poteva produrre documenti: la controparte invero, non ha mai dato il Pt_1
consenso preteso dall'art. 198 c.p.c., (e la CTU nella relazione né dà conto di questo) sicché questa doglianza non può essere accolta.
Tanto premesso, le risultanze della C.T.U. prima richiamata possono essere acquisite e recepite, poiché appaiono frutto di accertamenti adeguati, svolti con metodo corretto e privi di vizi logici, tenendo conto anche dei rilievi critici della parte appellata dei quali si dirà e darà conto nel prosieguo.
La consulente della Corte ha escluso invero, l'applicazione da parte della banca di tassi usurari sui conti e ha ricalcolato i saldi azzerando il saldo del C/C 10/929678, come da disposizione del C.I. nel quesito peritale del 13.3.2024 in quanto non ha potuto recuperare gli estratti conto antecedenti il 1 °trimestre del 2010 e, in assenza di specifica clausola autorizzativa, ha altresì proceduto all'azzeramento dei giroconti delle competenze dal conto n. 10929678 (c.d. finanziamento) al conto n. 10824603 e dal conto n. 10824604 (conto appoggio tecnico di corrispondenza per anticipo su fatture) al conto n. 10824603; gli interessi ricalcolati sono stati mantenuti per ciascun conto di maturazione, senza alcun giroconto. Ha altresì correttamente espunto gli importi addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto, illegittima in difetto di precise indicazioni contrattuali quanto alla base di calcolo e della cadenz temporale della sua applicazione.
In dettaglio, la consulente riferisce di avere azzerato gli addebiti trimestrali con causale “competenze”; calcolato gli interessi, debitori e creditori, applicando il tasso contrattuale per ciascun rapporto e, solo per il I trimestre del 2012 (l'unico per il quale si dispone del conteggio delle competenze), applicato la misura indicata nel conteggio trimestrale ove più favorevole per il correntista;
escluso ogni capitalizzazione degli interessi (seppur convenuta contrattualmente, alla luce della lacuna documentale riferita, è stato impossibile verificarne l'esatta contabilizzazione
5 di cui al punto “3b” del quesito); effettuato l'accredito del totale degli interessi creditori al saldo finale, l'addebito del totale degli interessi debitori al saldo finale;
l'esclusione di ogni addebito a titolo di c.m.s., spese e commissioni;
per il solo conto corrente n. 10/929678 ha azzerato il saldo iniziale in quanto non sono stati recuperati gli estratti conto antecedenti il 1° trimestre del 2010; in assenza di specifica clausola autorizzativa: azzeramento dei giroconti delle competenze dal conto n. 10929678 al conto n. 10824603 e dal conto n. 10824604 al conto n. 10824603. Gli interessi ricalcolati sono stati mantenuti per ciascun conto di maturazione, senza alcun giroconto.
All'esito dei predetti riconteggi, il saldo complessivo del credito vantato dalla banca ammonta a € 7.712,45.
Avverso queste risultanze, la banca appellata avanza alcune contestazioni.
Della doglianza relativa all'onere della prova e della preclusa possibilità di produrre documenti a sostegno della legittimità dei saldi posti dalla banca a fondamento del ricorso in monitorio, si è già detto.
L'omissione della produzione di documenti ha inevitabilmente comportato, per l'ausiliare della Corte, l'impossibilità di contabilizzare partitamente e scindere voci di credito, quali quelle, ad esempio relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi seppure pattuita, sicché nessuna doglianza sul punto può accogliersi, costituendo l'accorpamento ed espunzione totale (interessi superiori alla misura pattuita, commissione massimo scoperto e anatocismo), l'esito del mancato adempimento dell'onere probatorio.
Ulteriore doglianza dell'appellata concerne l'azzeramento del saldo del c/c
10929678 disposta dalla Corte con l'ordinanza prima richiamata. Fino 2 intende eccepire l'erroneità del quesito come formulato dal Collegio, poiché, a suo dire, in realtà, il conto corrente n.10929678 è un mero conto tecnico di “appoggio” della linea di credito accordata e in particolare del finanziamento concesso con contratto del
07/11/2007 di €.52.250,00, da destinarsi alla costruzione in C/da San Leonardo, rimborsabile mediante rate mensili, alle condizioni e secondo il piano di ammortamento allegato al medesimo contratto di finanziamento;
all'art.2 “Condizioni di utilizzo”, difatti, è espressamente convenuto che “A nome dell'Impresa viene aperto un conto corrente, destinato esclusivamente all'utilizzo e al rimborso del finanziamento” dove l'impresa può operare “mediante operazioni di prelevamento e
6 versamento per cassa o disposizione di addebito/accredito per il giro al/dal conto corrente ordinario intrattenuto dall'Impresa medesima presso la Banca. E'esclusa l'operatività a mezzo assegni bancari”. Precisa l'appellata che il conto corrente ordinario, intrattenuto dall'Impresa medesima presso la Banca, è il c.d. Pt_4
, contrassegnato con il n.10824603, acceso il 07/05/2007.
