Cass. civ., sez. II, sentenza 24/07/1999, n. 8021
CASS
Sentenza 24 luglio 1999

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Il potere certificato, dal quale deriva la fede privilegiata dell'attestazione proveniente dal pubblico ufficiale, essendo espressione di una funzione pubblica, può estrinsecarsi solo in ipotesi tassativamente predeterminate, poiché nessun potere pubblico è configurabile in difetto di una norma la quale espressamente lo attribuisca. Ne consegue che, in quanto nessuna disposizione di legge attribuisce al sindaco il potere di attestare, con valore d'atto pubblico, il regime giuridico d'un suolo a fini edilizi allorquando il Comune manchi degli strumenti di pianificazione urbanistica, ad un'attestazione in tal senso non può riconoscersi neppure il carattere di manifestazione di scienza, ma di semplice opinione, senza che in senso contrario possa farsi riferimento al potere attribuito allo stesso sindaco dall'art. 151 n. 8 del r.d. 4 febbraio 1915 n. 148, in quanto la "notorietà pubblica" attestabile dal sindaco in forza di tale disposizione è pur sempre il risultato d'una valutazione, relativamente ad una determinata situazione di fatto, e come tale è insuscettibile di creare certezze legali, tenuto conto che la fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ. è riconoscibile all'atto pubblico solo per quanto attiene alle circostanze obiettive cadute sotto la diretta percezione del pubblico ufficiale, ovvero risultanti da documenti ufficiali, formati dall'Amministrazione cui il pubblico ufficiale appartenga od alla cui conservazione sia preposto, restando, viceversa, esclusa per le valutazioni ed i giudizi, che riflettano un'elaborazione critica di altri elementi di conoscenza acquisiti in un momento anteriore alla formazione dell'atto e per i quali vale, pertanto, il principio della libera valutabilità da parte del giudice.

La norma dell'art. 31 quarto comma della legge n. 1150 del 1942, nel testo fissato dall'art. 10 della legge n. 765 del 1967, si riferisce non a fattispecie di mero frazionamento del terreno, sia pure in porzioni destinate ad essere sede di edificazione, bensì' a fattispecie di lottizzazioni in senso stretto, che sono configurabili laddove sussistano fondi destinati ad insediamenti edilizi urbani, cioè alla realizzazione d'una pluralità di edifici residenziali o turistici o industriali, che deve avere necessariamente comportato la previsione, la progettazione e l'esecuzione di opere di urbanizzazione non solo primaria, ma anche secondaria, trattandosi di asservire per la prima volta un'area non ancora urbanizzata ad un insediamento di quella natura ed essendovi l'obbiettiva esigenza, per l'armonico raccordo dell'insediamento stesso con il preesistente aggregato abitativo, della realizzazione di quelle opere. Per tale finalità di inserimento del nuovo complesso abitativo o produttivo nel territorio e per il coordinamento dello stesso con le preesistenti limitrofe realtà l'art. 8 della stessa legge n. 765 del 1967 (modificativo dell'arte. 28 della legge n. 1150 del 1942) esige il piano di lottizzazione, in difetto del quale non poteva essere concessa la licenza edilizia (ora concessione), mentre, qualora l'esigenza di assicurare la suddetta finalità non fosse sussistita, o per le caratteristiche e/o l'ubicazione del nuovo insediamento (come nel caso di pochi edifici in zona rurale) o per la preesistenza in loco di adeguate opere di urbanizzazione, il piano di lottizzazione non era richiesto dalla citata norma e le licenze potevano essere rilasciate anche in mancanza di esso, restando, in conseguenza esclusa l'applicabilità del suddetto art. 31 quarto comma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 24/07/1999, n. 8021
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8021
    Data del deposito : 24 luglio 1999

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