[...]
Da ciò, l'appellata fa discendere che siffatto azzeramento del saldo, alla data del
31/12/2009, del rilevante importo di €.31.669,33, comporta un illecito ed ingiusto arricchimento per la mutuataria che viene così beneficiata dalla quasi totale estinzione del finanziamento, sebbene le condizioni economiche e le modalità di rimborso risultino regolarmente consacrate nel separato contratto, sottoscritto, accettato e, tanto più, non oggetto di specifiche contestazioni.
La doglianza non ha fondamento.
Dalla lettura della documentazione prodotta infatti si ricava che il conto in oggetto costituisce un'apertura di credito. Così, nella lettera contratto del 12.11.2007
– data del timbro postale, si parla espressamente di “finanziamento sotto forma di apertura di credito in conto corrente dell'importo di complessivi euro 52.250,00 da destinarsi alla Costruzione C.da San Leonardo…” e all'art. 1 si ribadisce che tale rapporto è una linea di credito. Del pari, il susseguente documento di sintesi datato
6.11.2007 (con annesso foglio recante l'indicazione del conto corrente 00010929678
e le firme delle parti, e Unicredit Banca S.p.A., nonché ulteriore foglio Parte_1
intestato alla anca datato 6.11.2007) il finanziamento il conto corrente in oggetto viene sempre qualificato come apertura di credito.
Trattasi dunque di un rapporto bancario finalizzato alla gestione di un credito concesso dalla banca (per una destinazione specifica nella specie), con pattuizioni e modalità simili ad altre tipologie di rapporti di credito bancario.
Ne consegue che non vi è motivo per non applicare a tale rapporto il principio in forza del quale l'onere della prova grava su chi propone la domanda di accertamento del credito (la banca) che tale prova consta soprattutto di documenti ed estratti conto.
In mancanza di tale adempimento, trovano applicazione i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che in mancanza il giudice deve disporre l'azzeramento del conto.
Chiarisce Cass.
8.2.2022 n. 4028, in motivazione “La materia obbedisce al principio così formulato: "Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia
7 stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa. Ne deriva che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi (Cass. 29 ottobre 2020, n. 23852)”.
Disattese le doglianze, quindi l'appello va parzialmente accolto e per conseguenza, il decreto ingiuntivo n. 285/2015 va revocato, con condanna della correntista e dei suoi fideiussori al pagamento di € 7.712,45, che costituisce l'importo dovuto per i saldi dei conti correnti inter partes, rettificati. Sulle somme vanno calcolati gli interessi dalla data della domanda (ricorso per decreto ingiuntivo) al saldo.
Avuto riguardo all'esito complessivo della controversia (che comunque vede la società correntista e i suoi garanti parzialmente vittoriosi rispetto al debito sancito nel decreto ingiuntivo opposto), ricorrono le condizioni richieste dall'articolo 92 c.p.c. per compensare tra le parti 1/2 delle spese di entrambi i gradi del giudizio, ponendo la restante metà a carico della parte appellante. Dette spese possono essere liquidate, nell'intero, in complessivi € 5.750,00 per onorari, oltre spese generali, CPA e IVA per il giudizio di primo grado e per il presente grado, in complessivi € 7.500,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA;
del pari le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico di entrambe le parti in causa, in ragione della metà ciascuna.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando, sentiti i Procuratori delle parti:
1) in accoglimento dell'appello proposto da Parte_5 Parte_6
ed nei confronti di (e per essa
[...] Parte_3 Controparte_2 [...]
) avverso la sentenza n. 136/2018, pronunziata dal Tribunale di Controparte_1
8 Trapani in data 7.2.2018, condanna gli appellanti al pagamento, in favore dell'appellata della somma di € 7.712,45 oltre interessi dalla data della domanda al saldo;
2) condanna gli appellanti al pagamento, in favore dell'appellata, di ½ delle spese del giudizio che liquida, nell'intero, per il primo grado, in complessivi €
5.750,00 oltre spese generali, CPA e IVA e, per questo secondo grado, in complessivi
€ 7.500,00 oltre spese generali, CPA e IVA, compensando la restante metà;
3) pone le spese sostenute da per l'esecuzione della C.T.U., giusta decreto di liquidazione in atti, a carico di entrambe le parti in ragione della metà ciascuna;
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 16.1.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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